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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5276/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Di Lorenzo Parte_1
Antonio);
CONTRO
nata a [...] il [...] (con l'avv. Sansone Di Controparte_1
Campobianco Maria);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica condizioni mantenimento figlio maggiorenne
Conclusioni: vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 15/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, , premesso che dalla Parte_1 relazione affettiva con è nato il figlio (a Palermo il Controparte_1 Persona_1
02/05/2004) e rilevato che con sentenza del Tribunale di Palermo, n. 7061 del
02/12/2015 (R.G. 11358/2013), sono state stabilite le condizioni di mantenimento del figlio della coppia, ha chiesto la parziale modifica del provvedimento con riferimento al contributo al mantenimento in favore di nel frattempo divenuto Persona_1
maggiorenne.
A sostegno della modifica richiesta, parte ricorrente ha rappresentato un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche, anche a seguito dell'intervenuto pensionamento.
In particolare, ha dedotto che la sentenza del Tribunale di Palermo - alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 23/11/2015 - prevedeva l'obbligo di di corrispondere ad a titolo di contributo per il Pt_1 Controparte_1
mantenimento del figlio, l'importo complessivo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella prospettazione offerta, l'accordo sull'ammontare del contributo economico sarebbe stato raggiunto in relazione alle effettive disponibilità di che, Pt_1
all'epoca, percepiva un reddito medio lordo da lavoro dipendente di circa € 73.000,00 annui.
Parte ricorrente ha precisato che, a seguito del pensionamento, non gode più dello stesso tenore di vita avuto in passato e che la S.I.A.R. S.r.l. Siciliana Auto Ricambi - società della quale risultava proprietario delle quote al 50% - è inattiva, con partita
I.V.A. cessata in data 18/03/1996.
Ha, quindi, chiesto, a parziale modifica dei provvedimenti economici attualmente vigenti, una riduzione del contributo mensile al mantenimento del figlio maggiorenne, da € 600,00 a € 250,00 mensili.
All'udienza del 19/01/2024, poi, il ricorrente ha dichiarato di non avere rapporto con il figlio, di percepire un assegno ordinario di invalidità che ammonta a circa € 2.650,00 netti al mese e di non essere più nelle condizioni di pagare il mantenimento nella misura stabilita con il provvedimento del Tribunale di Palermo.
Ha, altresì, precisato di avere contratto un prestito e di pagare mensilmente una rata di € 240,00 (cfr. verbale di udienza del 19/01/2024).
2. Costituitasi in giudizio, si è opposta all'accoglimento della Controparte_1
domanda formulata e ha contestato la sussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni già stabilite.
La resistente, in particolare, ha dedotto che ha sempre rifiutato il figlio - il cui Pt_1
riconoscimento è avvenuto con sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 16/2007
(R.G. 15/2005) – e ha disatteso il provvedimento del Tribunale di Palermo in ordine al contributo al mantenimento di . Persona_1 Sul punto, la resistente ha poi precisato di essere stata costretta a proporre ricorso per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di al fine di Pt_1
ottenere il rimborso delle spese straordinarie dalla stessa anticipate, specificando, inoltre, di non avere ancora ricevuto il rimborso delle spese scolastiche già sostenute.
Ha, altresì, dedotto che il ricorrente, nel 2011, è stato condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Sulla situazione economico-patrimoniale del ricorrente, ha rappresentato: che le vicende relative alla società S.IA.R. s.r.l. non hanno attinenza nell'odierno giudizio, poichè la partita I.V.A. è stata chiusa già nel 1996; che il ricorrente gestisce, insieme alla sua famiglia, due case vacanze e possiede una Ferrari. Ha, pertanto, precisato che la riduzione del reddito del ricorrente non inficia la possibilità dello stesso di continuare a versare il contributo economico nella miura già prevista.
La resistente ha dedotto, altresì, un peggioramento della propria situazione reddituale.
In particolare, in seguito al suo licenziamento dalla - avvenuto Parte_2 nel mese di settembre 2017 - la stessa ha rappresentato di avere svolto solo lavori occasionali, di versare in stato di disoccupazione e di essere sostenuta economicamente dalla propria famiglia.
Ha, poi, precisato che le esigenze del figlio, stedente universitario, sono nel tempo aumentate, tanto da essere costretta a ricorrere ad un finanziamento per l'acquisto di un computer.
Ha, quindi, sollecitato il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17/05/2024, la resistente ha dichiarato: di occuparsi di tutte le esigenze di e di pagare interamente le spese mediche per lui necessarie;
di svolgere Persona_1
un'attività lavorativa a tempo determinato - con contratto in scadenza nel mese di dicembre 2024 - e di percepire una retribuzione mesile di circa € 900,00; di avere contratto due finanziamenti per cui paga mensilmente la somma di € 800,00 e di percepire mensilmente l'Assegno Unico per l'ammontare di € 97,00 (cfr. verbale di udienza del 17/05/2024).
*****
3. Tanto premesso, la domanda appare meritevole di accoglimento, nei limiti in seguito specificati. Invero, con riguardo all'individuazione dei presupposti per la modifica richiesta, va evidenziato che per giurisprudenza pacifica i provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale in materia di separazione e divorzio hanno un carattere di stabilità - sia pure temporanea e non permanente - che li rende idonei al giudicato rebus sic stantibus, anche se ne è possibile la modifica per circostanze sopravvenute con procedimento camerale, essendo tali pronunce decisorie per un tempo indeterminato in rapporto alle mutevoli posizioni soggettive delle parti e dei figli minori, e definitive nei loro effetti fino all'eventuale modifica di dette posizioni accertata nei modi e forme previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009, Cass. sentenza n. 25619 del 7/12/2007, tra le altre).
In particolare, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni consistono in fatti nuovi, sopravvenuti ed idonei a modificare la situazione esistente all'atto della decisione del Tribunale.
Deve, poi, rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass.,
22/06/2016, n. 12952).
Orbene, il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli - sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti - nati fuori dal matrimonio, presuppone l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori e della loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento. (cfr. Cass. ord. n. 18608/2021, ord. n. 214/2016)
Ne consegue che occorre verificare se, nel caso di specie, siano effettivamente sopraggiunte circostanze modificative dell'assetto economico previgente delle parti, sulla cui base erano state dettate le precedenti statuizioni di ordine economico.
Ciò posto, nel caso in esame, alla luce dell allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso quanto segue.
Il ricorrente ha registrato una effettiva riduzione dei propri redditi, come Pt_1
emerge dalla documentazione reddituale allegata.
Il ricorrente, in particolare, risulta avere percepito per l'anno 2020 € 17.851,00 (cfr. CU anno 2020, in atti), per l'anno 2021 € 46.966,00 (cfr. CU anno 2021, in atti) e per l'anno
2022 € 49.988,00 (cfr. CU anno 2022, in atti).
È, inoltre, presente in atti la documentazione reddituale degli anni precedenti - riferibile agli importi percepiti da nel periodo in cui è stato raggiunto Pt_1
l'accordo recepito dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 02/12/2015 - da cui emerge che lo stesso ha percepito annualmente per l'anno 2011 € 72.496,39, per l'anno
2012 € 79.522,85 e, infine, per l'anno 2013 € 73.933,87. (cfr. CUD per gli anni 2011, 2012
e 2013, in atti) ha, inoltre, dichiarato che, a seguito dell'intervenuto pensionamento, Pt_1
percepisce una pensione di circa € 2.650,00 netti, circostanza che trova riscontro nella documentazione bancaria presente in atti (cfr. verbale udienza del 19/01/2024 ed estratti conto bancari per gli anni 2020, 2021 e 2022).
Ne discende che, dal confronto della documentazione reddituale più recente con quella riferita agli anni precedenti, il ricorrente ha effettivamente registrato una riduzione dei propri redditi. ha, poi, documentato di avere contratto un finanziamento con cessione del Pt_1
quinto della pensione, con l'Istituto Bancario del Lavoro, da pagare mensilmente per l'importo di € 242,00.
Non rilevano , invece, in questa sede, le vicende relative alla S.I.A.R. S.r.l. Siciliana
Auto Ricambi (della quale risultava proprietario delle quote al 50%) essendo Pt_1
riferibili ad una data antecedente all'adozione dei provvedimenti assunti con sentenza del Tribunale di Palermo del 02/12/2015.
La resistente, invece, ha dedotto di svolgere, a seguito del licenziamento dalla
[...]
, attività lavorativa a tempo determinato, percependo mensilmente Parte_2 uno stipendio di € 900,00, al quale si aggiunge l'Assegno Unico mensile di € 97,00. (cfr. comparsa di costituzione e verbale di udienza del 17/05/2024).
Quanto sopra, trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui risulta che la ricorrente ha svolto attività lavorativa per la (dall'anno 1991 fino Parte_2 al mese di settembre 2017), ha percepito l'indennità NA (dal mese di ottobre 2017 al mese di ottobre 2019), ha, poi, lavorato come collaboratrice familiare e, successivamente, con un contratto part-time (cfr. estratto conto previdenziale del
25/02/2024, in atti).
La resistente ha, inoltre, documentato gli oneri relativi ad un prestito contratto con
Cofidis, di 24 rate mensili dall'importo di € 62,50, per l'acquisto di un computer in data
27/10/2023.
Orbene, è emerso nel corso del giudizio, che , ormai maggiorenne, non è Persona_1
ancora economicamente indipendente ed è uno studente universitario. Inoltre, il ragazzo (di anni 20) vive con la madre e, per fatto pacifico tra le parti, non ha rapporti con la figura paterna, trascorrendo, pertanto, tutto il tempo presso la madre e generando di fatto uno squilibrio nel contributo al mantenimento diretto posto a carico di entrambe le figure genitoriali.
, infatti, sebbene maggiorenne, è ancora uno studente universitario e, Persona_1
pertanto, in fase di formazione. Non ha, dunque, acquisito ancora una competenza professionale o tecnica tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Per quanto sopra, tenuto conto degli elementi fin qui evidenziati, della documentazione in atti, della giovane età di e della circostanza che lo Persona_1
stesso frequenta l'università, del suo domicilio presso la madre, della comparazione delle posizioni economiche delle parti, nonchè degli oneri gravanti sulle stesse, il
Collegio ritiene equo, in parziale modifica di quanto disposto con la sentenza del
Tribunale di Palermo del 02/12/2015, porre a carico di l'obbligo di Pt_1
corrispondere ad l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento indiretto del figlio maggiorenne della coppia, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat F.O.I, fermo restando l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura già fissata.
5. Alla luce dell'esito del giudizio e del parziale accoglimento delle domande avanzate da parte ricorrente, va disposta l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Palermo n. 7061 del 02/12/2015, così provvede:
1) dispone l'obbligo a carico di di versare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, ad la somma di € 400,00, rivalutabile secondo gli indici Controparte_1
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne della coppia, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 13/2/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5276/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Di Lorenzo Parte_1
Antonio);
CONTRO
nata a [...] il [...] (con l'avv. Sansone Di Controparte_1
Campobianco Maria);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica condizioni mantenimento figlio maggiorenne
Conclusioni: vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 15/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, , premesso che dalla Parte_1 relazione affettiva con è nato il figlio (a Palermo il Controparte_1 Persona_1
02/05/2004) e rilevato che con sentenza del Tribunale di Palermo, n. 7061 del
02/12/2015 (R.G. 11358/2013), sono state stabilite le condizioni di mantenimento del figlio della coppia, ha chiesto la parziale modifica del provvedimento con riferimento al contributo al mantenimento in favore di nel frattempo divenuto Persona_1
maggiorenne.
A sostegno della modifica richiesta, parte ricorrente ha rappresentato un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche, anche a seguito dell'intervenuto pensionamento.
In particolare, ha dedotto che la sentenza del Tribunale di Palermo - alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 23/11/2015 - prevedeva l'obbligo di di corrispondere ad a titolo di contributo per il Pt_1 Controparte_1
mantenimento del figlio, l'importo complessivo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella prospettazione offerta, l'accordo sull'ammontare del contributo economico sarebbe stato raggiunto in relazione alle effettive disponibilità di che, Pt_1
all'epoca, percepiva un reddito medio lordo da lavoro dipendente di circa € 73.000,00 annui.
Parte ricorrente ha precisato che, a seguito del pensionamento, non gode più dello stesso tenore di vita avuto in passato e che la S.I.A.R. S.r.l. Siciliana Auto Ricambi - società della quale risultava proprietario delle quote al 50% - è inattiva, con partita
I.V.A. cessata in data 18/03/1996.
Ha, quindi, chiesto, a parziale modifica dei provvedimenti economici attualmente vigenti, una riduzione del contributo mensile al mantenimento del figlio maggiorenne, da € 600,00 a € 250,00 mensili.
All'udienza del 19/01/2024, poi, il ricorrente ha dichiarato di non avere rapporto con il figlio, di percepire un assegno ordinario di invalidità che ammonta a circa € 2.650,00 netti al mese e di non essere più nelle condizioni di pagare il mantenimento nella misura stabilita con il provvedimento del Tribunale di Palermo.
Ha, altresì, precisato di avere contratto un prestito e di pagare mensilmente una rata di € 240,00 (cfr. verbale di udienza del 19/01/2024).
2. Costituitasi in giudizio, si è opposta all'accoglimento della Controparte_1
domanda formulata e ha contestato la sussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni già stabilite.
La resistente, in particolare, ha dedotto che ha sempre rifiutato il figlio - il cui Pt_1
riconoscimento è avvenuto con sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 16/2007
(R.G. 15/2005) – e ha disatteso il provvedimento del Tribunale di Palermo in ordine al contributo al mantenimento di . Persona_1 Sul punto, la resistente ha poi precisato di essere stata costretta a proporre ricorso per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di al fine di Pt_1
ottenere il rimborso delle spese straordinarie dalla stessa anticipate, specificando, inoltre, di non avere ancora ricevuto il rimborso delle spese scolastiche già sostenute.
Ha, altresì, dedotto che il ricorrente, nel 2011, è stato condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Sulla situazione economico-patrimoniale del ricorrente, ha rappresentato: che le vicende relative alla società S.IA.R. s.r.l. non hanno attinenza nell'odierno giudizio, poichè la partita I.V.A. è stata chiusa già nel 1996; che il ricorrente gestisce, insieme alla sua famiglia, due case vacanze e possiede una Ferrari. Ha, pertanto, precisato che la riduzione del reddito del ricorrente non inficia la possibilità dello stesso di continuare a versare il contributo economico nella miura già prevista.
La resistente ha dedotto, altresì, un peggioramento della propria situazione reddituale.
In particolare, in seguito al suo licenziamento dalla - avvenuto Parte_2 nel mese di settembre 2017 - la stessa ha rappresentato di avere svolto solo lavori occasionali, di versare in stato di disoccupazione e di essere sostenuta economicamente dalla propria famiglia.
Ha, poi, precisato che le esigenze del figlio, stedente universitario, sono nel tempo aumentate, tanto da essere costretta a ricorrere ad un finanziamento per l'acquisto di un computer.
Ha, quindi, sollecitato il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17/05/2024, la resistente ha dichiarato: di occuparsi di tutte le esigenze di e di pagare interamente le spese mediche per lui necessarie;
di svolgere Persona_1
un'attività lavorativa a tempo determinato - con contratto in scadenza nel mese di dicembre 2024 - e di percepire una retribuzione mesile di circa € 900,00; di avere contratto due finanziamenti per cui paga mensilmente la somma di € 800,00 e di percepire mensilmente l'Assegno Unico per l'ammontare di € 97,00 (cfr. verbale di udienza del 17/05/2024).
*****
3. Tanto premesso, la domanda appare meritevole di accoglimento, nei limiti in seguito specificati. Invero, con riguardo all'individuazione dei presupposti per la modifica richiesta, va evidenziato che per giurisprudenza pacifica i provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale in materia di separazione e divorzio hanno un carattere di stabilità - sia pure temporanea e non permanente - che li rende idonei al giudicato rebus sic stantibus, anche se ne è possibile la modifica per circostanze sopravvenute con procedimento camerale, essendo tali pronunce decisorie per un tempo indeterminato in rapporto alle mutevoli posizioni soggettive delle parti e dei figli minori, e definitive nei loro effetti fino all'eventuale modifica di dette posizioni accertata nei modi e forme previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009, Cass. sentenza n. 25619 del 7/12/2007, tra le altre).
In particolare, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni consistono in fatti nuovi, sopravvenuti ed idonei a modificare la situazione esistente all'atto della decisione del Tribunale.
Deve, poi, rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass.,
22/06/2016, n. 12952).
Orbene, il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli - sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti - nati fuori dal matrimonio, presuppone l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori e della loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento. (cfr. Cass. ord. n. 18608/2021, ord. n. 214/2016)
Ne consegue che occorre verificare se, nel caso di specie, siano effettivamente sopraggiunte circostanze modificative dell'assetto economico previgente delle parti, sulla cui base erano state dettate le precedenti statuizioni di ordine economico.
Ciò posto, nel caso in esame, alla luce dell allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso quanto segue.
Il ricorrente ha registrato una effettiva riduzione dei propri redditi, come Pt_1
emerge dalla documentazione reddituale allegata.
Il ricorrente, in particolare, risulta avere percepito per l'anno 2020 € 17.851,00 (cfr. CU anno 2020, in atti), per l'anno 2021 € 46.966,00 (cfr. CU anno 2021, in atti) e per l'anno
2022 € 49.988,00 (cfr. CU anno 2022, in atti).
È, inoltre, presente in atti la documentazione reddituale degli anni precedenti - riferibile agli importi percepiti da nel periodo in cui è stato raggiunto Pt_1
l'accordo recepito dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 02/12/2015 - da cui emerge che lo stesso ha percepito annualmente per l'anno 2011 € 72.496,39, per l'anno
2012 € 79.522,85 e, infine, per l'anno 2013 € 73.933,87. (cfr. CUD per gli anni 2011, 2012
e 2013, in atti) ha, inoltre, dichiarato che, a seguito dell'intervenuto pensionamento, Pt_1
percepisce una pensione di circa € 2.650,00 netti, circostanza che trova riscontro nella documentazione bancaria presente in atti (cfr. verbale udienza del 19/01/2024 ed estratti conto bancari per gli anni 2020, 2021 e 2022).
Ne discende che, dal confronto della documentazione reddituale più recente con quella riferita agli anni precedenti, il ricorrente ha effettivamente registrato una riduzione dei propri redditi. ha, poi, documentato di avere contratto un finanziamento con cessione del Pt_1
quinto della pensione, con l'Istituto Bancario del Lavoro, da pagare mensilmente per l'importo di € 242,00.
Non rilevano , invece, in questa sede, le vicende relative alla S.I.A.R. S.r.l. Siciliana
Auto Ricambi (della quale risultava proprietario delle quote al 50%) essendo Pt_1
riferibili ad una data antecedente all'adozione dei provvedimenti assunti con sentenza del Tribunale di Palermo del 02/12/2015.
La resistente, invece, ha dedotto di svolgere, a seguito del licenziamento dalla
[...]
, attività lavorativa a tempo determinato, percependo mensilmente Parte_2 uno stipendio di € 900,00, al quale si aggiunge l'Assegno Unico mensile di € 97,00. (cfr. comparsa di costituzione e verbale di udienza del 17/05/2024).
Quanto sopra, trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui risulta che la ricorrente ha svolto attività lavorativa per la (dall'anno 1991 fino Parte_2 al mese di settembre 2017), ha percepito l'indennità NA (dal mese di ottobre 2017 al mese di ottobre 2019), ha, poi, lavorato come collaboratrice familiare e, successivamente, con un contratto part-time (cfr. estratto conto previdenziale del
25/02/2024, in atti).
La resistente ha, inoltre, documentato gli oneri relativi ad un prestito contratto con
Cofidis, di 24 rate mensili dall'importo di € 62,50, per l'acquisto di un computer in data
27/10/2023.
Orbene, è emerso nel corso del giudizio, che , ormai maggiorenne, non è Persona_1
ancora economicamente indipendente ed è uno studente universitario. Inoltre, il ragazzo (di anni 20) vive con la madre e, per fatto pacifico tra le parti, non ha rapporti con la figura paterna, trascorrendo, pertanto, tutto il tempo presso la madre e generando di fatto uno squilibrio nel contributo al mantenimento diretto posto a carico di entrambe le figure genitoriali.
, infatti, sebbene maggiorenne, è ancora uno studente universitario e, Persona_1
pertanto, in fase di formazione. Non ha, dunque, acquisito ancora una competenza professionale o tecnica tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Per quanto sopra, tenuto conto degli elementi fin qui evidenziati, della documentazione in atti, della giovane età di e della circostanza che lo Persona_1
stesso frequenta l'università, del suo domicilio presso la madre, della comparazione delle posizioni economiche delle parti, nonchè degli oneri gravanti sulle stesse, il
Collegio ritiene equo, in parziale modifica di quanto disposto con la sentenza del
Tribunale di Palermo del 02/12/2015, porre a carico di l'obbligo di Pt_1
corrispondere ad l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento indiretto del figlio maggiorenne della coppia, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat F.O.I, fermo restando l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura già fissata.
5. Alla luce dell'esito del giudizio e del parziale accoglimento delle domande avanzate da parte ricorrente, va disposta l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Palermo n. 7061 del 02/12/2015, così provvede:
1) dispone l'obbligo a carico di di versare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, ad la somma di € 400,00, rivalutabile secondo gli indici Controparte_1
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne della coppia, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 13/2/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.