TAR Potenza, sez. I, sentenza 28/03/2026, n. 140
TAR
Sentenza 28 marzo 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso introduttivo

    Il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza degli atti lesivi, che nel caso di specie si è avuta con la messa a disposizione degli atti sulla piattaforma in data 11 novembre 2025, rendendo il ricorso tempestivo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e difetto di motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dal raggruppamento aggiudicatario

    Le doglianze sono infondate. Le presunte sottostime sono di entità minima, ampiamente assorbibili dall'utile e dalle spese generali, e non inficiano la globalità e la sinteticità della valutazione di anomalia. La stazione appaltante ha svolto un'istruttoria adeguata e il giudizio di congruità è esente da vizi.

  • Inammissibile
    Motivi aggiunti inammissibili

    La determinazione di rettifica ha natura di mero atto correttivo per errore materiale, senza modificare l'esito della gara. Le censure introdotte con i motivi aggiunti attengono a profili già conoscibili e non sono strettamente consequenziali all'atto impugnato, configurando un inammissibile ampliamento del thema decidendum. Tuttavia, la censura relativa alla modifica del costo della manodopera viene esaminata nel merito nell'ambito del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 28/03/2026, n. 140
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 140
    Data del deposito : 28 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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