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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2197/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
10/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. COLLET FRANCESCA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CUCCU MARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per il suo parere in data 12.4.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05/05/1990 da Pt_1
(nato a [...] il [...]) e (nata in
[...] Parte_2
FRANCIA il 29/06/1961), trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1990 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CISON DI VALMARINO alle seguenti condizioni:
- I ricorrenti concordano che l'abitazione ex casa coniugale sita in Vidor (TV) – frazione di Colbertaldo, via Martiri n.
52 verrà posta in vendita individuando i coniugi l'agenzia immobiliare da incaricare, decidendo insieme l'importo di vendita, dividendo a metà ciascuno ogni spesa necessaria per porre in vendita l'abitazione e dividendo a metà l'importo che verrà ricavato dalla vendita.
- Il sig.re si obbliga a corrispondere alla sig.ra con decorrenza dal mese di marzo 2025 Parte_3 Parte_2
ed entro il giorno 10 del mese, l'importo di euro 200,00 (duecento/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
2 Istat, con decorrenza dall'udienza presidenziale.
- Con l'esatto adempimento degli obblighi assunti reciprocamente i coniugi dichiara-no di aver regolato ogni rapporto economico e patrimoniale riguardante il vincolo coniugale e non avranno null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro
a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa connessa al loro matrimonio, fatta eccezione per quanto stabilito alle condizioni sub
2 e 3.
- I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, rinunciano fin da ora a proporre gravame contro l'emananda sentenza di divorzio.
- Le spese e competenze legali del presente procedimento sono a carico di ciascun coniuge in ragione dei rispettivi incarichi professionali conferiti con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale ex art. 13 della L.P.F.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/05/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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