Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3514/2024 V.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 17/12/1978 (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1
in Catania, in via del Velo n. 86, rappr. e dif. dall'avv. CAVALLARO SALVATORE, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a CATANIA (CT) il 18/08/1980, (C.F.: ), residente Parte_2 C.F._2
in Catania, in via del Velo n. 86, rappr. e dif. dall'avv. CAVALLARO SALVATORE, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo n atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 26/07/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
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Catania il 05/12/2007 e dal quale era nata una figlia, , il 26/03/2011. Persona_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 18/12/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2
prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di separazione reso da questo Tribunale il 12/04/2018.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 5 La figlia rimarrà collocato presso la madre e affidata ad entrambi i Persona_2
genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
Il padre avrà facoltà di vedere la figlia minore un pomeriggio a settimana;
oltre al weekend a settimane alterne, dalle 8:00 del sabato alle 20:00 della domenica con due pernottamenti al mese. In caso di impedimento lavorativo della sig.ra , il sig. si impegna a Pt_1 Pt_2
tenere con sé la figlia minore un altro pomeriggio a settimana, o a contribuire in misura del
50% alle spese per baby-sitting. I giorni di visita potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre e della madre, e le esigenze di studio della minore;
La bambina trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni, anche continuativi, nei mesi di luglio e agosto, periodo che verrà definito entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre. La bambina trascorrerà con il padre anche quattro giorni consecutivi nel periodo delle festività natalizie, alternando annualmente la festività del Natale con quella del Capodanno. La bambina, altresì, trascorrerà due giorni consecutivi con il padre in occasione delle festività pasquali, alternando il giorno di Pasqua al Lunedì dell'Angelo;
I ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra la figlia ed i rami parentali paterni e materni;
Entrambi i ricorrenti si impegnano a non far frequentare ai figli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura;
I ricorrenti hanno l'obbligo di comunicare sempre tra di loro il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi dovranno sempre portare a conoscenza degli altri eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore;
pagina 3 di 5 Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori;
Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore con il versamento della somma Pt_2
mensile di € 250,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative concordate e di eventuale baby- sitting. Tale importo dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita;
La casa familiare resterà assegnata alla sig.ra ; Pt_1
I ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza delle spese sostenute;
I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e dalla carta di identità valida anche per l'espatrio.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 05/12/2007 tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile del Comune di Catania dell'anno 2007, al n. 900, della parte 2 serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
10/01/2025.
Il Presidente est
Massimo Escher
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