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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
SERENI RE ROBERTO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 810/2020 depositato il 28/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 105/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 04/06/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190000292669 IRPEF 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la cartella impugnata veniva richiesto il pagamento di imposte non versate nel 2015, dovute a crediti di imposta ritenuti inesistenti o parzialmente inesistenti.
I crediti di imposta dichiarati dal contribuente infatti non trovavano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta precedente.
I crediti che il contribuente ha inserito nella dichiarazione per l'anno d'imposta 2015 (oggetto del presente contenzioso) provengono in realtà da una dichiarazione integrativa presentata nel 2019, oltre pertanto la scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso limitatamente agli interessi moratori, ritenuti non dovuti per difetto di motivazione sui criteri di calcolo.
Hanno proposto appello sia l'Ufficio sia il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale del contribuente.
Non fondate risultano le doglianze sollevata dal contribuente avverso l'atto impositivo.
Valida appare la notificazione della cartella.
“ La notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, non è inesistente, ma nulla e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, con la rituale e tempestiva costituzione dell'intimato ” (Cass.civ.n.22806/2024).
Le asserite irregolarità della notifica (illeggibilità della sottoscrizione) non determinano pertanto l'insistenza della notifica, che è stata di conseguenza comunque sanata, per il raggiungimento dello scopo dell'atto, dalla tempestiva proposizione del ricorso di primo grado.
Analoghe considerazioni circa l'utilizzo per la notifica di un operatore postale privato.
Il suo utilizzo è infatti perfettamente ammissibile per la notifica degli atti tributari (Cass.civ.n.25521/2020) e comunque una eventuale irregolarità comporta la nullità e non l'inesistenza della notificazione (Cass.civ.
n.299/2020).
Corretto appare il ricorso all'art 36 bis del DPR n.600/1973, trattandosi di violazioni che non richiedevano un accertamento, essendosi l'Ufficio limitato a considerare tardive e quindi non utilizzabili le dichiarazioni integrative presentate dal contribuente per il 2010 e per gli anni precedenti.
Nessuna nullità comporta nella specie la mancata previa notifica dell'avviso bonario.
Insegna infatti la Suprema Corte che “ la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo
(Cass.civ.n.33344/2019), né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997
(Cass.civ.n.18405/2021).
Nel caso di specie nessun dubbio interpretativo vi era, atteso che il credito veniva disconosciuto in quanto si fondava su dichiarazioni integrative tardive e quindi inefficaci.
Non vi è stata di conseguenza alcuna violazione del diritto al contraddittorio.
Non sussiste inoltre alcun difetto di motivazione della cartella.
Dalla semplice lettura della cartella emerge che era espressamente indicati i dati essenziali della pretesa, quali la tipologia di controllo effettuato, che le modalità di controllo 36 bis, la data di predisposizione e la data di predisposizione della comunicazione, i riferimenti dell'ufficio che ha emesso il ruolo a cui chiedere eventuali chiarimenti.
D'altra parte “ quando la cartella di pagamento è stata emessa in seguito a liquidazione effettuata - come nella specie in base alle dichiarazioni integrative rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R.
n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non
è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass.civ. n.9089/2025
e nello stesso senso n.33344/2019)
Va comunque rammentato che l'eventuale conseguenza del difetto di motivazione comporta la nullità della cartella solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando – come nel caso di specie - la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione.
(vedere Cass.civ.n.18224/2018).
Veniva infine spiegato nella cartella il calcolo seguito per la determinazione degli interessi, compresi quelli moratori, peraltro nemmeno richiesti con la cartella, indicando, inoltre, il dies a quo, il tasso ed il capitale su cui questo si applica e la normativa di riferimento.
D'altra parte “ nell'ipotesi - come quella di specie - di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.
P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi” ( Cass.civ.n.6812/2019).
Nessuna nullità comporta la mancata sottoscrizione della cartella da parte di un funzionario qualifica dirigenziale.
“ In tema di riscossione l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass.civ.n.19327/2024).
Non vi è certo alcun dubbio sulla riferibilità dell'atto all'ufficio addetto alla riscossione e risulta irrilevante, ai fini della validità dell'atto, la qualifica dirigenziale del funzionario che lo ha emesso (vedere in questo senso
Cass.civ.n.23782/2024)
Passando al merito, il credito di imposta vantato dal contribuente ( detrazione per famigliari a carico) non può ritenersi sussistente in quanto :a) richiesto tardivamente solo con la dichiarazione integrativa presentata nel 2019 e quindi, trattandosi di un credito sorto nel 2015, oltre il termine previsto dagli articoli 2,comma 8,
e 8, comma 6 bis, del DPRn.322/1998; b) b) non è stata inoltre data la prova dei crediti (detrazioni per famigliari a carico) vantati.
Non è invocabile la modifica apportata all'art. 2, comma 8, del DPR n. 322/1998 dall'art. 5 del D.L. n.193/
2016, convertito dalla legge n. 225/2016, in forza della quale la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dal proprio potere di accertamento.
La norma infatti “ non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge “ ( vedere
Cass.civ n.9031/2025 e nello stesso senso n. 17506/2019 e n.23409/2024).
D'altra parte nel caso di specie erano comunque non fondati i presupposti di fatto delle richieste detrazioni, in quanto non vi è alcuna prova che gli asseriti famigliari a carico rientrassero nei limiti reddituali richiesti per ottenere le agevolazioni in oggetto (prova diversa non è stata mai fornita).
Non vi sono quindi nemmeno i presupposti per un riconoscimento giudiziale del credito vantato dal contribuente.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'Ufficio e rigetta quello del contribuente;
dichiara di conseguenza legittimo l'atto impositivo impugnato;
condanna il contribuente a rifondere le spese di lite dell'Ufficio di entrambi i gradi, che liquida in € 2.500,00, oltre accessi se dovuti.
Così deciso in Ancona in data 13 gennaio 2025
Il Presidente estensoredott. Davide Storti
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
SERENI RE ROBERTO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 810/2020 depositato il 28/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 105/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 04/06/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190000292669 IRPEF 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la cartella impugnata veniva richiesto il pagamento di imposte non versate nel 2015, dovute a crediti di imposta ritenuti inesistenti o parzialmente inesistenti.
I crediti di imposta dichiarati dal contribuente infatti non trovavano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta precedente.
I crediti che il contribuente ha inserito nella dichiarazione per l'anno d'imposta 2015 (oggetto del presente contenzioso) provengono in realtà da una dichiarazione integrativa presentata nel 2019, oltre pertanto la scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso limitatamente agli interessi moratori, ritenuti non dovuti per difetto di motivazione sui criteri di calcolo.
Hanno proposto appello sia l'Ufficio sia il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale del contribuente.
Non fondate risultano le doglianze sollevata dal contribuente avverso l'atto impositivo.
Valida appare la notificazione della cartella.
“ La notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, non è inesistente, ma nulla e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, con la rituale e tempestiva costituzione dell'intimato ” (Cass.civ.n.22806/2024).
Le asserite irregolarità della notifica (illeggibilità della sottoscrizione) non determinano pertanto l'insistenza della notifica, che è stata di conseguenza comunque sanata, per il raggiungimento dello scopo dell'atto, dalla tempestiva proposizione del ricorso di primo grado.
Analoghe considerazioni circa l'utilizzo per la notifica di un operatore postale privato.
Il suo utilizzo è infatti perfettamente ammissibile per la notifica degli atti tributari (Cass.civ.n.25521/2020) e comunque una eventuale irregolarità comporta la nullità e non l'inesistenza della notificazione (Cass.civ.
n.299/2020).
Corretto appare il ricorso all'art 36 bis del DPR n.600/1973, trattandosi di violazioni che non richiedevano un accertamento, essendosi l'Ufficio limitato a considerare tardive e quindi non utilizzabili le dichiarazioni integrative presentate dal contribuente per il 2010 e per gli anni precedenti.
Nessuna nullità comporta nella specie la mancata previa notifica dell'avviso bonario.
Insegna infatti la Suprema Corte che “ la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo
(Cass.civ.n.33344/2019), né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997
(Cass.civ.n.18405/2021).
Nel caso di specie nessun dubbio interpretativo vi era, atteso che il credito veniva disconosciuto in quanto si fondava su dichiarazioni integrative tardive e quindi inefficaci.
Non vi è stata di conseguenza alcuna violazione del diritto al contraddittorio.
Non sussiste inoltre alcun difetto di motivazione della cartella.
Dalla semplice lettura della cartella emerge che era espressamente indicati i dati essenziali della pretesa, quali la tipologia di controllo effettuato, che le modalità di controllo 36 bis, la data di predisposizione e la data di predisposizione della comunicazione, i riferimenti dell'ufficio che ha emesso il ruolo a cui chiedere eventuali chiarimenti.
D'altra parte “ quando la cartella di pagamento è stata emessa in seguito a liquidazione effettuata - come nella specie in base alle dichiarazioni integrative rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R.
n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non
è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass.civ. n.9089/2025
e nello stesso senso n.33344/2019)
Va comunque rammentato che l'eventuale conseguenza del difetto di motivazione comporta la nullità della cartella solo ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando – come nel caso di specie - la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell'imposizione.
(vedere Cass.civ.n.18224/2018).
Veniva infine spiegato nella cartella il calcolo seguito per la determinazione degli interessi, compresi quelli moratori, peraltro nemmeno richiesti con la cartella, indicando, inoltre, il dies a quo, il tasso ed il capitale su cui questo si applica e la normativa di riferimento.
D'altra parte “ nell'ipotesi - come quella di specie - di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.
P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi” ( Cass.civ.n.6812/2019).
Nessuna nullità comporta la mancata sottoscrizione della cartella da parte di un funzionario qualifica dirigenziale.
“ In tema di riscossione l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass.civ.n.19327/2024).
Non vi è certo alcun dubbio sulla riferibilità dell'atto all'ufficio addetto alla riscossione e risulta irrilevante, ai fini della validità dell'atto, la qualifica dirigenziale del funzionario che lo ha emesso (vedere in questo senso
Cass.civ.n.23782/2024)
Passando al merito, il credito di imposta vantato dal contribuente ( detrazione per famigliari a carico) non può ritenersi sussistente in quanto :a) richiesto tardivamente solo con la dichiarazione integrativa presentata nel 2019 e quindi, trattandosi di un credito sorto nel 2015, oltre il termine previsto dagli articoli 2,comma 8,
e 8, comma 6 bis, del DPRn.322/1998; b) b) non è stata inoltre data la prova dei crediti (detrazioni per famigliari a carico) vantati.
Non è invocabile la modifica apportata all'art. 2, comma 8, del DPR n. 322/1998 dall'art. 5 del D.L. n.193/
2016, convertito dalla legge n. 225/2016, in forza della quale la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dal proprio potere di accertamento.
La norma infatti “ non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge “ ( vedere
Cass.civ n.9031/2025 e nello stesso senso n. 17506/2019 e n.23409/2024).
D'altra parte nel caso di specie erano comunque non fondati i presupposti di fatto delle richieste detrazioni, in quanto non vi è alcuna prova che gli asseriti famigliari a carico rientrassero nei limiti reddituali richiesti per ottenere le agevolazioni in oggetto (prova diversa non è stata mai fornita).
Non vi sono quindi nemmeno i presupposti per un riconoscimento giudiziale del credito vantato dal contribuente.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'Ufficio e rigetta quello del contribuente;
dichiara di conseguenza legittimo l'atto impositivo impugnato;
condanna il contribuente a rifondere le spese di lite dell'Ufficio di entrambi i gradi, che liquida in € 2.500,00, oltre accessi se dovuti.
Così deciso in Ancona in data 13 gennaio 2025
Il Presidente estensoredott. Davide Storti