Sentenza 13 febbraio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 15/01/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2025REG.PROV.COLL.
N. 05273/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5273 del 2021, proposto dalla IL Laterizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata - ARPAB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Basilicata e la Provincia di Matera, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Basilicata, n. 138 del 13/02/2021, resa inter partes , concernente la sospensione temporanea dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per lo stabilimento di produzione di laterizi di vario genere e di travetti, nonché il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata - ARPAB;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Fabrizio Lofoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Basilicata, la Società IL Laterizi S.r.l. (di seguito la società) aveva chiesto quanto segue:
a ) l’annullamento della Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018 (notificata in allegato alla nota-pec regionale prot. n. 8785 del 16.1.2018), con la quale la Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 29 decies , comma 9, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, ha sospeso per 45 giorni l’attività della IL Laterizi S.r.l., autorizzata con l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, tenuto conto del periodo in cui ha avuto efficacia,
b ) l’annullamento della Del. G.R. n. 210 del 9.3.2018 (notificata il 13.3.2018), con la quale la Regione Basilicata, anziché annullare fin dall’origine con efficacia ex tunc , ha solo revocato, ai sensi dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990, con efficacia ex nunc la predetta Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018 ed autorizzato il riavvio dell’attività della IL Laterizi S.r.l., in quanto a seguito del sopralluogo della Provincia di Matera e dell’ARPAB del 20.2.2018 era stato accertato che la predetta ditta aveva ottemperato alle violazioni dell’AIA, indicate nella precedente Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018;
c ) l’annullamento della nota prot. n. 15619 del 26.1.2018, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha interrotto il procedimento, iniziato il 29.3.2016, relativo al rinnovo e/o riesame ex art. 29 octies D.Lg.vo n. 152/2006 dell’AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, in quanto con la suddetta Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018 era stata sospesa l’attività della IL Laterizi S.r.l.;
d ) la condanna della Regione Basilicata, della Provincia di Matera e dell’ARPAB al risarcimento dei danni, derivati alla IL laterizi S.r.l. dall’illegittima sospensione della sua attività in seguito all’adozione della suddetta Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018, “eventualmente anche di disponenda Verificazione e/o CTU ”, “ sia dal punto di vista contrattuale puro, sia dal punto di vista dell’immagine commerciale e del buon nome, messo al repentaglio dal ritardo di alcune consegne ”, per “ aver diminuito inutilmente le possibilità produttive ” della IL Laterizi, “ che è stata costretta a tenere acceso l’altoforno solo per evitare le esiziali conseguenze dello spegnimento totale, tecnicamente impossibile, come si dimostrerà in corso di causa ”.
2. A sostegno dell’impugnativa aveva dedotto quanto segue.
È necessario premettere che la società IL Laterizi gestisce uno stabilimento, sito nel Comune di Matera, per la produzione di laterizi di vario genere e di travetti, per il quale la Regione Basilicata con Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010 ha rilasciato l’AIA e la IL Laterizi, con istanza del 29.3.2016, ne chiedeva il rinnovo e/o riesame. Nell’ambito del sopralluogo del 27.6.2017 la Provincia di Matera e l’ARPAB accertavano una serie di violazioni, cui seguivano interventi da parte di IL Laterizi e nuovi sopralluoghi. Solo con Del. G.R. n. 210 del 9.3.2018 (notificata il 13.3.2018) la Regione Basilicata ha revocato, ai sensi dell’art. 21- quinquies L. n. 241/1990, la suddetta Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018 ed autorizzato il riavvio dell’attività, ordinando alla IL Laterizi S.r.l. la presentazione entro 10 giorni della “ relazione tecnica corredata da documentazione fotografica comprovante la rimozione dei fanghi derivanti dal ciclo produttivo del travettificio ” ed entro 45 giorni del “ progetto, corredato da planimetria, da cui si evinca l’integrazione delle caditorie di raccolta delle acque, delle griglie e condotte di scolo verso le vasche di accumulo e del ripristino delle pendenze del piazzale ” con relativo cronoprogramma dei lavori.
La IL Laterizi S.r.l. ha impugnato le delibere di cui sopra lamentando inefficienze da parte dell’Amministrazione. Infatti, pur risolvendo celermente le irregolarità contestate e chiedendo sopralluoghi urgenti, l’Amministrazione provvedeva a distanza di molto tempo.
Peraltro, la società ha rilevato che le inottemperanze all’AIA, riscontrate nel sopralluogo del 19.12.2017, in violazione dell’art. 29- decies , comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006, non erano state commesse più di due volte nell’anno 2017.
Inoltre, la società ha lamentato l’imputabilità in capo a sé stessa delle irregolarità contestate, in quanto alcuni interventi richiesti avrebbero dovuto essere svolti dall’ANAS.
3. Costituitasi l’Amministrazione, il Tribunale amministrativo ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso.
- ha condannato parte ricorrente al pagamento, in favore della costituita ARPAB, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00.
4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:
- è infondata la censura circa il numero di violazioni commesse nell’anno 2017. Il T.a.r., infatti, ha riscontrato che le inottemperanze nn. 30, 44, 33 e 10 dell’Allegato 1 all’AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010 sono state rilevate per ben 4 volte;
- è infondata la censura circa la competenza ANAS. Se, infatti, è stato evidenziato che gli scarichi ricadono in un’area di proprietà dell’ANAS, a cui spetta la relativa manutenzione, tra cui anche la rimozione delle erbe infestanti e/o del canneto, il T.a.r. rileva come gli scarichi non siano stati realizzati senza il permesso dell’ANAS. In ogni caso, la ricorrente non ha provato che l’ANAS abbia impedito l’accesso ai terreni di pertinenza stradale, per effettuare la doverosa rimozione del canneto, per rendere possibile il campionamento degli scarichi e controllare lo stato dei pozzetti, come previsto dalla predetta prescrizione n. 30 dell’Allegato 1 all’AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, la quale sancisce l’obbligo della ricorrente che “ i punti di prelievo dei campioni di controllo delle qualità sugli scarichi devono essere sempre mantenuti in perfette condizioni di efficienze e di accessibilità per il personale della Provincia di Matera e dell’ARPA, Autorità competenti al controllo ”.
Il T.a.r. ha, dunque, ritenuto infondato il ricorso e l’ha pertanto respinto.
5. Avverso tale pronuncia la IL Laterizi S.r.l. ha interposto appello, notificato il 4/06/2021 e depositato il 7/06/2021, lamentando, attraverso un complesso motivo di gravame (pagine 9-21), articolato in quattro censure ed al quale ha fatto seguito la riproposizione della domanda risarcitoria, quanto di seguito sintetizzato:
I) avrebbe errato il Tribunale nel ritenere plurime e superiori a due le violazioni annuali. L’appellante contesta le modalità di accertamento e rendicontazione dei controlli, tali per cui non verrebbero precisate e specificate le quantità di " rifiuti " rinvenute. L’appellante contesta al TAR di aver aderito incondizionatamente ai sopralluoghi dell’Amministrazione. In realtà, a parere dell’appellante, in essi vi sarebbero quattro punti critici in relazione ai quali, sin dal momento del sopralluogo, sarebbe stata evidenziata la necessità di regolarizzazione.
In particolare, quanto alla Prescrizione n. 30 - " i punti di prelievo dei campioni di controllo della qualità sugli scarichi, ubicati immediatamente a monte degli stessi, devono essere sempre mantenuti in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità per il personale della Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e dell'A.R.P.A.B., autorità competenti al controllo ", l’appellante ribadisce che sin dal sopralluogo del luglio 2017, l’Autorità procedente affermava di non aver potuto effettuare i campionamenti delle acque di scarico per la presenza di un canneto che rendeva i punti di prelievo inaccessibili. Tale inaccessibilità andrebbe imputata ad ANAS e dunque non vi sarebbe alcuna responsabilità dell’odierna appellante.
Quanto alla Prescrizione n. 44: “ la messa dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 del D.M. 05.04.2006 n. 186 ”, l’appellante contesta l’assunto della sentenza di primo grado nel quale si afferma la presenza nel sito di rifiuti non pericolosi che sarebbero stoccati in spregio delle specifiche tecniche di cui all'allegato 5 cit., che imporrebbero la messa in riserva dei rottami di laterizi e travetti. Infatti, l’appellante evidenzia come i “ rottami di travetti in conglomerato di cemento armato e non” non rientrerebbero nell'attività di “ messa in riserva ”, essendo rifiuti che non vengono avviati a recupero all’interno del processo produttivo di IL Laterizi, così come evidenziato anche nell’integrazione a relazione tecnica su interventi correttivi del 25 settembre 2017 a firma dell’ing. Domenico Agatiello, ignorata dall’amministrazione e anche dal giudice di prime cure.
In relazione alla Prescrizione n. 33: “ è fatto obbligo al gestore di ... eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di raccolta, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento ” del deflusso delle acque di piazzale nelle apposite vasche di accumulo, l’appellante rileva che il giudice di prime cure avrebbe invertito l’onere probatorio, tale per cui spetterebbe all’Amministrazione provare la mancata manutenzione e non il contrario. Peraltro, tale supposta mancata manutenzione non sarebbe mai stata dimostrata dalla Regione o dall’ARPAB.
Quanto al Punto 10 della nota n. 0118956/23AB del 19 luglio 2017: “ eliminare il deposito di travetti in cemento, presente nell'aree in catasto al foglio 14 particelle 686 e 687, esterno allo stabilimento autorizzato, atteso che tale intervento configurerebbe come modifica dello stabilimento e pertanto da valutare ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lvo n. n. 152/2006 (e s.m.i.) ”, l’appellante rileva che la modifica in questione riguarderebbe un deposito di travetti ubicato nelle p.lle 686 e 687, in un luogo che dista soli venti metri da quello limitrofo e che quindi costituirebbe un mero errore materiale ininfluente sul bene ambientale e della salute, posto in essere dagli addetti allo stoccaggio che, pensando peraltro di far cosa migliore per il deposito stesso, avevano erroneamente conferito detti residui a venti metri di distanza dal sito a tanto deputato, individuando nella zona pavimentata e coibentata limitrofa un’area “migliore” per lo stoccaggio provvisorio.
Alla luce di quanto esposto, l’appellante ritiene che nessuna delle asserite violazioni ascrittele si sia effettivamente verificata e che, comunque, nessuna si sarebbe tradotta in una violazione delle prescrizioni AIA e, men che mai, per più di due volte consecutive. Pertanto, chiede la riforma della sentenza di primo grado gravata e l’annullamento dei provvedimenti ab origine impugnati.
II) L’appellante quindi rinnova l’istanza risarcitoria a causa del totale decremento della produzione, per il periodo di sospensione di 45 giorni, e del ritardo nel riesame dell’AIA, dovuto al fatto che la regione Basilicata ha ritenuto di collegare due procedimenti del tutto autonomi ed indipendenti. Il danno, già quantificato, derivante dai costi sopportati per i lavoratori che, pur avendo lavorato a ritmo ridotto, sono stati pagati per intero, ammonterebbe ad € 102.258,65.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati nonché per il risarcimento dei danni.
7. In data 4 agosto 2021 l’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (ARPAB) si è costituita con memoria al fine di resistere.
8. In data 31 ottobre 2024 parte appellante ha depositato memoria al fine di insistere per l’accoglimento del gravame, reiterando le istanze già presentate con i motivi di appello.
9. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 4 dicembre 2024, è stata ivi trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Come esposto in narrativa la IL ZI gestisce uno stabilimento, sito nel Comune di Matera, per la produzione di laterizi di vario genere e di travetti, per il quale la Regione Basilicata, con Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, ha rilasciato l’AIA e la IL Laterizi, con istanza del 29.3.2016, ne ha chiesto il rinnovo e/o riesame. Alla luce delle svariate violazioni riscontrate dell’Allegato 1 della predetta AIA e diverse criticità, veniva sospesa l’attività.
12. La questione posta col primo motivo d’appello attiene al se le violazioni siano state effettivamente superiori a due annuali, come contestato dall’Ufficio, con la necessità quindi di previamente stabilire cosa debba intendersi per “violazione”. Ritiene infatti l’appellante che alcuna effettiva violazione sarebbe stata perpetrata tanto che di questo l’Amministrazione si sarebbe avveduta però tardivamente e pertanto si insiste per il risarcimento del danno (euro 102.258, 65 o somma inferiore da determinarsi equitativamente).
La disamina del gravame impone che siano partitamente esaminati gli svariati passaggi argomentativi che connotano il gravame in esame.
12.1. Con il primo profilo di censura (punto 1.a.) lamenta, in maniera del tutto generica, che l’iniziativa provvedimentale assunta dall’Amministrazione sottenderebbe un “ intento emulativo ” e che si tratterebbe di “ un attacco inquietante ed ingiustificato ”, ma si tratta di rilievi che non si traducono in una precisa contestazione della sentenza impugnata e pertanto non sono suscettibili di essere esaminati in questa sede risultando inammissibili.
12.2. Con il successivo capo censorio (punto 1.b.) parte appellante contesta la parte della sentenza con la quale il giudice di prime cure “ ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 29 decies, comma 9, lett. b), del d.lgs. 152/2006, con la quale è stato dedotto che le pretese e mai dimostrate inottemperanze all’AIA non erano state commesse più di due volte nell’anno 2017 ”. Il T.a.r. non si sarebbe avveduto della assoluta inconsistenza delle contestazioni formulate, tant’è che veniva successivamente emesso un provvedimento di revoca e comunque “ non vengono precisate e specificate le quantità di “rifiuti” che sarebbero state stoccate (“considerate le quantità stoccate, non sussistono i requisiti previsti..”), né si fa mai riferimento al presunto effetto dannoso sull’ambiente di quanto rilevato e corrispondenza delle prescrizioni imposte con quanto previsto dall’AIA ”.
Premesso che la denunciata mancata disamina di tale specifico rilievo da parte del T.a.r. non inficia ex se la sentenza impugnata imponendosi soltanto lo scrutinio della relativa contestazione in questa sede di giudizio, l’infondatezza di quanto dedotto deriva dalle circostanze fattuali emergenti dagli atti di causa, atteso che le contestazioni formulate risultano in numero ben superiore a 2 come risulta dai verbali di sopralluogo del 27 giugno 2017 (doc. 5), del 19 dicembre 2017 (doc. 6), del 20 febbraio 2018 (doc. 17) e del 7 marzo 2018 (doc. 18). Trattasi di un coacervo di violazioni e manchevolezze che, nella loro variegata complessità, sono tali da sorreggere adeguatamente il provvedimento impugnato in prime cure.
12.3. Parte appellante quindi deduce (punto 1.c.) che il giudice di prime cure, recependo acriticamente le affermazioni dell’Amministrazione, non avrebbe rilevato che i punti di accesso presi in considerazione (e che ricadrebbero nell’area di proprietà dell’ANAS) non erano affatto i punti di accesso previsti dall’AIA. L’Amministrazione avrebbe così confuso i punti di scarico (esterni) con i punti di campionamento (interni alla struttura).
In realtà, sia dal verbale di sopralluogo del 27 giugno 2017 che da quello del 18 settembre 2017 risulta che l’Amministrazione ha effettuato una precisa contestazione (prescrizione n.30) alla ditta appellante, relativa alla necessità di ripristinare l’accessibilità ai punti di scarico sul canale “Ciccolocane” e di provvedere alla relativa manutenzione. A tale adempimento la ditta risulta avere provveduto soltanto parzialmente, come da verbale di sopralluogo del 19 dicembre 2017. Altresì dal verbale di sopralluogo effettuato dai Carabinieri del Corpo Forestale del 7 marzo 2018 è emersa la persistente situazione di criticità in relazione alla prescrizione n.30 tanto da prendere atto della “ impossibilità di procedere al campionamento presso detti scarichi ”. Ne consegue che l’Amministrazione ha mostrato non solo di avere preso esatta contezza dello stato dei luoghi, ma anche che ogni eventuale preclusione ai punti di accesso è da ricondurre unicamente alle inadempienze della società.
12.4. Ulteriore deduzione formula parte appellante (punto 1.4. del gravame) laddove la Regione Basilicata ed il giudice di prime cure assumono la presenza nel sito di rifiuti non pericolosi che sarebbero stoccati in spregio delle specifiche tecniche di cui all’allegato 5 del D.M. 05.04.2006 n. 186 laddove impongono la messa in riserva dei rottami di laterizi e travetti. Si deduce, in particolare, che i “ rottami di travetti in conglomerato di cemento armato e non ” non rientrano nell’attività di “ messa in riserva ”.
E’ invece meritevole di conferma quanto rilevato dal T.a.r. a proposito della qualificazione dei rottami di travetti quali rifiuti con il codice CER 10.13.11 e per i quali quindi si impone la messa in riserva. Tale qualificazione trova infatti conferma nella documentazione di causa (vedi verbale della seduta della Conferenza di servizi del 16/06/2017).
12.4.1. Deduce altresì parte appellante, con il motivo in esame, che i laterizi sarebbero stati correttamente stoccati nella zona adibita dalla società ricorrente alla messa in riserva.
L’infondatezza del rilievo si deve a quanto risulta dagli atti di causa; infatti per quanto riguarda i laterizi vale il sopralluogo del 27.6.2017 (doc.5 prodotto in primo grado) corredato da documentazione fotografica (foto 7-12) da cui risulta che non erano regolamentati stoccati ma semplicemente ammassati in area esterna ed in maniera casuale.
12.5. Lamenta poi parte appellante che non sarebbe dimostrato che le acque meteoriche non venivano più immesse nelle acque sotterranee ed anche l’efficiente funzionamento del sistema di raccolta delle acque piovane.
In realtà, anche il rilievo relativo alle acque meteoriche è adeguatamente suffragato dalla documentazione in atti tanto che la stessa ditta prendeva atto della necessità di “ migliorare il deflusso delle acque di piazzale nelle apposite vasche di accumulo mediante l’inserimento di ulteriori caditoie di raccolta ” (prescrizione n. 33). Dal verbale di accertamento dello stato dei luoghi del 7 marzo 2018 si evince che non solo la società non aveva trasmesso “ apposito progetto ”, ma anche che, al momento del sopralluogo “ era in corso un’attività di pulizia propedeutica ad ulteriori interventi ”. Ne deriva che dagli atti di causa si evince la persistente criticità rilevata dall’Amministrazione.
12.6. Sostiene infine parte appellante, per quanto riguarda la eliminazione del deposito di travetti, che si tratterebbe di “ soli venti metri rispetto al punto tracciato , involontario e frutto di mero errore materiale, quindi assolutamente ininfluente rispetto al richiesto rispetto dei valori dell'ambiente e della salute della prescrizione imposta ”.
In realtà la eliminazione dei travetti costituisce una circostanza di fatto avente carattere obiettivo e nemmeno contestato che assume rilievo ai fini del rispetto delle relative prescrizioni al di là della distanza più o meno rilevante rispetto al punto tracciato.
12.7. Infondato è anche l’ultimo motivo di gravame, non potendosi escludere, in ragione delle svariate violazioni e inadempienze rispetto alla disciplina in materia ambientale, che sia ravvisabile il tangibile “ rischio sull’ambiente o sulla salute ” paventato dall’Amministrazione.
12.8. La domanda risarcitoria non può, quindi, che essere rigettata per insussistenza dei relativi presupposti.
13. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
14. Le spese di grado, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5273/2021), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore di ArPAB, delle spese di lite nell’importo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO