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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2024, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6125/ 2022
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MAURIELLO SALVATORE presso il cui studio elettivamente domicilia in PIAZZA CARLO III 42 80132 NAPOLI ITALIA
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' CP_1 avv.to GUADAGNINO ANGELO con il quale elettivamente domicilia in VIA
S.CROCE 29 VENEZIA
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Nel presente giudizio il ricorrente chiede il riconoscimento dello assegno di invalidità civile (dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). L chiede il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla CP_1 memoria difensiva. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell ritualmente Controparte_2 convenuto e parte del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo.
n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l della funzione di erogazione di pensioni - CP_1 assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta instaurato dal CP_1
3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al in tutti i giudizi Organizzazione_1 instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari CP_2
23/10/98 12/11/98). Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell Al riguardo CP_1 occorre inoltre rilevare che il Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell in tema di invalidità civile anche CP_1 con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01
e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può CP_1 essere considerato legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di
2 merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Org_2
In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle CP_1 prestazioni, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al
[...]
il ruolo di litisconsorte necessario (lo Organizzazione_3 stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L subentra al CP_1 Organizzazione_3
nelle controversie instaurate a decorrere dalla data
[...] del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all le CP_1 funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del
. Organizzazione_3
Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Organizzazione_3
, ma soltanto all .
[...] CP_1
Nel merito appare opportuno premettere che la Legge 118/1971, e successive modifiche ex L. n. 508/88 e D. L.vo n. 509/88 prevede in favore dei cittadini mutilati ed invalidi civili, che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 64 anni, i quali si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale, o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia non inferiore al 74% ( art. 9 D.L.vo n. 509/88 ). Tanto premesso due sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege per le prestazioni in parola (pensione ed assegno di invalidità civile): uno di carattere medico-legale attinente alla invalidità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie, l'altro di carattere economico (essendo previsto un limite reddituale più elevato per la pensione, sulla necessaria presenza di entrambi i requisiti cfr. anche Cass. 5417/98). Con riferimento all'assegno di invalidità civile é necessario altresì lo stato di incollocabilità (cfr. anche la L. 247/07 per la previsione della autocertificazione di non svolgere attività lavorativa). Orbene, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. nella relazione peritale secondo la quale non sussiste il requisito sanitario, la domanda non può essere accolta.
3 In merito, chiarisce, preliminarmente, questo Giudicante, che le conclusioni della consulenza medico-legale espletata devono essere recepite in quanto la stessa trae origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica ed é sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Il consulente, a seguito delle documentate indagini effettuate e dopo articolate considerazioni mediche, evidenzia che parte ricorrente - tenuto conto delle affezioni riscontrate - non raggiunge la soglia di invalidità richiesta dalla legge per la prestazione in parola ( cfr. relazione in atti). Ed allora, la domanda non può essere accolta, atteso quanto accertato in sede giudiziaria non è tale da consentire, alla luce della disciplina vigente, il riconoscimento dei diritto azionato. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.. Le spese devono essere compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
c) compensa fra le parti le spese di lite, d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 06/03/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6125/ 2022
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MAURIELLO SALVATORE presso il cui studio elettivamente domicilia in PIAZZA CARLO III 42 80132 NAPOLI ITALIA
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' CP_1 avv.to GUADAGNINO ANGELO con il quale elettivamente domicilia in VIA
S.CROCE 29 VENEZIA
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Nel presente giudizio il ricorrente chiede il riconoscimento dello assegno di invalidità civile (dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). L chiede il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla CP_1 memoria difensiva. Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell ritualmente Controparte_2 convenuto e parte del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo.
n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l della funzione di erogazione di pensioni - CP_1 assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta instaurato dal CP_1
3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al in tutti i giudizi Organizzazione_1 instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari CP_2
23/10/98 12/11/98). Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell Al riguardo CP_1 occorre inoltre rilevare che il Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell in tema di invalidità civile anche CP_1 con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01
e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può CP_1 essere considerato legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di
2 merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Org_2
In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle CP_1 prestazioni, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al
[...]
il ruolo di litisconsorte necessario (lo Organizzazione_3 stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L subentra al CP_1 Organizzazione_3
nelle controversie instaurate a decorrere dalla data
[...] del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all le CP_1 funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del
. Organizzazione_3
Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Organizzazione_3
, ma soltanto all .
[...] CP_1
Nel merito appare opportuno premettere che la Legge 118/1971, e successive modifiche ex L. n. 508/88 e D. L.vo n. 509/88 prevede in favore dei cittadini mutilati ed invalidi civili, che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 64 anni, i quali si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale, o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia non inferiore al 74% ( art. 9 D.L.vo n. 509/88 ). Tanto premesso due sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege per le prestazioni in parola (pensione ed assegno di invalidità civile): uno di carattere medico-legale attinente alla invalidità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie, l'altro di carattere economico (essendo previsto un limite reddituale più elevato per la pensione, sulla necessaria presenza di entrambi i requisiti cfr. anche Cass. 5417/98). Con riferimento all'assegno di invalidità civile é necessario altresì lo stato di incollocabilità (cfr. anche la L. 247/07 per la previsione della autocertificazione di non svolgere attività lavorativa). Orbene, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal C.T.U. nella relazione peritale secondo la quale non sussiste il requisito sanitario, la domanda non può essere accolta.
3 In merito, chiarisce, preliminarmente, questo Giudicante, che le conclusioni della consulenza medico-legale espletata devono essere recepite in quanto la stessa trae origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica ed é sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Il consulente, a seguito delle documentate indagini effettuate e dopo articolate considerazioni mediche, evidenzia che parte ricorrente - tenuto conto delle affezioni riscontrate - non raggiunge la soglia di invalidità richiesta dalla legge per la prestazione in parola ( cfr. relazione in atti). Ed allora, la domanda non può essere accolta, atteso quanto accertato in sede giudiziaria non è tale da consentire, alla luce della disciplina vigente, il riconoscimento dei diritto azionato. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.. Le spese devono essere compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
c) compensa fra le parti le spese di lite, d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 06/03/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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