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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/12/2024, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio) iscritto al n. 1211/2024 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Francesco Paolo Ravenni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Piazza Bargagli Petrucci n. 18, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Siena
2. Confermare tutte le condizioni della separazione consensuale omologata e che di seguito qui, allo stato, si trascrivono:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi ciascuno di essi di fissare, ove riterrà più opportuno, la propria residenza;
la sig.ra rimarrà nella casa coniugale di Via Enea Silvio Pt_1
Piccolomini 1 a Siena, di proprietà familiare, mentre il sig. si Pt_2 impegna, entro il termine di mesi due da oggi, a trasferirsi definitivamente in altra residenza;
i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già proceduto, in via bonaria e con separato accordo, alla divisione di tutti i loro beni mobili di proprietà individuale e comune e dei risparmi esistenti in comunione;
ai fini dei rapporti patrimoniali, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver ciascuno una propria attività lavorativa, di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare reciproca-mente ad ogni richiesta patrimoniale in ordine al proprio mantenimento
ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
La sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso, s'impegna ad Pt_1 accollarsi integralmente tutte le spese legali e di giudizio della presente procedura, manlevando sin d'ora il sig. ; Pt_2
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
3. Compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti”
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.;
2 rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 18/10/2017, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena per l'anno
2017, Parte I, n. 111, e che si sono separati con sentenza n. 46/2024 di questo Tribunale;
ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio non sono nati figli;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
osservato, quanto al punto sul passaporto che non essendo nati figli la pattuizione appare irrilevante non essendo necessario il consenso del coniuge in assenza di figli minori (peraltro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20
D.L. 13 giugno 2023 n. 69 anche in presenza di un figlio minore, per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge); il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/10/2017 dai coniugi nata il [...] a [...] e Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], atto trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Siena dell'anno per l'anno 2017, Parte I, n.
111 alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
3 dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso oggi in Siena, 20/12/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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