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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2648/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2648/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._2 ente domiciliati in sito in Salerno, alla via L. Petrone n.77, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Alfano che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 18 novembre 2025, e Parte_1 CP_1 [...]
avanzavano richiesta congiunta di ce CP_1 onio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 5 agosto 1996 e che dalla loro unione erano nati due figli, Per_1
(15.10.1997) e (16.08.2002). Per_2
Pertanto, trasc i mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. cronol. 6330/2012, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: confermare a titolo di contributo per il mantenimento ai figli e Per_1 Per_3 stante lo stato di disoccupazione del sig. l'importo d 0, CP_1 carico dello stesso che verserà alla sig.r stesso provvederà ad eventuali Pt_1 spese straordinarie nella misura del 50%. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 5 agosto 1996 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] il [...], C. F.: Parte_1
e , nato a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1 to nel Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S o n. 47, Parte II, Serie A, Uff. 5) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2648/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._2 ente domiciliati in sito in Salerno, alla via L. Petrone n.77, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Alfano che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 18 novembre 2025, e Parte_1 CP_1 [...]
avanzavano richiesta congiunta di ce CP_1 onio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 5 agosto 1996 e che dalla loro unione erano nati due figli, Per_1
(15.10.1997) e (16.08.2002). Per_2
Pertanto, trasc i mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. cronol. 6330/2012, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: confermare a titolo di contributo per il mantenimento ai figli e Per_1 Per_3 stante lo stato di disoccupazione del sig. l'importo d 0, CP_1 carico dello stesso che verserà alla sig.r stesso provvederà ad eventuali Pt_1 spese straordinarie nella misura del 50%. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 5 agosto 1996 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] il [...], C. F.: Parte_1
e , nato a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1 to nel Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S o n. 47, Parte II, Serie A, Uff. 5) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi