4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all' articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 , sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini' previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all' articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituita dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 .
7. Ai sensi dell' articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 , e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 , sono a carico delle amministrazioni di competenza nell' ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 , si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
--------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto:
- (con l'art. 33, comma 1) che le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dal comma 1 del presente articolo, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'.
- (con l'art. 33, comma 2) che le risorse previste dal comma 2 del presente articolo, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995 .