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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 43210/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Giorgio Maria Bosio Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
CP_ chiedendo l'accertamento negativo del credito contributivo preteso dall' con missiva del
31.07.2023 e relativo all'importo di € 421,63 per omesso pagamento contributi colf 2° trimestre 2013, oltre sanzioni.
A sostegno della domanda eccepiva l'estinzione del credito contributivo per intervenuta prescrizione quinquennale.
CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva di aver interrotto la prescrizione con ar ricevuta in data 30.11.2017. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
CP_ Invero l' ha allegato di aver inviato alla ricorrente un avviso bonario con valore interruttivo della prescrizione quinquennale.
Il dies a quo per il termine di prescrizione deve essere individuato dalla data di scadenza per il pagamento dei contributi.
pagina 1 di 2 Nella fattispecie il termine di scadenza per il pagamento dei contributi colf relativi al 2° trimestre 2013 era il 10 luglio 2013. Invero il primo trimestre scade il 10 aprile, il 2° il 10 luglio, il 3° il 10 ottobre e il
4° il 10 gennaio.
CP_ Ne consegue che il 30.11.2017, data di ricezione dell'avviso bonario inviato dall' non era ancora spirato il termine prescrizionale di cinque anni;
pertanto tale missiva ha valore di atto interruttivo della prescrizione quinquennale.
CP_ Successivamente l' ha richiesto alla ricorrente il pagamento degli omessi contributi e sanzioni con missiva ricevuta il 23.08.2023.
Anche tale richiesta deve ritenersi effettuata entro il termine prescrizionale di cinque anni, decorrenti dal 30.11.2017; giova considerare che ai fini del computo vanno considerati i periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, complessivamente pari a 129+181 giorni (circa 10 mesi), rispettivamente dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (in base al DL 18/2020 e L27/2020) e dal 31/12/2020 al
30/06/2021 (in base al DL 18 e 183/2020).
Ne consegue che il termine prescrizionale sarebbe spirato circa il 30 settembre 2023, sicchè la richiesta
CP_ dell' ricevuta il 23.08.2023 appare tempestiva.
Si impone quindi il rigetto della domanda e la parte ricorrente va condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
pqm
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO
CONDANNA LA PARTE RICORRENTE A RIFONDERE ALL' LE SPESE DI LITE, CP_1
CHE LIQUIDA IN € 499,00 COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 19 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 43210/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Giorgio Maria Bosio Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
CP_ chiedendo l'accertamento negativo del credito contributivo preteso dall' con missiva del
31.07.2023 e relativo all'importo di € 421,63 per omesso pagamento contributi colf 2° trimestre 2013, oltre sanzioni.
A sostegno della domanda eccepiva l'estinzione del credito contributivo per intervenuta prescrizione quinquennale.
CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva di aver interrotto la prescrizione con ar ricevuta in data 30.11.2017. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
CP_ Invero l' ha allegato di aver inviato alla ricorrente un avviso bonario con valore interruttivo della prescrizione quinquennale.
Il dies a quo per il termine di prescrizione deve essere individuato dalla data di scadenza per il pagamento dei contributi.
pagina 1 di 2 Nella fattispecie il termine di scadenza per il pagamento dei contributi colf relativi al 2° trimestre 2013 era il 10 luglio 2013. Invero il primo trimestre scade il 10 aprile, il 2° il 10 luglio, il 3° il 10 ottobre e il
4° il 10 gennaio.
CP_ Ne consegue che il 30.11.2017, data di ricezione dell'avviso bonario inviato dall' non era ancora spirato il termine prescrizionale di cinque anni;
pertanto tale missiva ha valore di atto interruttivo della prescrizione quinquennale.
CP_ Successivamente l' ha richiesto alla ricorrente il pagamento degli omessi contributi e sanzioni con missiva ricevuta il 23.08.2023.
Anche tale richiesta deve ritenersi effettuata entro il termine prescrizionale di cinque anni, decorrenti dal 30.11.2017; giova considerare che ai fini del computo vanno considerati i periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, complessivamente pari a 129+181 giorni (circa 10 mesi), rispettivamente dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (in base al DL 18/2020 e L27/2020) e dal 31/12/2020 al
30/06/2021 (in base al DL 18 e 183/2020).
Ne consegue che il termine prescrizionale sarebbe spirato circa il 30 settembre 2023, sicchè la richiesta
CP_ dell' ricevuta il 23.08.2023 appare tempestiva.
Si impone quindi il rigetto della domanda e la parte ricorrente va condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
pqm
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO
CONDANNA LA PARTE RICORRENTE A RIFONDERE ALL' LE SPESE DI LITE, CP_1
CHE LIQUIDA IN € 499,00 COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 19 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 2 di 2