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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
ON CA Presidente
Alessio Marfè Giudice
TO CO Giudice relatore per deliberare, nell'ambito del giudizio n. RG. 1168/2025 VG sul reclamo ex art. 739 c.p.c. tra:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Michele R. Parte_1 C.F._1
BU e AN LL, giusta procura agli atti;
Reclamante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Enrico Alfredo CP_1 C.F._2
Pellegrini, giusta procura agli atti
Reclamata
AVV. nella qualità di amministratore di sostegno del beneficiario Controparte_2
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Reclamata contumace sentito il Giudice relatore;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
a scioglimento della riserva assunta dal giudice relatore delegato all'udienza del 19.05.2025; rilevato che in data 10.04.2025 ha proposto reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il Parte_1
decreto reso in data 04.03.2025 dal giudice tutelare di apertura e nomina di ads in favore del predetto;
Parte_1
rilevato che a fondamento del reclamo ha dedotto, in sostanza, l'erroneità della Parte_1
nomina dell'Ads nella persona dell'Avv. da parte del Giudice tutelare, il Controparte_2
quale avrebbe omesso di tenere in considerazione la volontà espressa dal beneficiario, che aveva richiesto la nomina dell'avv. Michele R. BU, quale suo amministratore di sostegno;
rilevato che in data 15.05.2025 si è costituita in giudizio la reclamata che, CP_1
preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del reclamo perché proposto in violazione dei termini di legge, mentre, nel merito, si è rimessa alle valutazioni del Tribunale;
rilevato che l'altra parte reclamata avv. non si è costituita in giudizio seppur Controparte_2
regolarmente citata;
considerato che
il comma 2 dell'art. 739 c.p.c. stabilisce per la proposizione del reclamo il termine perentorio di dieci giorni: pertanto, il reclamo proposto oltre detto termine è inammissibile;
considerato che
il termine inizia a decorrere dalla comunicazione, quando il provvedimento produce effetti nei confronti del solo ricorrente e dalla notificazione, quando il provvedimento
è destinato ad avere effetti anche nei confronti di un altro o più altri soggetti;
considerato, in particolare, che nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, è la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c. (Cass. civ. n.
22314/2017); rilevato che nel caso di specie il decreto reclamato è stato notificato a a cura di Parte_1
in data 20.03.2025; CP_1
considerato che il termine perentorio per la proposizione del reclamo è di 10 giorni e che il reclamo è stato proposto in data 10.04.2025, quindi, oltre il termine di 10 giorni previsto;
rilevato che il deposito del reclamo del 17.03.2025 rifiutato dalla cancelleria il 19.03.2025 per mancanza del contributo unificato, non rende di per sé ammissibile il successivo deposito del
10.04.2025 che ha dato luogo all'odierno giudizio, sia perché, in ogni caso, il reclamo poteva essere depositato entro il termine di 10 giorni dal 20.03.2025 (non essendo stati dedotti impedimenti al riguardo), sia perché la parte istante, a fronte del deposito rifiutato, aveva l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito sempre nel rispetto del termine perentorio, oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini: e, nel caso di specie, entrambe tali attività sono mancate;
ritenuto, pertanto, il reclamo tardivo e, quindi, inammissibile;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza del reclamante e si Parte_1
liquidano ex d.m. 55/2014 (e successive modificazioni) avendo riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione della esigua attività svolta (nulla è dovuto per la fase istruttoria); ritenuto che le spese di lite devono dichiararsi irripetibili nei confronti della parte reclamata contumace;
ritenuto che
, per effetto dell'accertata inammissibilità del reclamo, la parte reclamante
[...]
va condannata al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, Pt_1
comma 1 quater, D.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
- dichiara la contumacia dell'avv. Controparte_2
- dichiara l'inammissibilità del reclamo;
- condanna alla refusione delle spese della presente fase della procedura nei Parte_1
confronti di parte reclamata che liquida, in onnicomprensivi € 1.150,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese generali (15%) IVA e CAP come per legge;
- condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. Parte_1
13, comma 1 quater, D.p.r. n. 115/2002;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della parte reclamata contumace;
Così deciso in Foggia, il 03.06.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
TO CO ON CA