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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 231/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240041200790000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con rituale ricorso depositato telematicamente a questa Corte, ha impugnato la cartella di pagamento n. 027 2024 00412007 90 000 contenente la richiesta di complessivi euro 245,56, di cui euro 174,00 per minor credito IVA, euro 52,20 a titolo di sanzioni ed euro 19,36 per interessi sul minor credito.
In particolare, euro 174,00 euro venivano richiesti, quale minor credito IVA, a seguito di controllo automatizzato, ex art. 54 bis del DPR 633/72, della dichiarazione MOD IVA 2022 relativa all'anno d'imposta
2021.
Il ricorrente fa presente che in sede di controllo automatizzato, ex art. 54 bis del DPR n. 633/72, della dichiarazione dei redditi modello IVA/2022, presentata per il periodo d'imposta 2021, l'Agenzia delle Entrate non riconosceva il credito di 174,00 euro risultante dalla dichiarazione del precedente anno d'imposta 2020, come riportato al rigo VL8 del modello IVA presentato per l'anno d'imposta 2021 riducendolo a euro 0,00, recuperando la differenza di euro 174,00 con l'iscrizione a ruolo oggetto della cartella di pagamento impugnata. Sottolinea che la somma liquidata dall'Agenzia delle Entrate, quale minor credito di euro 174,00
e iscritta a ruolo, corrisponde esattamente al maggior credito IVA 2019 comunicato dallo stesso Ufficio al ricorrente con la comunicazione n. 0195791819402 del 24.12.2021 ( che deposita in atti).
Conclude chiedendo di annullare l'atto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso con controdeduzioni nelle quali, oltre le proprie, riporta anche le controdeduzioni dell'ADER che eccepisce, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore.
Nel merito la Direzione Provinciale di Campobasso fa presente che è vero che nella comunicazione n. 0195791189402, elaborata il 24/12/2021, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato al Sig. Ricorrente_1 che dai controlli eseguiti sulla dichiarazione Modello IVA 2019 risultava un credito pari ad euro 174,00, detto credito, però, risultava non confermato.
L'opzione per il riporto del maggior credito nella prima dichiarazione utile era subordinata alla “conferma del maggior credito”, ovvero alla verifica della spettanza del credito, come chiaramente indicato nella su citata comunicazione.
Da quanto sopra, consegue la legittimità dell'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento impugnata e derivante dal disconoscimento del credito IVA di euro 174,00 riportato al rigo VX della dichiarazione dei redditi Mod. IVA 2022 relativa all'anno d'imposta 2021.
La Direzione Provinciale di Campobasso osserva che il ricorrente, non potendo più chiedere il rimborso del credito IVA essendo decorso il termine di due anni di cui all'art. 21 del D.lgs n. 546/92, potrebbe inserire detto credito nella prima dichiarazione utile Mod. Unico, utilizzando l'apposita sezione destinata all'indicazione dei crediti degli anni precedenti, ma sempre previa conferma del credito (conferma da richiedere o tramite PEC alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente per Territorio, o tramite posta raccomandata, oppure tramite il canale di assistenza CIVIS. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. Il ricorso è fondato e va senz'altro accolto .
3 – Quanto all'esistenza del credito IVA maturato nell'annualità precedente ( anno 2019) per € 174,00 lo stesso risulta attestato dalla comunicazione n. 0195791189402, elaborata il 24/12/2021, dall'Agenzia delle
Entrate a seguito dei controlli eseguiti sulla dichiarazione Modello IVA 2019. Come è noto il cosiddetto controllo automatizzato, ex art. 54 bis del DPR 633/72, consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria. Quindi, l'Agenzia delle Entrate, controllando i dati di quanto indicato dal ricorrente nella dichiarazione IVA 2020 redditi 2019 con i versamenti F24 e con i dati dell'applicativo “fatture elettroniche e corrispettivi” ha liquidato un maggior credito IVA per l'anno 2019 pari a € 174,00. Il resoconto è stato comunicato al ricorrente con comunicazione n. 0195791189402, elaborata il 24/12/2021. Il ricorrente sostiene che l'entità del maggior credito, come calcolato dallo stesso Ufficio, è stata poi effettivamente riportata, secondo le indicazioni della citata comunicazione, nella prima dichiarazione utile, quindi, in quella relativa al periodo d'imposta 2021, oggetto di controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/72;
3.1 - Finanche “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P. R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria"(Cass., Sez. 5, n. 31433 del 5 dicembre 2018; 25288 del 2019);
3.2 - Principio ribadito anche dalla Corte di Cassazione sentenza n. 10290 depositata il 31 marzo 2022;
3.3 - la giurisprudenza pone in evidenza che la dichiarazione dei redditi, nei limiti in cui costituisca dichiarazione di scienza, non è un elemento intangibile ma, di fronte alle richieste del Fisco, è suscettibile di emenda e ritrattazione, così da influire sulla pretesa dell'erario. L'emendabilità degli errori di fatto o di diritto, anche omissivi e pure non meramente materiali o di calcolo, commessi dal contribuente nelle dichiarazioni fiscali (come gli errori di calcolo o liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi del reddito, l'inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito, l'errata collocazione delle singole poste nelle voci del modello di dichiarazione ecc.), laddove da essi possano derivare oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli imposti dalla legge, rappresenta l'espressione di un principio generale del sistema tributario, ispirato all'articolo 53 Cost. (Cass. n. 11396 del 2015); ciò non solo nei limiti temporali in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero la dichiarazione integrativa nel termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ex articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, ma, altresì, in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria (Cass. n. 3574 del 2014), fatti salvi i limiti temporali derivanti dall'esaurimento della fattispecie per trascorrere del tempo, o dal sopravvenire di decadenze (Cass., Sez. 5, 27562 del 2018; Cass. n. 25288 del 2019).
3.4 - Tale possibilità per il contribuente è stata pacificamente riconosciuta anche nei casi di diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, quando l'opposizione miri a limitare o contrastare la pretesa fiscale che si sia tradotta nell'emissione di una cartella esattoriale o di altro atto impositivo, ma non per introdurre una nuova e contrapposta richiesta di rimborso ovvero per far valere un credito da parte del contribuente (Cass. n. 21730 del 20 settembre 2017; Cass. n. 21242 del 13 settembre 2017). Infatti, dinanzi alla posizione del contribuente quale titolare di diritti soggettivi perfetti derivanti dalla legge nazionale e dal diritto dell'UE, è il processo tributario il contesto privilegiato nel quale l'esigenza della giusta imposizione trova la sua armonica realizzazione a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire ed agevolare l'azione amministrativa;
3.5 - Ebbene, come evidenziato anche dalla Direzione Provinciale di Campobasso “che è vero che nella comunicazione n. 0195791189402, elaborata il 24/12/2021, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato al Sig. Ricorrente_1 che dai controlli eseguiti sulla dichiarazione Modello IVA 2019 risultava un credito pari ad euro 174,00” osservando che “ il ricorrente, non potendo più chiedere il rimborso del credito IVA essendo decorso il termine di due anni di cui all'art. 21 del D.lgs n. 546/92, potrebbe inserire detto credito nella prima dichiarazione utile Mod. Unico, utilizzando l'apposita sezione destinata all'indicazione dei crediti degli anni precedenti”, il credito IVA relativo all'annualità 2019 di € 174,00 risulta accertato e il ricorrente, indicandolo nella dichiarazione IVA 2021 redditi 2020 , ne ha chiesto la detraibilità;
3.5 - - Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, in considerazione dell'inerzia del ricorrente che, seppur avvisato con comunicazioni all'uopo notificate dall'Agenzia delle Entrate, non si è attivato tempestivamente per prevenire la lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
Dott. Ilario Moscetta
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 231/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240041200790000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con rituale ricorso depositato telematicamente a questa Corte, ha impugnato la cartella di pagamento n. 027 2024 00412007 90 000 contenente la richiesta di complessivi euro 245,56, di cui euro 174,00 per minor credito IVA, euro 52,20 a titolo di sanzioni ed euro 19,36 per interessi sul minor credito.
In particolare, euro 174,00 euro venivano richiesti, quale minor credito IVA, a seguito di controllo automatizzato, ex art. 54 bis del DPR 633/72, della dichiarazione MOD IVA 2022 relativa all'anno d'imposta
2021.
Il ricorrente fa presente che in sede di controllo automatizzato, ex art. 54 bis del DPR n. 633/72, della dichiarazione dei redditi modello IVA/2022, presentata per il periodo d'imposta 2021, l'Agenzia delle Entrate non riconosceva il credito di 174,00 euro risultante dalla dichiarazione del precedente anno d'imposta 2020, come riportato al rigo VL8 del modello IVA presentato per l'anno d'imposta 2021 riducendolo a euro 0,00, recuperando la differenza di euro 174,00 con l'iscrizione a ruolo oggetto della cartella di pagamento impugnata. Sottolinea che la somma liquidata dall'Agenzia delle Entrate, quale minor credito di euro 174,00
e iscritta a ruolo, corrisponde esattamente al maggior credito IVA 2019 comunicato dallo stesso Ufficio al ricorrente con la comunicazione n. 0195791819402 del 24.12.2021 ( che deposita in atti).
Conclude chiedendo di annullare l'atto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso con controdeduzioni nelle quali, oltre le proprie, riporta anche le controdeduzioni dell'ADER che eccepisce, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore.
Nel merito la Direzione Provinciale di Campobasso fa presente che è vero che nella comunicazione n. 0195791189402, elaborata il 24/12/2021, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato al Sig. Ricorrente_1 che dai controlli eseguiti sulla dichiarazione Modello IVA 2019 risultava un credito pari ad euro 174,00, detto credito, però, risultava non confermato.
L'opzione per il riporto del maggior credito nella prima dichiarazione utile era subordinata alla “conferma del maggior credito”, ovvero alla verifica della spettanza del credito, come chiaramente indicato nella su citata comunicazione.
Da quanto sopra, consegue la legittimità dell'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento impugnata e derivante dal disconoscimento del credito IVA di euro 174,00 riportato al rigo VX della dichiarazione dei redditi Mod. IVA 2022 relativa all'anno d'imposta 2021.
La Direzione Provinciale di Campobasso osserva che il ricorrente, non potendo più chiedere il rimborso del credito IVA essendo decorso il termine di due anni di cui all'art. 21 del D.lgs n. 546/92, potrebbe inserire detto credito nella prima dichiarazione utile Mod. Unico, utilizzando l'apposita sezione destinata all'indicazione dei crediti degli anni precedenti, ma sempre previa conferma del credito (conferma da richiedere o tramite PEC alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente per Territorio, o tramite posta raccomandata, oppure tramite il canale di assistenza CIVIS. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
2. Il ricorso è fondato e va senz'altro accolto .
3 – Quanto all'esistenza del credito IVA maturato nell'annualità precedente ( anno 2019) per € 174,00 lo stesso risulta attestato dalla comunicazione n. 0195791189402, elaborata il 24/12/2021, dall'Agenzia delle
Entrate a seguito dei controlli eseguiti sulla dichiarazione Modello IVA 2019. Come è noto il cosiddetto controllo automatizzato, ex art. 54 bis del DPR 633/72, consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria. Quindi, l'Agenzia delle Entrate, controllando i dati di quanto indicato dal ricorrente nella dichiarazione IVA 2020 redditi 2019 con i versamenti F24 e con i dati dell'applicativo “fatture elettroniche e corrispettivi” ha liquidato un maggior credito IVA per l'anno 2019 pari a € 174,00. Il resoconto è stato comunicato al ricorrente con comunicazione n. 0195791189402, elaborata il 24/12/2021. Il ricorrente sostiene che l'entità del maggior credito, come calcolato dallo stesso Ufficio, è stata poi effettivamente riportata, secondo le indicazioni della citata comunicazione, nella prima dichiarazione utile, quindi, in quella relativa al periodo d'imposta 2021, oggetto di controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/72;
3.1 - Finanche “nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P. R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria"(Cass., Sez. 5, n. 31433 del 5 dicembre 2018; 25288 del 2019);
3.2 - Principio ribadito anche dalla Corte di Cassazione sentenza n. 10290 depositata il 31 marzo 2022;
3.3 - la giurisprudenza pone in evidenza che la dichiarazione dei redditi, nei limiti in cui costituisca dichiarazione di scienza, non è un elemento intangibile ma, di fronte alle richieste del Fisco, è suscettibile di emenda e ritrattazione, così da influire sulla pretesa dell'erario. L'emendabilità degli errori di fatto o di diritto, anche omissivi e pure non meramente materiali o di calcolo, commessi dal contribuente nelle dichiarazioni fiscali (come gli errori di calcolo o liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi del reddito, l'inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito, l'errata collocazione delle singole poste nelle voci del modello di dichiarazione ecc.), laddove da essi possano derivare oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli imposti dalla legge, rappresenta l'espressione di un principio generale del sistema tributario, ispirato all'articolo 53 Cost. (Cass. n. 11396 del 2015); ciò non solo nei limiti temporali in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero la dichiarazione integrativa nel termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ex articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, ma, altresì, in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria (Cass. n. 3574 del 2014), fatti salvi i limiti temporali derivanti dall'esaurimento della fattispecie per trascorrere del tempo, o dal sopravvenire di decadenze (Cass., Sez. 5, 27562 del 2018; Cass. n. 25288 del 2019).
3.4 - Tale possibilità per il contribuente è stata pacificamente riconosciuta anche nei casi di diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, quando l'opposizione miri a limitare o contrastare la pretesa fiscale che si sia tradotta nell'emissione di una cartella esattoriale o di altro atto impositivo, ma non per introdurre una nuova e contrapposta richiesta di rimborso ovvero per far valere un credito da parte del contribuente (Cass. n. 21730 del 20 settembre 2017; Cass. n. 21242 del 13 settembre 2017). Infatti, dinanzi alla posizione del contribuente quale titolare di diritti soggettivi perfetti derivanti dalla legge nazionale e dal diritto dell'UE, è il processo tributario il contesto privilegiato nel quale l'esigenza della giusta imposizione trova la sua armonica realizzazione a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire ed agevolare l'azione amministrativa;
3.5 - Ebbene, come evidenziato anche dalla Direzione Provinciale di Campobasso “che è vero che nella comunicazione n. 0195791189402, elaborata il 24/12/2021, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato al Sig. Ricorrente_1 che dai controlli eseguiti sulla dichiarazione Modello IVA 2019 risultava un credito pari ad euro 174,00” osservando che “ il ricorrente, non potendo più chiedere il rimborso del credito IVA essendo decorso il termine di due anni di cui all'art. 21 del D.lgs n. 546/92, potrebbe inserire detto credito nella prima dichiarazione utile Mod. Unico, utilizzando l'apposita sezione destinata all'indicazione dei crediti degli anni precedenti”, il credito IVA relativo all'annualità 2019 di € 174,00 risulta accertato e il ricorrente, indicandolo nella dichiarazione IVA 2021 redditi 2020 , ne ha chiesto la detraibilità;
3.5 - - Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti, in considerazione dell'inerzia del ricorrente che, seppur avvisato con comunicazioni all'uopo notificate dall'Agenzia delle Entrate, non si è attivato tempestivamente per prevenire la lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
Dott. Ilario Moscetta