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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 281 del ruolo generale di volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promosso da:
, C. F. nato a [...] il 1° Parte_1 C.F._1 gennaio 1959 ed ivi residente nella Via Goldoni n. 42, Notaio nei distretti riuniti di
Cagliari -Lanusei - Oristano, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Carbonia n.
22, presso lo studio dell'avv. Margherita Falqui, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti da intendersi apposta in calce al ricorso per reclamo reclamante contro
Controparte_1
, c.f. con sede in Cagliari, Via Logudoro n. 40, in persona
[...] P.IVA_1 del suo Presidente Notaio rappresentato e difeso, in forza di procura Persona_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro
Giacchetti, presso cui ha eletto domicilio digitale reclamato – reclamante incidentale
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del reclamante: “Voglia la Corte di appello adita, sentito il Pubblico
Ministero, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, procedendo nel
1 modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, accertare
l'insussistenza di qualsiasi illecito di rilevanza disciplinare ascrivibile all'impugnante e, conseguentemente, in riforma del provvedimento impugnato, annullare e/o revocare /o comunque dichiarare privo di qualsivoglia giuridica efficacia le sanzioni irrogate, con vittoria di spese e onorari”.
Nell'interesse del reclamato - reclamante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione ed accertata e dichiarata la inammissibilità, irrilevanza ed infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di gravame ex adverso formulati, rigettare il reclamo proposto dal Notaio avverso la Parte_1 decisione della del 23.11.2023, depositata in data 11.3.2024 nel Controparte_2 procedimento disciplinare iscritto al n. R.O.G. 90/2023 e, confermata la responsabilità del Notaio incolpato per le violazioni ascritte al Capo I ed al Capo III, punti 1, 2 e 3 della richiesta di procedimento disciplinare, in accoglimento del proposto reclamo incidentale riformare la decisione stessa per le indicate ragioni dichiarando il Notaio Parte_1 altresì responsabile della violazione ascritta al Capo II della richiesta di procedimento disciplinare, comminando le relative sanzioni.
Con vittoria delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , notaio in Cagliari, ha proposto reclamo ex art. 26 D. Lgs. n. 150/2011 Parte_1 avverso la decisione del 23.11.2023, depositata in data 11.03.2023, resa dalla
Commissione Regionale di Disciplina della GI RD (di seguito anche nell'ambito del procedimento disciplinare n. 90/2023, con la quale gli era CP_2 stata inflitta, rispettivamente, la sanzione pecuniaria pari ad euro 3.000,00 e la sospensione per un periodo di due mesi in relazione alle seguenti condotte oggetto di incolpazione:
• capo I – violazione del combinato disposto degli artt. 48 e 58 della legge notarile, in applicazione degli artt. 138 e 144 della medesima legge, per aver ricevuto una convenzione matrimoniale (atto rep. 45590/28602 del 28.01.2022) senza l'intervento dei testimoni, richiesto a pena di nullità, ed aver successivamente ricevuto due atti di compravendita sul presupposto della validità di detta convenzione, portando le parti ad effettuare, in tali atti, dichiarazioni inesatte in ordine agli acquisti immobiliari;
• capo III – punti 1, 2 e 3, prima e seconda richiesta: violazione non occasionale degli artt. 9, 10, 11, 12 e 31 del codice deontologico, in correlazione con l'art. 147 L.N., (i) per aver stipulato atti fuori sede nei giorni di assistenza alla sede, (ii) per averli
2 stipulati in maniera continuativa e ricorrente presso agenti immobiliari e consulenti, aprendo di fatto uffici secondari in più di un Comune sede notarile senza dichiararli al Consiglio Notarile competente e (iii) per aver svolto ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali, violando pertanto il generale dovere di imparzialità.
La veva, invece, assolto il Notaio o ritenuto non applicabile alcuna sanzione CP_2 in relazione alle seguenti ulteriori contestazioni:
• capo II - violazione dell'art. 59bis L.N. in relazione all'atto rep. 45211/28269 del
16.11.2021, per aver ricevuto un atto di rettifica c.d. unilaterale in assenza dei presupposti di legge;
• capo III – terza richiesta - violazione dell'art. 49 del codice deontologico, per aver indicato in maniera errata un orario di sottoscrizione;
• capo III - punto 4 - violazione non occasionale dell'art. 31 del codice deontologico, per aver stipulato atti con l'intervento, quale procuratore, dello stesso mediatore immobiliare;
• capo IV - violazione non occasionale dell'art. 14, lett. b) del codice deontologico e realizzazione di condotte concorrenziali illecite, per non aver riportato in maniera analitica le dichiarazioni delle parti in ordine al pagamento del prezzo ovvero per non avere indicato il riferimento in ordine al bonifico effettuato.
2. Il reclamante ha impugnato il provvedimento disciplinare eccependo, preliminarmente, la manifesta intempestività dell'azione, la quale, pur dovendo promuoversi “senza indugio” secondo quanto prescritto dall'art. 153 L.N., da coordinarsi con l'art. 2 L. n.
241/90, era stata intrapresa a distanza di tredici mesi dalla trasmissione al Consiglio
Notarile della documentazione richiesta.
Nel merito, il notaio ha lamentato, in sintesi, l'insussistenza dell'addebito mosso Pt_1 con la formulazione del capo III, punti 1, 2 e 3 dell'atto di incolpazione, ponendo in luce il numero irrisorio degli atti rogati fuori sede (alcuni dei quali stipulati in momenti estranei alla giornata lavorativa svolta nello studio) e dei relativi giorni, a suo avviso insignificante rispetto alla complessiva mole di lavoro, palesemente concentrata nella sede istituzionale.
3. Costituitosi in giudizio, il Consiglio Notarile ha resistito al reclamo chiedendone il rigetto e ha proposto, a sua volta, reclamo incidentale nei confronti della decisione impugnata, nella parte in cui il notaio era stato assolto dalla contestazione di cui al capo
II, in dipendenza della violazione dell'art. 59bis della legge notarile.
3 4. Istruita la causa con produzioni documentali, la Corte ha tenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al procedimento in esame.
5. Il reclamo è infondato nel suo primo motivo.
5.1. Il secondo comma dell'art. 153 L.N. prevede che “il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante”.
Al riguardo va richiamato, anzitutto, il principio consolidato espresso dalla Suprema
Corte, a mente del quale i termini di avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei notai, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, sono ordinatori, con la conseguenza che la loro inosservanza da parte dell'organo dotato di iniziativa non determina alcuna decadenza o estinzione per intempestività dell'azione (cfr. Cass. n. 9041 del 2016; Cass. n. 15963 del 2011).
Cionondimeno, secondo l'indirizzo affermatosi nei tempi più recenti in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare corso, l'azione disciplinare non può essere iniziata ad libitum, poiché “l'espressione "senza indugio", utilizzata dal cit. art.
153, comma 2, ai fini del promovimento del procedimento, impone al giudice l'obbligo di accertare se il tempo impiegato all'uopo possa considerarsi adeguato in relazione all'esigenza di celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini produce un inevitabile pregiudizio indiretto sulla vita e sull'esercizio della vita del notaio assoggettato, oltre a rendere progressivamente più difficile, per quest'ultimo, approntare un'adeguata difesa” (Cass. n. 7051 del 2021). È compito del giudice di merito accertare, dunque, se il tempo impiegato per avviare il procedimento disciplinare, tenuto conto di ogni elemento utile a un tale giudizio, possa dirsi ragionevole in relazione all'esigenza di celerità, indubbiamente imposta dal legislatore. A tal fine, occorre considerare che l'espressione in commento è normativamente agganciata al momento in cui viene ravvisata la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto disciplinarmente rilevante, accertamento che, analogamente a quanto si afferma in materia di sanzioni amministrative, allorquando non sia avvenuta la contestazione immediata, non coincide con quello in cui è stato acquisito il fatto nella sua materialità, ma va individuato nel momento in cui l'autorità abbia potuto acquisire e valutare tutti i dati indispensabili per la verifica dell'esistenza dell'illecito e per la quantificazione della sanzione. La valutazione dell'immediatezza dell'azione disciplinare va quindi ancorata alla piena conoscenza del fatto, sicché non può prescindere dalle peculiarità dell'infrazione e dai
4 tempi indispensabili per il relativo accertamento.
5.2. Nel caso in esame, dagli atti e dal verbale della riunione del Consiglio notarile del 7 giugno 2023 emerge la seguente scansione temporale: in data 21 aprile 2022, nell'ambito di una ispezione ordinaria, era stata richiesta al notaio copia degli atti, dei Pt_1 corrispondenti estratti repertoriali e delle fatture attive e passive con riferimento al periodo intercorrente tra il novembre 2021 e il gennaio 2022; la documentazione era stata trasmessa dal notaio in data 9 maggio 2022; con nota del 26 aprile 2023 erano stati inoltre chiesti chiarimenti in relazione ad un atto, poi non inserito tra quelli oggetto di incolpazione, che il notaio aveva reso in data 5 maggio 2023; la richiesta di avvio del procedimento disciplinare, su istanza del Presidente del Consiglio Notarile, era stata formalizzata il 16 giugno 2023.
Ebbene, avuto riguardo alla particolare complessità dell'attività istruttoria e, segnatamente, alla mole dei documenti da esaminare, pari a diverse centinaia – e precisamente, a n. 424 atti, cui devono aggiungersi altrettanti estratti repertoriali e le relative fatture attive e passive -, nonché alla necessità di effettuare i necessari riscontri, non si ritiene nella specie sussistente un ingiustificato ritardo nel promovimento dell'azione disciplinare, tenuto altresì conto dell'approfondimento correlato alla molteplicità degli illeciti originariamente contestati.
In tale ottica, non può condividersi la tesi del reclamante, atteso che, a prescindere dalla natura dei rilievi finali, concernenti una trentina di atti, l'indagine ha richiesto lo svolgimento di verifiche a tutto tondo su un ampissimo campione di documenti, non limitate, a monte, ad accertamenti di natura formale, ma implicanti una completa attività di valutazione sotto ogni profilo giuridico. A ciò si aggiunga la considerazione, di per sé non decisiva solo quando isolatamente svolta, che il reclamante non ha neppure allegato una lesione del proprio diritto di difesa, dipendente dalla tempistica del procedimento.
6. Il reclamo è, invece, meritevole di accoglimento quanto ai restanti motivi.
6.1. Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, nel contesto del comma 1, lettera b), dell'art. 147 della legge notarile – che punisce il notaio che “viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato” – l'espressione “non occasionale” va interpretata nel senso che è sanzionabile la sistematica violazione delle norme deontologiche de quibus. Costituisce, pertanto, illecito disciplinare la presenza sistematica ed organizzata del notaio, ai fini dell'espletamento della propria opera, presso un'ulteriore sede secondaria, non consentita dai principi di deontologia professionale (nel testo approvato dal Consiglio nazionale del
5 notariato con deliberazione del 5 aprile 2008 e ratione temporis applicabile), che, all'art. 10, vieta l'apertura di un ufficio secondario in più di un Comune ed equipara all'ufficio secondario la “ricorrente” presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al notariato, trattandosi di regola volta ad evitare concentrazioni di attività nocive al corretto svolgimento della professione notarile (cfr., ex plurimis, Cass.
n. 1437 del 2014, che ha confermato sul punto la sentenza con cui la Corte territoriale aveva ravvisato l'illecito in un caso in cui il notaio si era recato negli uffici di una medesima società di consulenza per due giorni alla settimana, stipulando una molteplicità di atti a raccolta, pari a n. 134 in 4 mesi, con una media di 33,5 atti al mese).
Analogamente, incorre nel divieto di svolgere “ricorrenti prestazioni” presso terzi o organizzazioni o studi professionali, in violazione dell'art. 147, primo comma, lett. b),
L.N. e dell'art. 31, lett. f) del codice deontologico – disposizione volta ad assicurare l'imparzialità del notaio, evitando comportamenti idonei a concorrere ad una scelta etero- diretta del medesimo - , il professionista che abbia rogato fuori dalla propria sede istituzionale “un consistente numero di atti, pari ad una percentuale rilevante della totalità degli atti rogati in un ragionevole arco di tempo, non inferiore all'anno solare”.
In sostanza, “per stabilire se un notaio svolge sistematicamente, ovvero preferibilmente, la propria attività fuori dalla sede istituzionale, sarà necessario determinare la totalità degli atti rogati in un arco di tempo ragionevole (che può essere quello di un anno solare)
e verificare se il numero degli atti rogati fuori sede rispetto alla totalità degli atti rogati dallo stesso notaio sia una percentuale irrisoria o sostanzialmente trascurabile” (così,
Cass. n. 31006 del 2017 e Cass. n. 30799 del 2024, quest'ultima occupatasi di un caso in cui era stata riscontrata una percentuale pari all'8% - 147 su 1.600 circa - degli atti stipulati in diciotto mesi).
6.2. Ora, con riferimento a tutti i punti del capo III dell'incolpazione, al notaio è Pt_1 stata ascritta la condotta consistita nell'aver stipulato, nei giorni di assistenza alla sede di
Cagliari, determinati atti fuori sede presso agenzie immobiliari e consulenti, utilizzando detti luoghi alla stregua di uffici secondari de facto non dichiarati al Consiglio Notarile, svolgendo altresì ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi in violazione del generale dovere di imparzialità, e precisamente: (i) atti rep. 45439, 45440 e 45441 del 27.12.2021
e atti rep. 45152 e 45153 del 06.11.2021 stipulati presso la sede dell'agenzia “ABC
Immobiliare” con sede in Tortolì, Corso Umberto n. 3; (ii) atti rep. 45448, 45449 e 45450 del 27.12.2021 e atti rep. 45176 e 45177 del 10.11.2021 rogati presso lo studio di consulenza fiscale del Rag. (iii) atto rep. 45430 del 23.12.2021 stipulato CP_3
6 a Carloforte, corso Cavour n. 1, presso la residenza del signor , legale Parte_2 rappresentante dell'agenzia immobiliare “Vallebona Real Estate s.r.l.”; (iv) atto rep.
45442 del 27.12.2021, stipulato presso l'agenzia “You in Sardinia”, con sede in Tortolì, via Nino Bixio n. 25.
In relazione a detti atti, la CO.RE.DI ha ritenuto integrata la responsabilità del notaio ravvisando il requisito della sua ricorrente presenza presso società di mediazione immobiliare e studi professionali, affermando espressamente che non poteva attribuirsi rilevanza al numero di atti che il notaio aveva rogato nelle diverse sedi o l'indicazione di orari di stipula al di fuori di quelli obbligatori della sede principale. Secondo la
Commissione non poteva infatti ritersi sufficiente, per evitare le conseguenze sanzionatorie, stipulare atti in tarda serata o evocare numeri percentuali irrisori rispetto alla mole del lavoro, al fine di non considerare gli uffici dei terzi come uffici secondari, posto che il requisito di cui alla lett. f) dell'art. 31 del codice deontologico non si riferisce solo al profilo quantitativo, ma anche a quello qualitativo. A tale considerazione, che sorregge la motivazione del provvedimento impugnato, è stata altresì affiancata un'ulteriore argomentazione, secondo la quale “Qualora anche il numero di atti, o di giornate di stipula, venissero reputati esigui rispetto alla mole del lavoro del Notaio incolpato, sarebbe altrettanto evidente che tutte le volte in cui il notaio incolpato stipula fuori dalla sede principale o fuori dalla sede secondaria, si reca presso i medesimi uffici di terzi (rectius in maniera ricorrente appunto). Pertanto, la percentuale degli atti rogati fuori dalla sede sarebbe alta se venisse utilizzato il parametro percentuale rispetto al nome dei terzi presso i quali stipula il notaio incolpato, addirittura sarebbe il 100% degli atti stipulati in quei Comuni nei tre mesi esaminati. Bisognerebbe sul punto verificare se nell'arco di un anno i professionisti terzi presso i quali eventualmente stipula il notaio incolpato vengono a mutare al fine di apprezzare il dato percentuale basso riportato dal notaio incolpato nelle sue memorie”.
6.3. Il ragionamento svolto dalla che ha ancorato il parametro della ricorrente CP_2 prestazione professionale non al dato numerico, ma all'individuazione qualitativa degli uffici di terzi, spingendosi sino ad affermare il raggiungimento di un'altissima percentuale di atti rogati fuori sede, pari al 100% degli atti stipulati in altri Comuni nei tre mesi oggetto di indagine, è illogico e all'evidenza non conforme ai principi giurisprudenziali sopra enucleati, pur richiamati, in astratto, nella stessa decisione.
L'analisi comparativa da effettuarsi nel caso concreto conduce, invero, ad escludere la configurabilità dell'illecito nella condotta del notaio il quale non si era affatto Pt_1
7 recato con reiterata frequenza e stabilmente presso il recapito di una o più organizzazioni ben individuate, bensì presso due agenzie immobiliari, uno studio di consulenza fiscale e l'abitazione privata di un'agente immobiliare in quattro giornate isolate, stipulando un numero limitato di atti a raccolta, pari a n. 12 su 424 nell'arco di tre mesi, pari ad appena il 2,83% del totale.
Né può farsi ricadere sul notaio l'eventuale insufficienza del periodo di tempo analizzato rispetto a quello ritenuto congruo dalle pronunce poc'anzi citate, non potendo essere rimesso ad un giudizio ipotetico basato su verifiche annuali non effettuate, di competenza dell'organo di disciplina e non certamente del professionista, il diverso apprezzamento del basso dato percentuale risultante dal calcolo limitato a tre mesi di lavoro.
Considerato, dunque, il numero assai ridotto di atti rogati fuori dalla propria sede – circostanza, a ben vedere, riscontrata dalla stessa ma dalla stessa CP_2 erroneamente ritenuta priva di rilevanza -, non può dirsi leso l'interesse tutelato dalle norme deontologiche in commento, essendo fatta salva la possibilità per il notaio di recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile (e, dopo la modifica dell'art. 26 della legge notarile ad opera dell'art. 12 del D.L. n. 1/2022, conv. in L. n. 27/2012, in tutto il territorio del distretto della Corte
d'appello).
6.4. Quanto, poi, alla specifica violazione dell'art. 9 del codice deontologico (“assistenza ad uffici secondari nei giorni di assistenza alla sede”) - la cui finalità, diversamente dalla disposizione di cui all'art. 26 L.N., non è quella di garantire l'adeguata copertura della sede principale, sanzionandone l'assenza, ma quella di tutelare il corretto rapporto tra questa e la sede secondaria, evitando la presenza non consentita del notaio in ossequio ai principi di etica professionale -, deve osservarsi che alcuna autonoma argomentazione è stata spesa in seno alla decisione impugnata al di fuori della dichiarata irrilevanza della disponibilità prestata dal notaio in orario diurno o in tarda serata, con conseguente venir meno di una sufficiente motivazione sul punto, in quanto inclusa in quella afferente la violazione degli artt. 10, 11, 12 e 31 del codice deontologico. Peraltro, preme evidenziare che, oltre alla non configurabilità, in radice, dell'apertura di uffici secondari de facto, due degli atti contestati erano stati ricevuti nella giornata di sabato 06.11.2021 (e, quindi, in una giornata in cui non era prescritta l'assistenza obbligatoria alla sede principale) e altri tre nella giornata di lunedì 27.12.2021, ma nella fascia oraria compresa tra le ore 21.30 e le 23.20, in orario, pertanto, estraneo alla normale giornata lavorativa (da intendersi, in ragione della ratio sottesa alla norma, non estesa alle 24 ore, ma ad un normale orario di
8 apertura dell'ufficio, cui deve parametrarsi la giornata di assistenza alla sede).
7. Venendo, infine, all'esame del reclamo incidentale proposto dal Consiglio Notarile, la censura con esso sollevata è priva di fondamento.
7.1. Con riferimento al capo II, la condotta contestata al notaio è stata individuata Pt_1 nel ricevimento di un atto di rettifica c.d. unilaterale in mancanza di legittimazione alla stipula, atteso che l'operazione aveva investito una dichiarazione di natura fiscale indisponibile da parte del notaio, dando luogo alla nullità dell'atto ai sensi dell'art. 28
L.N.. Nello specifico, secondo l'addebito formulato, l'atto di rettifica rep. 45211 del
16.11.2021 aveva ad oggetto la “correzione dell'errore materiale” contenuto nell'atto di compravendita rep. 44235 del 17.05.2021, nel quale la parte acquirente si era “impegnata
a trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dalla stipula”; il Notaio aveva certificato nell'atto di rettifica che la parte era in realtà iscritta all'A.I.R.E. e “pertanto non obbligata a trasferire la propria residenza”, ciò al fine di far sì che la parte acquirente potesse conservare il diritto a godere delle c.d. agevolazioni prima casa.
La ha ritenuto, al riguardo, che la rettifica verteva, in realtà, sul dato relativo CP_2 alla residenza della parte, desumibile dai registri A.I.R.E., e che quindi aveva inciso su un dato preesistente alla stipula, come tale suscettibile di rettifica da parte del notaio ai sensi dell'art. 59 bis L.N..
Seguendo il rilievo mosso nella richiesta del procedimento disciplinare – laddove si era sostenuto che la rettifica investiva non un errore materiale, bensì una dichiarazione di parte di natura fiscale, trattandosi di elemento riferibile direttamente ed esclusivamente alla volontà della parte acquirente/dichiarante - il Consiglio Notarile ha censurato la decisione della Commissione disciplinare, la quale aveva, a suo dire, valutato come dirimente la circostanza dell'asserita preesistenza del dato relativo all'iscrizione della parte all'A.I.R.E., piuttosto che considerare l'avvenuta rettifica della dichiarazione della parte relativa all'impegno di trasferire la propria residenza nel Comune ove era ubicato l'immobile acquistato.
7.2. Orbene, l'art. 59 bis L.N. prevede che “Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in un atto pubblico da lui formato”.
L'ammissibilità della rettifica, dunque, incontra espressi limiti, che, per consolidata giurisprudenza, sono declinati nel senso che “L'errore direttamente rettificabile dal
9 notaio - ovvero in virtù di una sua specifica ed esclusiva iniziativa - è, quindi, quello meramente materiale che non incide sul contenuto sostanziale dell'atto che sia stato già formato, dal quale sia conseguita la produzione dei suoi effetti nel mondo giuridico. Lo stesso discorso vale per le omissioni del tutto materiali (cfr., da ultimo, Cass. n.
4171/2021)” (cfr. Cass. 31795 del 2022). In altri termini, la rettifica stragiudiziale viene ammessa in presenza di un mero errore o di una omissione materiale, che riguarda l'esteriorizzazione della volontà delle parti e non, invece, il processo formativo della stessa, né la presenza di una difformità tra volontà dichiarata e volontà ipotetica. L'errore, dovendo essere "materiale", deve quindi riguardare elementi che non sono destinati a modificare il decisum e, soprattutto, che non devono aver ingenerato una incertezza sull'oggetto dell'accordo delle parti;
di conseguenza, la rettifica non può avere per oggetto una ricostruzione del processo mentale e psicologico che ha condotto alla formazione dell'atto errato, ma solo una individuazione e correzione dell'errore su basi rigorosamente oggettive e documentali, senza che sia necessaria un'attività di
"interpretazione" della volontà delle parti (considerato altresì che la possibilità di interpretazioni alternative escluderebbe la correzione materiale).
7.3. Ciò posto, ritiene questa Corte di condividere la valutazione operata nel caso concreto dalla Commissione disciplinare.
L'errore materiale commesso, sub specie di omissione, al momento della redazione dell'atto pubblico di compravendita era infatti caduto sulle risultanze dell'A.I.R.E. e, sebbene costituisse il presupposto per il conseguimento delle agevolazioni fiscali, entro questi termini è stato emendato, quale dato oggettivo preesistente e risultante da riscontri documentali, in via unilaterale, senza coinvolgere in alcun modo un'attività di interpretazione della volontà della parte, rispetto alla quale non poteva dirsi esistente alcun dubbio, e senza incidere sul suo processo di formazione e sulla sua manifestazione.
Il professionista non è, infatti, intervenuto sul contenuto sostanziale dell'atto e sugli effetti negoziali di una dichiarazione, essendosi limitato a verificare il fatto storico dell'avvenuta iscrizione dell'acquirente all'A.I.R.E. alla data del rogito, rettificando sul punto l'atto d'acquisto, con la mera aggiunta dell'insussistenza di un obbligo legale al trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile allo scopo di beneficiare delle agevolazioni, a prescindere dall'impegno precedentemente assunto dall'interessata, comunque non obliterato dal notaio alla luce delle espressioni utilizzate. A nulla rileva, pertanto, che, successivamente, il notaio abbia ricevuto un ulteriore atto di rettifica Pt_1 alla presenza delle parti, ove è stato esplicitamente corretto l'atto di compravendita
10 “quanto all'impegno di trasferire la propria residenza nel Comune di Tortolì”, da intendersi espunto sulla base della dichiarazione ricevuta dall'acquirente, cui, peraltro, il professionista ha provveduto cautelativamente a seguito del ricevimento dell'addebito disciplinare.
8. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato nei limiti sopra esposti, non essendo stato proposto specifico motivo di reclamo con riguardo all'illecito disciplinare contestato al capo I, per il quale è stata comminata la sanzione pecuniaria dell'importo di euro 3.000,00, che rimane ferma.
9. Le spese processuali sono poste a carico del Consiglio Notarile in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
147/2022, sulla base dello scaglione di valore indeterminabile compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, tenuto conto dell'oggetto della controversia, e secondo parametri medi per tutte le fasi in ragione dell'approfondimento delle diverse questioni trattate negli scritti difensivi, con esclusione della fase istruttoria non effettivamente svolta.
10. Sussistono, altresì, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2202 per l'obbligo di versamento, da parte del reclamante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) in accoglimento del reclamo principale, annulla il provvedimento della Commissione
Regionale di Disciplina della RD del 23.11.2023 limitatamente alla parte in cui è stata comminata al notaio la sospensione per un periodo di due mesi per Parte_1 le violazioni di cui al capo III, punti 1, 2 e 3;
2) rigetta il reclamo incidentale proposto dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di
Cagliari, Lanusei ed Oristano;
3) condanna il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano alla rifusione delle spese processuali in favore del notaio , che liquida in euro Parte_1
125,00 per spese vive ed in euro 6.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
4) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, comportanti l'obbligo di versamento, da parte del reclamante incidentale, di un
11 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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