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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 12307/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA nato a [...] il [...]5 (cod. fisc.: Parte_1
) elettivamente domiciliato in Palermo Via Chopin n. 13 C.F._1
presso lo studio degli avv.ti Claudia Spotorno e Carmelo Butticè che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. -Sede di Palermo -
[...] P.IVA_1
in persona del suo per la Sicilia, legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_2
Cacioppo, giusta procura generale alle liti in Notar del 18.12.2018, Persona_1
Repertorio n° 711, Raccolta n° 551 Registrata il 19.12.2018, al n.ro 16336 Serie
1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte
d'Appello di Palermo in data 28.12.2018 con il n° 1/2018
Resistente
Oggetto: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO PER MALATTIA
PROFESSIONALE MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA DEL
04.03.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente, per la malattia professionale che lo affligge, ha riportato un danno biologico nella misura del 10%.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo con gli CP_1
accessori come per legge.
Condanna l' alla rifusione della metà delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.348,50, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e le distrae in favore degli Avv.ti Claudia Spotorno e Carmelo Butticè, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come liquidate con CP_1
separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.10.2023, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, l' chiedendo di “accertare e dichiarare che CP_1
il ricorrente è affetto, già alla data della denunzia della malattia professionale o da quella che verrà ritenuta di giustizia, da interstiziopatia polmonare con deficit respiratorio restrittivo, secondaria ad esposizione ad asbesto e/o ad altre sostanze nocive presenti nell'ambiente di lavoro, da valutarsi secondo il vincolo di associazione con le patologie concorrenti dell'apparato polmonare e cardiocircolatorio, ai sensi delle norme applicabili, con un grado di inabilità pari
o superiore all' 6% (e pari a quel grado di danno biologico/punto di menomazione che verrà accertato anche a mezzo di CTU medico legale), con conseguente diritto al relativo indennizzo o – nel caso di punteggio pari o superiore al 16%, alla rendita;
conseguentemente condannare l' al CP_1
pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, della relativa somma dovuta a titolo di indennizzo in capitale o rendita, secondo il grado di menomazione/danno biologico che verrà riconosciuto ad istruttoria espletata a mezzo di CTU medico legale, a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
con distrazione di spese in favore degli avvocati costituiti, che si dichiarano antistatari”.
Deduceva di avere lavorato in prevalenza a bordo delle navi in costruzione e a terra nelle officine alle dipendenze della Controparte_3
presso il di Palermo, con la mansione di elettricista dal
[...] Controparte_4
01/01/1975 al 31/12/2001 e per tali motivi di essere stato esposto ad amianto ed agli agenti chimici tipici del settore navalmeccanico e metallurgico, ossia IPA, solventi chimici, gas, fumi caldi e polveri sottili.
Ritenendo di essere affetto da malattia professionale inoltrava denuncia all' , corredata da referti medici, che assumeva essere rimasta priva di CP_1
riscontro, seguita da ricorso amministrativo.
Stante il mancato riconoscimento dei benefici ad esso spettanti adiva questo tribunale.
L'Istituto, ritualmente costituitosi con memoria difensiva, rappresentava che il ricorrente è in possesso della attestazione di esposizione ad amianto ma escludeva la presenza della malattia precisando che “la visita pneumologica effettuata presso
l' ha rilevato alla TC lesioni, già presenti a giugno 2021, sospette per CP_1
mesotelioma pleurico (ispessimenti pleurici con modesto enhancement post- contrastografico in sede costo parietale, dorsale e costo diaframmatico bilateralmente). Conseguentemente, ai fini diagnostici, veniva richiesta
l'effettuazione di TC torace con mezzo di contrasto, tuttavia mai pervenuta.
Inoltre, anche l'esame spirometrico in atti, utile ad evidenziare eventuale deficit funzionale, risulta nella norma”. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e non si opponeva alla ctu medico legale chiesta dal ricorrente.
Disposta unicamente la consulenza medico legale affidata alla Dott.ssa
[...]
, specialista in medicina del lavoro, all'esito del deposito Persona_2 dell'elaborato peritale, veniva fissata l'udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Entrambe le parti depositavano note scritte, concludendo rispettivamente per l'accoglimento del ricorso e per il rigetto.
* * *
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente va dato atto che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente,
l' aveva a suo tempo attestato l'esposizione a rischio amianto (cfr: CP_1
documenti fascicolo resistente).
Va altresì dato atto, e ciò non risulta contestato dal ricorrente, che la domanda di indennizzo è stata esitata dall' negativamente a causa del comportamento CP_1
negligente del ricorrente che non ha eseguito gli accertamenti strumentali (tac con mezzo di contrasto) necessari per la diagnosi della malattia.
Ciò posto, ritenuto pacifico il rischio di contrarre malattie a carico dell'apparato respiratorio, occorre verificare se effettivamente il ricorrente è affetto da malattia asbesto correlata e le conseguenti menomazioni dell'integrità fisica.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo avere descritto l'asbestosi, le possibili cause,
l'esordio della malattia, ha precisato quali sono gli strumenti diagnostici che consentono di accertare la presenza di malattia.
Nel caso di spese, dall'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo del ricorrente, il CTU ha evidenziato che “L'Rx torace effettuato a Febbraio 2021 evidenziava opacità pleurogena, confermate alla TC torace del Giugno 2021 (“… bilateralmente alcuni focali ispessimenti pleurici … in particolare della pleura costo-parietale in sede dorsale e della pleura costo-diaframmatica
… ad aspetto nodulare e pseudonodulare…”). Tali reperti venivano confermati a Giugno 2023 con un'ulteriore approfondimento TC torace (“… ispessimento della pleura… in sede dorso-parietale dorsale e costodiaframmatica bilateralmente, alcune d'aspetto nodulare …
Ispessimento interstiziale diffuso…”). Per ciò che attiene le prove di funzionalità respiratoria, a ottobre 2020 l'esame spirometrico si presentava nella norma, mentre a Marzo 2022 un'ulteriore spirometria riscontrava un “deficit restrittivo moderato”.
Ha pertanto concluso riconoscendo un danno biologico del 10% decorrente dal mese di Marzo 2022, ovvero dalla data in cui la spirometria ha riscontrato un deficit restrittivo moderato.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
(v. relazione in atti).
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per il grado di invalidità riconosciuto pari al 10% e, per l'effetto, va condannato l' al CP_1
pagamento dell'indennità nella misura di legge.
Ritenuto che il mancato riconoscimento in sede amministrativa della malattia è derivato anche da un comportamento negligente del ricorrente e che comunque la malattia è stata riconosciuta con decorrenza successiva al ricorso in via amministrativa, le spese di lite vanno compensate per metà mentre si pongono per la restante metà a carico dell' e distratte in favore dei procuratori CP_1
antistatari.
Esse si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022, al minimo della tariffa, tenuto conto che si tratta di cause seriali e che lo scaglione di riferimento è da € 5.200 ad € 26.000.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 04.03.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 12307/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA nato a [...] il [...]5 (cod. fisc.: Parte_1
) elettivamente domiciliato in Palermo Via Chopin n. 13 C.F._1
presso lo studio degli avv.ti Claudia Spotorno e Carmelo Butticè che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. -Sede di Palermo -
[...] P.IVA_1
in persona del suo per la Sicilia, legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_2
Cacioppo, giusta procura generale alle liti in Notar del 18.12.2018, Persona_1
Repertorio n° 711, Raccolta n° 551 Registrata il 19.12.2018, al n.ro 16336 Serie
1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte
d'Appello di Palermo in data 28.12.2018 con il n° 1/2018
Resistente
Oggetto: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO PER MALATTIA
PROFESSIONALE MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA DEL
04.03.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente, per la malattia professionale che lo affligge, ha riportato un danno biologico nella misura del 10%.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo con gli CP_1
accessori come per legge.
Condanna l' alla rifusione della metà delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.348,50, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e le distrae in favore degli Avv.ti Claudia Spotorno e Carmelo Butticè, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. come liquidate con CP_1
separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.10.2023, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, l' chiedendo di “accertare e dichiarare che CP_1
il ricorrente è affetto, già alla data della denunzia della malattia professionale o da quella che verrà ritenuta di giustizia, da interstiziopatia polmonare con deficit respiratorio restrittivo, secondaria ad esposizione ad asbesto e/o ad altre sostanze nocive presenti nell'ambiente di lavoro, da valutarsi secondo il vincolo di associazione con le patologie concorrenti dell'apparato polmonare e cardiocircolatorio, ai sensi delle norme applicabili, con un grado di inabilità pari
o superiore all' 6% (e pari a quel grado di danno biologico/punto di menomazione che verrà accertato anche a mezzo di CTU medico legale), con conseguente diritto al relativo indennizzo o – nel caso di punteggio pari o superiore al 16%, alla rendita;
conseguentemente condannare l' al CP_1
pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, della relativa somma dovuta a titolo di indennizzo in capitale o rendita, secondo il grado di menomazione/danno biologico che verrà riconosciuto ad istruttoria espletata a mezzo di CTU medico legale, a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
con distrazione di spese in favore degli avvocati costituiti, che si dichiarano antistatari”.
Deduceva di avere lavorato in prevalenza a bordo delle navi in costruzione e a terra nelle officine alle dipendenze della Controparte_3
presso il di Palermo, con la mansione di elettricista dal
[...] Controparte_4
01/01/1975 al 31/12/2001 e per tali motivi di essere stato esposto ad amianto ed agli agenti chimici tipici del settore navalmeccanico e metallurgico, ossia IPA, solventi chimici, gas, fumi caldi e polveri sottili.
Ritenendo di essere affetto da malattia professionale inoltrava denuncia all' , corredata da referti medici, che assumeva essere rimasta priva di CP_1
riscontro, seguita da ricorso amministrativo.
Stante il mancato riconoscimento dei benefici ad esso spettanti adiva questo tribunale.
L'Istituto, ritualmente costituitosi con memoria difensiva, rappresentava che il ricorrente è in possesso della attestazione di esposizione ad amianto ma escludeva la presenza della malattia precisando che “la visita pneumologica effettuata presso
l' ha rilevato alla TC lesioni, già presenti a giugno 2021, sospette per CP_1
mesotelioma pleurico (ispessimenti pleurici con modesto enhancement post- contrastografico in sede costo parietale, dorsale e costo diaframmatico bilateralmente). Conseguentemente, ai fini diagnostici, veniva richiesta
l'effettuazione di TC torace con mezzo di contrasto, tuttavia mai pervenuta.
Inoltre, anche l'esame spirometrico in atti, utile ad evidenziare eventuale deficit funzionale, risulta nella norma”. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e non si opponeva alla ctu medico legale chiesta dal ricorrente.
Disposta unicamente la consulenza medico legale affidata alla Dott.ssa
[...]
, specialista in medicina del lavoro, all'esito del deposito Persona_2 dell'elaborato peritale, veniva fissata l'udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Entrambe le parti depositavano note scritte, concludendo rispettivamente per l'accoglimento del ricorso e per il rigetto.
* * *
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente va dato atto che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente,
l' aveva a suo tempo attestato l'esposizione a rischio amianto (cfr: CP_1
documenti fascicolo resistente).
Va altresì dato atto, e ciò non risulta contestato dal ricorrente, che la domanda di indennizzo è stata esitata dall' negativamente a causa del comportamento CP_1
negligente del ricorrente che non ha eseguito gli accertamenti strumentali (tac con mezzo di contrasto) necessari per la diagnosi della malattia.
Ciò posto, ritenuto pacifico il rischio di contrarre malattie a carico dell'apparato respiratorio, occorre verificare se effettivamente il ricorrente è affetto da malattia asbesto correlata e le conseguenti menomazioni dell'integrità fisica.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo avere descritto l'asbestosi, le possibili cause,
l'esordio della malattia, ha precisato quali sono gli strumenti diagnostici che consentono di accertare la presenza di malattia.
Nel caso di spese, dall'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo del ricorrente, il CTU ha evidenziato che “L'Rx torace effettuato a Febbraio 2021 evidenziava opacità pleurogena, confermate alla TC torace del Giugno 2021 (“… bilateralmente alcuni focali ispessimenti pleurici … in particolare della pleura costo-parietale in sede dorsale e della pleura costo-diaframmatica
… ad aspetto nodulare e pseudonodulare…”). Tali reperti venivano confermati a Giugno 2023 con un'ulteriore approfondimento TC torace (“… ispessimento della pleura… in sede dorso-parietale dorsale e costodiaframmatica bilateralmente, alcune d'aspetto nodulare …
Ispessimento interstiziale diffuso…”). Per ciò che attiene le prove di funzionalità respiratoria, a ottobre 2020 l'esame spirometrico si presentava nella norma, mentre a Marzo 2022 un'ulteriore spirometria riscontrava un “deficit restrittivo moderato”.
Ha pertanto concluso riconoscendo un danno biologico del 10% decorrente dal mese di Marzo 2022, ovvero dalla data in cui la spirometria ha riscontrato un deficit restrittivo moderato.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
(v. relazione in atti).
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per il grado di invalidità riconosciuto pari al 10% e, per l'effetto, va condannato l' al CP_1
pagamento dell'indennità nella misura di legge.
Ritenuto che il mancato riconoscimento in sede amministrativa della malattia è derivato anche da un comportamento negligente del ricorrente e che comunque la malattia è stata riconosciuta con decorrenza successiva al ricorso in via amministrativa, le spese di lite vanno compensate per metà mentre si pongono per la restante metà a carico dell' e distratte in favore dei procuratori CP_1
antistatari.
Esse si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022, al minimo della tariffa, tenuto conto che si tratta di cause seriali e che lo scaglione di riferimento è da € 5.200 ad € 26.000.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 04.03.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente