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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R. Gen. n. 7/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 7/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in OGGETTO: Altri
data 26 dicembre 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 contratti d'opera
dicembre 2024 Codice: 142999
d a
, con il patrocinio dell'avv. Sergio dal Cero Parte_1
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello avverso ordinanza ex art. 127 ter cod. proc. civ. del
Tribunale di Brescia in data 21 novembre 2019 emessa nella causa n.
8032/2018.
CONCLUSIONI Dell'appellante
“In totale riforma dell'ordinanza di cui in epigrafe, emessa in data 20.11.2019
nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., comunicata a mezzo p.e.c. in data
26.11.2019, non notificata: 1) condannarsi la società Controparte_1
in persona dei soci e di
[...] Controparte_1 Parte_2
pagare al sig. la somma di € 10.000,00 per i motivi di cui in Parte_1
narrativa, con gli interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla data del 23.02.2018 al saldo;
2) con rifusione di spese e competenze di primo grado e di appello,
oltre 15% ex art. 2 T.F., C.P.A. e I.V.A.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentirla condannare al pagamento Controparte_1
in proprio favore della somma di € 10.000,00 oltre interessi, a titolo di corrispettivo dovuto in forza del “contratto testimonial” stipulato tra le parti,
esponendo di aver prestato la sua immagine per promuovere i prodotti della resistente e di non aver ricevuto il compenso pattuito, nonostante vari solleciti e la promessa della società di adempiere mediante pagamento rateale.
2. Si è costituita la quale, in primo luogo, ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione per l'omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
in secondo luogo, ha dedotto l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, l'infondatezza della richiesta di pagamento e l'assoluta carenza probatoria. Pertanto, ha insisto per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza emessa depositata in data 21 novembre 2019, il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso e ha compensato integralmente le spese di giudizio.
3.1 In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- in data 24 gennaio 2018, le parti hanno stipulato un contratto di testimonial
volto alla promozione dei capi d'abbigliamento prodotti da Controparte_1
(marchio “Cooligans”) da parte dell'attore e modello britannico
[...]
, da realizzarsi durante un party – evento programmato per le Pt_1
giornate del 23/24/25 febbraio e previo pagamento di un compenso per il testimonial pari alla somma di € 10.000,00, concordato nella modalità del bonifico da effettuarsi in 14 febbraio 2018;
- la resistente non ha mai effettuato il summenzionato pagamento, nonostante la dimostrata disponibilità del testimonial a partecipare all'evento, così non onorando il proprio obbligo prodromico alla realizzazione del contratto;
- il ricorrente non ha fornito la prova che l'evento si sia realizzato, né
l'utilizzo della sua immagine da parte di la realizzazione Controparte_1
del servizio fotografico o il sostenimento di spese per il viaggio e la permanenza in Italia a tal fine;
- nel contratto non è prevista alcuna penale in caso di cancellazione o non realizzazione dell'evento; né sussiste, nel caso di specie, un inadempimento del , posto che l'evento non si è mai tenuto;
Pt_1
- il momento patologico del contratto va ricercato nel fatto incontrovertibile che non sono state eseguite le prestazioni gravanti su ambo le parti, le quali non hanno dato esecuzione al contratto in oggetto. Ha quindi ritenuto infondata la domanda in quanto non radicata su alcun titolo.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla scorta Parte_1
di un unico e articolato motivo.
5. All'udienza del 2 dicembre 2020, il Collegio ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
6. All'udienza del 6 marzo 2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter
cod. proc. civ., la causa è stata posta in decisione.
6.1 Con ordinanza emessa il 10 luglio 2024, il Collegio ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per consentire alla difesa dell'appellante la produzione della traduzione asseverata del “testimonio de legitimacion de
firma”, nonché la produzione dell'originale della procura alle liti e del predetto “testimonio de legitimacion de firma”, con relativa apostille.
6.2 All'udienza del 16 ottobre 2024, il procuratore dell'appellante ha prodotto l'originale della procura alle liti e del testimonio de legitimacion de
firma con relativa apostille e la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
7. All'udienza del 4 dicembre 2024, il procuratore dell'appellante ha precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe, con rinuncia ai termini ex
art. 190 cod. proc. civ., e la causa è stata nuovamente posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo l'appellante contesta la ricostruzione fattuale prospettata nell'ordinanza impugnata e, in particolare, la statuizione del
Tribunale secondo la quale egli non avrebbe dato esecuzione al contratto e non avrebbe, pertanto, maturato il diritto al compenso ivi previsto.
A riguardo, sottolinea di aver adempiuto al proprio impegno di testimonial
tenendosi a disposizione per le date dell'evento promozionale indicate da mai tenutosi per scelta unilaterale di quest'ultima, e Controparte_1
consentendo ad essa il libero utilizzo della propria immagine.
Evidenzia, altresì, come la appellata contumace abbia effettivamente sfruttato la sua immagine ai fini promozionali pattuiti: difatti, CP_1
ha pubblicato le foto che lo ritraevano con i propri prodotti sulla sua
[...]
pagina Instagram e la medesima immagine, contestualmente, è stata da esso condivisa nel proprio sito e resa così visibile ai suoi ventimila “followers”
(cfr. docc. 12 e 16 prodotte dall'appellante).
Alla luce di ciò, l'appellante ritiene di aver diritto al pagamento del compenso pattuito, il cui pagamento in contratto era previsto in via anticipata e perciò a prescindere dalla realizzazione dell'evento dedotto in contratto.
Evidenzia che, pur non essendosi svolto l'evento, egli si è tenuto a disposizione per parteciparvi e l'ha promosso sui suoi canali social; inoltre la sua immagine è stata usata dalla società a fini promozionali (cfr. docc. 13,
15 e 16, mai confutati dalla controparte); dunque, ha tratto Controparte_1
comunque vantaggio dalla sua attività di testimonial.
Inoltre, l'appellante lamenta la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, la quale, da un lato, ha accertato l'insussistenza di un suo inadempimento e,
dall'altro, ha statuito che <> risiede nel <
previste da entrambe le parti che non hanno dato esecuzione al contratto>>.
Si duole, poi, dell'omessa valutazione del materiale probatorio agli atti, non confutato dalla controparte che, peraltro, non ha più coltivato la causa, pur non essendo inattiva (cfr. doc. 11).
L'appellante ribadisce che il porsi a disposizione per le giornate indicate costituisce adempimento del contratto, ma, quand'anche si accertasse l'adempimento parziale da parte sua delle prestazioni dedotte nel contratto,
egli afferma di avere diritto ai sensi dell'art. 2227 cod. civ. al corrispettivo per l'uso della sua immagine a scopi promozionali del brand e dell'evento e per la disponibilità delle giornate indicate per l'evento e non usufruite per scelta unilaterale dell'appellata.
Deduce di aver sempre offerto la sua presenza all'evento, sia nelle giornate originariamente previste sia per quelle in cui l'evento stato spostato;
comunque, ritiene di aver diritto al corrispettivo perché ha concesso la sua immagine ai fini contrattualmente pattuiti e la stessa è stata sfruttata dalla società, attraverso le pagine Instagram. Essendosi tenuto a disposizione inutilmente, egli deduce di aver subito una perdita di guadagno alternativo,
non avendo preso impegni lavorativi per i giorni in questione.
2. L'appello è fondato.
2.1. Il “contratto testimonial” stipulato in data 24 gennaio 2018 tra l'attore britannico e la società produttrice di abbigliamento Parte_1 [...]
, volto a “realizzare una campagna pubblicitaria Controparte_1
riguardante il brand e i prodotti COOLIGANS avvalendosi della collaborazione a scopi pubblicitari del , prevede all'art. 5 CP_2
“che il signor si è dichiarato disponibile a concedere alla Parte_1
il diritto di utilizzare la CP_1 Controparte_1
propria immagine e/o il proprio nome a scopi pubblicitari secondo le
modalità ed i termini del contratto”.
Le parti hanno altresì stabilito, all'articolo 7, dal titolo “CORRISPETTIVO”,
che “come corrispettivo per le prestazioni stabilite dal presente contratto, la
società si impegna a Controparte_1
corrispondere al testimonial una cifra di importo pari ad Euro 10.000,00. La
società si impegna a Controparte_1
corrispondere il corrispettivo citato al punto sopra in parti: Unica quota da
10.000,00 € da corrispondere tramite bonifico il giorno 14.02.2018. Le spese
di viaggio e permanenza nel corso dei 2 giorni in cui è richiesta la presenza
del saranno a carico della società CP_2 Controparte_1
” e, all'articolo 8, dal titolo “DURATA”, che “il
[...]
presente contratto tra le parti avrà durata di 2 giorni, il
23.02.2018/25.02.2018 e il 24.02.2018; giorno in cui il verrà CP_2
in Italia e parteciperà alla festa di presentazione del e Controparte_3
sosterrà un servizio fotografico”.
2.2. Dall'analisi della documentazione depositata dall'appellante nel precedente grado di giudizio (cfr. nota di deposito del 19.6.2019) emerge che,
dopo la stipula del contratto, l'appellante ha promosso il brand Cooligans e l'evento pubblicitario sul proprio profilo personale Instagram (seguita da circa 20.400 “follower”, ossia utenti della medesima piattaforma). Ciò è dimostrato dalla schermata della locandina promozionale dell'evento del 24.2.2018 pubblicata da sul suo profilo, recante peraltro in alto Pt_1
a sinistra il tag “ricsvane”, ossia il collegamento ipertestuale al profilo personale su Instagram di socio amministratore Controparte_1
dell'appellata contumace (cfr. doc. 13), circostanza incontestata;
è stata anche prodotta la schermata della pagina Instagram in cui è raffigurata una sua foto con indosso capi d'abbigliamento Cooligans, corredata da una didascalia contenente l'esplicito invito rivolto ai suoi “follower” di “seguire”
la pagina del brand (“Please give a warm welcome to @cooligansbrand Give
them a follow and look out for more details soon” cfr. doc. 15), pagina che,
all'epoca, era “seguita” da appena trecento utenti. Infine, l'appellante ha prodotto la schermata del profilo personale Instagram di Controparte_1
(“ricsvane”), ove quest'ultimo pone in evidenzia, ripubblicandola, la foto dell'appellante con l'abbigliamento Cooligans (cfr. doc. 16).
2.4 Nonostante abbia iniziato a dare esecuzione alla propria Parte_1
prestazione, utilizzando la sua immagine e la sua fama nel contesto della sua pagina social al fine di dare visibilità al brand, e consentendone l'utilizzo su quella del legale rappresentante della società, questa non ha effettuato il bonifico in suo favore entro il termine pattuito (14 febbraio 2018) né ha organizzato l'evento per le date indicate nel contratto e pubblicizzate dal medesimo sulla sua pagina (23/24/25 febbraio 2018). Pt_1
Stante l'inadempimento della società, in data 23 febbraio 2018, il legale di
, ora suo difensore, mediante raccomandata ha comunicato alla Parte_1
committente che “il mio assistito accetta che il versamento della somma da Voi dovuta avvenga entro e non oltre il 12 marzo c.a.” e che “in caso di
Vostro inadempimento il sig. si riterrà libero di agire per Parte_1
tutelare i propri diritti” (cfr. doc. 2).
In risposta, in data 13 marzo 2018, ha informato mediante Controparte_1
P.E.C. che il pagamento sarebbe avvenuto in tre rate Parte_1
(“14.3.2018 invio bonifico di 1.500,00 €; 22.3.2018 invio bonifico di
3.500,00 €; 02.04.2018 invio bonifico di 5.000,00 €”), e che l'evento, non tenutosi a febbraio, sarebbe avvenuto l'11 e il 12 maggio, scusandosi poi per
“il ritardo, disguido e slittamento del progetto” e affermando inoltre di confidare “in una proficua collaborazione lavorativa” (cfr. doc. 3).
Nonostante la società abbia comunicato che la prima rata sarebbe stata saldata il giorno successivo a tale comunicazione, è pacifico ed incontestato che non abbia mai adempiuto al pagamento del compenso né abbia organizzato l'evento promozionale in questione.
3. Il contratto in oggetto è un contratto corrispettivo di natura obbligatoria, la cui causa consiste nell'acquisire il diritto di immagine e di sfruttare la notorietà e la celebrità raggiunta da un personaggio pubblico al fine di promuovere il brand del committente, dietro pagamento di un corrispettivo economico.
3.1 Nel caso in esame, le parti hanno pattuito che lo sfruttamento dell'immagine del testimonial sarebbe avvenuta attraverso la sua partecipazione all'evento promozionale e ad un servizio fotografico programmati dapprima nelle giornate del 23/24/25 febbraio 2018 (art. 8), poi spostato nelle giornate dell'11 e 12 maggio 2018 e infine pacificamente annullato dalla committente senza che sia stato fornito (neppure in giudizio)
alcun giustificato motivo.
3.2 È evidente che, nel caso in esame, la realizzazione dello scopo cui era preordinato il contratto (promozione del brand mediante lo sfruttamento dell'immagine dell'attore britannico) presupponeva, da un lato,
l'organizzazione dell'evento e il pagamento anticipato del compenso da parte di dall'altro, la partecipazione al party ed al servizio Controparte_1
fotografico da parte di . Parte_1
L'organizzazione di questi costituiva un obbligo strumentale al soddisfacimento dell'interesse creditorio, il cui adempimento ad opera della committente era indispensabile per consentire al testimonial l'esecuzione della sua prestazione e così la realizzazione del risultato perseguito dal contratto.
4. Nel caso di specie, la società non ha approntato quanto necessario per ricevere la prestazione della controparte, atteso che non è contestato che l'evento, dopo essere stato prorogato, come da comunicazione innanzi citata,
non è stato in realtà mai organizzato e che essa non ha mai corrisposto il compenso che, in base agli accordi iniziali, ma anche alla citata comunicazione, doveva in ogni caso essere corrisposto prima della partecipazione da parte del all'evento. Pt_1
Dunque, la mancata partecipazione all'evento da parte di , il Parte_1
quale, però, ha nel frattempo già svolto l'attività promozionale del marchio e dell'evento sul suo profilo Instagram e si è reso disponibile a parteciparvi, è
dipesa dal fatto che egli non è stato messo nelle condizioni di adempiere, per via dell'inerzia della committente. Va escluso, quindi, che il comportamento del sia qualificabile quale inadempimento mentre la condotta di Pt_1
lungi dall'essere qualificabile quale recesso (facoltà in Controparte_1
capo alle parti neppure prevista in contratto) costituisce inadempimento contrattuale;
la mancata organizzazione dell'evento è stata preceduta, come esposto, dal mancato pagamento del compenso, sin anche nei termini prorogati e rateizzati da essa unilateralmente proposti.
4.1. E' evidente, pertanto, che non può essere condivisa la statuizione del
Tribunale per cui <
incontrovertibile che non sono state eseguite le prestazioni gravanti su ambo le parti, le quali non hanno dato esecuzione al contratto in oggetto>>, in quanto il contratto non ha avuto esecuzione a causa dell'inadempimento della società. Tant'è che lo stesso Tribunale ha dato atto della dimostrata disponibilità del testimonial a partecipare all'evento e del fatto che sia stata la committente a non onorare il proprio obbligo prodromico alla esecuzione del contratto.
Ed in effetti si è offerto di adempiere alla propria obbligazione Parte_1
e l'esecuzione della prestazione da parte sua è stata impedita deriva da fatto imputabile alla controparte che, come evidenziato, non ha posto in essere gli atti preparatori che gli consentissero l'adempimento della propria prestazione e, prima ancora, non ha adempiuto all'obbligo di pagamento del compenso,
obbligazione principale a suo carico nell'ambito delle prestazioni sinallagmatiche perviste in contratto.
5. Ai sensi degli artt. 1217 e 1206 cod. civ., l'offerta della prestazione fatta nelle forme d'uso vale a costituire in mora il creditore che in assenza di un legittimo motivo non compia quanto necessario affinché il debitore possa adempiere.
La Cassazione, in tema, ha stabilito che <
della prestazione di fare deve essere preceduto da atti preparatori, la cui esecuzione richiede la collaborazione del creditore, il debitore che intende conseguire la liberazione dal vincolo può costituire in mora il creditore stesso mediante l'intimazione di cui all'art. 1217 cod. civ.>> (cfr. Cass.
n. 2474/1968) e che < mora
debendi (nella specie, in relazione a clausola penale pattuita a norma dell'art. 1382 cod. civ.), deve fare offerta di adempimento, con le forme previste dagli artt. 1206 1217 cod. civ. per la mora del creditore, ovvero in modo non formale (art. 1220 cod. civ.), ma serio e completo, sì da esprimere una concreta volontà di eseguire la prestazione, in relazione al particolare contenuto di questa, con modalità idonee a rendere l'adempimento effettivo.>> (Cass. n. 1699/1984).
5.1. La pubblicazione sui social da parte del della foto che lo Pt_1
ritraeva con l'abbigliamento recante il marchio Cooligans e della locandina dell'evento pubblicitario, che ha già costituito attuazione del concordato utilizzo della sua immagine commerciale ai fini della promozione del marchio e dell'evento, nonché l'invio della missiva inviata dal suo legale ad in cui viene accettato in ordine al compenso convenuto Controparte_1
l'adempimento tardivo rispetto al termine, già scaduto, previsto in contratto costituiscono seria e concreta offerta della prestazione ai sensi dell'art. 1217 c.c.
A tale offerta consegue non solo la liberazione del dal vincolo Pt_1
contrattuale ma anche il diritto dello stesso a conseguire il compenso pattuito ai sensi dell'art. 8 del contratto, pari alla somma di € 10.000,00 tenuto conto che lo sfruttamento della sua immagine commerciale ai fini della promozione del brand si è già realizzato attraverso la pubblicazione sui social, la società
ne ha comunque utilizzato la immagine quale come testimonial ed ha avuto accesso alla platea dei suoi follower pur non avendo più realizzato l'evento al quale questi era pronto a partecipare ed in relazione al quale ha messo a disposizione le proprie giornate lavorative, quali concordate.
6. Pertanto, l'appello va accolto e in riforma della impugnata ordinanza la va condannata al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di € 10.000,00, con interessi ex D.Lgs. n. Parte_1
231/2002 e succ. modd. sino al saldo.
7. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellata va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in conformità alle note in quanto non superiori ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022
dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: 1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1
ordinanza ex art. 127 ter cod. proc. civ. del Tribunale di Brescia depositata in data 21 novembre 2019 nella causa n. 8032/2018, condanna CP_1
al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1 Parte_1
somma di € 10.000,00, con interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 e succ.
modd. sino al saldo;
2) condanna la appellata al pagamento in favore della appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 875,00 per la “fase di studio”, € 740,00 per la “fase introduttiva”, € 1.600,00 per la “fase istruttoria/trattazione” ed € 1.620,00 per la “fase decisionale” e per il presente grado in € 567,00 per la “fase di studio”, € 461,00 per la “fase introduttiva”
ed € 956,00 per la “fase decisionale” oltre alle spese vive esposte nelle note,
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
R. Gen. n. 7/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 7/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in OGGETTO: Altri
data 26 dicembre 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 4 contratti d'opera
dicembre 2024 Codice: 142999
d a
, con il patrocinio dell'avv. Sergio dal Cero Parte_1
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello avverso ordinanza ex art. 127 ter cod. proc. civ. del
Tribunale di Brescia in data 21 novembre 2019 emessa nella causa n.
8032/2018.
CONCLUSIONI Dell'appellante
“In totale riforma dell'ordinanza di cui in epigrafe, emessa in data 20.11.2019
nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c., comunicata a mezzo p.e.c. in data
26.11.2019, non notificata: 1) condannarsi la società Controparte_1
in persona dei soci e di
[...] Controparte_1 Parte_2
pagare al sig. la somma di € 10.000,00 per i motivi di cui in Parte_1
narrativa, con gli interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla data del 23.02.2018 al saldo;
2) con rifusione di spese e competenze di primo grado e di appello,
oltre 15% ex art. 2 T.F., C.P.A. e I.V.A.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentirla condannare al pagamento Controparte_1
in proprio favore della somma di € 10.000,00 oltre interessi, a titolo di corrispettivo dovuto in forza del “contratto testimonial” stipulato tra le parti,
esponendo di aver prestato la sua immagine per promuovere i prodotti della resistente e di non aver ricevuto il compenso pattuito, nonostante vari solleciti e la promessa della società di adempiere mediante pagamento rateale.
2. Si è costituita la quale, in primo luogo, ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione per l'omesso esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
in secondo luogo, ha dedotto l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, l'infondatezza della richiesta di pagamento e l'assoluta carenza probatoria. Pertanto, ha insisto per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza emessa depositata in data 21 novembre 2019, il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso e ha compensato integralmente le spese di giudizio.
3.1 In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- in data 24 gennaio 2018, le parti hanno stipulato un contratto di testimonial
volto alla promozione dei capi d'abbigliamento prodotti da Controparte_1
(marchio “Cooligans”) da parte dell'attore e modello britannico
[...]
, da realizzarsi durante un party – evento programmato per le Pt_1
giornate del 23/24/25 febbraio e previo pagamento di un compenso per il testimonial pari alla somma di € 10.000,00, concordato nella modalità del bonifico da effettuarsi in 14 febbraio 2018;
- la resistente non ha mai effettuato il summenzionato pagamento, nonostante la dimostrata disponibilità del testimonial a partecipare all'evento, così non onorando il proprio obbligo prodromico alla realizzazione del contratto;
- il ricorrente non ha fornito la prova che l'evento si sia realizzato, né
l'utilizzo della sua immagine da parte di la realizzazione Controparte_1
del servizio fotografico o il sostenimento di spese per il viaggio e la permanenza in Italia a tal fine;
- nel contratto non è prevista alcuna penale in caso di cancellazione o non realizzazione dell'evento; né sussiste, nel caso di specie, un inadempimento del , posto che l'evento non si è mai tenuto;
Pt_1
- il momento patologico del contratto va ricercato nel fatto incontrovertibile che non sono state eseguite le prestazioni gravanti su ambo le parti, le quali non hanno dato esecuzione al contratto in oggetto. Ha quindi ritenuto infondata la domanda in quanto non radicata su alcun titolo.
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla scorta Parte_1
di un unico e articolato motivo.
5. All'udienza del 2 dicembre 2020, il Collegio ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
6. All'udienza del 6 marzo 2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter
cod. proc. civ., la causa è stata posta in decisione.
6.1 Con ordinanza emessa il 10 luglio 2024, il Collegio ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per consentire alla difesa dell'appellante la produzione della traduzione asseverata del “testimonio de legitimacion de
firma”, nonché la produzione dell'originale della procura alle liti e del predetto “testimonio de legitimacion de firma”, con relativa apostille.
6.2 All'udienza del 16 ottobre 2024, il procuratore dell'appellante ha prodotto l'originale della procura alle liti e del testimonio de legitimacion de
firma con relativa apostille e la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
7. All'udienza del 4 dicembre 2024, il procuratore dell'appellante ha precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe, con rinuncia ai termini ex
art. 190 cod. proc. civ., e la causa è stata nuovamente posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo l'appellante contesta la ricostruzione fattuale prospettata nell'ordinanza impugnata e, in particolare, la statuizione del
Tribunale secondo la quale egli non avrebbe dato esecuzione al contratto e non avrebbe, pertanto, maturato il diritto al compenso ivi previsto.
A riguardo, sottolinea di aver adempiuto al proprio impegno di testimonial
tenendosi a disposizione per le date dell'evento promozionale indicate da mai tenutosi per scelta unilaterale di quest'ultima, e Controparte_1
consentendo ad essa il libero utilizzo della propria immagine.
Evidenzia, altresì, come la appellata contumace abbia effettivamente sfruttato la sua immagine ai fini promozionali pattuiti: difatti, CP_1
ha pubblicato le foto che lo ritraevano con i propri prodotti sulla sua
[...]
pagina Instagram e la medesima immagine, contestualmente, è stata da esso condivisa nel proprio sito e resa così visibile ai suoi ventimila “followers”
(cfr. docc. 12 e 16 prodotte dall'appellante).
Alla luce di ciò, l'appellante ritiene di aver diritto al pagamento del compenso pattuito, il cui pagamento in contratto era previsto in via anticipata e perciò a prescindere dalla realizzazione dell'evento dedotto in contratto.
Evidenzia che, pur non essendosi svolto l'evento, egli si è tenuto a disposizione per parteciparvi e l'ha promosso sui suoi canali social; inoltre la sua immagine è stata usata dalla società a fini promozionali (cfr. docc. 13,
15 e 16, mai confutati dalla controparte); dunque, ha tratto Controparte_1
comunque vantaggio dalla sua attività di testimonial.
Inoltre, l'appellante lamenta la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, la quale, da un lato, ha accertato l'insussistenza di un suo inadempimento e,
dall'altro, ha statuito che <> risiede nel <
previste da entrambe le parti che non hanno dato esecuzione al contratto>>.
Si duole, poi, dell'omessa valutazione del materiale probatorio agli atti, non confutato dalla controparte che, peraltro, non ha più coltivato la causa, pur non essendo inattiva (cfr. doc. 11).
L'appellante ribadisce che il porsi a disposizione per le giornate indicate costituisce adempimento del contratto, ma, quand'anche si accertasse l'adempimento parziale da parte sua delle prestazioni dedotte nel contratto,
egli afferma di avere diritto ai sensi dell'art. 2227 cod. civ. al corrispettivo per l'uso della sua immagine a scopi promozionali del brand e dell'evento e per la disponibilità delle giornate indicate per l'evento e non usufruite per scelta unilaterale dell'appellata.
Deduce di aver sempre offerto la sua presenza all'evento, sia nelle giornate originariamente previste sia per quelle in cui l'evento stato spostato;
comunque, ritiene di aver diritto al corrispettivo perché ha concesso la sua immagine ai fini contrattualmente pattuiti e la stessa è stata sfruttata dalla società, attraverso le pagine Instagram. Essendosi tenuto a disposizione inutilmente, egli deduce di aver subito una perdita di guadagno alternativo,
non avendo preso impegni lavorativi per i giorni in questione.
2. L'appello è fondato.
2.1. Il “contratto testimonial” stipulato in data 24 gennaio 2018 tra l'attore britannico e la società produttrice di abbigliamento Parte_1 [...]
, volto a “realizzare una campagna pubblicitaria Controparte_1
riguardante il brand e i prodotti COOLIGANS avvalendosi della collaborazione a scopi pubblicitari del , prevede all'art. 5 CP_2
“che il signor si è dichiarato disponibile a concedere alla Parte_1
il diritto di utilizzare la CP_1 Controparte_1
propria immagine e/o il proprio nome a scopi pubblicitari secondo le
modalità ed i termini del contratto”.
Le parti hanno altresì stabilito, all'articolo 7, dal titolo “CORRISPETTIVO”,
che “come corrispettivo per le prestazioni stabilite dal presente contratto, la
società si impegna a Controparte_1
corrispondere al testimonial una cifra di importo pari ad Euro 10.000,00. La
società si impegna a Controparte_1
corrispondere il corrispettivo citato al punto sopra in parti: Unica quota da
10.000,00 € da corrispondere tramite bonifico il giorno 14.02.2018. Le spese
di viaggio e permanenza nel corso dei 2 giorni in cui è richiesta la presenza
del saranno a carico della società CP_2 Controparte_1
” e, all'articolo 8, dal titolo “DURATA”, che “il
[...]
presente contratto tra le parti avrà durata di 2 giorni, il
23.02.2018/25.02.2018 e il 24.02.2018; giorno in cui il verrà CP_2
in Italia e parteciperà alla festa di presentazione del e Controparte_3
sosterrà un servizio fotografico”.
2.2. Dall'analisi della documentazione depositata dall'appellante nel precedente grado di giudizio (cfr. nota di deposito del 19.6.2019) emerge che,
dopo la stipula del contratto, l'appellante ha promosso il brand Cooligans e l'evento pubblicitario sul proprio profilo personale Instagram (seguita da circa 20.400 “follower”, ossia utenti della medesima piattaforma). Ciò è dimostrato dalla schermata della locandina promozionale dell'evento del 24.2.2018 pubblicata da sul suo profilo, recante peraltro in alto Pt_1
a sinistra il tag “ricsvane”, ossia il collegamento ipertestuale al profilo personale su Instagram di socio amministratore Controparte_1
dell'appellata contumace (cfr. doc. 13), circostanza incontestata;
è stata anche prodotta la schermata della pagina Instagram in cui è raffigurata una sua foto con indosso capi d'abbigliamento Cooligans, corredata da una didascalia contenente l'esplicito invito rivolto ai suoi “follower” di “seguire”
la pagina del brand (“Please give a warm welcome to @cooligansbrand Give
them a follow and look out for more details soon” cfr. doc. 15), pagina che,
all'epoca, era “seguita” da appena trecento utenti. Infine, l'appellante ha prodotto la schermata del profilo personale Instagram di Controparte_1
(“ricsvane”), ove quest'ultimo pone in evidenzia, ripubblicandola, la foto dell'appellante con l'abbigliamento Cooligans (cfr. doc. 16).
2.4 Nonostante abbia iniziato a dare esecuzione alla propria Parte_1
prestazione, utilizzando la sua immagine e la sua fama nel contesto della sua pagina social al fine di dare visibilità al brand, e consentendone l'utilizzo su quella del legale rappresentante della società, questa non ha effettuato il bonifico in suo favore entro il termine pattuito (14 febbraio 2018) né ha organizzato l'evento per le date indicate nel contratto e pubblicizzate dal medesimo sulla sua pagina (23/24/25 febbraio 2018). Pt_1
Stante l'inadempimento della società, in data 23 febbraio 2018, il legale di
, ora suo difensore, mediante raccomandata ha comunicato alla Parte_1
committente che “il mio assistito accetta che il versamento della somma da Voi dovuta avvenga entro e non oltre il 12 marzo c.a.” e che “in caso di
Vostro inadempimento il sig. si riterrà libero di agire per Parte_1
tutelare i propri diritti” (cfr. doc. 2).
In risposta, in data 13 marzo 2018, ha informato mediante Controparte_1
P.E.C. che il pagamento sarebbe avvenuto in tre rate Parte_1
(“14.3.2018 invio bonifico di 1.500,00 €; 22.3.2018 invio bonifico di
3.500,00 €; 02.04.2018 invio bonifico di 5.000,00 €”), e che l'evento, non tenutosi a febbraio, sarebbe avvenuto l'11 e il 12 maggio, scusandosi poi per
“il ritardo, disguido e slittamento del progetto” e affermando inoltre di confidare “in una proficua collaborazione lavorativa” (cfr. doc. 3).
Nonostante la società abbia comunicato che la prima rata sarebbe stata saldata il giorno successivo a tale comunicazione, è pacifico ed incontestato che non abbia mai adempiuto al pagamento del compenso né abbia organizzato l'evento promozionale in questione.
3. Il contratto in oggetto è un contratto corrispettivo di natura obbligatoria, la cui causa consiste nell'acquisire il diritto di immagine e di sfruttare la notorietà e la celebrità raggiunta da un personaggio pubblico al fine di promuovere il brand del committente, dietro pagamento di un corrispettivo economico.
3.1 Nel caso in esame, le parti hanno pattuito che lo sfruttamento dell'immagine del testimonial sarebbe avvenuta attraverso la sua partecipazione all'evento promozionale e ad un servizio fotografico programmati dapprima nelle giornate del 23/24/25 febbraio 2018 (art. 8), poi spostato nelle giornate dell'11 e 12 maggio 2018 e infine pacificamente annullato dalla committente senza che sia stato fornito (neppure in giudizio)
alcun giustificato motivo.
3.2 È evidente che, nel caso in esame, la realizzazione dello scopo cui era preordinato il contratto (promozione del brand mediante lo sfruttamento dell'immagine dell'attore britannico) presupponeva, da un lato,
l'organizzazione dell'evento e il pagamento anticipato del compenso da parte di dall'altro, la partecipazione al party ed al servizio Controparte_1
fotografico da parte di . Parte_1
L'organizzazione di questi costituiva un obbligo strumentale al soddisfacimento dell'interesse creditorio, il cui adempimento ad opera della committente era indispensabile per consentire al testimonial l'esecuzione della sua prestazione e così la realizzazione del risultato perseguito dal contratto.
4. Nel caso di specie, la società non ha approntato quanto necessario per ricevere la prestazione della controparte, atteso che non è contestato che l'evento, dopo essere stato prorogato, come da comunicazione innanzi citata,
non è stato in realtà mai organizzato e che essa non ha mai corrisposto il compenso che, in base agli accordi iniziali, ma anche alla citata comunicazione, doveva in ogni caso essere corrisposto prima della partecipazione da parte del all'evento. Pt_1
Dunque, la mancata partecipazione all'evento da parte di , il Parte_1
quale, però, ha nel frattempo già svolto l'attività promozionale del marchio e dell'evento sul suo profilo Instagram e si è reso disponibile a parteciparvi, è
dipesa dal fatto che egli non è stato messo nelle condizioni di adempiere, per via dell'inerzia della committente. Va escluso, quindi, che il comportamento del sia qualificabile quale inadempimento mentre la condotta di Pt_1
lungi dall'essere qualificabile quale recesso (facoltà in Controparte_1
capo alle parti neppure prevista in contratto) costituisce inadempimento contrattuale;
la mancata organizzazione dell'evento è stata preceduta, come esposto, dal mancato pagamento del compenso, sin anche nei termini prorogati e rateizzati da essa unilateralmente proposti.
4.1. E' evidente, pertanto, che non può essere condivisa la statuizione del
Tribunale per cui <
incontrovertibile che non sono state eseguite le prestazioni gravanti su ambo le parti, le quali non hanno dato esecuzione al contratto in oggetto>>, in quanto il contratto non ha avuto esecuzione a causa dell'inadempimento della società. Tant'è che lo stesso Tribunale ha dato atto della dimostrata disponibilità del testimonial a partecipare all'evento e del fatto che sia stata la committente a non onorare il proprio obbligo prodromico alla esecuzione del contratto.
Ed in effetti si è offerto di adempiere alla propria obbligazione Parte_1
e l'esecuzione della prestazione da parte sua è stata impedita deriva da fatto imputabile alla controparte che, come evidenziato, non ha posto in essere gli atti preparatori che gli consentissero l'adempimento della propria prestazione e, prima ancora, non ha adempiuto all'obbligo di pagamento del compenso,
obbligazione principale a suo carico nell'ambito delle prestazioni sinallagmatiche perviste in contratto.
5. Ai sensi degli artt. 1217 e 1206 cod. civ., l'offerta della prestazione fatta nelle forme d'uso vale a costituire in mora il creditore che in assenza di un legittimo motivo non compia quanto necessario affinché il debitore possa adempiere.
La Cassazione, in tema, ha stabilito che <
della prestazione di fare deve essere preceduto da atti preparatori, la cui esecuzione richiede la collaborazione del creditore, il debitore che intende conseguire la liberazione dal vincolo può costituire in mora il creditore stesso mediante l'intimazione di cui all'art. 1217 cod. civ.>> (cfr. Cass.
n. 2474/1968) e che < mora
debendi (nella specie, in relazione a clausola penale pattuita a norma dell'art. 1382 cod. civ.), deve fare offerta di adempimento, con le forme previste dagli artt. 1206 1217 cod. civ. per la mora del creditore, ovvero in modo non formale (art. 1220 cod. civ.), ma serio e completo, sì da esprimere una concreta volontà di eseguire la prestazione, in relazione al particolare contenuto di questa, con modalità idonee a rendere l'adempimento effettivo.>> (Cass. n. 1699/1984).
5.1. La pubblicazione sui social da parte del della foto che lo Pt_1
ritraeva con l'abbigliamento recante il marchio Cooligans e della locandina dell'evento pubblicitario, che ha già costituito attuazione del concordato utilizzo della sua immagine commerciale ai fini della promozione del marchio e dell'evento, nonché l'invio della missiva inviata dal suo legale ad in cui viene accettato in ordine al compenso convenuto Controparte_1
l'adempimento tardivo rispetto al termine, già scaduto, previsto in contratto costituiscono seria e concreta offerta della prestazione ai sensi dell'art. 1217 c.c.
A tale offerta consegue non solo la liberazione del dal vincolo Pt_1
contrattuale ma anche il diritto dello stesso a conseguire il compenso pattuito ai sensi dell'art. 8 del contratto, pari alla somma di € 10.000,00 tenuto conto che lo sfruttamento della sua immagine commerciale ai fini della promozione del brand si è già realizzato attraverso la pubblicazione sui social, la società
ne ha comunque utilizzato la immagine quale come testimonial ed ha avuto accesso alla platea dei suoi follower pur non avendo più realizzato l'evento al quale questi era pronto a partecipare ed in relazione al quale ha messo a disposizione le proprie giornate lavorative, quali concordate.
6. Pertanto, l'appello va accolto e in riforma della impugnata ordinanza la va condannata al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di € 10.000,00, con interessi ex D.Lgs. n. Parte_1
231/2002 e succ. modd. sino al saldo.
7. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellata va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in conformità alle note in quanto non superiori ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022
dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: 1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1
ordinanza ex art. 127 ter cod. proc. civ. del Tribunale di Brescia depositata in data 21 novembre 2019 nella causa n. 8032/2018, condanna CP_1
al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1 Parte_1
somma di € 10.000,00, con interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 e succ.
modd. sino al saldo;
2) condanna la appellata al pagamento in favore della appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 875,00 per la “fase di studio”, € 740,00 per la “fase introduttiva”, € 1.600,00 per la “fase istruttoria/trattazione” ed € 1.620,00 per la “fase decisionale” e per il presente grado in € 567,00 per la “fase di studio”, € 461,00 per la “fase introduttiva”
ed € 956,00 per la “fase decisionale” oltre alle spese vive esposte nelle note,
IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli