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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 199/2023 e promossa con ricorso depositato in data
26/02/2023 da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.04.1969 e residente in [...]; rappresentata e difesa
– giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato del 15.07.2023 - dall'avv. Luigi Campone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Setaioli n. 26;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
01.05.1965 e residente in [...];
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente:
“1. pronunziare, anche con sentenza non definitiva, ai sensi e per gli effetti della
Legge 898/70, ovvero, in subordine, a seguito dell'istruttoria, lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia nella città di IA in data 31.08.1994 tra la signora , nata in Tunisia a [...] il [...], cittadina italiana, Parte_1
residente in [...], int. 5 Cod. Fisc.
e il signor nato il [...] a [...] C.F._1 CP_1
1 Tunisia, residente in [...] Pre di Ledro 38067, Cod. Fisc.
, come risulta dal foglio integrale degli Atti di matrimonio C.F._2
del Comune di Ledro, dove il matrimonio è stato trascritto al N. 4 P. 2 S. C anno
2012 senza alcuna annotazione;
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ledro (TN) di annotare e trascrivere l'emananda sentenza;
3. disporre l'affido esclusivo della minore nata in [...] /(TN) il Per_1
10.01.2008, alla madre, signora , presso cui verrà collocata;
disporre Parte_2
che la casa familiare sita in Ledro (TN) alla via Delle Decime n. 29 rimarrà definitivamente assegnata alla signora nella quale vivrà assieme alla Parte_2
Per_ minore ove avrà la residenza anagrafica;
Per_ 5. disporre che il signor possa incontrare la minore secondo tempi CP_1
e modalità da concordare con la medesima, fermo restando la previa comunicazione alla genitrice collocataria;
6. stabilirsi l'obbligo, a carico del signor di versare in favore della CP_1
Per_ signora un assegno mensile di mantenimento per la figlia minore e Parte_1
per i figli maggiorenni e conviventi non economicamente autosufficienti e Per_2
, pari complessivamente ad € 600,00 (e, così, € 200,00 per ciascuno di essi), Per_3
da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
Genitrice entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare, nella misura del 100%, annualmente secondo gli indici ISTAT, con espresso ordine, ex comma 6 articolo
156 cc previgente, al datore di lavoro del resistente di versare direttamente alla signora detto assegno mensile. Parte_1
7. stabilirsi altresì l'obbligo in capo al signor di rifondere alla signora Persona_4
la metà delle spese straordinarie sostenute per i figli;
dette spese sono Parte_1
individuate dal Protocollo CNF a cui si rimanda, anche per le modalità di rimborso, per le modalità di documentazione della spesa, per la richiesta di accordo, quanto è ivi prevista, nonché di pagamento;
8. disporsi che la signora in qualità di genitore collocatario percepirà Parte_1 per intero l'assegno unico universale ed ogni altra previdenza provinciale e/o statale
e godrà del pari al 100% delle detrazioni familiari.
2 Con vittoria di spese e competenze di lite, da anticiparsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara anticipatario” (cfr. note del 24.09.2024).
Parte resistente-contumace:
--
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti.”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 26/02/2023 e successiva memoria integrativa depositata il 15.07.2023 ha chiesto al Tribunale di Rovereto di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio celebrato il 31.08.1994 a IA (Tunisia) fra lei e il
Per_ resistente, di affidarle l'unica figlia ancora minorenne ( nata il [...]) in via esclusiva (così modificando l'iniziale richiesta di affidamento condiviso formulata nel ricorso), di collocare la minore presso di lei, assegnandole quindi la casa
Per_ familiare, di prevedere che il padre possa vedere la figlia secondo tempi e modalità da concordare con la medesima previa comunicazione alla madre, di porre a Per_ carico del resistente un contributo per il mantenimento per la figlia minorenne e per i due figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti ( , Per_3
nato il [...], oggi di 23 anni e , nata il [...] di 19 anni) pari a Per_2 complessivi € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli, di condannare, infine, il resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Nonostante la ritualità della notifica il resistente non è comparso né all'udienza presidenziale, rendendo così impossibile il tentativo di conciliazione, né all'udienza avanti alla giudice delegata, con conseguente declaratoria di contumacia. Il resistente non si è costituito neppure a fronte della notifica ex art. 292 c.p.c. della memoria integrativa in quanto contenente domande nuove (la domanda di affidamento esclusivo).
Per_ 3. Ascoltata la minore disposte indagini di polizia tributaria in ordine alla situazione economico-patrimoniale del resistente e acquisito il suo percorso lavorativo, con ordinanza dell'01.10.2024 la causa è stata rimessa in decisione al
3 collegio previo invio degli atti al pubblico ministero per le proprie conclusioni e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. Con atto del 04.10.2024 il pubblico ministero ha formulato le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Tanto precisato, va anzitutto esaminata la domanda di scioglimento del matrimonio.
5.1. Va premesso che le parti si sono unite in matrimonio il 31.08.1994 a IA, in
Tunisia, e che l'atto di matrimonio è stato registrato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Ledro.
5.2. Sussiste certamente la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di scioglimento del matrimonio e la legge applicabile è sicuramente quella italiana dal momento che, sebbene il matrimonio sia stato celebrato in Tunisia, la vita matrimoniale si è svolta in Italia e in Italia risiedono entrambi i coniugi.
5.3. Nel merito la domanda è fondata, sussistendo i presupposti di legge.
5.3.1. Ai sensi del combinato disposto del comma 3, n. 2 lett. b) e del comma 4 dell'art. 3 della Legge 898/1970 lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato laddove siano decorsi dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, purché la sentenza che ha pronunciato la separazione sia passata in giudicato e non sia mai ripresa la convivenza, ovvero sei mesi in caso di separazione consensuale
(anche quando tale conclusione si sia pervenuti a seguito di conversione del rito), sempreché la convivenza non sia mai ripresa.
5.3.2. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dalle disposizioni citate:
- in data 02.09.2019 è stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi con sentenza parziale non impugnata e pertanto è ampiamente decorso il termine di legge annuale di comparizione dei coniugi avanti al Tribunale;
- non vi è neppure evidenza della ripresa della convivenza fra le parti, ed anzi in sede
Per_ di ascolto la minore ha confermato l'assenza di alcun rapporto fra i genitori oramai da molto tempo (cfr. verbale di ascolto del 21,02,2024).
4 5.4. Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio celebrato fra Pt_1
l 31.08.1994 a IA, in Tunisia e trascritto negli atti
[...] CP_1
del comune di Ledro e si dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
6. Passando ora ad affrontare le questioni relative all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli, va anzitutto precisato che dall'unione delle parti sono nati cinque figli:
- nata a [...] il [...] di 27 anni, maggiorenne ed Persona_5
economicamente autosufficiente;
- nato a [...] il [...] di 24 anni, maggiorenne ed Per_6
economicamente autosufficiente;
- nato a [...] il [...] di 23 anni, maggiorenne e, Persona_7
secondo la prospettazione della ricorrente, non economicamente autosufficiente;
- nata ad [...] il [...] di 19 anni, maggiorenne e non Persona_8
economicamente autosufficiente;
- nata ad [...] il [...], di 17 anni. Per_1
6.1. Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle questioni dell'affidamento, del mantenimento e del collocamento e va altresì applicata la legge italiana in forza del criterio di residenza abituale dei figli, tutti nati e vissuti Italia.
6.2. Nel merito la domanda di affidamento esclusivo alla madre dell'unica figlia ancora minorenne, è meritevole di accoglimento, considerato il disinteresse evidente
Per_ dal padre nei confronti di ricavabile:
- dalla mancata costituzione in giudizio;
- dalla assenza una relazione continuativa e stabile con la figlia, con la quale si limita a scambiare qualche chiacchiera allorché la incontri accidentalmente in paese e a fornirle qualche passaggio;
- dall'integrale inadempimento all'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia: a fronte dell'allegato inadempimento nel corso del processo non è emersa alcuna prova dell'esatto adempimento da parte del resistente ed anzi l'anticipazione
5 ottenuta dalla Provincia Autonoma di Trento rappresenta un indizio nel senso del persistente inadempimento di CP_1
6.3. Considerato l'affidamento esclusivo alla madre, l'assenza di relazione effettiva e
Per_ continuativa fra padre e figlia, va confermato il collocamento di presso la madre, alla quale quindi va assegnata la casa familiare, dando così continuità ad una situazione consolidatasi fin dal momento della separazione.
6.4. Rispetto al diritto di visita, considerata l'età della ragazza oramai prossima alla maggiore età, questo va rimesso a liberi accordi fra padre e figlia, previa comunicazione alla madre.
7. Infine va esaminata la questione del mantenimento.
7.1. La ricorrente chiede che venga posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minorenne e dei due figli maggiorenni e Per_2 Per_3
per complessivi € 600,00 mensili.
7.2. La domanda è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
7.2.1. Sotto il profilo dell'an del diritto al mantenimento, mentre questo sussiste certamente in relazione alla figlia , neomaggiorenne e frequentante le scuole Per_2
superiori (Istituto Depero), detto diritto non può essere riconosciuto a favore del figlio , di 23 anni: non risulta, infatti, che costui abbia in essere un percorso di Per_3
Per_ studi e anzi, dall'ascolto di è emerso come costui lavori stagionalmente;
va pertanto escluso il diritto al mantenimento del ragazzo.
7.2.2. In ordine al profilo del quantum del diritto al mantenimento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- dalla sentenza che ha pronunciato sul mantenimento dei figli sono passati quasi quattro anni (la sentenza è infatti datata 06.07.2021), oggi è divenuta Per_2
Per_ maggiorenne e è una ragazza di 17 anni;
- la figlia ancora minorenne è affidata in via esclusiva alla madre e non vi è alcun rapporto né alcuna frequentazione significativa fra le due ragazze e il padre, di talché il suo contributo al mantenimento ordinario delle figlie è inesistente così come inesistente è il suo contributo alla educazione e alla cura della figlia ancora minorenne;
6 - dalle indagini di polizia tributaria risultano redditi molto limitati in capo al padre (€
12.299,70 netti nell'anno 2020, € 10.528,73 netti nell'anno 2021, € 6.695,47 netti nell'anno 2022 ed € 9.598,66 netti nell'anno 2023), oggi sessantacinquenne;
dal percorso lavoratore si ricava che costui ha sempre svolto lavori a tempo determinato se non addirittura stagionali e negli ultimi anni lavora, sempre stagionalmente (circa
140 giorni all'anno), per una cooperativa;
- la madre, dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3 con verbale del 23.02.2024 (doc. 19 di parte ricorrente), è assunta con contratto part-time di 12 ore settimanali (da tale - Persona_9
doc. 5) come addetta alle pulizie e percepisce uno stipendio di circa € 500,00-600,00 mensili;
è inoltre gravata da un canone di locazione per l'alloggio ITEA in cui vive assieme ai figli pari ad € 148 mensili (doc. 6 e 12) oltre spese condominiali.
7.3. Alla luce di tali considerazioni va posto a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di e pari a € 240,00 ciascuna (per Per_2 Per_10 complessivi € 480,00); detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT annuale a decorrere da gennaio 2026, andranno versati sul conto corrente di Pt_1
ntro il giorno cinque di ogni mese.
[...]
7.3.1. Le spese straordinarie necessarie per le figlie vanno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del
C.N.F. andranno concordate ove superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad
€ 240,00.
7.3.2. Si riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il riparto delle spese straordinarie.
8. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 ad € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di bassa difficoltà), seguono la soccombenza, individuata in capo al resistente, il quale pagherà alla parte personalmente le spese relative alla fase di studio e introduttiva e al procuratore antistatario avv. Campone,
7 subentrato successivamente alla fase introduttiva all'avv. Torboli, le spese relative alla fase istruttoria/di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio celebrato fra l Parte_1 CP_1
31.08.1994 a IA, in Tunisia e trascritto negli atti del Comune di Ledro;
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. in via esclusiva alla madre con Parte_3 Parte_1
collocamento e residenza presso quest'ultima:
4. ASSEGNA a la casa familiare sita in Ledro (TN) alla via Delle Parte_1
Decime n. 29;
5. DISPONE che e il padre concordino liberamente i propri incontri, Per_1
previa comunicazione alla madre;
6. PONE a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di e per ad € 240,00 ciascuna (per complessivi € 480,00); detti Per_2 Per_10
importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT annuale a decorrere da gennaio 2026, andranno versati sul conto corrente di entro il giorno Parte_1
cinque di ogni mese;
7. PONE le spese straordinarie necessarie per le figlie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F. andranno concordate ove superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad €
240,00;
8. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il riparto delle spese straordinarie;
9. AN a pagare a favore di le spese del CP_1 Parte_4
giudizio liquidate in € 98,00 per anticipazioni e in € 1.453,00 per compensi relativi
8 alla fase di studio e introduttiva, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
10. AN a pagare a favore dell'avv. Luigi Campone, CP_1
procuratore antistatario, le restanti spese del giudizio liquidate in € 2.356,00 per compensi relativi alla fase istruttoria/di trattazione e decisionale, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 23/01/2025.
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 199/2023 e promossa con ricorso depositato in data
26/02/2023 da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.04.1969 e residente in [...]; rappresentata e difesa
– giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato del 15.07.2023 - dall'avv. Luigi Campone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Setaioli n. 26;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
01.05.1965 e residente in [...];
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente:
“1. pronunziare, anche con sentenza non definitiva, ai sensi e per gli effetti della
Legge 898/70, ovvero, in subordine, a seguito dell'istruttoria, lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia nella città di IA in data 31.08.1994 tra la signora , nata in Tunisia a [...] il [...], cittadina italiana, Parte_1
residente in [...], int. 5 Cod. Fisc.
e il signor nato il [...] a [...] C.F._1 CP_1
1 Tunisia, residente in [...] Pre di Ledro 38067, Cod. Fisc.
, come risulta dal foglio integrale degli Atti di matrimonio C.F._2
del Comune di Ledro, dove il matrimonio è stato trascritto al N. 4 P. 2 S. C anno
2012 senza alcuna annotazione;
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ledro (TN) di annotare e trascrivere l'emananda sentenza;
3. disporre l'affido esclusivo della minore nata in [...] /(TN) il Per_1
10.01.2008, alla madre, signora , presso cui verrà collocata;
disporre Parte_2
che la casa familiare sita in Ledro (TN) alla via Delle Decime n. 29 rimarrà definitivamente assegnata alla signora nella quale vivrà assieme alla Parte_2
Per_ minore ove avrà la residenza anagrafica;
Per_ 5. disporre che il signor possa incontrare la minore secondo tempi CP_1
e modalità da concordare con la medesima, fermo restando la previa comunicazione alla genitrice collocataria;
6. stabilirsi l'obbligo, a carico del signor di versare in favore della CP_1
Per_ signora un assegno mensile di mantenimento per la figlia minore e Parte_1
per i figli maggiorenni e conviventi non economicamente autosufficienti e Per_2
, pari complessivamente ad € 600,00 (e, così, € 200,00 per ciascuno di essi), Per_3
da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
Genitrice entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare, nella misura del 100%, annualmente secondo gli indici ISTAT, con espresso ordine, ex comma 6 articolo
156 cc previgente, al datore di lavoro del resistente di versare direttamente alla signora detto assegno mensile. Parte_1
7. stabilirsi altresì l'obbligo in capo al signor di rifondere alla signora Persona_4
la metà delle spese straordinarie sostenute per i figli;
dette spese sono Parte_1
individuate dal Protocollo CNF a cui si rimanda, anche per le modalità di rimborso, per le modalità di documentazione della spesa, per la richiesta di accordo, quanto è ivi prevista, nonché di pagamento;
8. disporsi che la signora in qualità di genitore collocatario percepirà Parte_1 per intero l'assegno unico universale ed ogni altra previdenza provinciale e/o statale
e godrà del pari al 100% delle detrazioni familiari.
2 Con vittoria di spese e competenze di lite, da anticiparsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara anticipatario” (cfr. note del 24.09.2024).
Parte resistente-contumace:
--
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti.”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 26/02/2023 e successiva memoria integrativa depositata il 15.07.2023 ha chiesto al Tribunale di Rovereto di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio celebrato il 31.08.1994 a IA (Tunisia) fra lei e il
Per_ resistente, di affidarle l'unica figlia ancora minorenne ( nata il [...]) in via esclusiva (così modificando l'iniziale richiesta di affidamento condiviso formulata nel ricorso), di collocare la minore presso di lei, assegnandole quindi la casa
Per_ familiare, di prevedere che il padre possa vedere la figlia secondo tempi e modalità da concordare con la medesima previa comunicazione alla madre, di porre a Per_ carico del resistente un contributo per il mantenimento per la figlia minorenne e per i due figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti ( , Per_3
nato il [...], oggi di 23 anni e , nata il [...] di 19 anni) pari a Per_2 complessivi € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, di riconoscerle il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli, di condannare, infine, il resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Nonostante la ritualità della notifica il resistente non è comparso né all'udienza presidenziale, rendendo così impossibile il tentativo di conciliazione, né all'udienza avanti alla giudice delegata, con conseguente declaratoria di contumacia. Il resistente non si è costituito neppure a fronte della notifica ex art. 292 c.p.c. della memoria integrativa in quanto contenente domande nuove (la domanda di affidamento esclusivo).
Per_ 3. Ascoltata la minore disposte indagini di polizia tributaria in ordine alla situazione economico-patrimoniale del resistente e acquisito il suo percorso lavorativo, con ordinanza dell'01.10.2024 la causa è stata rimessa in decisione al
3 collegio previo invio degli atti al pubblico ministero per le proprie conclusioni e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. Con atto del 04.10.2024 il pubblico ministero ha formulato le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Tanto precisato, va anzitutto esaminata la domanda di scioglimento del matrimonio.
5.1. Va premesso che le parti si sono unite in matrimonio il 31.08.1994 a IA, in
Tunisia, e che l'atto di matrimonio è stato registrato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Ledro.
5.2. Sussiste certamente la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di scioglimento del matrimonio e la legge applicabile è sicuramente quella italiana dal momento che, sebbene il matrimonio sia stato celebrato in Tunisia, la vita matrimoniale si è svolta in Italia e in Italia risiedono entrambi i coniugi.
5.3. Nel merito la domanda è fondata, sussistendo i presupposti di legge.
5.3.1. Ai sensi del combinato disposto del comma 3, n. 2 lett. b) e del comma 4 dell'art. 3 della Legge 898/1970 lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato laddove siano decorsi dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, purché la sentenza che ha pronunciato la separazione sia passata in giudicato e non sia mai ripresa la convivenza, ovvero sei mesi in caso di separazione consensuale
(anche quando tale conclusione si sia pervenuti a seguito di conversione del rito), sempreché la convivenza non sia mai ripresa.
5.3.2. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dalle disposizioni citate:
- in data 02.09.2019 è stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi con sentenza parziale non impugnata e pertanto è ampiamente decorso il termine di legge annuale di comparizione dei coniugi avanti al Tribunale;
- non vi è neppure evidenza della ripresa della convivenza fra le parti, ed anzi in sede
Per_ di ascolto la minore ha confermato l'assenza di alcun rapporto fra i genitori oramai da molto tempo (cfr. verbale di ascolto del 21,02,2024).
4 5.4. Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio celebrato fra Pt_1
l 31.08.1994 a IA, in Tunisia e trascritto negli atti
[...] CP_1
del comune di Ledro e si dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
6. Passando ora ad affrontare le questioni relative all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli, va anzitutto precisato che dall'unione delle parti sono nati cinque figli:
- nata a [...] il [...] di 27 anni, maggiorenne ed Persona_5
economicamente autosufficiente;
- nato a [...] il [...] di 24 anni, maggiorenne ed Per_6
economicamente autosufficiente;
- nato a [...] il [...] di 23 anni, maggiorenne e, Persona_7
secondo la prospettazione della ricorrente, non economicamente autosufficiente;
- nata ad [...] il [...] di 19 anni, maggiorenne e non Persona_8
economicamente autosufficiente;
- nata ad [...] il [...], di 17 anni. Per_1
6.1. Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle questioni dell'affidamento, del mantenimento e del collocamento e va altresì applicata la legge italiana in forza del criterio di residenza abituale dei figli, tutti nati e vissuti Italia.
6.2. Nel merito la domanda di affidamento esclusivo alla madre dell'unica figlia ancora minorenne, è meritevole di accoglimento, considerato il disinteresse evidente
Per_ dal padre nei confronti di ricavabile:
- dalla mancata costituzione in giudizio;
- dalla assenza una relazione continuativa e stabile con la figlia, con la quale si limita a scambiare qualche chiacchiera allorché la incontri accidentalmente in paese e a fornirle qualche passaggio;
- dall'integrale inadempimento all'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia: a fronte dell'allegato inadempimento nel corso del processo non è emersa alcuna prova dell'esatto adempimento da parte del resistente ed anzi l'anticipazione
5 ottenuta dalla Provincia Autonoma di Trento rappresenta un indizio nel senso del persistente inadempimento di CP_1
6.3. Considerato l'affidamento esclusivo alla madre, l'assenza di relazione effettiva e
Per_ continuativa fra padre e figlia, va confermato il collocamento di presso la madre, alla quale quindi va assegnata la casa familiare, dando così continuità ad una situazione consolidatasi fin dal momento della separazione.
6.4. Rispetto al diritto di visita, considerata l'età della ragazza oramai prossima alla maggiore età, questo va rimesso a liberi accordi fra padre e figlia, previa comunicazione alla madre.
7. Infine va esaminata la questione del mantenimento.
7.1. La ricorrente chiede che venga posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minorenne e dei due figli maggiorenni e Per_2 Per_3
per complessivi € 600,00 mensili.
7.2. La domanda è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
7.2.1. Sotto il profilo dell'an del diritto al mantenimento, mentre questo sussiste certamente in relazione alla figlia , neomaggiorenne e frequentante le scuole Per_2
superiori (Istituto Depero), detto diritto non può essere riconosciuto a favore del figlio , di 23 anni: non risulta, infatti, che costui abbia in essere un percorso di Per_3
Per_ studi e anzi, dall'ascolto di è emerso come costui lavori stagionalmente;
va pertanto escluso il diritto al mantenimento del ragazzo.
7.2.2. In ordine al profilo del quantum del diritto al mantenimento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- dalla sentenza che ha pronunciato sul mantenimento dei figli sono passati quasi quattro anni (la sentenza è infatti datata 06.07.2021), oggi è divenuta Per_2
Per_ maggiorenne e è una ragazza di 17 anni;
- la figlia ancora minorenne è affidata in via esclusiva alla madre e non vi è alcun rapporto né alcuna frequentazione significativa fra le due ragazze e il padre, di talché il suo contributo al mantenimento ordinario delle figlie è inesistente così come inesistente è il suo contributo alla educazione e alla cura della figlia ancora minorenne;
6 - dalle indagini di polizia tributaria risultano redditi molto limitati in capo al padre (€
12.299,70 netti nell'anno 2020, € 10.528,73 netti nell'anno 2021, € 6.695,47 netti nell'anno 2022 ed € 9.598,66 netti nell'anno 2023), oggi sessantacinquenne;
dal percorso lavoratore si ricava che costui ha sempre svolto lavori a tempo determinato se non addirittura stagionali e negli ultimi anni lavora, sempre stagionalmente (circa
140 giorni all'anno), per una cooperativa;
- la madre, dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3 con verbale del 23.02.2024 (doc. 19 di parte ricorrente), è assunta con contratto part-time di 12 ore settimanali (da tale - Persona_9
doc. 5) come addetta alle pulizie e percepisce uno stipendio di circa € 500,00-600,00 mensili;
è inoltre gravata da un canone di locazione per l'alloggio ITEA in cui vive assieme ai figli pari ad € 148 mensili (doc. 6 e 12) oltre spese condominiali.
7.3. Alla luce di tali considerazioni va posto a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di e pari a € 240,00 ciascuna (per Per_2 Per_10 complessivi € 480,00); detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT annuale a decorrere da gennaio 2026, andranno versati sul conto corrente di Pt_1
ntro il giorno cinque di ogni mese.
[...]
7.3.1. Le spese straordinarie necessarie per le figlie vanno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del
C.N.F. andranno concordate ove superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad
€ 240,00.
7.3.2. Si riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il riparto delle spese straordinarie.
8. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 ad € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di bassa difficoltà), seguono la soccombenza, individuata in capo al resistente, il quale pagherà alla parte personalmente le spese relative alla fase di studio e introduttiva e al procuratore antistatario avv. Campone,
7 subentrato successivamente alla fase introduttiva all'avv. Torboli, le spese relative alla fase istruttoria/di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio celebrato fra l Parte_1 CP_1
31.08.1994 a IA, in Tunisia e trascritto negli atti del Comune di Ledro;
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. in via esclusiva alla madre con Parte_3 Parte_1
collocamento e residenza presso quest'ultima:
4. ASSEGNA a la casa familiare sita in Ledro (TN) alla via Delle Parte_1
Decime n. 29;
5. DISPONE che e il padre concordino liberamente i propri incontri, Per_1
previa comunicazione alla madre;
6. PONE a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di e per ad € 240,00 ciascuna (per complessivi € 480,00); detti Per_2 Per_10
importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT annuale a decorrere da gennaio 2026, andranno versati sul conto corrente di entro il giorno Parte_1
cinque di ogni mese;
7. PONE le spese straordinarie necessarie per le figlie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F. andranno concordate ove superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad €
240,00;
8. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
diversamente i benefici fiscali per i figli a carico saranno fruiti da ciascun genitore secondo il riparto delle spese straordinarie;
9. AN a pagare a favore di le spese del CP_1 Parte_4
giudizio liquidate in € 98,00 per anticipazioni e in € 1.453,00 per compensi relativi
8 alla fase di studio e introduttiva, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
10. AN a pagare a favore dell'avv. Luigi Campone, CP_1
procuratore antistatario, le restanti spese del giudizio liquidate in € 2.356,00 per compensi relativi alla fase istruttoria/di trattazione e decisionale, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 23/01/2025.
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
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