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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 764 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. ), Pt_1 P.IVA_1
con l'avv. GALEANO MANLIO;
ricorrente contro
(c.f. ) in persona dei CP_1 C.F._1
genitori (c.f. ) e CP_2 C.F._2 CP_3
(c.f. con l'avv. PACETTO
[...] C.F._3
GUGLIELMO; resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
L' , con ricorso ex art. 442 e 445 bis c.p.c., ha contestato le Pt_1
conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del procedimento per a.t.p., che ha ritenuto la sussistenza, in capo al minore , CP_1
dei presupposti per l'indennità di frequenza e dello status di portatore di handicap grave.
I sig.ri hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne hanno CP_1
comunque chiesto il rigetto.
L'eccezione di inammissibilità sollevata è infondata. Infatti l' , Pt_1
conformemente al disposto di cui all'art. 445 bis, co. 6, c.p.c., ha sollevato specifiche contestazioni all'esito dell'indagine peritale svolta dal consulente dell'ufficio nominato nella fase di a.t.p. Invero, ella ha puntualmente contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, lamentando la mancata considerazione, da parte del c.t.u., della documentazione prodotta nonché l'errata valutazione del complessivo quadro clinico nella sua effettiva e grave entità.
Il c.t.u. nominato nel presente procedimento ha così concluso: “il bambino risulta minore con difficoltà persistenti a CP_1
svolgere i compiti propri della sua età, sussistendo pertanto le condizioni medico legali per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, inoltre è da considerare Portatore di Handicap, art. 3 comma 3 L. 104/92”.
L' ha contestato tali conclusioni, sostenendo che la relazione svolta Pt_1
in questa fase presenti le medesime criticità evidenziate col ricorso a seguito di dissenso con riferimento alla precedente relazione.
In particolare, l' aveva dedotto che le valutazioni del c.t.u. Pt_1
avrebbero richiesto una visita neuropsichiatrica recente;
e che non risulta che il minore segua una terapia riabilitativa.
Orbene, la prima eccezione è superata dal fatto che le conclusioni del c.t.u. in questa fase si basano sul referto della visita neuropsichiatrica
Pagina 2 di 3 infantile richiesta dal c.t.u. proprio alla luce delle osservazioni dell' ; la seconda è irrilevante, perché il fatto che il minore non Pt_1
segua una terapia non esclude la sussistenza delle condizioni accertate dal c.t.u.
Ne deriva la necessità di recepire in questa sede le conclusioni del c.t.u., che appaiono esenti da vizi logici, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese vanno quindi poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara la sussistenza in capo a del presupposto CP_1
sanitario dell'indennità di frequenza e dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condanna l' a rifondere a le spese di lite liquidate Pt_1 CP_1
in € 2700 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del
15%;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell . Pt_1
02/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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