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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/05/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4168/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Ettore
Marzano, presso il quale elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 28 maggio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 27.05.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di invalidità civile, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2 2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/71.
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità, invece, è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni, non specificamente contestate dalle parti, appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente non versi in una condizione clinica tale da ridurre la capacità lavorativa di almeno il 74% e non presenti, quindi, un quadro clinico che lo rende invalido sotto il profilo sanitario in relazione alla prestazione richiesta.
In particolare, il consulente d'ufficio, dott. , specializzato in oncologia, Persona_1 ha premesso che la ricorrente è affetta da “esiti di pregressa (2020) quadrantectomia mammella dx per carcinoma duttale in situ (PTis/pT1mi) già RT in attuale follow up negativo”.
Ciò premesso ha quindi osservato che “Il carcinoma duttale invasivo o detto infiltrante della mammella è una forma di cancro al seno che inizia nelle cellule del dotto mammario e si propaga nei tessuti circostanti. Il Carcinona duttale invasivo - infiltrante( NST-No special Type) è la varietà in assoluto più frequente ( fino all'80% dei casi) d tutti i carcinomi della mammella. Poiché motivo del ricorso è quello di vedere riconosciuto il beneficio dell'assegno mensile di invalidità ritengo necessario valutare le predette patologie secondo i criteri del d.m. 5-2-92. Il carcinoma mammario è stato valutato, per analogia, con il codice 9323 - 55%”, concludendo, quindi, nel senso dell'insussistenza del requisito sanitario della prestazione richiesta.
Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta e la domanda va rigettata.
3 Spese processuali
Nulla deve essere liquidato per le spese processuali in favore dell' , CP_2 sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4168/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 28.05.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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