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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5670 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 1 ottobre 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 901/2019 R.G.; causa pendente tra:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazzetta Laura Terracina n. 1, presso lo studio dell'avv. GIOACCHINO FABIO BIFULCO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Nuova San
Rocco n. 95, presso lo studio dell'avv. TULLIO ELEFANTE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. RAFFAELE
SQUEGLIA giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Napoli, alla via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli, che le rappresenta e difende ope legis;
PARTI APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_5
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandata spedita in data
5/1/2016 la società conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli la società (quale Controparte_6 soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) e le , Controparte_7 Co
ed i Comuni Napoli, e (quali enti impositori) e Controparte_3 CP_4 CP_5 spiegava opposizione avverso l'intimazione n. 07120159100155102000 notificata in data 27/10/2015 per la parte concernente una serie di crediti a titolo di contravvenzioni al codice della strada e, segnatamente, quelli di cui alle seguenti cartelle:
la cartella n. 07120070046018538000 asseritamente notificata il 1/8/2007 per l'importo di euro 217,38 di cui al ruolo n. 5147/2007 in favore del Controparte_2 per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2002;
la cartella n. 07120080145574819000 asseritamente notificata il 29/9/2008 per l'importo di euro 306,58 di cui al ruolo n. 9105/2008 in favore del CP_5
per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2006;
[...]
la cartella n. 07120080257861908000 asseritamente notificata il 17/3/2011 per l'importo di euro 262,45 di cui al ruolo n. 12227/2008 in favore del CP_4
per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2006;
[...]
la cartella n. 07120090128017210000 asseritamente notificata il 9/3/2011 per l'importo di euro 503,61 di cui al ruolo n. 8173/2009 in favore della CP_3
per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2008;
[...]
la cartella n. 0712009225259727000 asseritamente notificata il 17/3/2011 per l'importo complessivo di euro 1.301,01 di cui ai ruoli n. 13478/2009 e n.
13000/2009 in favore rispettivamente della e della Controparte_3
per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2008; Controparte_3 la cartella n. 071201000131550680000 asseritamente notificata il 9/3/2011 per l'importo di euro 456,25 di cui al ruolo n. 13729/2009 in favore della CP_3
per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2008;
[...]
la cartella n. 07120120122914279000 asseritamente notificata il 19/3/2013 per l'importo di euro 170,25 di cui al ruolo n. 10886/2012 in favore del CP_2 per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2008.
[...]
Al riguardo, l'opponente deduceva l'omessa notificazione delle cartelle e la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza delle pretese in esse consacrate e di un valido titolo esecutivo;
eccepiva, altresì, la nullità dell'intimazione per carenza di motivazione;
postulava, ancora, l'omessa notificazione dei verbali di accertamento delle pretese contravvenzioni e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 153, della legge n. 244 del 2007 e per decorso del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981.
Si costituiva la parte opposta la quale eccepiva, in via Controparte_6 preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore dei giudici di pace dei luoghi di commissione delle contestate infrazioni in ordine alla doglianza concernente l'omessa notificazione dei verbali, postulando, sul punto, che la domanda integrasse un'opposizione c.d. recuperatoria;
in ogni caso, postulava l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 ed oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.; nel merito, deduceva l'intervenuta notificazione delle cartelle di pagamento e la conseguente interruzione del termine di prescrizione;
eccepiva, infine, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze concernenti la presunta omessa notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada poiché di competenza degli enti impositori;
concludeva, quindi, per l'inammissibilità od il rigetto dell'opposizione spiegata.
Si costituiva, altresì, la , la quale eccepiva, in via Controparte_3 preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
in ogni caso, rilevava la regolare notificazione del verbale di accertamento, depositando copia dello stesso.
Con sentenza n. 27317 del 18/7/2018 il Giudice di Pace di Napoli accoglieva l'opposizione sul presupposto che l'agente della riscossione avesse depositate mere fotocopie delle relate di notificazione delle cartelle di pagamento;
conseguentemente, dichiarava l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, condannando le parti convenute – in solido – alla refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 7/1/2019 Parte_1
(quale soggetto subentrato nei rapporti facenti capo alla società
[...] Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo, impugnava il provvedimento nella parte in cui il giudice di prime cure aveva rilevato il mancato deposito degli originali delle relate di notificazione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento;
rilevava, invero, come anche le copie fotostatiche dei documenti costituissero piena prova, salvo loro specifico e circostanziato disconoscimento rispetto agli originali che, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non poteva avvenire in modo generico e complessivo;
reiterava poi l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice di pace di Napoli in luogo dei giudici di pace dei comuni nell'ambito dei quali erano state commesse le singole infrazioni al codice della strada;
conseguentemente, impugnava anche l'omesso rilievo dell'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, rilevando l'omessa pronuncia sul punto;
ancora, reiterava la dedotta tardività dell'opposizione anche riguardo alla doglianza relativa alla pretesa irregolarità della notificazione delle cartelle in quanto proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.; impugnava, inoltre, il capo di sentenza che aveva accolto l'opposizione traendo dalla mancata prova circa la regolare notificazione delle cartelle opposte la deduzione dell'intervenuta estinzione dei crediti per prescrizione, rivendicando non solo di aver correttamente provato dette notificazioni, bensì anche la durata decennale e non quinquennale del termine applicabile;
impugnava, infine, il capo di sentenza con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la legittimazione passiva di tutte le parti in causa, senza rilevare, invece, il difetto di legittimazione dell'agente per la riscossione in riferimento alle doglianze concernenti l'omessa notificazione dei verbali di accertamento in quanto attività interamente ascrivibili agli enti impositori;
concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata per rilevata inammissibilità e/o rigetto dell'opposizione proposta.
Con comparsa del 4/3/2019 si costituivano le parti appellate
[...]
con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato, le quali Controparte_3 spiegavano al contempo appello incidentale;
in particolare, eccepivano l'erronea notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado direttamente presso l'ente anziché presso l'ufficio distrettuale dell'avvocatura dello Stato;
concludevano pertanto per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Con comparsa del 2/5/2019 si costituiva la parte appellata
[...]
, invocando, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1 gravame per difetto dello ius postulandi del relativo difensore in quanto avvocato del libero foro;
rilevava l'infondatezza della doglianza sulla regolare notificazione delle cartelle opposte, ribadendo la necessità che – a fronte della contestazione sollevata –
l'agente della riscossione depositasse i documenti in originale;
deduceva, ad ogni buon conto, come la documentazione non fornisse prova della regolare notificazione delle cartelle;
evidenziava, in ogni caso, l'estinzione di alcuni dei crediti per decorso del termine di prescrizione anche per il periodo successivo alla pretesa notificazione;
contestava, inoltre, il motivo di gravame relativo alla pretesa inammissibilità dell'azione proposta, reputando corretta la qualificazione operata dal giudice di prime cure ed il relativo giudizio di ammissibilità, nonché la conseguente ritenuta competenza per territorio in relazione all'azione spiegata;
deduceva, infine,
l'infondatezza anche dell'appello incidentale proposto;
chiedeva, quindi, il rigetto tanto dell'appello principale che di quello incidentale, con vittoria di spese.
Si costituiva nel presente grado di giudizio, infine, anche la parte appellata la quale aderiva al motivo di appello relativo alla riforma della Controparte_2 sentenza di primo grado in punto di ammissibilità dell'azione per non averne rilevato, invece, la tardività, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.; aderiva, inoltre, al motivo di appello concernente l'invocata riforma della sentenza di primo grado per non aver dichiarato l'infondatezza dell'opposizione di primo grado nonostante l'agente per la riscossione avesse correttamente dimostrato la regolare notificazione delle cartelle sottese all'intimazione opposta;
concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello principale e per la riforma della sentenza impugnata.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e di . Controparte_4 CP_5
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello.
§ 3. Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata relativa all'inammissibilità Controparte_1 dell'atto di appello di per difetto dei presupposti Parte_1 per il ricorso ad un avvocato del libero foro.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che:
“ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l Controparte_8
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti
[...] delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;
“quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”;
(Cass. Sez. Un. 19 novembre 2019, n. 3008).
Alla luce dei principi sopra affermati, quindi, non v'è dubbio che l'odierna appellante abbia del tutto correttamente fatto ricorso ad un avvocato del libero foro in luogo dell'avvocatura dello Stato.
§ 4. Ciò posto, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Invero, nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la disposizione dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, previsione a tenore della quale “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 … … sono automaticamente annullati”.
Tale ipotesi di c.d. pace fiscale risulta applicabile nel caso di specie ai crediti consacrati in tutte le cartelle (tranne che per la n. 07120120122914279000), atteso che le iscrizioni di cui ai relativi ruoli investono partite riferibili ad un periodo sino all'anno 2010 e per un importo inferiore al limite di euro 1.000,00.
Orbene, l'applicabilità delle disposizioni in questione comportano un evidente difetto di interesse a conseguire una pronuncia nel merito delle contestazioni originariamente formulate e, altresì, delle censure spiegate con l'impugnazione (ivi compresa quella incidentale delle Prefetture): invero, la previsione dell'annullamento automatico dei debiti preclude qualsivoglia determinazione in prosieguo per il recupero coattivo delle stesse da parte dell'agente della riscossione.
§ 5. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non riguarda, invece, il credito consacrato nella cartella di pagamento n. 07120120122914279000, atteso che ad esso non è applicabile il meccanismo di annullamento automatico previsto dalla disposizione sopra menzionata in quanto l'iscrizione si riferisce ad un periodo successivo al 2010.
Nel merito, l'appello è fondato.
Sul punto, non è condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui non sarebbe stata raggiunta la prova della regolare notificazione della cartella a causa del deposito di mera fotocopia.
A ben vedere, la statuizione del giudice di prime cure contrasta con quanto previsto dall'art. 2719 c.c. secondo cui le copie fotografiche di scritture costituiscono piena prova se la loro conformità agli originali non è espressamente disconosciuta.
Né risulta che l'originaria società opponente abbia effettuato un disconoscimento specifico e circostanziato, dovendosi richiamare il principio di diritto secondo cui “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. 20 giugno 2019, n. 16557).
Nel merito, poi, la notificazione della predetta cartella appare correttamente eseguita, atteso che, da un lato, la circostanza per cui la società sia stata messa in liquidazione non esclude di per sé l'esistenza di una struttura amministrativa con soggetto incaricato della ricezione (non necessariamente sulla scorta di un formale rapporto di lavoro dipendente), nonché, dall'altro lato, l'art. 145 c.p.c. non prescrive l'invio di raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della notificazione.
In parte qua, quindi, la sentenza di primo grado deve essere riformata e, conseguentemente, deve essere rigettata l'opposizione.
§ 6. Circa il regolamento complessivo delle spese del doppio grado di giudizio ritiene questo giudice – anche sulla scorta di una valutazione di soccombenza virtuale – che sussistano i presupposti per la compensazione delle stesse per la parziale reciproca soccombenza ex art. 92, secondo comma, c.p.c. Invero, occorre considerare che:
da un lato, l'opposizione sarebbe risultata parzialmente fondata quanto all'eccezione di estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ciò in particolare per i crediti consacrati nelle cartelle n.
07120070046018538000 e n. 07120080145574819000 in quanto – al di là di ogni considerazione sulla regolarità della notificazione delle stesse – la data della pretesa notificazione delle cartelle è antecedente di cinque anni la notificazione dell'intimazione opposta (e dovendosi applicare il termine breve quinquennale sulla scorta del principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. 17 novembre 2016, n.
23397);
dall'altro, l'opposizione è stata in parte rigettata nei termini sopra richiamati.
Ciò senza contare che la società Controparte_1 sarebbe risultata soccombente anche riguardo all'appello incidentale spiegato dalle
Prefetture di , e , stante la violazione dell'art. 11 del Regio CP_3 CP_3 CP_3
Decreto n. 1611 del 1933, atteso che – a fronte della qualificazione nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – non sarebbe stata opera alcuna deroga al principio dettato dalla disposizioni sopra menzionata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DA' ATTO dell'annullamento automatico ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L.
n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, dei crediti consacrati nelle cartelle n. 07120070046018538000, n.
07120080145574819000, n. 07120080257861908000, n.
07120090128017210000, n. 0712009225259727000 e n.
071201000131550680000;
e per l'effetto:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda originariamente formulata dalla Controparte_1
e sui conseguenti appelli principale ed incidentale avverso la
[...] sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 27317 del 18/7/2018 per la parte concernente le cartelle sopra indicate;
ACCOGLIE l'appello per la parte concernente il credito consacrato nella cartella n. 07120120122914279000;
e per l'effetto: RIFORMA la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 27317 del 18/7/2018 per la parte concernente la cartella sopra indicata;
RIGETTA in parte qua l'opposizione.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 5/5/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 1 ottobre 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 901/2019 R.G.; causa pendente tra:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazzetta Laura Terracina n. 1, presso lo studio dell'avv. GIOACCHINO FABIO BIFULCO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Nuova San
Rocco n. 95, presso lo studio dell'avv. TULLIO ELEFANTE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. RAFFAELE
SQUEGLIA giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Napoli, alla via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli, che le rappresenta e difende ope legis;
PARTI APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_5
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandata spedita in data
5/1/2016 la società conveniva in Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli la società (quale Controparte_6 soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) e le , Controparte_7 Co
ed i Comuni Napoli, e (quali enti impositori) e Controparte_3 CP_4 CP_5 spiegava opposizione avverso l'intimazione n. 07120159100155102000 notificata in data 27/10/2015 per la parte concernente una serie di crediti a titolo di contravvenzioni al codice della strada e, segnatamente, quelli di cui alle seguenti cartelle:
la cartella n. 07120070046018538000 asseritamente notificata il 1/8/2007 per l'importo di euro 217,38 di cui al ruolo n. 5147/2007 in favore del Controparte_2 per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2002;
la cartella n. 07120080145574819000 asseritamente notificata il 29/9/2008 per l'importo di euro 306,58 di cui al ruolo n. 9105/2008 in favore del CP_5
per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2006;
[...]
la cartella n. 07120080257861908000 asseritamente notificata il 17/3/2011 per l'importo di euro 262,45 di cui al ruolo n. 12227/2008 in favore del CP_4
per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2006;
[...]
la cartella n. 07120090128017210000 asseritamente notificata il 9/3/2011 per l'importo di euro 503,61 di cui al ruolo n. 8173/2009 in favore della CP_3
per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2008;
[...]
la cartella n. 0712009225259727000 asseritamente notificata il 17/3/2011 per l'importo complessivo di euro 1.301,01 di cui ai ruoli n. 13478/2009 e n.
13000/2009 in favore rispettivamente della e della Controparte_3
per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2008; Controparte_3 la cartella n. 071201000131550680000 asseritamente notificata il 9/3/2011 per l'importo di euro 456,25 di cui al ruolo n. 13729/2009 in favore della CP_3
per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2008;
[...]
la cartella n. 07120120122914279000 asseritamente notificata il 19/3/2013 per l'importo di euro 170,25 di cui al ruolo n. 10886/2012 in favore del CP_2 per violazioni al codice della strada risalenti all'anno 2008.
[...]
Al riguardo, l'opponente deduceva l'omessa notificazione delle cartelle e la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento e l'inesistenza delle pretese in esse consacrate e di un valido titolo esecutivo;
eccepiva, altresì, la nullità dell'intimazione per carenza di motivazione;
postulava, ancora, l'omessa notificazione dei verbali di accertamento delle pretese contravvenzioni e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 153, della legge n. 244 del 2007 e per decorso del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981.
Si costituiva la parte opposta la quale eccepiva, in via Controparte_6 preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore dei giudici di pace dei luoghi di commissione delle contestate infrazioni in ordine alla doglianza concernente l'omessa notificazione dei verbali, postulando, sul punto, che la domanda integrasse un'opposizione c.d. recuperatoria;
in ogni caso, postulava l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 ed oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.; nel merito, deduceva l'intervenuta notificazione delle cartelle di pagamento e la conseguente interruzione del termine di prescrizione;
eccepiva, infine, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze concernenti la presunta omessa notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada poiché di competenza degli enti impositori;
concludeva, quindi, per l'inammissibilità od il rigetto dell'opposizione spiegata.
Si costituiva, altresì, la , la quale eccepiva, in via Controparte_3 preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
in ogni caso, rilevava la regolare notificazione del verbale di accertamento, depositando copia dello stesso.
Con sentenza n. 27317 del 18/7/2018 il Giudice di Pace di Napoli accoglieva l'opposizione sul presupposto che l'agente della riscossione avesse depositate mere fotocopie delle relate di notificazione delle cartelle di pagamento;
conseguentemente, dichiarava l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, condannando le parti convenute – in solido – alla refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 7/1/2019 Parte_1
(quale soggetto subentrato nei rapporti facenti capo alla società
[...] Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo, impugnava il provvedimento nella parte in cui il giudice di prime cure aveva rilevato il mancato deposito degli originali delle relate di notificazione delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento;
rilevava, invero, come anche le copie fotostatiche dei documenti costituissero piena prova, salvo loro specifico e circostanziato disconoscimento rispetto agli originali che, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non poteva avvenire in modo generico e complessivo;
reiterava poi l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice di pace di Napoli in luogo dei giudici di pace dei comuni nell'ambito dei quali erano state commesse le singole infrazioni al codice della strada;
conseguentemente, impugnava anche l'omesso rilievo dell'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, rilevando l'omessa pronuncia sul punto;
ancora, reiterava la dedotta tardività dell'opposizione anche riguardo alla doglianza relativa alla pretesa irregolarità della notificazione delle cartelle in quanto proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.; impugnava, inoltre, il capo di sentenza che aveva accolto l'opposizione traendo dalla mancata prova circa la regolare notificazione delle cartelle opposte la deduzione dell'intervenuta estinzione dei crediti per prescrizione, rivendicando non solo di aver correttamente provato dette notificazioni, bensì anche la durata decennale e non quinquennale del termine applicabile;
impugnava, infine, il capo di sentenza con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la legittimazione passiva di tutte le parti in causa, senza rilevare, invece, il difetto di legittimazione dell'agente per la riscossione in riferimento alle doglianze concernenti l'omessa notificazione dei verbali di accertamento in quanto attività interamente ascrivibili agli enti impositori;
concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata per rilevata inammissibilità e/o rigetto dell'opposizione proposta.
Con comparsa del 4/3/2019 si costituivano le parti appellate
[...]
con il patrocinio dell'avvocatura dello Stato, le quali Controparte_3 spiegavano al contempo appello incidentale;
in particolare, eccepivano l'erronea notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado direttamente presso l'ente anziché presso l'ufficio distrettuale dell'avvocatura dello Stato;
concludevano pertanto per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Con comparsa del 2/5/2019 si costituiva la parte appellata
[...]
, invocando, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1 gravame per difetto dello ius postulandi del relativo difensore in quanto avvocato del libero foro;
rilevava l'infondatezza della doglianza sulla regolare notificazione delle cartelle opposte, ribadendo la necessità che – a fronte della contestazione sollevata –
l'agente della riscossione depositasse i documenti in originale;
deduceva, ad ogni buon conto, come la documentazione non fornisse prova della regolare notificazione delle cartelle;
evidenziava, in ogni caso, l'estinzione di alcuni dei crediti per decorso del termine di prescrizione anche per il periodo successivo alla pretesa notificazione;
contestava, inoltre, il motivo di gravame relativo alla pretesa inammissibilità dell'azione proposta, reputando corretta la qualificazione operata dal giudice di prime cure ed il relativo giudizio di ammissibilità, nonché la conseguente ritenuta competenza per territorio in relazione all'azione spiegata;
deduceva, infine,
l'infondatezza anche dell'appello incidentale proposto;
chiedeva, quindi, il rigetto tanto dell'appello principale che di quello incidentale, con vittoria di spese.
Si costituiva nel presente grado di giudizio, infine, anche la parte appellata la quale aderiva al motivo di appello relativo alla riforma della Controparte_2 sentenza di primo grado in punto di ammissibilità dell'azione per non averne rilevato, invece, la tardività, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.; aderiva, inoltre, al motivo di appello concernente l'invocata riforma della sentenza di primo grado per non aver dichiarato l'infondatezza dell'opposizione di primo grado nonostante l'agente per la riscossione avesse correttamente dimostrato la regolare notificazione delle cartelle sottese all'intimazione opposta;
concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello principale e per la riforma della sentenza impugnata.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e di . Controparte_4 CP_5
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello.
§ 3. Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata relativa all'inammissibilità Controparte_1 dell'atto di appello di per difetto dei presupposti Parte_1 per il ricorso ad un avvocato del libero foro.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che:
“ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l Controparte_8
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti
[...] delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;
“quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”;
(Cass. Sez. Un. 19 novembre 2019, n. 3008).
Alla luce dei principi sopra affermati, quindi, non v'è dubbio che l'odierna appellante abbia del tutto correttamente fatto ricorso ad un avvocato del libero foro in luogo dell'avvocatura dello Stato.
§ 4. Ciò posto, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Invero, nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la disposizione dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, previsione a tenore della quale “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 … … sono automaticamente annullati”.
Tale ipotesi di c.d. pace fiscale risulta applicabile nel caso di specie ai crediti consacrati in tutte le cartelle (tranne che per la n. 07120120122914279000), atteso che le iscrizioni di cui ai relativi ruoli investono partite riferibili ad un periodo sino all'anno 2010 e per un importo inferiore al limite di euro 1.000,00.
Orbene, l'applicabilità delle disposizioni in questione comportano un evidente difetto di interesse a conseguire una pronuncia nel merito delle contestazioni originariamente formulate e, altresì, delle censure spiegate con l'impugnazione (ivi compresa quella incidentale delle Prefetture): invero, la previsione dell'annullamento automatico dei debiti preclude qualsivoglia determinazione in prosieguo per il recupero coattivo delle stesse da parte dell'agente della riscossione.
§ 5. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non riguarda, invece, il credito consacrato nella cartella di pagamento n. 07120120122914279000, atteso che ad esso non è applicabile il meccanismo di annullamento automatico previsto dalla disposizione sopra menzionata in quanto l'iscrizione si riferisce ad un periodo successivo al 2010.
Nel merito, l'appello è fondato.
Sul punto, non è condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui non sarebbe stata raggiunta la prova della regolare notificazione della cartella a causa del deposito di mera fotocopia.
A ben vedere, la statuizione del giudice di prime cure contrasta con quanto previsto dall'art. 2719 c.c. secondo cui le copie fotografiche di scritture costituiscono piena prova se la loro conformità agli originali non è espressamente disconosciuta.
Né risulta che l'originaria società opponente abbia effettuato un disconoscimento specifico e circostanziato, dovendosi richiamare il principio di diritto secondo cui “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (Cass. 20 giugno 2019, n. 16557).
Nel merito, poi, la notificazione della predetta cartella appare correttamente eseguita, atteso che, da un lato, la circostanza per cui la società sia stata messa in liquidazione non esclude di per sé l'esistenza di una struttura amministrativa con soggetto incaricato della ricezione (non necessariamente sulla scorta di un formale rapporto di lavoro dipendente), nonché, dall'altro lato, l'art. 145 c.p.c. non prescrive l'invio di raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della notificazione.
In parte qua, quindi, la sentenza di primo grado deve essere riformata e, conseguentemente, deve essere rigettata l'opposizione.
§ 6. Circa il regolamento complessivo delle spese del doppio grado di giudizio ritiene questo giudice – anche sulla scorta di una valutazione di soccombenza virtuale – che sussistano i presupposti per la compensazione delle stesse per la parziale reciproca soccombenza ex art. 92, secondo comma, c.p.c. Invero, occorre considerare che:
da un lato, l'opposizione sarebbe risultata parzialmente fondata quanto all'eccezione di estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ciò in particolare per i crediti consacrati nelle cartelle n.
07120070046018538000 e n. 07120080145574819000 in quanto – al di là di ogni considerazione sulla regolarità della notificazione delle stesse – la data della pretesa notificazione delle cartelle è antecedente di cinque anni la notificazione dell'intimazione opposta (e dovendosi applicare il termine breve quinquennale sulla scorta del principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. 17 novembre 2016, n.
23397);
dall'altro, l'opposizione è stata in parte rigettata nei termini sopra richiamati.
Ciò senza contare che la società Controparte_1 sarebbe risultata soccombente anche riguardo all'appello incidentale spiegato dalle
Prefetture di , e , stante la violazione dell'art. 11 del Regio CP_3 CP_3 CP_3
Decreto n. 1611 del 1933, atteso che – a fronte della qualificazione nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – non sarebbe stata opera alcuna deroga al principio dettato dalla disposizioni sopra menzionata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DA' ATTO dell'annullamento automatico ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L.
n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, dei crediti consacrati nelle cartelle n. 07120070046018538000, n.
07120080145574819000, n. 07120080257861908000, n.
07120090128017210000, n. 0712009225259727000 e n.
071201000131550680000;
e per l'effetto:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda originariamente formulata dalla Controparte_1
e sui conseguenti appelli principale ed incidentale avverso la
[...] sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 27317 del 18/7/2018 per la parte concernente le cartelle sopra indicate;
ACCOGLIE l'appello per la parte concernente il credito consacrato nella cartella n. 07120120122914279000;
e per l'effetto: RIFORMA la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 27317 del 18/7/2018 per la parte concernente la cartella sopra indicata;
RIGETTA in parte qua l'opposizione.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 5/5/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea