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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/07/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7857/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18/12/2023 da:
, c.f. , assistito e difeso dagli avv. Cristiana Parte_1 C.F._1
CARRERA e Matteo FACCOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Roberto TROTTI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: prima regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto Con ricorso regolarmente depositato, il signor premesso di essere il padre di (dell'età Pt_1 Per_1
di 8 anni), nato dalla relazione more uxorio con l'odierna resistente e legalmente riconosciuto da entrambi i genitori (v. certificato di nascita in atti), ha domandato in via preliminare, anche inaudita altera parte, il collocamento del minore presso di sé ex art. 473 bis.15 c.p.c. e, nel merito, l'affido esclusivo e il collocamento del figlio, la regolamentazione in forma protetta delle visite con la mamma e un contributo per il suo mantenimento pari a 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, deducendo l'inadeguatezza della figura genitoriale materna in ragione della sua instabilità emotiva, manifestatasi col tentativo di suicidarsi, e delle alternazioni comportamentali derivanti dall'assunzione di condotte aggressive e ingiuriose, poste in essere anche alla presenza del minore, nonché dall'abuso di sostanze alcoliche e droganti e di carenze dimostrate mediante il coinvolgimento e il condizionamento del figlio.
Rigettata l'istanza di provvedimenti indifferibili, il Giudice relatore, col decreto di fissazione di udienza, ha incarico i servizi sociali di avviare un'indagine sul nucleo familiare, vista la gravità delle affermazioni emerse in ordine alla capacità di accudimento e cura della madre sotto il profilo educativo e dell'istruzione del figlio minore.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente si è opposta alle domande avversarie e ha a sua volta domandato l'affido esclusivo o in subordine condiviso del minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite col AP e un contributo per il mantenimento della prole pari a
600 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, contestando la ricostruzione avversaria e, in particolare, negando di abusare di sostanze alcoliche e droganti e ammettendo invece di aver affrontato un periodo di depressione che l'ha portata a tentare il suicidio, imputando a sua volta all'ex compagno l'assunzione di comportamenti inadeguati consistiti nel mancato mantenimento del figlio e nell'assunzione di atteggiamenti ritorsivi e screditanti nei propri confronti, acuiti a seguito della querela da lei sporta, in rappresentanza di e del figlio minore (nato da una Per_1 Per_2
precedente relazione) nei confronti del signor per presunti abusi sessuali. Pt_1
All'udienza del 21 marzo 2024, le parti, comparse personalmente, sono state liberamente sentite sui fatti di causa e il Giudice relatore, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, ha disposto l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale iscritto a carico del ricorrente a seguito dei fatti denunciati dalla RA e ha deciso sulle istanze istruttorie ex art. CP_1
473 bis.22 c.p.c.
Ritenuta ammissibile e rilevante l'istanza del ricorrente, è stata svolta una c.t.u. psicodiagnostica sul nucleo familiare, disponendo nelle more la prosecuzione dell'indagine delegata ai servizi sociali, da cui è emersa l'esistenza di un pregiudizio legato alla accesa conflittualità di coppia e al coinvolgimento che, in tale contesto, subisce il figlio (relazione SS dep. 20.3.24). Così istruita, la causa è stata rimessa in decisione con ordinanza del 17 luglio 2025, emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10 luglio 2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice relatore.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e nei rispettivi atti, dalle relazioni dei servizi sociali e dalla c.t.u., risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e il contributo dovuto per il mantenimento del figlio
Il signor ha domandato l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé e la Pt_1
regolamentazione in forma protetta e alla presenza di un educatore delle visite tra la mamma e il minore, secondo quanto disposto in via provvisoria ed urgente da questo Tribunale con ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c., nonché la quantificazione in 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, del contributo dovuto dalla madre per il mantenimento del figlio.
La RA , d'altro canto, ha chiesto l'affido congiunto del minore con collocamento presso CP_1 il padre, fino a quando ella non avrà reperito un'abitazione stabile, la regolamentazione delle visite in forma libera, pur rimettendosi alle determinazioni ritenute più opportune, e la quantificazione del contributo dovuto al padre per il mantenimento del minore nel minimo ritenuto di giustizia.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle criticità e delle fragilità emerse in relazione alla figura materna, si renda necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per il minore che, allo stato, non può che ravvisarsi nell'affido super esclusivo al padre, come di seguito si dirà.
In premessa, giova ricordare che in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
In particolare, affinché possa ricorrersi all'affido monogenitoriale, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido esclusivo postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, nell'ambito di una prima indagine avviata mediante il servizio sociale, si è osservata una fatica del padre nel contenimento emotivo del figlio, emerso nel momento del gioco e confermato anche all'esito della valutazione psicologica effettuata che ha appurato: Dal punto di vista genitoriale, in base a quanto emerso dalla somministrazione dell'intervista PASS, ha mostrato una differente consapevolezza genitoriale rispetto alle abilità a cui un genitore ricorre di fronte a tipiche situazioni concernenti l'accudimento dei figli. Nelle situazioni tipiche presentate egli ha dimostrato, come punti di forza, la capacità di trovare una soluzione adeguata al problema presentato, a volte facendo riferimento alla propria storia personale, così come la consapevolezza di utilizzare un linguaggio comprensibile per il bambino. I punti di debolezza, riguardano invece prevalentemente la difficoltà a rappresentarsi, e quindi sintonizzarsi, sulle emozioni dei figli, ed una scarsa consapevolezza di quelli che potrebbero essere i problemi tipici dell'infanzia e che dovrebbero diventare il focus dell'attenzione del genitore (relazione SS dep.
1.3.24).
Rispetto alla figura materna, i servizi sociali, nei primi accertamenti svolti, hanno potuto rilevare una certa superficialità per quanto riguarda alcuni aspetti della sua funzione genitoriale, emersi nell'assunzione di un comportamento non particolarmente collaborante con gli operatori e nella tendenza a giustificare le assenze scolastiche del figlio in ragione delle motivazioni che le avrebbero determinate (v. relazione psicologica ASST Bergamo Est dep. 20.3.24), alla quale si aggiunge anche il mancato supporto del minore nello svolgimento dei compiti a casa e nel recupero delle attività necessario per consentirgli di procedere nel percorso di apprendimento in parallelo coi compagni, come rilevato dalle insegnanti (v. relazione scolastica dep. 20.3.24)
I profili personologici e l'idoneità genitoriale delle parti sono stati poi approfonditi in sede di c.t.u., nell'ambito della quale si è potuta appurare, da un lato, la presenza delle importanti fragilità della RA , tali da incidere sulla sua capacità a rappresentare un valido modello di riferimento CP_1 per il figlio, dall'altro, la sostanziale adeguatezza del signor ad assolvere con responsabilità il Pt_1
proprio ruolo, pur necessitando di un sostegno per rafforzare le proprie competenze, soprattutto sul piano emotivo.
In particolare, l'ausiliaria del Giudice in relazione alla figura materna ha evidenziato: Dai colloqui clinico – giuridici e dalla valutazione testale emerge che la RA sia una donna CP_1
estremamente sofferente e portatrice di grandi fragilità, che indicano una forte immaturità.
Nonostante sperimenti un profondo affetto per i propri figli ad oggi non sembra disporre di sufficienti risorse per affrontare la genitorialità e la quotidianità quando diventa complessa. L'essere madre inoltre la pone innanzi a continue frustrazioni che impattano su un sé debole e poco definito ed indeboliscono l'autostima, generando senso di inadeguatezza e sofferenza, all'interno di un contesto famigliare che sembra non supportarla adeguatamente. sembra cercare di fuggire da tali CP_1
sentimenti dolorosi con modalità compensatorie e un assetto difensivo basato sull'evitamento, esponendo i figli ad una madre che si mostra poco affidabile, precaria, sofferente e bisognosa. A fronte di un elevano numero di risorse da un punto di vista quantitativo pare ad oggi riuscire CP_1
ad utilizzarle adeguatamente, nel tentativo primario di tenere a bada le emozioni negative. Le fragilità del sé ed i bisogni di attenzione conducono al rischio di un uso strumentale degli altri, quindi anche dei bambini, in funzione dei proprio io e delle proprie necessità: è presente infatti un assetto della personalità molto immaturo, fragile, instabile e focalizzato su di sé (v. relazione peritale).
Rispetto al padre, la c.t.u. ha potuto osservare: Dal punto di vista della genitorialità se da un lato si osservano punti di forza importanti, come il senso di responsabilità e la capacità organizzativa
(soprattuto con una vita complessa in cui c'è un lavoro e ci sono dei bambini e dei compiti da fare), dall'altro, il difficile rapporto con la parte emotiva potrebbe interferire nella relazione con il minore.
Del resto i bambini possono fisiologicamente avere manifestazioni di intensa emotività e pertanto il signor dovrebbe essere aiutato a non evitare la dimensione emotiva del figlio, imparando Parte_1
a gestirla. Un sostegno alla genitorialità potrebbe essere utile in ragione di un potenziale che ha bisogno di essere sviluppato;
seppur non goda di buona autostima infatti, il signor possiede Pt_1
una discreta capacità di introspezione, su cui è possibile svolgere un buon lavoro terapeutico: vi è uno spazio per guardarsi, riflettere su di sé in maniera costruttiva, quindi non troppo negativa e non troppo critica che gli potrebbe permettere di lavorare sulla propria autoconsapevolezza e sul rapporto con le proprie emozioni in primis ( psicoterapia) e successivamente sulla propria genitorialità e quindi sulle emozioni dell'altro ( sostegno alla genitorialità). La sua reazione emotiva
–spaventata e/o rabbiosa innanzi ad episodi intensi come quelli agiti dalla RA , se da CP_1 una lato può risultare comprensibile, dall'altro potrebbe alimentare l'emozione negativa dell'altro, in un circolo vizioso (v. relazione peritale).
In sintesi, si legge nella relazione peritale: Entrambi i genitori manifestano infatti difficoltà diverse ma, se la RA ha mostrato durante la perizia di faticare in termini di responsabilità CP_1
genitoriale, effettuando scelte più orientate al proprio bisogno che a quello del figlio, il signor
durante la ctu, si è sempre dedicato alla cura di mostrando attenzione alle sue Pt_1 Per_1
necessità. Il padre, nel corso de tempo, ha mostrato di prendersi cura del minore con responsabilità
e si è dimostrato capace di investimento affettivo, anche se potrebbe trovarsi sopraffatto da una realtà esterna che fatica a sostenere quando diventa eccessivamente richiedente. Ha inoltre dimostrato di cercare di favorire il rapporto di con la mamma, il fratello ed i nonni (v. relazione peritale). Per_1
Le risultanze assunte in sede peritale, qui sinteticamente richiamate, hanno trovato conferma nelle successive indagini svolte dai servizi sociali, dal CPS e dal Serd, incaricati di monitorare il nucleo familiare e attivare i percorsi di sostegno proposti dalla c.t.u. in favore delle parti.
Nella relazione di aggiornamento richiesta, non è stato segnalato alcun elemento di pregiudizio per il minore, anzi si è potuto osservare come il collocamento col AP proceda bene e il ricorrente sia riuscito ad organizzare i propri impegni lavorativi con le incombenze quotidiane legate alla gestione di potendo contare sul supporto della propria rete familiare e amicale (fratello, babysitter, Per_1 amico d'infanzia); inoltre, secondo quanto segnalato dagli insegnanti, il padre si mostra molto attento a tutti gli aspetti che riguardano e il minore, diversamente dal passato (doc. 9 ricorrente), Per_1 frequenta con assiduità la scuola primaria, ha superato l'anno scolastico raggiungendo in tutte le discipline il livello “intermedio”, il che denota interesse, attenzione e partecipazione ed è apparso sempre ben curato nell'abbigliamento e nell'aspetto (relazione SS 19.3.25).
Si conferma anche la capacità del padre di garantire il rapporto tra e la mamma, curandosi Per_1
che il figlio sia sempre presente agli incontri protetti e consentendo e vigilando sulle videochiamate che avvengono tra di loro (allo stato liberamente), nonché il rapporto col fratello , Per_2
convivente coi nonni materni, che frequenta con regolarità (relazione SS 19.3.25). Per_1
D'altra parte, persistono le importanti fragilità della RA . CP_1
La resistente ha proseguito il monitoraggio tossicologico prescritto fino al mese di dicembre 2024
(relazione Serd 22.1.25), riportando una costante negatività ai test effettuati per la ricerca di cannabinoidi e una positività ai test urinari e su matrice cheratinica svolti per la ricerca di ETG il 27 giugno 2024, 10 luglio, 17 luglio 2024, 21 novembre 2024 (v. relazione Serd dep. 29.6.24, 18.9.24,
10.10.24) e cocaina il 14 maggio 2024, 27 giugno 2024, 21 novembre 2024 (v. relazione Serd dep.
29.6.24, 18.9.24, 10.10.24).
In considerazione di tali esiti diagnostici, è stata proposta alla RA una presa in carico con l'obiettivo di garantire una riabilitazione di doppia diagnosi con possibile ingresso comunitario che, seppure valutata positivamente, non ha poi avuto seguito per avere la stessa disatteso gli appuntamenti e gli impegni assunti col Servizio (v. relazione Serd 22.1.25 e relazione SS 19.3.25).
Cont Anche il percorso presso il si è svolto in modo discontinuo, come si legge nella relazione
Cont trasmessa: La paziente ha disdetto cinque visite presso il inizialmente rinviando le date e successivamente non presentandosi ai colloqui concordati, che le venivano ricordati il giorno precedente (le date degli appuntamenti a cui non si è presentata sono 19/12/2024; 8/01/2025;
10/01/2025; 17/01/2025; 14/02/2025). In conclusione, la sig.ra non ha ottemperato CP_1 all'assunzione in cura presso l'ambulatorio psichiatrico, non consentendo una valutazione completa circa la sua attuale condizione psichica. I dati ottenuti con l'osservazione clinica svolta nei tre colloqui depongono per la conferma della diagnosi già effettuata: Disturbo di Personalità NAS in soggetto abusatore di sostanze. Necessita di assunzione in cura continuativa presso il Servizio Cont psichiatrico ed il Ser.D. (relazione marzo 2025).
Com'è evidente, le fragilità psichiche e i problemi di dipendenza della RA si ripercuotono CP_1
sulla relazione col bambino, rischiando di esporlo ad una situazione di pregiudizio.
In particolare, nella relazione di osservazione degli incontri protetti madre-figlio, si è riscontrato come la RA abbia vissuto un periodo di particolare fatica nel mese di dicembre 2024, tanto che CP_1
– si legge nella relazione – all'incontro del 30/12 (dopo aver annullato il precedente per questioni di salute, n.d.r) si è presentata in ritardo di 10 minuti e appariva alterata. Nell'incontro ha messo il figlio in difficoltà con atteggiamenti aggressivi e con domande sul suo stato di salute e sul padre al quale il bambino non voleva rispondere, quali: “perché mi hai detto che AP è pazzo a telefono”.
si è mostrato subito inappetente, ha proposto la costruzione di un puzzle che ha portato avanti Per_1
da solo mentre la mamma a momenti di aggressività ha alternato momenti di effusioni fisiche molto invasive e difficili da gestire per il figlio. La madre si è poi messa ad insultare il figlio sul modo in cui era vestito, accasciarsi sulla sedia per poi mettersi seduta per terra senza riuscire ad alzarsi. In un crescendo di aggressività ha spazzato i pezzi del puzzle costruito dal tavolo. Data l'evidente stato di difficoltà in cui si trovava l'operatrice ha sospeso l'incontro. Al termine di questo la madre Per_1
è scoppiata in lacrime dicendo che si sarebbe fatta fuori o avrebbe fatto fuori il signor che Pt_1
era causa di tutta questa sofferenza per sé e per il figlio. A richiesta esplicita ha confermato di aver bevuto prima dell'incontro e di bere spesso in questo periodo durante il quale sentiva di non farcela
e non riusciva più a dormire la notte (relazione incontri protetti allegata relazione SS 19.3.25).
Alla luce del quadro probatorio in atti, si ritiene che gli elementi acquisiti evidenzino la manifesta carenza genitoriale della RA , in ragione delle fragilità e dei problemi di dipendenza da CP_1
cocaina e alcol già emersi e accertati in sede peritale, rispetto ai quali la resistente non ha dimostrato piena consapevolezza, né alcuna effettiva e seria volontà di superarli così da rendersi un valido punto di riferimento per il figlio, avendo sostanzialmente abbandonato sia il percorso avviato presso il Serd, sia il percorso presso il CPS.
Inoltre, come si è osservato in sede di c.t.u., la resistente non risulta in grado di interessarsi sufficientemente a tutti quegli aspetti riguardanti la quotidianità di e la sua salute psico-fisica, Per_1
fatica nel seguire le indicazioni rivolte al benessere del figlio a causa del timore di perdere il legame con la prole e della difficoltà nel gestire il dolore causato da vissuti abbandonici e di espulsione e, di recente, ha assunto comportamenti inadeguati anche durante gli incontri protetti, determinando i servizi a diradare le visite, decisione alla quale ha reagito negativamente ritenendola una punizione ingiusta e negando d'aver mai assunto comportamenti inadeguati negli incontri con (relazione Per_1
SS 19.3.25 e relazione incontri protetti).
In virtù di questi elementi, l'affido di alla mamma si reputa contrario all'interesse del minore, Per_1 sussistendo i presupposti per la conferma dell'affido esclusivo al padre ai sensi dell'art. 337 quater, co. 1 c.c.
E' infatti positivo il giudizio sulla capacità del signor il quale ha mostrato buone competenze Pt_1
genitoriali e di comprensione dei bisogni del figlio in relazione all'età, alle caratteristiche personali e alla situazione contingente, rappresentando una figura stabile nell'accudimento di e capace Per_1 di occuparsi dello stesso nello svolgimento delle pratiche quotidiane, nonché in grado di salvaguardare la relazione con la mamma (relazione peritale e relazione SS 19.3.25).
Nel preminente interesse del minore, viene dunque disposto il suo affido in via esclusiva al padre, al quale è attribuito il potere di assumere tutte le decisioni che lo riguardano, comprese quelle di maggior interesse, secondo il modello dell'affido cosiddetto super esclusivo, previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 337 quater c.c., onde escludere il rischio che queste possano essere ostacolate dalla condotta materna, in ragione delle fragilità e dei limiti sopra evidenziati.
Il padre sarà comunque tenuto a informare la resistente delle decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che ella possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del signor ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c. Pt_1
Nell'ottica di esclusivo interesse del minore, si confermano gli incarichi conferiti ai servizi sociali e agli altri servizi specialistici presenti sul territorio, affinché provvedano per il tempo ritenuto opportuno a: - monitorare le condizioni del nucleo familiare, l'andamento delle visite madre-figlio, il rapporto di con il fratello;
- attivare un percorso terapeutico per il signor Per_1 Per_2 Pt_1
che sia orientato al recupero di quelle emozioni che tende a negare per effetto del controllo e, successivamente, un percorso di sostegno alla genitorialità con l'obiettivo di garantire che le proprie fragilità personali non interferiscano nell'esercizio di una buona genitorialità, previa acquisizione del suo assenso;
- attivare un percorso terapeutico per il minore che offra un luogo neutro, avulso Per_1
dalle dinamiche famigliari, che lo aiuti a gestire ed integrare tutte le componenti emozionali, anche quelle negative e di sofferenza, relative alla storia passata ed al periodo sta vivendo, che ad oggi non sembra riuscire ad esprimere;
- attivare ogni altro intervento di sostegno reputato necessario o anche solo opportuno nell'interesse esclusivo del minore.
I servizi sociali vengono infine incaricati di segnalare alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero emergere per il minore.
Quanto collocamento di deve darsi atto che, nel corso delle operazioni peritali, la c.t.u. ha Per_1
comunicato a questa Autorità Giudiziaria, con istanza del 17 luglio 2024, che d'accordo con i servizi sociali, il consulente paterno ed il Serd, ha ritenuto, ad oggi, la madre di ed non Per_1 Per_2
in grado di occuparsi stabilmente dei minori ed ha previsto la modifica del collocamento del minore
, avente l'obiettivo principale la tutela del bambino ma anche della relazione con la propria Per_1
mamma (v. istanza c.t.u.).
Da allora, vive col AP e tale regime appare senza dubbio il più rispondente al best interest Per_1
of the child. Il padre, secondo quanto osservato anche dagli operatori sociali, ha infatti dimostrato di essere in grado di prendersi adeguatamente cura dei bisogni del figlio, di aver organizzato la propria vita personale e lavorativa in modo da poter essere un valido riferimento per il minore, di aver creato una rete di supporto familiare e amicale nella quale è ben inserito, come riscontrato anche dagli Per_1
insegnanti.
Deve essere pertanto confermato il collocamento del minore presso il AP, con possibilità per la resistente di chiedere in futuro la modifica dei provvedimenti assunti da questo giudicante, ove ne sussistano i presupposti, non potendo essere disposto, come richiesto dalla madre, un collocamento dal ricorrente fino a quando ella non avrà reperito un'abitazione stabile.
Rispetto agli incontri protetti madre-figlio, i servizi si sono attivati dapprima con l'organizzazione di un calendario di visita a cadenza settimanale per poi giungere, a partire da febbraio 2025, ad una riduzione degli incontri che attualmente di svolgono a cadenza quindicinale a causa della condotta non sempre adeguata assunta dalla resistente (relazione SS 19.3.25 e relazione incontri protetti).
In ragione di tali circostanze, delle rilevanti fragilità materne e della mancata prosecuzione dei percorsi disposti, questo Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per la liberalizzazione delle visite madre-figlio, le quali dovranno dunque proseguire in forma protetta e in modalità osservata secondo il calendario predisposto dagli operatori sociali, sentiti i genitori e tenuto conto del loro andamento, autorizzandoli a diradare fino a sospendere le visite ove reputate contrarie all'interesse di ovvero ad ampliarle gradatamente fino a liberalizzarle, qualora la RA Per_1 dimostri di aver raggiunto un livello di stabilità psicofisica e di astenersi dall'uso di sostanze droganti e alcoliche, se conforme all'interesse del minore e previa valutazione dell'idoneità del suo contesto di vita e abitativo.
Quanto alle telefonate, fino ad ora svolte liberamente, viene rimessa al servizio ogni valutazione sulla necessità di procedere alla loro regolamentazione in modalità sorvegliata.
Al fine di sostenere la madre nel recupero della propria capacità genitoriale, si conferma l'incarico Cont conferito al e al Serd di attivazione e presa in carico della RA , ove consenziente. CP_1
Infine, questo Tribunale reputa superfluo l'ascolto del minore, già sentito dalla c.t.u. e dai servizi sociali, il quale rischierebbe di rivelarsi pregiudizievole, considerata l'età del bambino e la sovraesposizione che ne deriverebbe rispetto alla situazione familiare e al conflitto genitoriale.
Passando ora ai provvedimenti di contenuto economico, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione e degli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi. Ai fini dell'attuazione del principio di proporzionalità reddituale, occorre procedere alla ricostruzione delle posizioni economico-patrimoniali delle parti.
Il ricorrente presta regolare attività lavorativa e ha percepito un reddito, calcolato su dodici mensilità, di circa 2.100 euro mensili netti nel 2021 e nel 2022 e circa 1900 euro mensili netti nel 2023 (CU
2022-2024), a fronte del quale sostiene il pagamento mensile del canone relativo all'abitazione nella quale vive, pari a 500 euro mensili (doc. 17 ricorrente), e di un finanziamento, pari a 362 euro (doc.
4 ricorrente). A seguito della vendita della casa familiare, è privo di proprietà immobiliari e possiede un'automobile (doc. 15, 16 ricorrente).
Dall'esame degli estratti conto prodotti, risulta (doc. 11, 18 ricorrente):
- nel 2020, una giacenza media di 12.300 euro con saldo finale di euro 15.700 circa;
- nel 2021, una giacenza media di 16.000 euro con saldo finale di 21.500 euro circa;
- nel 2022, una giacenza media di 16.000 euro con saldo finale di 17.600 circa;
- nel 2023, una giacenza media di 77.800 con saldo finale di 115.000 euro circa.
Dal canto suo, la resistente nel 2021 ha percepito un reddito annuo lordo pari a 2.800 euro (CU 2022), attualmente è in cerca di un'occupazione e non gode di alcuna entrata.
Dall'esame degli estratti conto prodotti, risulta titolare di un conto corrente con saldo finale (doc. 4-
6 resistente):
- al 31.12.21 pari a euro 31;
- al 31.12.22 negativo (-7 euro);
- al 31.12.23 pari a euro 8.
Alla luce della disparità reddituale esistente tra le parti, in attuazione del principio di proporzionalità, tenuto conto dei tempi di permanenza pressoché esclusivi trascorsi dal AP con e delle Per_1
esigenze del minore, rapportate alla sua età, si reputa equo e congruo confermare l'obbligo posto a carico della resistente di contribuire al mantenimento del figlio versando al ricorrente, a decorrere dal mese di agosto 2024 (quando il minore ha iniziato a vivere stabilmente col padre), entro il 10 di ogni mese, l'importo di 200 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, considerata per orientamento costante di questo Tribunale quale contribuzione minima indispensabile per il mantenimento di ogni figlio, valutata anche l'idoneità lavorativa generica della madre e la sua capacità economico-reddituale.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo.
Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, considerata la sostanziale rimessione della resistente alle decisioni del Tribunale, benché formulata in subordine.
Le spese della c.t.u., già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura uguale e in solido tra loro, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: affida il figlio minore in via esclusiva al padre, con collocamento presso di sé; Per_1
dispone che il padre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; dispone che il padre informi la madre sulle decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, di modo che ella possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte del ricorrente;
incarica i servizi sociali competenti di provvedere alla regolamentazione delle visite madre-figlio in forma protetta e in modalità osservata secondo il calendario predisposto dagli operatori sociali, sentiti i genitori e tenuto conto del loro andamento, autorizzandoli a diradare fino a sospendere le visite ove reputate contrarie all'interesse di ovvero ad ampliarle gradatamente fino a liberalizzarle, Per_1 qualora la RA dimostri di aver raggiunto un livello di stabilità psicofisica e di astenersi dall'uso di sostanze droganti e alcoliche, se conforme all'interesse del minore e previa valutazione dell'idoneità del suo contesto di vita e abitativo;
dispone che i servizi sociali e gli altri servizi specialistici presenti sul territorio, provvedano per il tempo ritenuto necessario a: - monitorare le condizioni del nucleo familiare, l'andamento delle visite madre-figlio, il rapporto di con il fratello;
- attivare un percorso terapeutico per il Per_1 Per_2
signor che sia orientato al recupero di quelle emozioni che tende a negare per effetto del Pt_1
controllo e, successivamente, un percorso di sostegno alla genitorialità con l'obiettivo di garantire che le proprie fragilità personali non interferiscano nell'esercizio di una buona genitorialità, previa acquisizione del suo assenso;
- attivare un percorso terapeutico per il minore che offra un Per_1
luogo neutro, avulso dalle dinamiche famigliari, che lo aiuti a gestire ed integrare tutte le componenti emozionali, anche quelle negative e di sofferenza, relative alla storia passata ed al periodo sta vivendo, che ad oggi non sembra riuscire ad esprimere;
- valutare la necessità di procedere alla regolamentazione delle telefonate madre-figlio in modalità sorvegliata;
- attivare ogni altro intervento di sostegno reputato necessario o anche solo opportuno nell'interesse esclusivo del minore;
onera i servizi sociali di segnalare tempestivamente alla competente Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio anche solo potenziale che dovessero emergere per il minore;
Cont incarica il affinché attivi un percorso psicoterapeutico per la RA , previa acquisizione CP_1
del suo assenso;
incarica il SERD di proseguire la presa in carico della RA e l'iter diagnostico previsto CP_1 per verificare l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti mediante accertamenti periodici, previa acquisizione del suo assenso;
pone a carico della RA l'obbligo di versare al signor a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1
mantenimento del minore, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a decorrere dal mese di agosto
2024, l'importo di 200 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, in misura uguale e in solido tra loro, le spese di c.t.u., come da separato decreto;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali già incaricati.
Così deciso a Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18/12/2023 da:
, c.f. , assistito e difeso dagli avv. Cristiana Parte_1 C.F._1
CARRERA e Matteo FACCOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Roberto TROTTI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: prima regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto Con ricorso regolarmente depositato, il signor premesso di essere il padre di (dell'età Pt_1 Per_1
di 8 anni), nato dalla relazione more uxorio con l'odierna resistente e legalmente riconosciuto da entrambi i genitori (v. certificato di nascita in atti), ha domandato in via preliminare, anche inaudita altera parte, il collocamento del minore presso di sé ex art. 473 bis.15 c.p.c. e, nel merito, l'affido esclusivo e il collocamento del figlio, la regolamentazione in forma protetta delle visite con la mamma e un contributo per il suo mantenimento pari a 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, deducendo l'inadeguatezza della figura genitoriale materna in ragione della sua instabilità emotiva, manifestatasi col tentativo di suicidarsi, e delle alternazioni comportamentali derivanti dall'assunzione di condotte aggressive e ingiuriose, poste in essere anche alla presenza del minore, nonché dall'abuso di sostanze alcoliche e droganti e di carenze dimostrate mediante il coinvolgimento e il condizionamento del figlio.
Rigettata l'istanza di provvedimenti indifferibili, il Giudice relatore, col decreto di fissazione di udienza, ha incarico i servizi sociali di avviare un'indagine sul nucleo familiare, vista la gravità delle affermazioni emerse in ordine alla capacità di accudimento e cura della madre sotto il profilo educativo e dell'istruzione del figlio minore.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente si è opposta alle domande avversarie e ha a sua volta domandato l'affido esclusivo o in subordine condiviso del minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite col AP e un contributo per il mantenimento della prole pari a
600 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, contestando la ricostruzione avversaria e, in particolare, negando di abusare di sostanze alcoliche e droganti e ammettendo invece di aver affrontato un periodo di depressione che l'ha portata a tentare il suicidio, imputando a sua volta all'ex compagno l'assunzione di comportamenti inadeguati consistiti nel mancato mantenimento del figlio e nell'assunzione di atteggiamenti ritorsivi e screditanti nei propri confronti, acuiti a seguito della querela da lei sporta, in rappresentanza di e del figlio minore (nato da una Per_1 Per_2
precedente relazione) nei confronti del signor per presunti abusi sessuali. Pt_1
All'udienza del 21 marzo 2024, le parti, comparse personalmente, sono state liberamente sentite sui fatti di causa e il Giudice relatore, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, ha disposto l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale iscritto a carico del ricorrente a seguito dei fatti denunciati dalla RA e ha deciso sulle istanze istruttorie ex art. CP_1
473 bis.22 c.p.c.
Ritenuta ammissibile e rilevante l'istanza del ricorrente, è stata svolta una c.t.u. psicodiagnostica sul nucleo familiare, disponendo nelle more la prosecuzione dell'indagine delegata ai servizi sociali, da cui è emersa l'esistenza di un pregiudizio legato alla accesa conflittualità di coppia e al coinvolgimento che, in tale contesto, subisce il figlio (relazione SS dep. 20.3.24). Così istruita, la causa è stata rimessa in decisione con ordinanza del 17 luglio 2025, emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10 luglio 2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice relatore.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e nei rispettivi atti, dalle relazioni dei servizi sociali e dalla c.t.u., risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e il contributo dovuto per il mantenimento del figlio
Il signor ha domandato l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé e la Pt_1
regolamentazione in forma protetta e alla presenza di un educatore delle visite tra la mamma e il minore, secondo quanto disposto in via provvisoria ed urgente da questo Tribunale con ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c., nonché la quantificazione in 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, del contributo dovuto dalla madre per il mantenimento del figlio.
La RA , d'altro canto, ha chiesto l'affido congiunto del minore con collocamento presso CP_1 il padre, fino a quando ella non avrà reperito un'abitazione stabile, la regolamentazione delle visite in forma libera, pur rimettendosi alle determinazioni ritenute più opportune, e la quantificazione del contributo dovuto al padre per il mantenimento del minore nel minimo ritenuto di giustizia.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle criticità e delle fragilità emerse in relazione alla figura materna, si renda necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per il minore che, allo stato, non può che ravvisarsi nell'affido super esclusivo al padre, come di seguito si dirà.
In premessa, giova ricordare che in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
In particolare, affinché possa ricorrersi all'affido monogenitoriale, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido esclusivo postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, nell'ambito di una prima indagine avviata mediante il servizio sociale, si è osservata una fatica del padre nel contenimento emotivo del figlio, emerso nel momento del gioco e confermato anche all'esito della valutazione psicologica effettuata che ha appurato: Dal punto di vista genitoriale, in base a quanto emerso dalla somministrazione dell'intervista PASS, ha mostrato una differente consapevolezza genitoriale rispetto alle abilità a cui un genitore ricorre di fronte a tipiche situazioni concernenti l'accudimento dei figli. Nelle situazioni tipiche presentate egli ha dimostrato, come punti di forza, la capacità di trovare una soluzione adeguata al problema presentato, a volte facendo riferimento alla propria storia personale, così come la consapevolezza di utilizzare un linguaggio comprensibile per il bambino. I punti di debolezza, riguardano invece prevalentemente la difficoltà a rappresentarsi, e quindi sintonizzarsi, sulle emozioni dei figli, ed una scarsa consapevolezza di quelli che potrebbero essere i problemi tipici dell'infanzia e che dovrebbero diventare il focus dell'attenzione del genitore (relazione SS dep.
1.3.24).
Rispetto alla figura materna, i servizi sociali, nei primi accertamenti svolti, hanno potuto rilevare una certa superficialità per quanto riguarda alcuni aspetti della sua funzione genitoriale, emersi nell'assunzione di un comportamento non particolarmente collaborante con gli operatori e nella tendenza a giustificare le assenze scolastiche del figlio in ragione delle motivazioni che le avrebbero determinate (v. relazione psicologica ASST Bergamo Est dep. 20.3.24), alla quale si aggiunge anche il mancato supporto del minore nello svolgimento dei compiti a casa e nel recupero delle attività necessario per consentirgli di procedere nel percorso di apprendimento in parallelo coi compagni, come rilevato dalle insegnanti (v. relazione scolastica dep. 20.3.24)
I profili personologici e l'idoneità genitoriale delle parti sono stati poi approfonditi in sede di c.t.u., nell'ambito della quale si è potuta appurare, da un lato, la presenza delle importanti fragilità della RA , tali da incidere sulla sua capacità a rappresentare un valido modello di riferimento CP_1 per il figlio, dall'altro, la sostanziale adeguatezza del signor ad assolvere con responsabilità il Pt_1
proprio ruolo, pur necessitando di un sostegno per rafforzare le proprie competenze, soprattutto sul piano emotivo.
In particolare, l'ausiliaria del Giudice in relazione alla figura materna ha evidenziato: Dai colloqui clinico – giuridici e dalla valutazione testale emerge che la RA sia una donna CP_1
estremamente sofferente e portatrice di grandi fragilità, che indicano una forte immaturità.
Nonostante sperimenti un profondo affetto per i propri figli ad oggi non sembra disporre di sufficienti risorse per affrontare la genitorialità e la quotidianità quando diventa complessa. L'essere madre inoltre la pone innanzi a continue frustrazioni che impattano su un sé debole e poco definito ed indeboliscono l'autostima, generando senso di inadeguatezza e sofferenza, all'interno di un contesto famigliare che sembra non supportarla adeguatamente. sembra cercare di fuggire da tali CP_1
sentimenti dolorosi con modalità compensatorie e un assetto difensivo basato sull'evitamento, esponendo i figli ad una madre che si mostra poco affidabile, precaria, sofferente e bisognosa. A fronte di un elevano numero di risorse da un punto di vista quantitativo pare ad oggi riuscire CP_1
ad utilizzarle adeguatamente, nel tentativo primario di tenere a bada le emozioni negative. Le fragilità del sé ed i bisogni di attenzione conducono al rischio di un uso strumentale degli altri, quindi anche dei bambini, in funzione dei proprio io e delle proprie necessità: è presente infatti un assetto della personalità molto immaturo, fragile, instabile e focalizzato su di sé (v. relazione peritale).
Rispetto al padre, la c.t.u. ha potuto osservare: Dal punto di vista della genitorialità se da un lato si osservano punti di forza importanti, come il senso di responsabilità e la capacità organizzativa
(soprattuto con una vita complessa in cui c'è un lavoro e ci sono dei bambini e dei compiti da fare), dall'altro, il difficile rapporto con la parte emotiva potrebbe interferire nella relazione con il minore.
Del resto i bambini possono fisiologicamente avere manifestazioni di intensa emotività e pertanto il signor dovrebbe essere aiutato a non evitare la dimensione emotiva del figlio, imparando Parte_1
a gestirla. Un sostegno alla genitorialità potrebbe essere utile in ragione di un potenziale che ha bisogno di essere sviluppato;
seppur non goda di buona autostima infatti, il signor possiede Pt_1
una discreta capacità di introspezione, su cui è possibile svolgere un buon lavoro terapeutico: vi è uno spazio per guardarsi, riflettere su di sé in maniera costruttiva, quindi non troppo negativa e non troppo critica che gli potrebbe permettere di lavorare sulla propria autoconsapevolezza e sul rapporto con le proprie emozioni in primis ( psicoterapia) e successivamente sulla propria genitorialità e quindi sulle emozioni dell'altro ( sostegno alla genitorialità). La sua reazione emotiva
–spaventata e/o rabbiosa innanzi ad episodi intensi come quelli agiti dalla RA , se da CP_1 una lato può risultare comprensibile, dall'altro potrebbe alimentare l'emozione negativa dell'altro, in un circolo vizioso (v. relazione peritale).
In sintesi, si legge nella relazione peritale: Entrambi i genitori manifestano infatti difficoltà diverse ma, se la RA ha mostrato durante la perizia di faticare in termini di responsabilità CP_1
genitoriale, effettuando scelte più orientate al proprio bisogno che a quello del figlio, il signor
durante la ctu, si è sempre dedicato alla cura di mostrando attenzione alle sue Pt_1 Per_1
necessità. Il padre, nel corso de tempo, ha mostrato di prendersi cura del minore con responsabilità
e si è dimostrato capace di investimento affettivo, anche se potrebbe trovarsi sopraffatto da una realtà esterna che fatica a sostenere quando diventa eccessivamente richiedente. Ha inoltre dimostrato di cercare di favorire il rapporto di con la mamma, il fratello ed i nonni (v. relazione peritale). Per_1
Le risultanze assunte in sede peritale, qui sinteticamente richiamate, hanno trovato conferma nelle successive indagini svolte dai servizi sociali, dal CPS e dal Serd, incaricati di monitorare il nucleo familiare e attivare i percorsi di sostegno proposti dalla c.t.u. in favore delle parti.
Nella relazione di aggiornamento richiesta, non è stato segnalato alcun elemento di pregiudizio per il minore, anzi si è potuto osservare come il collocamento col AP proceda bene e il ricorrente sia riuscito ad organizzare i propri impegni lavorativi con le incombenze quotidiane legate alla gestione di potendo contare sul supporto della propria rete familiare e amicale (fratello, babysitter, Per_1 amico d'infanzia); inoltre, secondo quanto segnalato dagli insegnanti, il padre si mostra molto attento a tutti gli aspetti che riguardano e il minore, diversamente dal passato (doc. 9 ricorrente), Per_1 frequenta con assiduità la scuola primaria, ha superato l'anno scolastico raggiungendo in tutte le discipline il livello “intermedio”, il che denota interesse, attenzione e partecipazione ed è apparso sempre ben curato nell'abbigliamento e nell'aspetto (relazione SS 19.3.25).
Si conferma anche la capacità del padre di garantire il rapporto tra e la mamma, curandosi Per_1
che il figlio sia sempre presente agli incontri protetti e consentendo e vigilando sulle videochiamate che avvengono tra di loro (allo stato liberamente), nonché il rapporto col fratello , Per_2
convivente coi nonni materni, che frequenta con regolarità (relazione SS 19.3.25). Per_1
D'altra parte, persistono le importanti fragilità della RA . CP_1
La resistente ha proseguito il monitoraggio tossicologico prescritto fino al mese di dicembre 2024
(relazione Serd 22.1.25), riportando una costante negatività ai test effettuati per la ricerca di cannabinoidi e una positività ai test urinari e su matrice cheratinica svolti per la ricerca di ETG il 27 giugno 2024, 10 luglio, 17 luglio 2024, 21 novembre 2024 (v. relazione Serd dep. 29.6.24, 18.9.24,
10.10.24) e cocaina il 14 maggio 2024, 27 giugno 2024, 21 novembre 2024 (v. relazione Serd dep.
29.6.24, 18.9.24, 10.10.24).
In considerazione di tali esiti diagnostici, è stata proposta alla RA una presa in carico con l'obiettivo di garantire una riabilitazione di doppia diagnosi con possibile ingresso comunitario che, seppure valutata positivamente, non ha poi avuto seguito per avere la stessa disatteso gli appuntamenti e gli impegni assunti col Servizio (v. relazione Serd 22.1.25 e relazione SS 19.3.25).
Cont Anche il percorso presso il si è svolto in modo discontinuo, come si legge nella relazione
Cont trasmessa: La paziente ha disdetto cinque visite presso il inizialmente rinviando le date e successivamente non presentandosi ai colloqui concordati, che le venivano ricordati il giorno precedente (le date degli appuntamenti a cui non si è presentata sono 19/12/2024; 8/01/2025;
10/01/2025; 17/01/2025; 14/02/2025). In conclusione, la sig.ra non ha ottemperato CP_1 all'assunzione in cura presso l'ambulatorio psichiatrico, non consentendo una valutazione completa circa la sua attuale condizione psichica. I dati ottenuti con l'osservazione clinica svolta nei tre colloqui depongono per la conferma della diagnosi già effettuata: Disturbo di Personalità NAS in soggetto abusatore di sostanze. Necessita di assunzione in cura continuativa presso il Servizio Cont psichiatrico ed il Ser.D. (relazione marzo 2025).
Com'è evidente, le fragilità psichiche e i problemi di dipendenza della RA si ripercuotono CP_1
sulla relazione col bambino, rischiando di esporlo ad una situazione di pregiudizio.
In particolare, nella relazione di osservazione degli incontri protetti madre-figlio, si è riscontrato come la RA abbia vissuto un periodo di particolare fatica nel mese di dicembre 2024, tanto che CP_1
– si legge nella relazione – all'incontro del 30/12 (dopo aver annullato il precedente per questioni di salute, n.d.r) si è presentata in ritardo di 10 minuti e appariva alterata. Nell'incontro ha messo il figlio in difficoltà con atteggiamenti aggressivi e con domande sul suo stato di salute e sul padre al quale il bambino non voleva rispondere, quali: “perché mi hai detto che AP è pazzo a telefono”.
si è mostrato subito inappetente, ha proposto la costruzione di un puzzle che ha portato avanti Per_1
da solo mentre la mamma a momenti di aggressività ha alternato momenti di effusioni fisiche molto invasive e difficili da gestire per il figlio. La madre si è poi messa ad insultare il figlio sul modo in cui era vestito, accasciarsi sulla sedia per poi mettersi seduta per terra senza riuscire ad alzarsi. In un crescendo di aggressività ha spazzato i pezzi del puzzle costruito dal tavolo. Data l'evidente stato di difficoltà in cui si trovava l'operatrice ha sospeso l'incontro. Al termine di questo la madre Per_1
è scoppiata in lacrime dicendo che si sarebbe fatta fuori o avrebbe fatto fuori il signor che Pt_1
era causa di tutta questa sofferenza per sé e per il figlio. A richiesta esplicita ha confermato di aver bevuto prima dell'incontro e di bere spesso in questo periodo durante il quale sentiva di non farcela
e non riusciva più a dormire la notte (relazione incontri protetti allegata relazione SS 19.3.25).
Alla luce del quadro probatorio in atti, si ritiene che gli elementi acquisiti evidenzino la manifesta carenza genitoriale della RA , in ragione delle fragilità e dei problemi di dipendenza da CP_1
cocaina e alcol già emersi e accertati in sede peritale, rispetto ai quali la resistente non ha dimostrato piena consapevolezza, né alcuna effettiva e seria volontà di superarli così da rendersi un valido punto di riferimento per il figlio, avendo sostanzialmente abbandonato sia il percorso avviato presso il Serd, sia il percorso presso il CPS.
Inoltre, come si è osservato in sede di c.t.u., la resistente non risulta in grado di interessarsi sufficientemente a tutti quegli aspetti riguardanti la quotidianità di e la sua salute psico-fisica, Per_1
fatica nel seguire le indicazioni rivolte al benessere del figlio a causa del timore di perdere il legame con la prole e della difficoltà nel gestire il dolore causato da vissuti abbandonici e di espulsione e, di recente, ha assunto comportamenti inadeguati anche durante gli incontri protetti, determinando i servizi a diradare le visite, decisione alla quale ha reagito negativamente ritenendola una punizione ingiusta e negando d'aver mai assunto comportamenti inadeguati negli incontri con (relazione Per_1
SS 19.3.25 e relazione incontri protetti).
In virtù di questi elementi, l'affido di alla mamma si reputa contrario all'interesse del minore, Per_1 sussistendo i presupposti per la conferma dell'affido esclusivo al padre ai sensi dell'art. 337 quater, co. 1 c.c.
E' infatti positivo il giudizio sulla capacità del signor il quale ha mostrato buone competenze Pt_1
genitoriali e di comprensione dei bisogni del figlio in relazione all'età, alle caratteristiche personali e alla situazione contingente, rappresentando una figura stabile nell'accudimento di e capace Per_1 di occuparsi dello stesso nello svolgimento delle pratiche quotidiane, nonché in grado di salvaguardare la relazione con la mamma (relazione peritale e relazione SS 19.3.25).
Nel preminente interesse del minore, viene dunque disposto il suo affido in via esclusiva al padre, al quale è attribuito il potere di assumere tutte le decisioni che lo riguardano, comprese quelle di maggior interesse, secondo il modello dell'affido cosiddetto super esclusivo, previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 337 quater c.c., onde escludere il rischio che queste possano essere ostacolate dalla condotta materna, in ragione delle fragilità e dei limiti sopra evidenziati.
Il padre sarà comunque tenuto a informare la resistente delle decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che ella possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del signor ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c. Pt_1
Nell'ottica di esclusivo interesse del minore, si confermano gli incarichi conferiti ai servizi sociali e agli altri servizi specialistici presenti sul territorio, affinché provvedano per il tempo ritenuto opportuno a: - monitorare le condizioni del nucleo familiare, l'andamento delle visite madre-figlio, il rapporto di con il fratello;
- attivare un percorso terapeutico per il signor Per_1 Per_2 Pt_1
che sia orientato al recupero di quelle emozioni che tende a negare per effetto del controllo e, successivamente, un percorso di sostegno alla genitorialità con l'obiettivo di garantire che le proprie fragilità personali non interferiscano nell'esercizio di una buona genitorialità, previa acquisizione del suo assenso;
- attivare un percorso terapeutico per il minore che offra un luogo neutro, avulso Per_1
dalle dinamiche famigliari, che lo aiuti a gestire ed integrare tutte le componenti emozionali, anche quelle negative e di sofferenza, relative alla storia passata ed al periodo sta vivendo, che ad oggi non sembra riuscire ad esprimere;
- attivare ogni altro intervento di sostegno reputato necessario o anche solo opportuno nell'interesse esclusivo del minore.
I servizi sociali vengono infine incaricati di segnalare alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero emergere per il minore.
Quanto collocamento di deve darsi atto che, nel corso delle operazioni peritali, la c.t.u. ha Per_1
comunicato a questa Autorità Giudiziaria, con istanza del 17 luglio 2024, che d'accordo con i servizi sociali, il consulente paterno ed il Serd, ha ritenuto, ad oggi, la madre di ed non Per_1 Per_2
in grado di occuparsi stabilmente dei minori ed ha previsto la modifica del collocamento del minore
, avente l'obiettivo principale la tutela del bambino ma anche della relazione con la propria Per_1
mamma (v. istanza c.t.u.).
Da allora, vive col AP e tale regime appare senza dubbio il più rispondente al best interest Per_1
of the child. Il padre, secondo quanto osservato anche dagli operatori sociali, ha infatti dimostrato di essere in grado di prendersi adeguatamente cura dei bisogni del figlio, di aver organizzato la propria vita personale e lavorativa in modo da poter essere un valido riferimento per il minore, di aver creato una rete di supporto familiare e amicale nella quale è ben inserito, come riscontrato anche dagli Per_1
insegnanti.
Deve essere pertanto confermato il collocamento del minore presso il AP, con possibilità per la resistente di chiedere in futuro la modifica dei provvedimenti assunti da questo giudicante, ove ne sussistano i presupposti, non potendo essere disposto, come richiesto dalla madre, un collocamento dal ricorrente fino a quando ella non avrà reperito un'abitazione stabile.
Rispetto agli incontri protetti madre-figlio, i servizi si sono attivati dapprima con l'organizzazione di un calendario di visita a cadenza settimanale per poi giungere, a partire da febbraio 2025, ad una riduzione degli incontri che attualmente di svolgono a cadenza quindicinale a causa della condotta non sempre adeguata assunta dalla resistente (relazione SS 19.3.25 e relazione incontri protetti).
In ragione di tali circostanze, delle rilevanti fragilità materne e della mancata prosecuzione dei percorsi disposti, questo Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per la liberalizzazione delle visite madre-figlio, le quali dovranno dunque proseguire in forma protetta e in modalità osservata secondo il calendario predisposto dagli operatori sociali, sentiti i genitori e tenuto conto del loro andamento, autorizzandoli a diradare fino a sospendere le visite ove reputate contrarie all'interesse di ovvero ad ampliarle gradatamente fino a liberalizzarle, qualora la RA Per_1 dimostri di aver raggiunto un livello di stabilità psicofisica e di astenersi dall'uso di sostanze droganti e alcoliche, se conforme all'interesse del minore e previa valutazione dell'idoneità del suo contesto di vita e abitativo.
Quanto alle telefonate, fino ad ora svolte liberamente, viene rimessa al servizio ogni valutazione sulla necessità di procedere alla loro regolamentazione in modalità sorvegliata.
Al fine di sostenere la madre nel recupero della propria capacità genitoriale, si conferma l'incarico Cont conferito al e al Serd di attivazione e presa in carico della RA , ove consenziente. CP_1
Infine, questo Tribunale reputa superfluo l'ascolto del minore, già sentito dalla c.t.u. e dai servizi sociali, il quale rischierebbe di rivelarsi pregiudizievole, considerata l'età del bambino e la sovraesposizione che ne deriverebbe rispetto alla situazione familiare e al conflitto genitoriale.
Passando ora ai provvedimenti di contenuto economico, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione e degli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi. Ai fini dell'attuazione del principio di proporzionalità reddituale, occorre procedere alla ricostruzione delle posizioni economico-patrimoniali delle parti.
Il ricorrente presta regolare attività lavorativa e ha percepito un reddito, calcolato su dodici mensilità, di circa 2.100 euro mensili netti nel 2021 e nel 2022 e circa 1900 euro mensili netti nel 2023 (CU
2022-2024), a fronte del quale sostiene il pagamento mensile del canone relativo all'abitazione nella quale vive, pari a 500 euro mensili (doc. 17 ricorrente), e di un finanziamento, pari a 362 euro (doc.
4 ricorrente). A seguito della vendita della casa familiare, è privo di proprietà immobiliari e possiede un'automobile (doc. 15, 16 ricorrente).
Dall'esame degli estratti conto prodotti, risulta (doc. 11, 18 ricorrente):
- nel 2020, una giacenza media di 12.300 euro con saldo finale di euro 15.700 circa;
- nel 2021, una giacenza media di 16.000 euro con saldo finale di 21.500 euro circa;
- nel 2022, una giacenza media di 16.000 euro con saldo finale di 17.600 circa;
- nel 2023, una giacenza media di 77.800 con saldo finale di 115.000 euro circa.
Dal canto suo, la resistente nel 2021 ha percepito un reddito annuo lordo pari a 2.800 euro (CU 2022), attualmente è in cerca di un'occupazione e non gode di alcuna entrata.
Dall'esame degli estratti conto prodotti, risulta titolare di un conto corrente con saldo finale (doc. 4-
6 resistente):
- al 31.12.21 pari a euro 31;
- al 31.12.22 negativo (-7 euro);
- al 31.12.23 pari a euro 8.
Alla luce della disparità reddituale esistente tra le parti, in attuazione del principio di proporzionalità, tenuto conto dei tempi di permanenza pressoché esclusivi trascorsi dal AP con e delle Per_1
esigenze del minore, rapportate alla sua età, si reputa equo e congruo confermare l'obbligo posto a carico della resistente di contribuire al mantenimento del figlio versando al ricorrente, a decorrere dal mese di agosto 2024 (quando il minore ha iniziato a vivere stabilmente col padre), entro il 10 di ogni mese, l'importo di 200 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, considerata per orientamento costante di questo Tribunale quale contribuzione minima indispensabile per il mantenimento di ogni figlio, valutata anche l'idoneità lavorativa generica della madre e la sua capacità economico-reddituale.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo.
Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, considerata la sostanziale rimessione della resistente alle decisioni del Tribunale, benché formulata in subordine.
Le spese della c.t.u., già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura uguale e in solido tra loro, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: affida il figlio minore in via esclusiva al padre, con collocamento presso di sé; Per_1
dispone che il padre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; dispone che il padre informi la madre sulle decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, di modo che ella possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte del ricorrente;
incarica i servizi sociali competenti di provvedere alla regolamentazione delle visite madre-figlio in forma protetta e in modalità osservata secondo il calendario predisposto dagli operatori sociali, sentiti i genitori e tenuto conto del loro andamento, autorizzandoli a diradare fino a sospendere le visite ove reputate contrarie all'interesse di ovvero ad ampliarle gradatamente fino a liberalizzarle, Per_1 qualora la RA dimostri di aver raggiunto un livello di stabilità psicofisica e di astenersi dall'uso di sostanze droganti e alcoliche, se conforme all'interesse del minore e previa valutazione dell'idoneità del suo contesto di vita e abitativo;
dispone che i servizi sociali e gli altri servizi specialistici presenti sul territorio, provvedano per il tempo ritenuto necessario a: - monitorare le condizioni del nucleo familiare, l'andamento delle visite madre-figlio, il rapporto di con il fratello;
- attivare un percorso terapeutico per il Per_1 Per_2
signor che sia orientato al recupero di quelle emozioni che tende a negare per effetto del Pt_1
controllo e, successivamente, un percorso di sostegno alla genitorialità con l'obiettivo di garantire che le proprie fragilità personali non interferiscano nell'esercizio di una buona genitorialità, previa acquisizione del suo assenso;
- attivare un percorso terapeutico per il minore che offra un Per_1
luogo neutro, avulso dalle dinamiche famigliari, che lo aiuti a gestire ed integrare tutte le componenti emozionali, anche quelle negative e di sofferenza, relative alla storia passata ed al periodo sta vivendo, che ad oggi non sembra riuscire ad esprimere;
- valutare la necessità di procedere alla regolamentazione delle telefonate madre-figlio in modalità sorvegliata;
- attivare ogni altro intervento di sostegno reputato necessario o anche solo opportuno nell'interesse esclusivo del minore;
onera i servizi sociali di segnalare tempestivamente alla competente Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio anche solo potenziale che dovessero emergere per il minore;
Cont incarica il affinché attivi un percorso psicoterapeutico per la RA , previa acquisizione CP_1
del suo assenso;
incarica il SERD di proseguire la presa in carico della RA e l'iter diagnostico previsto CP_1 per verificare l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti mediante accertamenti periodici, previa acquisizione del suo assenso;
pone a carico della RA l'obbligo di versare al signor a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1
mantenimento del minore, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a decorrere dal mese di agosto
2024, l'importo di 200 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, in misura uguale e in solido tra loro, le spese di c.t.u., come da separato decreto;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali già incaricati.
Così deciso a Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo