Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 8334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c. nella causa n. 8334/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Torino via Cibrario, n. 38 presso lo studio dell'avv. Salvatore MORRONE che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
:
(c.f ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, assistito dall'avv. Roberta PELLERINO per procura generale alle liti a rogito dott. Notaio in Roma ed elettivamente domiciliato ex Per_1 lege in Torino via Arcivescovado, n. 9
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Pensione di vecchiaia ex art. 1 D.L. n. 503/92
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: Richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Per Richiama le conclusioni di cui alla memoria difensiva. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente , già riconosciuto invalido civile con totale Parte_1
e permanente inabilità lavorativa al 90% alla data del 13.6.2022, ha depositato ricorso in data 9.10.2024 per ottenere l'accertamento del
1
diritto a percepire la pensione di vecchiaia come previsto dall'art. 1 comma 8 della legge n. 503/1992 a far tempo dalla data della domanda di pensione di vecchiaia del 19.3.2024, oltre interessi legali
2. L' si è costituito eccependo come lo strumento processuale da CP_1 utilizzarsi nella specie dovrebbe essere l'ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e rilevando l'infondatezza nel merito del ricorso, atteso che il ricorrente non era stato riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80%; in ogni caso, evidenziava l'insussistenza del diritto, in quanto l'invalidità rilevante ai fini della L. 503/1992 deve essere valutata secondo i criteri della L. 222/1984, trattandosi di prestazione previdenziale e non assistenziale, con irrilevanza dell'avvenuto riconoscimento dell'invalidità civile;
sosteneva, inoltre, l'applicabilità della legge n. 122/2010, chiedendo attribuirsi alla prestazione pensionistica la decorrenza di legge, ossia dal marzo 2025.
3. All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato che il sig.
svolge tuttora attività quale lavoratore autonomo;
i procuratori Parte_1 delle parti hanno, quindi, discusso la causa, che viene ora decisa con la presente sentenza.
4. Il ricorso appare meritevole di accoglimento, senza la necessità di svolgimento della CTU medico-legale come richiesta dalla difesa dell' . CP_1
5. Invero, per quanto qui interessa, va osservato che l'art. 1 del D.L.vo n.
503/1992, rubricato “Età per il pensionamento di vecchiaia”, al comma 1 dispone che “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”, prevedendo poi al comma 8 che
“l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. Al precedente comma 7 si specifica poi che “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
6. Dalla lettura della norma sopra richiamata appare evidente che il requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia è riconosciuto ai
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soggetti che sono invalidi in misura superiore all'80%; tale requisito, ovviamente, deve sussistere al momento della presentazione all' della CP_1 domanda di pensione di vecchiaia anticipata, mentre nulla dice la norma di cui all'art. 1 comma 8 citato circa il fatto che tale requisito sanitario debba sussistere anche in epoca successiva o in merito al fatto che l'accertamento dell'invalidità debba essere definitivo e non soggetto a possibile revisione.
7. Ciò che rileva, ai fini di cui alla norma sopra indicata, è il fatto che, al momento della proposizione della domanda, sussista il requisito sanitario previsto.
8. Ebbene, nella specie, al momento della proposizione della domanda
(19.3.2024), il ricorrente era stato dichiarato invalido con inabilità lavorativa al 90% e tale situazione è stata certificata come non rivedibile
(cfr. doc. 4 del ricorrente).
9. L' , inoltre, non ha rigettato la domanda proposta in via CP_1 amministrativa, sostenendo che l'accertamento sanitario non era definitivo o che il requisito sanitario avrebbe dovuto permanere fino al momento del pensionamento, ma ha unicamente affermato che il ricorrente non era stata riconosciuta “invalido in misura pari o superiore all'80%”, sostanzialmente ritenendo che l'invalidità rilevante ai fini della L.
debba essere valutata secondo i criteri della L. 222/1984, Numer_1 trattandosi di prestazione previdenziale e non assistenziale, con irrilevanza dell'avvenuto riconoscimento dell'invalidità civile (cfr. provvedimento CP_1 del 14.1.2024, doc. 1 del ricorrente).
10. In definitiva, deve ritenersi che la valutazione circa la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 comma 8 D.L.vo n. 503/1992 debba essere effettuata al momento della presentazione della domanda in via amministrativa, indipendentemente della natura definitiva o provvisoria del verbale di accertamento dell'invalidità civile ed indipendentemente dall'evoluzione successiva della situazione sanitaria della parte.
11. Ciò posto, occorre ora interrogarsi sulla questione sollevata dall' , CP_1 ossia se possa ritenersi che l'invalidità rilevante ai fini della L. 503/1992
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debba essere valutata secondo i criteri della L. 222/1984, trattandosi di prestazione previdenziale e non assistenziale, con irrilevanza dell'avvenuto riconoscimento dell'invalidità civile.
12. Ebbene, sia pure nella consapevolezza di una non uniformità in giurisprudenza, deve prendersi atto che la sentenza n. 9081/2013 della
Corte di Cassazione ha riformato una sentenza della Corte d'Appello di
Torino che aveva condiviso l'assunto dell' in merito alla necessaria CP_1 valutazione dell'invalidità rilevante ai sensi del D.Lgs. 503/1992 secondo i parametri della L. 222/1984: la Corte di Cassazione ha ritenuto di non volersi discostare dal principio, già affermato nella sentenza n.
13495/2003, secondo cui la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi ad una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art. 1 L. 222/1984, che accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
13. Afferma ancora la sentenza in esame che il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”
(capacità di lavoro specifica), rilevante a mente dell'art. 1 L. 222/1984 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%.
14. A tali condivisibili osservazioni deve aggiungersi la considerazione della non incompatibilità, all'interno del sistema previdenziale, di una norma che attribuisca conseguenze in merito al raggiungimento dell'età pensionabile ad una situazione di invalidità civile, normalmente rilevante ai fini delle prestazioni assistenziali.
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15. Ebbene, nella specie, è documentalmente provato che il ricorrente sia stato riconosciuto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 90% con verbale della commissione di prima istanza del 13.6.2022.
16. Pertanto, al momento della domanda proposta in via amministrativa in data 19.3.2024, così come al momento del rigetto della medesima da parte dell' il 14.4.2024 e del successivo rigetto del ricorso in via CP_1 amministrativa del 24.7.2024, sussisteva in capo al ricorrente il requisito sanitario, posto che il ricorrente era stato riconosciuto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 90%: ne consegue la spettanza del diritto alla non applicazione dell'elevazione dei limiti di età per l'accesso al trattamento di quiescenza.
17. Per tutto quanto sopra esposto, tenuto altresì conto che l' non CP_1 contesta gli ulteriori requisiti di legge, deve pertanto essere accertata la sussistenza dei requisiti che consentono al ricorrente – subordinatamente alla cessazione del rapporto di lavoro – di accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992.
18. E', inoltre, utile rappresentare che, come riconosciuto dalla giurisprudenza ormai consolidata, anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992 si applica la posticipazione della decorrenza introdotta dall'art. 12 DL 78/2010, così come il c.d. regime delle “finestre” previsto dall'art. 1 comma 5 L. 247/2007 (Cass. civ. 28/01/2021 n. 1931; Cass, civ. 13/06/2023 n. 16829).
19. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore (indeterminato) e della non particolare complessità della vertenza, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
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- Accerta e Dichiara che il sig. possiede i requisiti per Parte_1 accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia ex art. 1 comma 8
D.Lgs. 503/1992, subordinatamente alla cessazione dell'attività lavorativa.
- Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, ed oltre al contributo unificato di € 43,00, spese da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore MORRONE, antistatario.
Così deciso in Torino, lì 15.1.2025
Il Giudice dr. Lorenzo AUDISIO
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