Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Viviana Urso Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 543/2022 R.G., avente ad oggetto appello – opposizio- ne ad avviso di addebito promossa da
), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massi- mo Aiello –
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Ivano Marcedone – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 490 del 6.5.2022 il Tribunale di Siracusa, giudice del lavoro, rigettava il ricorso con cui la cooperativa in epigrafe indicata aveva impugnato l'avviso di addebito n. 598 2013 00000571 83 000, notificato il 19.03.2013, con il quale l , ritenendo che i lavoratori indicati nel presupposto verbale CP_1 ispettivo fossero stati alle dipendenze della (committente) Parte_1
e non già della cooperativa (appaltatrice in forza di contratto), in Parte_2 violazione delle norme sulla somministrazione di manodopera, aveva richiesto i contributi e sanzioni per i primi sei mesi del 2008.
Espletata la prova testimoniale, ad avviso del Tribunale - che qualificava l'opposizione in ordine al vizio di motivazione quale opposizione agli atti ese-
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cutivi, reputandola tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c. -, assumevano valore di- rimente gli accertamenti compiuti dagli ispettori, dai quali era emerso che, a fronte del formale contratto di appalto tra le due cooperative, in realtà
l'appaltatrice era soltanto un'intermediaria di fornitura di manodo- Parte_2 pera.
A tanto conducevano, ad avviso del primo giudice, «le dichiarazioni rese agli
Ispettori da , presidente e legale rappresentante della cooperativa Tes_1
il quale (aveva) dichiarato che la accompagnava i Parte_2 Parte_2 lavoratori sui luoghi di lavori, e che le istruzioni e disposizioni sull'organizzazione del lavoro, su cosa si doveva fare e sulle operazioni di raccolta erano tutte gestite dalla »; di contro, nessun rilievo poteva es- Pt_1 sere attribuito alle dichiarazioni dei testi e essendo, il primo, Tes_2 Tes_3 scarsamente attendibile e, il secondo, avendo riferito circostanze non utili.
Impugnava la sentenza la cooperativa soccombente con atto del 15.6.2022.
Resisteva al gravame l'ente appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 29.5.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza nel capo in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c., rilevando di aver proposto opposizione in merito alla forma dell'avviso di addebito ma con riferimento al vizio di motivazione e alla «lacu- nosa istruttoria».
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha dichiarato la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617
c.p.c.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, dal collegio condivisa, «nell'ipotesi in cui una unica sentenza contenga sia decisioni ri- guardanti il merito della pretesa e sia decisioni riguardanti la regolarità for- male del procedimento (quali in particolare quelle della cartella e/o della noti- ficazione), ciascun tipo di decisione è assoggettata al proprio regime impugna-
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torio: rispettivamente: appello, per le prime (nel regime qui applicabile ratio- ne temporis), e ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111
Cost., per le seconde, salvo il rispetto del principio dell'apparenza (ex multis:
Cass. 13 giugno 2006, n. 13655; Cass. 29 settembre 2009, n. 20816). Tale ul- timo principio comporta che per individuare il mezzo di impugnazione si deve fare riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualifica- zione dell'azione operata dalle parti. Pertanto, una sentenza emessa a defini- zione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è im- pugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi (fra le tante:
Cass. 4 agosto 2005, n. 16379)» (Cass. 6704/2016).
Avendo il Tribunale espressamente qualificato l'opposizione, in parte qua, qua- le opposizione agli atti esecutivi (pag. 2 sentenza), avverso la stessa l'appello non è proponibile.
2. Vanno trattati congiuntamente i motivi secondo, terzo, quarto e quinto stante la loro connessione.
3. Con il secondo e terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la vio- lazione dell'art. 2697 c.c. anche per erronea valutazione del materiale istrutto- rio, avendo il primo giudice – da una parte – attribuito un peso rilevante alle
«valutazioni» degli ispettori in ordine alle dichiarazioni raccolte in sede di ac- certamento da legale rappresentante della cooperativa appalta- Tes_1 trice non confermate in sede giudiziale e – dall'altra – trascurato Parte_2 le dichiarazioni rese dai testi e i quali hanno confermato che Tes_2 Tes_3
l'odierna appellante non aveva alcun rapporto con i lavoratori della cooperativa appaltatrice, essendosi piuttosto limitata a «indicare loro, come ovvio, i campi su cui esercitare la raccolta e le relative modalità di carico delle cassette vuote e di consegna delle cassette piene sul camion della guidato per Pt_1
l'appunto dal Sig. . Tes_3
Rileva, in particolare, come l non abbia fornito alcuna prova a sostengo CP_1 della propria pretesa, nemmeno indicando mezzi istruttori, sebbene a suo carico
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fosse il relativo onere quale attore in senso sostanziale.
4. Con il quarto e quinto motivo di gravame, l'appellante critica la sentenza per violazione dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2033 nonché per errata valutazione del- le prove sotto ulteriore profilo.
Rilevata la differenza ontologica tra appalto di manodopera e somministrazione di lavoro, quale emergente dal citato d.lgs. n. 276/2003, osserva che: a) era sta- ta la cooperativa appaltatrice e fornitrice della manodopera, quale operatore qualificato del settore, ad aver «gestito in piena autonomia l'attività espletata dai propri dipendenti … impartendo le direttive necessarie nell'ambito del rap- porto di lavoro»; b) la suddetta cooperativa aveva «espletato il servizio con au- tomezzi propri, quali il furgone con cui si muovevano i braccianti ovvero il muletto per il sollevamento della casse, e strumenti di raccolta propri»; c) ave- va assunto il rischio d'impresa, come emerge dal corrispettivo dell'appalto, fis- sato a peso e non in base all'orario di lavoro;
d) l'appaltatrice inoltre aveva da- to le direttive ai braccianti, tramite , indicato «come referente» Tes_1 dai testi e e) le dichiarazioni raccolte dagli ispettori non sono Tes_2 Tes_3 altro che «dichiarazioni dattiloscritte e firmate dai lavoratori, che riportano il solo periodo di lavoro e le giornate lavorate dai dipendenti, prive di alcun valo- re a sostegno di un rapporto subordinato con la committente»; f) ha errato il primo giudice a ritenere attendibili le dichiarazioni di «legale Tes_1 rappresentante della e quindi in pieno conflitto di interessi Controparte_2 ed incapace a rendere qualsiasi testimonianza, essendo il soggetto responsabile dell'omesso versamento dei contributi ai suoi dipendenti e particolarmente in- teressato a scaricarne la responsabilità sulla committente».
5. L'appello è fondato nei termini che seguono.
Circa la valenza probatoria dei verbali ispettivi, appare opportuno richiamare i principi dettati dalla Suprema Corte, di recente ribaditi da Cassazione civile sez. lav., 28/08/2024 n.23252, che ha statuito: «… 4.2. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto
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con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012).
4.3. In parti- colare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai fun- zionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pub- blico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano av- venuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass.
n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle al- tre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attri- buisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il mate- riale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia
"il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo
- detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012,
Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)».
Inoltre, come osservato anche di recente dal Supremo Collegio (cfr. Cass.
15.11.2022, n. 33649), «Qualora venga prospettata una intermediazione vieta- ta di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice di merito deve accertare se la società ap- paltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle per- sone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a confi- gurare l'intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per il con- fezionamento del prodotto (cfr. Cass. 15.11.2022, n. 33649 che richiama Cass.
15963/2009; Id. 12664/2003; Id. 8643/2001)».
La Suprema Corte (Cass. 15.11.2022, n. 33649 appena cit.) ha chiarito che «il legislatore del D.Lgs. n. 276 del 2003, all'art. 29 co.1, ha codificato, mutuan- dolo dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, il principio di relatività degli indici e dei criteri qualificatori della genuinità
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dell'appalto in virtù del quale la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto;
dall'ap- plicazione dell'indicato criterio di relatività deriva, dunque, che, ai sensi della nuova disciplina, non è più elemento di illiceità (ex lege) dell'appalto la titola- rità da parte dell'appaltante dei mezzi necessari, a condizione che comunque sussista l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto; così l'art. 29, primo comma, del D.Lgs. n.
276 del 2003, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso D.Lgs. n.
81 del 2015, ha richiamato i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod. civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanen- za in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio d'im- presa (cfr. in termini Cass. n. 31128/2021)».
5.1 Applicati i suindicati principi al caso in esame in relazione agli elementi istruttori complessivamente emersi, va osservato che , presidente Tes_1 della cooperativa appaltatrice ha dichiarato agli ispettori: «… per Parte_2 quanto riguarda la ditta ARCO di Siracusa, ricevevo, la sera prima, le indica- zione dei terreni dove recarsi per l'attività di raccolta, del numero di operai occorrenti, di come doveva essere raccolto il frutto (con foglia, o senza), inol- tre ricevevo notizie circa l'ora di arrivo del camion della ditta carico di casset- te della ditta vuote e circa il numero di cassette da riempire ed infine l'ora in cui sarebbe ritornato il camion per il ritiro delle cassette piene;
tutti gli ordini venivano impartiti dal dottor , presidente della cooperativa Controparte_3
e lo stesso periodicamente circa ogni quindici giorni provvedeva al Pt_1 pagamento a saldo o in acconto;
in conclusione il servizio e il lavoro svolto dalla cooperativa iniziava ogni mattina con l'arrivo del camion Parte_2 della ditta terminava nel pomeriggio dopo caricate le cassette piene Pt_1 sul mezzo della ditta stessa».
Tale dichiarazione, invero, non esclude affatto la genuinità dell'appalto inter- corso tra le due cooperative, riguardando le indicazioni di ull'attività Pt_1
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da svolgere riferite al solo - e non già ai dipendenti della cooperativa ap- Tes_1 paltatrice -, e costituendo, pertanto, dette indicazioni una mera estrinsecazione del coordinamento tra le due imprese, necessario all'espletamento di quanto previsto dall'oggetto del contratto di appalto.
Convergono altresì, nel senso sopra indicato, quali indici rivelatori di un appal- to genuino, le deposizioni testimoniali di e di Testimone_4 Persona_1 stiano, rispettivamente, direttore e autista della Pt_3
E invero, il primo, dopo aver precisato di occuparsi «di tutti i settori di attività
[...] della cooperativa», rispondendo al capitolo di prova nr. 9 del ricorso introdut- tivo (“Vero che la ha espletato il servizio con automezzi Controparte_2 propri, quali il furgone con cui si muovevano i braccianti ovvero il muletto per il sollevamento della casse, e strumenti di raccolta propri”), ha dichiarato che
«tutti i mezzi, ivi compresi i furgoni che trasportavano i braccianti, erano for- niti dalla cooperativa».
Il teste a propria volta, ha confermato il capitolo di prova nr. 8 del ri- Tes_3 corso introduttivo (“Vero che la nella persona del dr. o di Pt_1 CP_3 altri, impartiva soltanto le normali indicazioni inerenti i terreni dove esercita- re l'attività di raccolta ed i luoghi dove raccogliere le casse da riempire con gli agrumi”).
D'altro verso, l non ha in alcun modo provato che nell'espletamento CP_1 dell'attività oggetto del contratto di appalto fossero stati utilizzati mezzi propri dell'odierna appellante.
5.2 Ancora, altro elemento a favore della genuinità di quest'ultimo è costituto dalle modalità di pattuizione del corrispettivo, ai sensi dell'4 del contratto: «la prestazione di raccolta di agrumi viene di comune accordo stabilit[a] … in €
0,060 per ogni chilogrammo di prodotto raccolto»; il che dimostra che era dunque a carico dell'appaltatore ( , e non già della committente, il Parte_2 rischio d'impresa in ordine a una eventuale minore quantità di raccolto a fronte del costo fisso della manodopera.
5.3 Infine, le dichiarazioni dei lavoratori rese a mezzo il modello “dichiarazio- ne di responsabilità” ex artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, in tesi volte a dimo- strare la dipendenza dei lavoratori dalla cooperativa (in realtà in tali di- Pt_1
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chiarazioni viene solo attestato, in modo del tutto equivoco, lo svolgimento di attività “presso la/e Azienda/e o il/i datore/i di lavoro”), nulla in ogni caso di- mostrano poiché, a monte e per quanto detto, manca un preciso accertamento da parte dell idoneo a far emergere i caratteri della subordinazione di CP_1 ogni singolo dipendente della cooperativa appaltatrice nei confronti della
Pt_1
6. L'appello va accolto ogni altra questione assorbita e, in riforma della senten- za impugnata, l'avviso di addebito originariamente opposto va annullato.
7. Le spese processuali di entrambi i gradi, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM
147/2022 -, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito opposto;
condanna l'Istituto appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 7.052,00 e, quanto al presente, in € 7.160,00, oltre rimborso forfetario spe- se generali nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29.05.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
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