Sentenza 28 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 28/03/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 469 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- CU s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B37238F8AB, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Passaro, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4;
nei confronti
- UL Security s.r.l., VC TA s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocato Carmen Cerone, con domicilio digitale in atti di causa.
per l'annullamento,
previa sospensiva dell’efficacia,
con riguardo al ricorso introduttivo
- della determinazione dirigenziale dell’Ufficio centrale di committenza e soggetto aggregatore, n. 13BM.2025/D.00467 del 28/10/2025;
- di tutti verbali di gara, con particolare riguardo a quelli della commissione giudicatrice relativi alle sedute riservate e resi ostensibili solo in data 11 novembre 2025;
- di ogni altro atto, antecedente, concomitante ed anche successivo come potrebbe essere la stipula del contratto di appalto con l’aggiudicataria;
- per il risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente;
con riguardo a motivi aggiunti
- della determinazione dirigenziale dell’Ufficio centrale di committenza e soggetto aggregatore n. 13BM.2025/D.00664 del 18/12/2025 con la quale si è proceduto alla rettifica per errore materiale della determinazione dirigenziale n. 13BM.2025/D.00467 del 28/10/2025;
- di tutti gli atti già impugnati col ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e delle società controinteressate;
Visto il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026, il Consigliere avv. BE AP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La CU s.p.a. (di seguito anche solo “CU”) con ricorso ritualmente notificato e depositato è insorta avverso la determinazione in epigrafe, recante l’aggiudicazione del lotto n. 3 della “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso gli immobili in uso alla Giunta Regionale della Basilicata siti, nei comuni di Potenza, Roma, Matera, Lagonegro, Senise, Villa d’Agri, Marsicovetere, Melfi, Policoro, Complesso Monastico di Santa Maria D’Orsoleo di Sant’Arcangelo e Villa Nitti in Maratea e presso gli Uffici di Matera del Consiglio Regionale di Basilicata”.
1.1. In fatto, emerge quanto segue:
- con determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2024, la Stazione unica appaltante della Regione Basilicata ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso gli immobili in uso alla Giunta regionale della Basilicata, suddivisi in quattro lotti funzionali;
- in relazione al lotto n. 3, qui in rilievo, all'esito delle valutazioni tecniche ed economiche, la graduatoria provvisoria ha visto: - al primo posto: TI UL Security s.r.l. / VC TA s.p.a (di seguito anche solo “TI UL/VC”) con 90,843 punti (ribasso 27,38%); - al secondo posto: CU con 86,932 punti (ribasso 24,234%);
- la stazione appaltante ha quindi dato corso al subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta, richiedendo giustificazioni al raggruppamento aggiudicatario;
- quest’ultimo ha prodotto in data 12 giugno 2025 articolate giustificazioni economiche, corredate da documentazione attestante: la struttura organizzativa già operante sul territorio provinciale, le economie di scala derivanti da servizi già svolti, il dettaglio del costo del lavoro con indicazione dei profili professionali, livelli di inquadramento, scatti di anzianità, oneri previdenziali, le asseverazioni di consulente del lavoro sulla percentuale di assenze, le risultanze relative agli sgravi contributivi applicabili;
- all'esito dell'istruttoria, la stazione appaltante, con la determinazione qui avversata, ritenute congrue tali giustificazioni, è addivenuta all'aggiudicazione del lotto n. 3 in favore del TI UL/VC;
- la CU, in data 4 novembre 2025, ha presentato istanza di accesso agli atti e, successivamente, in data 4 dicembre 2025, ha impugnato l'aggiudicazione, deducendo l'illegittimità del giudizio di congruità dell'offerta.
1.2. La Regione Basilicata, ritualmente evocata, non si è inizialmente costituita in giudizio.
1.2.1. Il raggruppamento controinteressato si è costituito in giudizio prospettando in sintesi l’irricevibilità del ricorso, l'illegittimità dell'ammissione di CU alla gara per violazione della lex specialis nella formulazione dell'offerta economica, l’infondatezza nel merito.
2. Con successiva determinazione n. 13BM.2025/D.00664 del 18 dicembre 2025, la stazione appaltante ha rettificato per mero errore materiale gli importi economici associati ai lotti, senza modificare l'identità dell'aggiudicatario, la graduatoria o l'esito della verifica di anomalia.
3. Il 23 dicembre 2025 parte controinteressata ha depositato ricorso incidentale escludente.
4. Il 9 gennaio 2026 si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, prendendo posizione contro il ricorso introduttivo e contestandone la fondatezza nel merito.
5. Con atto del 16 gennaio 2026, CU ha proposto motivi aggiunti avverso la determinazione di rettifica del 18 dicembre 2025.
6. Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, il Collegio ha disposto l’abbinamento al merito dell’incidentale cautelare
7. Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026, previo deposito di scritti difensivi e documenti, i procuratori delle parti presenti hanno illustrato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
8. In rito, ritiene il Collegio di dare priorità logica alla disamina del ricorso principale, atteso che solo l'eventuale accoglimento di quest'ultimo determinerebbe la persistenza dell'interesse a ricorrere della ricorrente incidentale.
8.1. Il Collegio procede quindi alla delibazione del ricorso introduttivo.
8.1.1. Il TI UL/VC ha sostenuto l'irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività, sostenendo che il termine di trenta giorni per l'impugnazione dell'aggiudicazione del 28 ottobre 2025 sarebbe decorso dal successivo 29 di ottobre e scaduto il 27 novembre 2025, mentre il ricorso è stato notificato solo il 4 dicembre 2025.
L’eccezione va disattesa. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 209, 90 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, il termine decadenziale per l'impugnazione degli atti di gara decorre dal momento in cui l'interessato acquisisce o è messo in grado di acquisire piena conoscenza degli atti che lo ledono, in conformità con la regola del diritto unionale che differisce il termine di presentazione del ricorso al tempo della conoscenza delle possibili violazioni. In base al nuovo codice dei contratti, quindi, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione ex art. 90 del d.lgs. 36 del 2023 oppure dal giorno in cui gli atti di gara sono messi effettivamente a disposizione degli altri candidati ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, del medesimo codice (T.A.R. Campania, sez. IX, 29 maggio 2025, n. 4113).
Nel caso di specie, la documentazione essenziale per valutare la legittimità dell'aggiudicazione – in particolare le giustificazioni rese dal TI UL/VC in sede di verifica di anomalia – risulta dalla documentazione in atti essere stata resa disponibile sulla piattaforma solo in data 11 novembre 2025. Pertanto, il computo del termine di trenta giorni per l'impugnazione va ancorato a tale data, conseguendone la tempestività del ricorso.
8.1.2. Il TI UL/VC ha poi eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti, sostenendo che la determinazione di rettifica del 18.12.2025 avrebbe natura di mero atto correttivo e che le censure veicolate con i motivi aggiunti riguarderebbero profili già conoscibili al momento della proposizione del ricorso principale.
8.1.2.1. La tesi va condivisa. La sopravvenuta determinazione n. 13BM.2025/D.00664 del 18 dicembre 2025 ha natura di mera rettifica per errore materiale, come espressamente dichiarato dalla stazione appaltante, e si limita a correggere gli importi economici associati ai lotti, senza modificare l'identità dell'aggiudicatario, la graduatoria o l'esito della verifica di anomalia. La stessa ricorrente riconosce che la rettifica "non comporta modifiche sostanziali al provvedimento assunto ad ottobre 2025" (ricorso per motivi aggiunti, pag. 3).
8.1.2.2. Ora, l'art. 43 cod. proc. amm. consente la proposizione di motivi aggiunti avverso atti sopravvenuti della stessa sequenza procedimentale, ma non permette di introdurre, sotto tale veste nuove domande già proponibili ab origine, o di ampliare tardivamente la causa petendi, o ancora di "ristrutturare" ex post il ricorso in violazione dei principi di concentrazione propri del rito appalti (art. 120 c.p.a.).
Nel caso di specie, i motivi aggiunti: - non traggono origine dall'atto di rettifica, che si limita a riallineare l'importo di aggiudicazione; - si fondano su elementi (offerta economica, modulo F3, giustificazioni dell'ATI) già integralmente conoscibili sin dall'aggiudicazione originaria e dalla comunicazione degli atti di gara dell'11-13 novembre 2025; - coincidono, in larga parte, con doglianze già introdotte con la memoria del 12 gennaio 2026.
In particolare, la censura relativa alla modifica del costo della manodopera da € 910.028,30 a € 910.319,73 – che costituisce il nucleo centrale dei motivi aggiunti – attiene a un profilo già emergente dal confronto tra l'offerta economica originaria e le giustificazioni rese in data 12 giugno 2025, rese ostensibili l’11 novembre 2025.
Ebbene i motivi aggiunti, nella parte in cui non sono strettamente consequenziali alla rettifica, sono tardivi e inammissibili ex art. 43 c.p.a., risolvendosi in un inammissibile ampliamento del thema decidendum . Nondimeno, poiché la censura relativa alla modifica del costo della manodopera può essere ricondotta, in via interpretativa, al motivo principale di violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 per difetto di motivazione del giudizio di congruità, il Collegio ritiene di procedere comunque all'esame nel merito di tale profilo nell'ambito della complessiva valutazione del ricorso principale.
9. Nel merito, coll'unico articolato motivo del ricorso principale, CU ha dedotto la violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, il difetto di motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dal TI UL/VC e l'errore nei presupposti di fatto e di diritto.
9.1. Le doglianze così formulate non hanno giuridico pregio.
9.1.1. Giova riepilogare gli approdi giurisprudenziali in punto di verifica di anomalia.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la verifica di anomalia dell'offerta è volta ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta e l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire l'appalto alle condizioni proposte. La valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una "caccia all'errore" nella loro indicazione, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437; Sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 500). Come recentemente affermato anche da questo Tribunale amministrativo: "la valutazione in questione consiste in un procedimento il cui esito è rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono" (TAR Basilicata, Sez. I, 18 novembre 2025, n. 528; Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 500). Pertanto, il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria svolta dalla stazione appaltante e della non manifesta illogicità o contraddittorietà del giudizio di congruità, senza incidere, per il resto, sulla valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione.
9.1.2. La ricorrente ha in primo luogo sostenuto che il TI UL/VC avrebbe "volutamente escluso" di considerare gli scatti di anzianità che il personale da riassorbire verrà a maturare durante il periodo dell'appalto.
La tesi non persuade. Dalla documentazione in atti emerge che il TI UL/VC abbia utilizzato, in via prudenziale, le tabelle retributive già comprensive degli incrementi previsti per il 2026 in forza del rinnovo del CCNL di settore. Risultano poi essere stati preservati i livelli e scatti maturati.
Quanto all'ulteriore dinamica futura degli scatti, la Regione ha evidenziato che eventuali incrementi su importi dell'ordine di poche migliaia di euro non alterano la sostenibilità dell'offerta, specie in presenza di un utile residuo capiente (circa € 75800,00) e di spese generali pari a circa € 68961,72.
9.1.2.1. La ricorrente ha richiamato a sostegno della sua tesi l’orientamento del Giudice d’appello (Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6638) secondo cui l'indicazione separata dei costi della manodopera deve necessariamente includere anche gli scatti retributivi futuri già previsti dal CCNL. Tuttavia, nel caso di specie, gli scatti sono stati considerati nelle giustificazioni e l'eventuale incremento futuro, calcolato dalla stessa ricorrente in circa € 3000,00 nel triennio, rappresenta meno dello 0,3% del valore dell'appalto, risultando quindi ampiamente assorbibile dall'utile e dalle spese generali dichiarate.
9.1.2.2. Ritiene in conclusione il Collegio che, anche a voler ammettere una lieve sottostima degli scatti futuri, tale scostamento rientri nel normale rischio d'impresa e non sia idoneo a qualificare come illogico o inattendibile il giudizio di congruità.
9.1.3. La CU ha contestato il mancato adeguamento dell’assegno ad personam in base agli aumenti contrattuali, in violazione dell'art. 32 del CCNL di settore.
9.1.3.1. La censura non è fondata. Dalle giustificazioni emerge che gli assegni ad personam (€ 59,22 per IV livello) risultano inclusi nella voce A4 e nel totale A, con conseguente rispetto dell'art. 32 CCNL e dell'invarianza del trattamento economico complessivo.
Quanto all'ulteriore dinamica futura degli assegni ad personam, la Regione ha evidenziato che eventuali incrementi percentuali su importi dell'ordine di € 59,00 non alterino la sostenibilità dell'offerta. In effetti, anche in questo caso, l'eventuale scostamento è di entità minima e ampiamente assorbibile dall'utile e dalle spese generali.
9.1.4. La CU ha poi dedotto che il costo delle divise sarebbe stato inserito solo per il primo anno, mentre le tabelle ministeriali prevedono un costo annuale.
In senso opposto, non è stato specificamente contestato quanto sostenuto dal TI controinteressato sul punto, ossia che le divise sono fornite gratuitamente dall'istituto e la sostituzione dei capi avviene, di regola, ad anni alterni o comunque su cicli pluriennali, salva sostituzione anticipata per usura o danneggiamento, senza alcun obbligo di rinnovo integrale annuale. La scelta di imputare il costo delle divise su base non annuale, ma in senso coerente con tale dinamica pluriennale, non viola i minimi retributivi né le tabelle di riferimento, costituendo una diversa modalità di distribuzione nel tempo di un costo per sua natura pluriennale.
In ogni caso, anche ipotizzando un onere di € 150,00 annui per ciascuna delle sei GPG, si avrebbe un costo complessivo di soli € 2700,00 sull'intero triennio, importo oggettivamente modesto e fisiologico, ampiamente assorbito dall'utile e dalle spese generali. Lo scostamento, quindi, non può considerarsi rilevante né idoneo a pregiudicare la attendibilità e serietà della intera offerta (in similare questione, T.A.R. Campania, sez. IV, 10 ottobre 2022, n. 6221).
9.1.5. Va disattesa per genericità l’ulteriore doglianza secondo cui i contributi INPS per il personale di nuova assunzione non sarebbero stati correttamente computati, in quanto non sarebbe stato considerato il minimale contributivo di € 1487,00 mensili.
Per il personale GPG full time inquadrato secondo il CCNL di riferimento, la retribuzione imponibile (paga base più istituti fissi) è normalmente pari o superiore al minimale, sicché, nella maggior parte dei casi, il minimale non determina alcun incremento reale del contributo rispetto al calcolo sulla retribuzione effettiva.
Anche volendo ammettere che per talune posizioni di nuovo inserimento si generi un minimo delta contributivo legato al minimale, si tratterebbe comunque di uno scostamento economicamente contenuto, spalmato su otto nuove assunzioni e sull'intero triennio contrattuale, nell'ordine di poche migliaia di euro complessive, agevolmente assorbite dall'utile e dalle spese generali.
Peraltro, non si è dimostrato che il costo medio orario dichiarato dall'ATI sia inferiore al costo minimo risultante dall'applicazione combinata delle tabelle retributive CCNL e delle aliquote contributive.
9.1.6. La ricorrente ha poi contestato l'affidamento fatto dal TI controinteressato sul riconoscimento degli sgravi contributivi previsti dal c.d. "decreto coesione", sostenendo che non sarebbero automatici né garantiti.
Tuttavia, trattasi di agevolazione che non ha natura di contributo discrezionale "a sportello" o a graduatoria, ma ha carattere generale ed è prevista dal legislatore in favore delle nuove assunzioni, risultando applicabile ope legis al ricorrere dei presupposti.
In ogni caso, come evidenziato dal TI UL/VC, l'offerta non fonda la propria sostenibilità sulla imprescindibile fruizione dello sgravio: anche neutralizzando integralmente l'effetto del beneficio, l'incremento di costo resterebbe ampiamente compatibile con il margine di utile e con le spese generali dichiarate. In altri termini, lo sgravio incide sul margine dell'operazione, non sulla possibilità stessa di coprire il costo del lavoro secondo i valori tabellari.
9.1.7. La ricorrente ha dubitato dell’esattezza del calcolo del monte ore mediamente lavorate, sostenendo che il TI UL/VC avrebbe utilizzato un divisore di n. 1623 ore anziché n. 1578 ore come previsto dalle tabelle ministeriali.
La censura va disattesa. Risulta dagli atti che il TI UL/VC ha mantenuto i valori ministeriali per ferie, festività, permessi, formazione, mentre ha stimato le assenze per malattia/infortunio/maternità al 3,8%, superiore allo storico aziendale (2,77%), ottenendo 81 ore anziché le 126 del DM; tale scelta è stata supportata con i dati aziendali asseverati da un consulente del lavoro. A sua volta, la Regione ha confermato che trattasi di tasso di assenza prudenziale rispetto allo storico e acclarato che il costo orario è stato determinato dividendo il costo annuo, comprensivo di tutti gli oneri, per le ore effettivamente lavorate, e moltiplicato per il monte ore di gara, coprendo così anche le sostituzioni.
La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente ammette peraltro lo scostamento motivato dalle specifiche condizioni aziendali, ferma restando la copertura integrale degli oneri.
Nel caso di specie, il TI UL/VC ha assunto integralmente il monte ore contrattuale fissato dalla lex specialis (47625,50 ore), senza alcuna riduzione quantitativa delle prestazioni. Le condizioni favorevoli dedotte (radicamento territoriale, pattuglie già operative, mezzi ammortizzati) incidono solo sulla struttura dei costi interni, non sulla quantità di ore che l'operatore si obbliga a rendere.
La ricorrente ha inoltre censurato la determinazione del costo orario medio, sostenendo che l’ATI avrebbe indicato valori oscillanti tra € 18,33 ed € 18,45, inferiori ai valori che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dovrebbero attestarsi tra € 21,03 ed € 21,37.
La doglianza non può essere condivisa. Dalla documentazione giustificativa emerge che il costo orario medio è stato calcolato mediante media ponderata pluriennale, tenendo conto della diversa durata dei sottoperiodi retributivi e del relativo monte ore, secondo un metodo che la giurisprudenza ha ritenuto legittimo. Il valore finale indicato dall’ATI (€ 19,11/h) risulta superiore ai minimi tabellari e coerente con la struttura retributiva del personale impiegato.
Gli scostamenti di pochi centesimi rilevati nei valori intermedi non incidono sulla sostenibilità complessiva dell’offerta, né integrano violazione dei minimi salariali, trattandosi di oscillazioni fisiologiche derivanti dal metodo di ponderazione adottato.
9.1.8. La ricorrente ha criticato la congruità del costo della vigilanza ispettiva, sostenendo che il TI UL/VC non avrebbe il servizio di pattugliamento nelle aree oggetto di gara e che le distanze tra le località renderebbero necessarie quattro pattuglie dedicate, con un costo complessivo di € 768078,72, a fronte dei € 480668,00 offerti.
La censura si fonda su un modello organizzativo meramente teorico e soggettivo elaborato dalla deducente che non corrisponde né alla lex specialis né all'organizzazione effettiva del TI.
Il capitolato configura il servizio di vigilanza ispettiva come prestazione a punzonatura, remunerata per passaggio (59.022 punzonature in 36 mesi), senza imporre quattro pattuglie dedicate otto ore per zona.
La stazione appaltante ha verificato documentalmente il possesso delle licenze, della centrale operativa, delle certificazioni e delle pregresse esperienze di UL, già operativa in Basilicata dal 2012.
Il TI UL/VC ha chiarito che i servizi ispettivi di ronda, televigilanza, telesorveglianza e pronto intervento non sono a carattere esclusivo, ma rientrano nei "servizi dinamici" già erogati alla clientela, con pattuglie che operano su percorsi ottimizzati e con il costo già integralmente assorbito dagli attuali ricavi e ripartito pro capite su tutta l'utenza acquisita.
La Regione ha valorizzato questo modello integrato, evidenziando il radicamento territoriale dell’aggiudicatario, la presenza di pattuglie già operative e la possibilità di ripartire i costi su più clienti.
Peraltro, la stessa CU, per il medesimo servizio, ha offerto € 7,50 a passaggio, prezzo sensibilmente inferiore a quello dell'ATI (€ 9,00), sicché applicando il modello di calcolo teorico della ricorrente, l'offerta di CU risulterebbe ancor più insostenibile.
La censura si risolve, pertanto, in un tentativo di sostituire al modello organizzativo dell'ATI, validato dalla stazione appaltante, un proprio modello più oneroso, elevandolo a parametro di giudizio dell'altrui offerta, in violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale.
9.1.9. La ricorrente ha dedotto che il TI UL/VC avrebbe modificato il costo della manodopera in sede di giustificazioni, passando da € 910.028,30 (offerta economica) a € 910.319,73 (giustificazioni), in violazione del principio di immodificabilità dell'offerta.
A sostegno di tale censura, la ricorrente richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, 5 agosto 2025, n. 6918), secondo cui la modifica del costo complessivo della manodopera in sede di giustificazioni comporti un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica.
L’argomento non coglie nel segno. La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente ammette le rettifiche puntuali di singole voci (errori di calcolo) laddove non incidano sull'entità globale dell'offerta e se adeguatamente compensate all'interno del quadro economico.
Nel caso concreto: la differenza fra € 910028,30 e € 910319,73 è pari a € 291,43, meno dello 0,02% del valore dell'appalto, ossia € 1551393,26. Ancora una volta deve rilevare che tale scostamento è ampiamente assorbito dall'utile di impresa (circa € 75.800) e dalle spese generali/costi di progetto (€ 68.961,72), senza violare i minimi retributivi. Quindi, non si è in presenza di una modifica sostanziale del costo della manodopera, ma di una mera precisazione contabile, compatibile con il principio di immodificabilità dell'offerta.
La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, lungi dal fondare l'illegittimità dell'offerta del TI UL/VC, conferma che solo variazioni significative e non assorbite possono determinare l'esclusione; nel caso di specie, tale soglia non è neppure lontanamente raggiunta.
Orbene, la differenza di € 291,43 tra il costo della manodopera indicato nell’offerta economica (€ 910028,30) e quello risultante dalle giustificazioni (€ 910319,73) non integra una modifica sostanziale dell’offerta, ma costituisce una rettifica meramente contabile, ammessa dalla giurisprudenza quando non incide sull’importo complessivo né altera l’equilibrio economico dell’offerta. La variazione rappresenta infatti lo 0,019% del valore dell’appalto e risulta ampiamente assorbita dall’utile dichiarato e dalle spese generali. Non si è dunque in presenza di una riformulazione dell’offerta economica, ma di una precisazione interna al quadro giustificativo, pienamente compatibile con il principio di immodificabilità dell’offerta, che vieta solo le modifiche sostanziali e non le correzioni marginali prive di effetti sul prezzo complessivo.
9.2 In conclusione, il Collegio ritiene che le censure articolate dalla ricorrente si fondino su prospettazioni unilaterali e di carattere atomistico, evidenziando, al più, scostamenti fisiologici di entità minima, ampiamente assorbiti dall'utile e dalle spese generali, e tendano inammissibilmente a sostituirsi al giudizio complessivo e sintetico della stazione appaltante, il quale resta tuttavia esente da mende.
La stazione appaltante ha svolto un'istruttoria adeguata, richiedendo giustificazioni articolate e documentate, e ha motivato il giudizio di congruità evidenziando, la completezza ed esaustività della documentazione presentata, la congruità dei prezzi della manodopera con riferimento alle tabelle ministeriali, l'esperienza già maturata dalla ditta e le condizioni favorevoli, la congruità delle spese generali (€ 27051,28) e dell'utile di impresa (€ 75819,80). Tale motivazione, pur sintetica, è sufficiente a dar conto delle ragioni del giudizio di congruità e non è manifestamente illogica o contraddittoria.
9.2.1. Il ricorso introduttivo va, pertanto, respinto.
10. In ragione dell’esito reiettivo del ricorso introduttivo, nonché della ritenuta inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti, va rilevata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale. Infatti, l'aggiudicazione in favore del TI UL/VC resta ferma e lo stesso non ha più interesse a ottenere l'esclusione della CU.
11. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso introduttivo e la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti, nonché la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale.
12. Sussistono giusti motivi, attesa la complessità della vicenda, per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibile l’atto di motivi aggiunti:
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, coll'intervento dei magistrati:
EF TO, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
BE AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE AP | EF TO |
IL SEGRETARIO