CA
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili in grado di appello iscritte al n. 1155/2023 R.G.C. e al n. 1182/2023, riunite nell'ambito di quella n. 1155/2023, trattenute in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 04.03.2025 vertenti
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Lino Nisii e Serena Monina ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Teramo (TE), alla Via V. Comi
n. 18, il tutto in forza di procure in calce all'atto di citazione in appello nel giudizio n.
1155/2023 ed alla comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio n.
1182/2023.
APPELLANTI PRINCIPALI/APPELLATI INCIDENTALI nell'ambito del giudizio n. 1155/2023
APPELLATI nell'ambito del giudizio n. 1182/2023
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Malignano Stuart e
Matteo Flamminj, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Teramo (TE), al Corso
San Giorgio n. 110, in forza di procure in calce all'atto di citazione in appello nel giudizio n. 1182/2023 ed alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nel giudizio n. 1155/2023.
APPELLANTE PRINCIPALE nell'ambito del giudizio n. 1182/2023
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE nell'ambito del giudizio n. 1153/2023
in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Controparte_2 Controparte_3
, , , P_ CP_5 Controparte_6 CP_7
, , e ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
tutti elettivamente domiciliati in Teramo (TE), al Corso Cerulli n. 31, presso e nello studio dell'avv. Pietro Referza, che li rappresenta e difende in forza di procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.1155/2023 ed in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nell'ambito del giudizio n. 1182/2023.
APPELLATI nell'ambito del giudizio n. 1155/2023
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI nell'ambito del giudizio n. 1182/2023
, elettivamente domiciliato in Teramo (TE), alla Via Teatro Parte_6
Antico n. 18, presso e nello studio dell'avv. Luciano Scaramazza, che lo rappresenta e difende come da procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello nel giudizio n. 1155/2023 ed alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.
1182/2023
APPELLATO nell'ambito del giudizio n. 1155/2023
APPELLATO nell'ambito del giudizio n. 1182/2023
(già , in persona del legale Controparte_11 Controparte_12 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), alla Via dei
Giardini n. 12, presso lo studio dell'avv. Ugo Frasca, che la rappresenta e difende in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nel giudizio n. 1155/2023 ed alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nell'ambito del giudizio n. 1183/2023.
APPELLATA /APPELLANTE INCIDENTALE nell'ambito del giudizio n. 1155/2023
APPELLATA /APPELLANTE INCIDENTALE nell'ambito del giudizio n. 1182/2023 in persona del procuratore ad negotia pro Controparte_13
tempore, elettivamente domiciliata in Giulianova (TE), alla Via Parini, Pal. E, Int. 3, presso e nello Studio dell'avv. Fulvia Cristofari, che la rappresenta e difende come da procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio n. 1155/2023 ed alla comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio n. 1182/2023.
APPELLATA nell'ambito del giudizio n. 1155/2023
APPELLATA nell'ambito del giudizio n. 1182/2023
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 955/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 18.10.2023 – Appalto: altre ipotesi ex art 1655 e ss. cc.
Conclusioni delle parti:
Per e : Parte_1 Pt_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, per tutte le causali illustrate nell'atto di appello iscritto al n. 1155/23 r.g. e in tutti gli scritti difensivi e le note di trattazione scritta depositate in atti, nel giudizio n. 1182/2023 ed in quello al 1155/23 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta: in via preliminare ed in rito
1) dichiarare improcedibili e/o inammissibili le impugnazioni incidentali proposte nel giudizio n. 1155/2023 dalla società HD SS.NI PA (con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8/03/2024) e dalla società (con la Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/03/2024), per avvenuta consumazione del potere di impugnazione già consumato nel giudizio n. 1182/2023 (con il deposito dell'impugnazione principale in data 17/11/2023 per la e Controparte_1 con l'impugnazione incidentale in data 7/2/2024 per la HD SS.NI PA);
2) dichiarare inammissibile in quanto tardivo, poiché proposto dopo lo spirare del termine breve di impugnazione scaduto il 20/11/2023, l'appello incidentale proposto nel giudizio
n. 1155/2023 r.g. dalla CO , in persona del legale Controparte_11
rappresentante pro tempore, avverso i capi della sentenza n. 955/2023 r.g. del Tribunale di Teramo, riguardanti la domanda di garanzia spiegata dagli ing. Parte_1
e , nei confronti del terzo chiamato, con ogni conseguenza di legge;
Pt_2
nel merito
1) in via principale, accogliere l'appello proposto dagli ingegneri Parte_1
e avverso la sentenza n. 955/2023 r.g. emessa dal Tribunale di Teramo e, Pt_2 per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché, in ogni caso, la domanda di garanzia spiegata dalla Controparte_1
nei confronti dei terzi chiamati e Parte_2 Pt_1 2) sempre nel merito ed in accoglimento dell'impugnazione principale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 c.c., la prescrizione e la decadenza dell'azione di garanzia spiegata dal nei confronti della Parte_3 [...]
avente ad oggetto i requisiti acustici passivi dell'edificio oggetto di causa, CP_1
per le causali evidenziate dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/11/2013, pag. 51, e fatte integralmente proprie dalla difesa dei terzi chiamati (pag. 67 comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo);
3) rigettare ogni altra domanda proposta, sia in via principale sia in via incidentale, nel giudizio n. 1155/2023 ed in quello 1182/2023 r.g., nei confronti degli odierni deducenti;
in via subordinata
4) in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda risarcitoria spiegata dal e nei confronti della , ovvero Parte_3 Controparte_1
della domanda di garanzia spiegata dalla nei confronti degli odierni Controparte_1
deducenti, accertare e dichiarare il contributo causale dei vari soggetti coinvolti, anche se non evocati in giudizio, in relazione alla produzione del danno, rideterminando, in parziale riforma della sentenza appellata, la percentuale di colpa imputabile a ciascuno di essi, tenendo conto delle risultanze della CTU;
5) sempre in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'impugnazione incidentale proposta dalla CO dovesse essere ritenuta Controparte_11 ammissibile: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la tardività del documento nuovo, denominato “condizioni generali di assicurazione”, prodotto per la prima volta in appello;
b) dichiarare inammissibile in quanto tardiva l'eccezione di inoperatività della polizza proposta per la prima volta in appello dalla predetta CO Assicuratrice;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
In relazione al giudizio n. 1182/2023 R.G.APP., introdotto da Controparte_1
anteriormente a quello rubricato al n. 1153/2023 R.G.C., ma iscritto a ruolo successivamente a questo
“in accoglimento del presente appello, codesta Corte voglia:
- in via principale, annullare l'impugnata sentenza n. 3916/2023 del Tribunale di Teramo, rigettando la domanda proposta nei confronti dell'appellante essendo Controparte_1 il diritto fatto valere prescritto ai sensi dall'art. 1495 c.p.c., e comunque apparendo la stessa infondata;
- in via subordinata, disporre nuova C.T.U. per le ragioni indicate nei motivi d'appello nn.
2, 3, 4, ponendosi al nominando diverso perito gli stessi quesiti già posti in prime cure, o quelli che parranno di giustizia;
- in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, affermata la responsabilità esclusiva dei professionisti chiamati in garanzia, Ing.
e Ing. condannarli al risarcimento diretto dei danni Parte_1 Parte_2
nei confronti di parte attrice in primo grado, in solido con la già Controparte_11
e già ovvero, in subordine, Controparte_14 Controparte_12 nei confronti dell'appellante qualora questa fosse tenuta direttamente Controparte_1
nei confronti della stessa parte attrice in primo grado. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa dei due gradi di giudizio”; in relazione al giudizio n. 1155/2023 R.G.APP.:
“nella denegata ipotesi di mancato totale annullamento o riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Teramo n. 955/2023, in accoglimento dell'appello incidentale formulato da in relazione al terzo motivo del gravame proposto dagli ingegneri Controparte_1
e codesta Corte dichiari la loro unica responsabilità Parte_1 Parte_2 nella causazione dei danni per cui è causa e per l'effetto li condanni in via esclusiva al totale risarcimento degli stessi e non, come statuito dal primo giudice, in solido con la
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”. Controparte_1
Per il nonché per i condomini , Parte_3 Parte_3 Parte_4 Controparte_15
, , , , , Controparte_2 Controparte_3 P_ CP_5 Controparte_6
, e : Controparte_16 Controparte_9 Controparte_10
“La difesa dell'appellata, appellante incidentale, così conclude:
1. Dichiarare inammissibile o respingere l'appello proposto dall'appellante CP_1
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto, ed in riforma parziale della
[...]
sentenza di primo grado: condannare la società al pagamento delle Controparte_1
ulteriori somme per i titoli indicati nei tre motivi di impugnazione incidentale, e precisamente:
a) della somma di € 136.818,50 oltre alla rivalutazione ed agli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata dalla data del 1° gennaio 2008 fino al saldo effettivo;
b) della somma di € 29.284,20, o diversa che parrà di giustizia per spese tecniche, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
c) della somma che verrà liquidata dalla Corte in relazione alle spese e competenze legali del giudizio di accertamento tecnico preventivo, nella misura indicata nella nota spese prodotta in primo grado, o in quella che parrà di giustizia;
d) della somma corrispondente alla ricontabilizzazione degli importi dovuti e liquidati dalla sentenza del Tribunale di Teramo applicando gli interessi compensativi dal 1° gennaio
2008 anziché dal 2013.
3. Dichiarare inammissibile o respingere l'appello proposto dagli appellanti ing. Parte_1
e ing.
[...] Parte_2
4. Dichiarare inammissibile o respingere l'appello incidentale proposto da CP_1
5. Dare atto, nel caso di accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...] [...]
della produzione dell'effetto legalmente tipico descritto nelle note di CP_11
trattazione scritta del 24 febbraio 2024 e del 29 marzo 2024, depositate rispettivamente nei giudizi nn. 1182/2023 e 1155/2023.
6. Condannare in solido la società e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 alla rifusione delle spese e dei compensi del grado di giudizio.”
Per TA LL:
“dichiarare gli appelli proposti da e dagli ingegneri VA e Controparte_1 Pt_2
inammissibili, in subordine infondati, e pertanto respingerli.
[...]
Con la condanna di entrambi gli appellanti al pagamento in solido delle spese e compensi del grado.”
Per Controparte_13
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita:
In via principale
1) dare atto dell'intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza di I grado che ha rigettato la domanda proposta dalla nei confronti del Geologo Controparte_1 [...]
e ha ritenuto assorbita, per effetto di tale rigetto, la domanda di Controparte_17 garanzia da quest'ultimo proposta nei confronti di nonché dei Controparte_18
capi della sentenza non oggetto di gravame, ovvero confermare la sentenza di I grado nella parte in cui il Giudicante ha escluso la sussistenza di responsabilità del Geologo Dr.
in ordine ai fatti di causa e ha ritenuto assorbita, per l'effetto, la Parte_6
domanda di garanzia da questi proposta nei confronti di ovvero, Controparte_18
in ogni caso, confermare la sentenza di primo grado con riferimento alla posizione del
Geologo Dr. e della nella veste di Parte_6 Controparte_18 assicuratore per la RC professionale di quest'ultimo, con vittoria delle spese di lite del grado;
In via subordinata, con riserva di gravame
2) accogliere le conclusioni formulate da nel corso del primo Controparte_18
grado di giudizio, nella comparsa di costituzione e risposta, così come precisate all'udienza del 23.03.2023, con vittoria delle spese di lite del grado.”
Per Controparte_11
“Voglia l'On. Corte adita, contrariis reiectis,
A) -. rigettare l'appello di nella parte in cui essa ha chiesto “affermarsi la Controparte_1
responsabilità esclusiva dei professionisti chiamati in garanzia, Ing. e Parte_1
Ing. condannarli al risarcimento diretto dei danni nei confronti di parte Parte_2
attrice in primo grado, in solido con la già Controparte_11 [...]
e già ovvero, in subordine, nei confronti Controparte_14 Controparte_12 dell'appellante qualora questa fosse tenuta direttamente nei confronti Controparte_1 della stessa parte attrice in primo grado”;
B) -. in accoglimento dell'appello incidentale svolto dalla voglia Controparte_11
comunque riformare il capo 11) del dispositivo della sentenza n. 95/2923 del Tribunale di
Teramo, pubblicata il 18.10.2023 nell'ambito del giudizio rubricato al n. 3916/2013 e per
l'effetto:
1) rigettare la domanda di garanzia svolta dagli Ingegneri e Parte_1 Parte_2 contro l nonché qualsivoglia altra domanda contro
[...] Controparte_11 quest'ultima veicolata, principale ed incidentale, atteso l'evidenziato difetto di operatività della sottesa polizza. Per l'effetto condannare quindi gli attori principali alla restituzione di tutte le somme già loro corrisposte dalla in data 23.11.2023, ovvero, Controparte_11
e più specificatamente:
- il alla restituzione della somma di € 92.974,66, oltre Controparte_19
interessi dal 23.11.2023 al saldo,
- e , alla restituzione della somma di € 14.490,72, oltre P_ CP_5
interessi dal 23.11.2023 al saldo,
- e alla restituzione della somma di € 7.368,18, Controparte_7 Controparte_8
oltre interessi dal 23.11.2023 al saldo,
- alla restituzione della somma di € 15.782,87, oltre interessi dal Controparte_3
23.11.2023 al saldo, - alla restituzione della somma di € 8.162,91, oltre interessi dal Controparte_6
23.11.2023 al saldo,
- alla restituzione della somma di € 16.139,70, oltre interessi dal Controparte_2
23.11.2023 al saldo,
- e alla restituzione della somma di € Parte_5 Parte_4
10.599,04 oltre interessi dal 23.11.2023 al saldo,
- e alla restituzione della somma di € 16.890,78, Controparte_10 Controparte_9
oltre interessi dal 23.11.2023 al saldo.
2) in via di estremo subordine e salvo gravame voglia in ogni caso limitare la garanzia in ragione delle previsioni di polizza indicate nella parte espositiva delle proprie comparse di costituzione, escludendo comunque la copertura assicurativa invocata sia per i tutti i
c.d. adeguamenti acustici (cfr. allegato 15 della CTU), sia per la quota di responsabilità, pari al 25% della totale, imputata all'Ing. .” Parte_2
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3916/2016 - promosso dal e dai condomini specificati in epigrafe contro la Controparte_19 società con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (volto ad ottenere la condanna della Controparte_1 società resistente, a titolo di responsabilità ex art. 1669 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni derivati da difetti costruttivi degli immobili, quantificati in € 459.768,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria), giudizio nel corso del quale era stato trasformato il rito ed erano stati coinvolti, su richiesta della convenuta, gli ingegneri e (progettisti e direttori dei Pt_2 Parte_1 lavori) nonché il OL , i quali avevano a loro volto chiamato in causa le Parte_6 rispettive compagnie di assicurazioni ( quanto agli ingegneri Controparte_11 Pt_1 quanto al OL )- il Tribunale di Teramo così statuiva: “1) Controparte_18 Parte_6
Condanna e gli ingegneri e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, al pagamento di: - € 99.663,99 oltre I.V.A., a favore del Parte_3
, come da computo metrico generale per le opere sulle parti Controparte_19 comuni dell'edificio (allegato n. 13 CTU); - € 25.733,58 oltre I.V.A., a favore di
e per i lavori all'interno dell'immobile di loro P_ CP_5
proprietà (importo dato dalla somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn. 14 e 15 CTU); -
€ 12.679,50 oltre I.V.A., a favore di e per i Controparte_7 Controparte_8 lavori all'interno dell'immobile di loro proprietà (importo dato dalla somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn. 14 e 15 CTU); - € 27.689,38 oltre I.V.A., a favore di Controparte_3 per i lavori all'interno dell'immobile di sua proprietà (importo dato dalla somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn. 14 e 15 CTU); - € 13.723,68 oltre I.V.A., a favore di CP_6
per i lavori all'interno dell'immobile di sua proprietà (importo dato dalla
[...] somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn. 14 e 15 CTU); - € 28.343,40 oltre I.V.A., a favore di
per i lavori all'interno dell'immobile di loro proprietà (importo dato Controparte_2
dalla somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per
l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn. 14 e 15 CTU); - € 18.600,94 oltre
I.V.A., a favore di e per i lavori all'interno Parte_5 Parte_4 dell'immobile di loro proprietà (importo dato dalla somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn.
14 e 15 CTU); - € 30.132,32 oltre I.V.A., a favore di e Controparte_10 CP_9
per i lavori all'interno dell'immobile di loro proprietà (importo dato dalla
[...] somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn. 14 e 15 CTU); il tutto oltre devalutazione, rivalutazione annuale ed interessi come in parte motiva;
2) Condanna CP_1
e gli ingegneri e in solido tra loro, al
[...] Parte_1 Parte_2
pagamento in favore del e dei Sigg.ri Controparte_19 [...]
e , e , Parte_5 Parte_4 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, e , e Controparte_6 P_ CP_5 Controparte_2 CP
, e , ognuno per quanto di sua
[...] Controparte_8 Controparte_7
spettanza giusta parte motiva della presente sentenza e CTU Ing. della Per_1 somma di € 20.500,00 per spese tecniche (ovvero 8% del totale dei tre computi metrici allegati sub nn. 13, 14 e 15 della C.T.U.) oltre accessori di legge;
3)
Condanna e gli ingegneri e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, al pagamento di: - € 1.000,00 in favore di e P_
, per la momentanea indisponibilità dell'immobile di loro proprietà; CP_5
- € 1.000,00 in favore di e , per la momentanea Controparte_7 Controparte_8 indisponibilità dell'immobile di loro proprietà; - € 1.500,00 in favore di CP
, per la momentanea indisponibilità dell'immobile di sua proprietà; - €
[...]
1.500,00 in favore di , per la momentanea indisponibilità Controparte_6 dell'immobile di sua proprietà; - € 1.500,00 in favore di , per la Controparte_2 momentanea indisponibilità dell'immobile di sua proprietà; - € 1.000,00 in favore di
e , per la momentanea indisponibilità Parte_5 Parte_4 dell'immobile di loro proprietà; - € 1.000,00 in favore di e Controparte_10 [...]
, per la momentanea indisponibilità dell'immobile di loro Controparte_9
proprietà; 4) Condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese tecniche di CTU relative al procedimento per A.T.P. Controparte_19
n. 1583/2010 – Tribunale di Teramo, per complessivi € 31.337,18; 5) Condanna
[...]
e gli ingegneri e in solido tra loro, CP_1 Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore del e dei Sigg.ri Controparte_19 [...]
e , e , Parte_5 Parte_4 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, e , e Controparte_6 P_ CP_5 Controparte_2 CP
, e , delle spese di lite liquidate in €
[...] Controparte_8 Controparte_7
555,00 per spese ed € 22.457,00 , oltre oneri di legge, per competenze professionali;
6) Condanna al pagamento in favore del Dott. Controparte_1 Parte_6 delle spese legali del presente procedimento liquidate in € 555,00 per spese ed €
22.457,00, oltre oneri di legge, per competenze professionali;
7) Compensa le spese di lite tra il Dott. e la 8) Parte_6 Controparte_13
Compensa le spese di lite tra la e gli ingegneri Controparte_1 Parte_1
e 9) Compensa le spese di lite tra gli ingegneri Parte_2 Parte_1
e la 10) Pone definitivamente a carico Parte_2 Controparte_11
della e degli ingegneri e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2
solido tra loro, le spese di CTU come da decreto di liquidazione;
11)Condanna la
Contr a manlevare e tenere indenni gli ingegneri Controparte_11 Parte_1
e dal pagamento delle somme cui sono tenuti in forza
[...] Parte_2 della presente sentenza, al netto dello scoperto di polizza.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che i ricorrenti, a sostegno della domanda, avevano dedotto: - che il fabbricato, a seguito dell'ultimazione dei lavori, era stato interessato da un quadro fessurativo di varia natura, localizzato sia sulle parti condominiali, che nelle singole unità immobiliari;
- che, nella realizzazione dello stabile, vi erano stati errori progettuali e carenze nella fase di indagine geotecnica e geognostica, nonché manchevolezze relative al possesso dei requisiti acustici passivi delle singole unità immobiliari, relativamente alle partizioni orizzontali e verticali, agli scarichi ed al rumore di calpestio;
- che, prima di introdurre il giudizio, era stato espletato un accertamento tecnico preventivo, nell'ambito del quale il CTU incaricato aveva accertato la responsabilità ex art. 1669 c.c., nonché ex art. 2043 c.c. della società costruttrice per i danni da loro lamentati.
1.2. Dava ancora atto che si era costituita la società resistente la quale, pur riconoscendo la presenza del sistema fessurativo lamentato dagli attori, ne aveva contestato le cause, chiedendo, da un lato, l'integrale rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, dall'altro, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia dei tecnici che avevano curato la progettazione dello stabile e la direzione dei lavori, nonché del OL al quale era stata affidata l'indagine geologica prodromica all'intervento edilizio.
Aggiungeva che si erano costituiti in giudizio il dott. e gli ing.ri Parte_6
e contestando le avverse domande ed estendendo, a loro Pt_2 Parte_1
volta, il contraddittorio nei confronti delle rispettive compagnie assicurative che ne garantivano l'attività professionale.
1.2.1. Nello specifico, rappresentava che il dott. aveva eccepito, in via Parte_6
preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale e, nel merito, l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale per l'ottenimento del risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.;
1.2.2. Rappresentava ancora che gli ingegneri avevano, invece, eccepito, in via Pt_1 preliminare, l'inammissibilità del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., per la complessità delle questioni da trattare, l'inopponibilità nei loro confronti della relazione redatta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, essendosi formata nel difetto di contraddittorio tra tutte le parti in causa, mentre, nel merito, avevano fatto proprie le argomentazioni difensive della società Controparte_1
1.2.3. Aggiungeva che si erano costituite in giudizio anche le compagnie assicurative, chiamate a loro volta in causa dai professionisti citati e cioè, rispettivamente, la CP_20
che garantiva il dott. e la società che aveva
[...] Per_2 Controparte_11
incorporato la che garantiva gli ing.ri Controparte_21 CP_22
contestando, sostanzialmente, in via preliminare, la inadeguatezza del rito sommario, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei confronti degli assicurati e l'accertamento dell'assenza dei presupposti per l'operatività della polizza. 1.3. Esponeva ancora che, stante la complessità delle questioni trattate, era stato disposto il mutamento del rito sommario in rito a cognizione ordinaria e, all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., era stata disposta ed espletata
CTU.
1.4. Il giudice di prime cure riteneva fondata la domanda risarcitoria avanzata dagli originari ricorrenti, rilevando: - che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la disciplina dettata dall'art. 1669 c.c. era applicabile al caso di specie, in quanto la stessa, pur essendo prevista in materia di appalto, poteva essere esercitata anche dall'acquirente contro il venditore;
- che, inoltre, la disciplina in esame, oltre che da un punto di vista soggettivo, appariva applicabile al caso di specie anche in considerazione dei vizi lamentati dagli attori, atteso che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, tale disciplina ha natura di ordine pubblico, in quanto è volta a garantire la sicurezza degli edifici e vede sempre più ampliati i limiti dei difetti che possono rientrare nel perimetro della norma;
- che, nel caso di specie, dalla CTU espletata nel corso del giudizio era emersa la presenza dei vizi lamentati dagli attori, che rappresentavano una situazione di gravi carenze costruttive tali da implicare la responsabilità ex art. 1669 c.c. sia dell'impresa, che della direzione lavori;
- che, con particolare riferimento a quest'ultima, la condotta dannosa consisteva nell'omesso controllo nelle varie fasi della realizzazione dell'opera e, pertanto, nel mancato rispetto dell'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se fossero state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati;
- che, pertanto, nella specie, data la causa dei vizi dell'opera riscontrata dall'ausiliare, doveva ritenersi la sussistenza della responsabilità, in solido, della direzione dei lavori e della società; - che, invece, alcuna responsabilità poteva essere ascritta al dott. , OL al quale erano state affidate le indagini Parte_6 precedenti all'intervento, poiché, dalle risultanze della CTU, non era emerso nessun apporto causale, dal punto di vista geologico, alla verificazione dei danni, tanto più che lo stesso CTU aveva anche escluso problemi di staticità dell'edificio.
1.5. Rilevava l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, avanzata dal dott. , escludendo la ravvisabilità nella specie di dolo o colpa Parte_6
grave della società chiamante o degli originari ricorrenti, soprattutto alla luce del fatto che, per escludere problematiche geologiche relative al suolo o alle fondazioni, erano state necessarie approfondite indagini ed un monitoraggio durato oltre un anno. 1.6. Prima di passare alla quantificazione del danno, il primo giudice evidenziava che, alla luce della responsabilità concorrente dell'impresa e della direzione dei lavori, in termini percentuali nella causazione dell'evento le stesse dovevano quantificarsi al 50%, in quanto, se da un lato era vero che le cause dei difetti riscontrati erano da rinvenirsi nella esecuzione delle opere non a regola d'arte da parte dell'impresa, era anche vero che il precipuo compito della direzione dei lavori di verificare che venissero osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati era stato del tutto omesso.
1.7. Ciò evidenziato, venendo alla quantificazione dei danni, il giudice di prime cure rilevava che l'ausiliare, per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati, aveva redatto tre computi metrici -il primo riferibile alle parti condominiali dell'edificio per complessivi € 99.663,99, il secondo per i lavori interni alle singole proprietà per € 75.996,10 ed il terzo riferito all'adeguamento dei requisiti acustici passivi per € 80.906,69– e, pertanto, ritenendo tali stime condivisibili, condannava la e gli ingegneri e Controparte_1 Pt_1 Pt_2
in solido tra loro nella misura del 50% ciascuno, a risarcire al
[...] [...]
ed ai singoli condomini, ognuno per quanto di sua spettanza, in base Controparte_19 alle risultanze della CTU, l'importo di € 256.566,78, oltre iva per le opere, ed € 20.500,00, oltre accessori di legge per spese tecniche.
Condannava inoltre le medesime parti, sempre in solido tra loro e nella misura del 50% per ciascuna parte processuale, al risarcimento del danno per l'indisponibilità degli immobili calcolato tenendo in considerazione, quale parametro di riferimento, un canone medio mensile, liquidato in via equitativa sulla scorta della CTU.
Poneva le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, antecedente al giudizio, a carico esclusivo della società, essendo soltanto essa parte di tale procedimento.
Rigettava, invece, la domanda di condanna delle parti all'ulteriore importo asseritamente dovuto a titolo di trasloco e custodia del mobilio, non potendosi effettuare una liquidazione forfettaria alla luce della diversità del mobilio.
Rigettava, inoltre, la domanda da risarcimento del danno per il deprezzamento degli immobili, rilevando che erano già state poste a carico dei responsabili le spese di ripristino degli stessi, alla luce dei computi metrici della CTU.
1.8. Infine, esaminando le domande proposte dai professionisti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, osservava che, mentre nulla doveva disporsi nei confronti di essendo stata esclusa la responsabilità del dott. , con CP_18 Parte_6 Contr riferimento alla domanda nei confronti della doveva rilevarsi che, dalla lettura delle condizioni di polizza, emergeva l'intenzione delle parti di assicurare anche gli eventi riferibili all'art. 1669 c.c. e, pertanto, la compagnia avrebbe dovuto tenere indenne il proprio assicurato dalle conseguenze economiche della sentenza, al netto dello scoperto di polizza contrattualmente previsto del 10%.
2. Tale sentenza è stata separatamente impugnata dagli ingegneri e Pt_2 Parte_1
(terzi chiamati in causa in primo grado dalla resistente) e dalla
[...] Controparte_1
(resistente in primo grado).
2.1. Gli ingegneri (dalla cui impugnazione originava il procedimento di appello n. Pt_1
1155/2023 R.G.C.) hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte enunciando plurimi motivi di gravame, con i quali hanno denunciato: 1) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza per erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione degli artt. 115 e 116 e 132 c.p.c. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1669 c.c.; 2) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. -
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza per erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie e per erronea applicazione degli articoli 1176, 2236 e 1669 c.c., anche in combinato disposto fra loro.
Violazione degli artt. 115 e 116 e 132 c.p.c.; 3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 2236, 2055 e 1669 c.c., in relazione alla graduazione in misura paritaria
(50%) della responsabilità concorrente dell'impresa e del direttore dei lavori nella causazione dei vizi e difetti riscontrati. Omessa/errata valutazione delle risultanze istruttorie. Illogicità della motivazione. Violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.; 4)
Mancata riconvocazione del CTU a chiarimenti sugli aspetti evidenziati nelle note autorizzate del 15/1/2021. Omessa motivazione. Violazione degli articoli 132 e 143 c.p.c.
Violazione dell'art. 15, primo comma, n.1), del D.P.R. n. 633/1972. Errata quantificazione del danno
2.2. La (dalla cui impugnazione originava il procedimento di appello n. Controparte_1
1182/2023) ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame afferenti a: 1) Qualificazione dell'azione; conseguenze su prescrizione e decadenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. e degli artt.
115 e 116 c.p.c. – Violazione dell'art. 132 c.p.c.: difetto di motivazione;
2) Erronea valutazione delle risultanze processuali, in particolare della C.T.U. con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Violazione dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà; 3) Sulla richiesta di chiarimenti al C.T.U. -
Violazione degli artt. 132 e 134 c.p.c. - Difetto assoluto di motivazione;
4) Violazione dell'art. 132 c.p.c. per errata valutazione delle risultanze processuali e difetto di motivazione;
5) Responsabilità professionale degli ingegneri e Parte_1
Violazione degli artt. 1669 c.c. e 132 c.p.c. per difetto di motivazione;
Parte_2
6) Condanna al pagamento dell'IVA - Violazione dell'art. 15, primo comma, n.1), del
D.P.R. n. 633/1972; 7) Condanna al pagamento di rivalutazione e interessi a decorrere dal 2013 piuttosto che dal 2019; 8) Condanna di al pagamento delle Controparte_1
spese di - Violazione degli art. 696 e 91 c.p.c. - Contraddittorietà, illogicità, difetto CP_23
di motivazione.
2.3 Nel procedimento n. R.G.C. 1155/2023 si sono costituiti il Controparte_19
ed i condomini in epigrafe indicati, il dott. e la
[...] Parte_6 [...]
contestando il gravame del quale hanno invocato il rigetto, con Controparte_13
vittoria di spese.
Si sono costituiti il dott. e la sua compagnia assicurativa chiedendo Parte_6 CP_18 il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Si è inoltre costituita la ed ha contestato il gravame, facendo presente Controparte_1
di avere a sua volta proposto appello avverso la sentenza di primo grado e proponendo appello incidentale nel quale ha sostanzialmente trasfuso i motivi già formulati nel separato appello di cui al procedimento n. R.G.C. 1182/2023.
Anche la compagnia si è costituita ed ha proposto appello Controparte_11
incidentale enunciando un unico, articolato motivo di gravame, con il quale ha denunciato:
Errata e/o carente “interpretazione della norma contrattuale” da parte del primo giudice – omessa lettura ed applicazione, anche d'ufficio, delle esclusioni e/o dei limiti della stessa polizza invocata.
2.4. Nel procedimento n. R.G.C. 1182/2023 si sono costituiti il dott. e la sua Parte_6 compagnia assicurativa chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese. CP_18
Si è, inoltre, costituita la compagnia spiegando appello Controparte_11 incidentale identico a quello proposto nell'ambito del procedimento n. R.G.C. 1155/2023.
Si sono costituiti il ed i relativi condomini, anch'essi spiegando Controparte_19
appello incidentale sulla scorta di tre motivi con i quali hanno denunciato: 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso dall'elenco delle voci del risarcimento del danno la somma di € 136.818,50; 2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha fatto coincidere la decorrenza degli interessi compensativi con la data del deposito della CTU nel procedimento di AT, anziché con la data in cui si è verificato l'evento dannoso;
3)
Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha posto a carico di i Controparte_1 compensi legali dell'AT nonché le spese e i compensi del CTP ing. , Persona_3
sia in sede di accertamento tecnico preventivo che nel giudizio a cognizione piena.
Si sono, infine, costituiti gli ingegneri rappresentando di aver proposto a loro Pt_1
volta appello avverso la sentenza, chiedendo pertanto la riunione dei procedimenti.
3. Nel corso dell'udienza del 02.04.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza avanzata dall'appellante nell'ambito del procedimento di appello n. Controparte_1
R.G.C. 1182/2023, il Collegio ha disposto la riunione dei due giudizi nell'ambito di quello contrassegnato dal 1155/2023 R.G.C; all'esito ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 04.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 04.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
7.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ritiene la Corte di dover procedere innanzi tutto all'esame dell'appello principale svolto dagli appellanti nell'ambito del procedimento di appello n. R.G.C. Pt_1
1155/2023.
Detta impugnazione di rivela infondata.
4.1. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
4.1.1. Con tale motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la ricorrenza, nel caso di specie, di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale speciale, ex art. 1669 c.c, e nella parte in cui ha ritenuto che i vizi e i difetti riscontrati dal CTU configurassero gravi carenze costruttive, idonee a fondare la responsabilità extracontrattuale de qua in capo ai direttori dei lavori.
Sostengono che i difetti evidenziati dal CTU non incidono sulla struttura e sulla funzionalità dell'immobile e non ne menomano il godimento in maniera apprezzabile. Deducono che i vizi e i difetti riscontrati nella specie sarebbero “risolvibili in termini di anomalie superficiali che non limitano e non pregiudicano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità dell'edificio e sono eliminabili attraverso interventi che consentono il recupero totale sia delle parti condominiali dell'immobile sia selle singole unità immobiliari in esso presenti”.
Evidenziano che dalla CTU è emerso: che, nonostante il territorio teramano fosse stato interessato da alcuni eventi sismici, l'edificio non ha riportato alcun danno;
- che è stata smentita l'esistenza di qualunque collegamento o dipendenza fra il comportamento dei due fabbricati accostati ed il corpo stradale che si sviluppa, in senso longitudinale, davanti ai medesimi;
- che, con riguardo ai difetti di isolamento acustico dell'immobile, non vi è prova che gli stessi abbiano reso l'immobile invivibile e inidoneo all'uso di civile abitazione per il quale era stato costruito.
Deducono, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto escludere la ravvisabilità della responsabilità ex art. 1669 c.c. e, previo accertamento che i vizi riscontrati non erano idonei a compromettere la funzionalità globale dell'immobile, avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi dell'art. 1495 c.c., la decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia spiegata.
Anche con riferimento ai difetti di insonorizzazione assumono che essi avrebbero dovuto essere denunciati e la relativa azione essere proposta nei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.
4.1.2. Rileva innanzi tutto il Collegio che, secondo il costante orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza, l'art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione sistematica all'interno della disciplina del contratto di appalto, prevede una responsabilità di tipo extracontrattuale in quanto posto a tutela di interessi aventi rilevanza pubblica, concernenti la stabilità e la solidità degli edifici di lunga durata e l'incolumità personale della collettività.
In quest'ottica, la ratio della norma è quella di garantire una maggiore protezione a chiunque possa subire un pregiudizio a causa dei vizi di costruzione di un immobile di lunga durata, anche considerando la possibilità che i difetti costruttivi si manifestino dopo anni dalla realizzazione dell'edificio.
In altri termini, l'art. 1669 c.c. non tutela tanto l'interesse del privato committente alla realizzazione di un'opera dotata di stabilità, quanto piuttosto l'interesse generale a che non vengano costruite opere pericolose per la collettività, in modo tale da preservare l'incolumità pubblica (cfr. Cass. n. 4622/2002 secondo cui “Le disposizioni di cui all'art. 1669 cod. civ. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale”).
In definitiva, tale responsabilità non trova fondamento nel contratto di appalto quanto, piuttosto, nel fatto in sé di aver costruito l'immobile, indipendentemente dalla qualifica del rapporto giuridico sottostante, assumendo così i caratteri propri della responsabilità da fatto illecito.
4.1.3. Corollario di tale impostazione è l'estensione dell'ambito applicativo dell'azione di responsabilità in argomento anche al di fuori del contratto di appalto, con riconoscimento della stessa a favore dell'acquirente dell'immobile (Cass. n. 9853/1998) e, più in generale,
a qualunque terzo che lamenti di essere danneggiato dai gravi difetti della costruzione, dalla rovina o dal pericolo di rovina di essa (Cass. n. 1748/2005), nei confronti del venditore-costruttore, dell'appaltatore e del direttore dei lavori, nonché di qualsiasi altro soggetto che abbia concorso alla costruzione dell'immobile ed assunto così la responsabilità dell'opera (Cass. n. 7619/1997).
Chiarita, dunque, l'applicabilità di tale disciplina speciale anche nei confronti del direttore dei lavori, occorre ora valutare le ipotesi in cui quest'ultimo è chiamato a rispondere a tale titolo.
Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, “la natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dall'appaltatore - da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile - per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall'esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e, perciò, può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo” (Cass. n. 15789/2003).
Il direttore dei lavori è tenuto, dunque, in tale sua qualità e in relazione agli obblighi cui è tenuto, a rispondere dei danni cagionati ai terzi nell'esercizio della sua attività.
4.1.4. Quanto ai presupposti applicativi, si osserva che per “gravi difetti”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c., deve intendersi ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione dell'opera (Cass. n. 456/2016 secondo cui “In tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa
(e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quale, ad esempio, l'intonaco)
incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo.).
In sostanza, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c, fanno sorgere la responsabilità ivi prevista, consistono in quelle alterazioni che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, ecc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (Cass. n. 8140/2004; Cass. 19869/2009; Cass. 20307/2011; Cass.
84/2013).
Peraltro, le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno stabilito che l'art. 1669
c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. S.U. Sent. n. 7756/2017).
4.1.5. Venendo all'applicazione dei suesposti principi al caso di specie, dalla lettura della
CTU depositata in data 23.10.2019, emerge che il tecnico, a seguito di numerosi sopralluoghi effettuati presso lo stabile condominiale di cui è lite, ha riscontrato, tra gli altri, i seguenti difetti “[…]
1. Presenza di un quadro fessurativo diffuso sulle pareti esterne di tamponamento, sui tramezzi interni, sui parapetti dei balconi e in alcune porzioni delle pavimentazioni interne;
2. Sfondellamento localizzato delle pignatte del solaio del garage proprietà ;
3. Distacco della scossalina di copertura del giunto tecnico Controparte_6
verticale (in elevazione) posto tra i due corpi di fabbrica;
4. Presenza di macchie di umidità con efflorescenze, in corrispondenza delle fessurazioni sul muro controterra, lato Nord del Corpo Est;
5. Sistema di smaltimento delle acque luride (intasamento della condotta);
6. Requisiti acustici passivi;
7. Perdita di planarità della strada di accesso e rotazione del muro di delimitazione immediatamente a valle.” (cfr. pag. 70 della relazione peritale in atti in primo grado).
Alla luce delle citate risultanze e degli ingenti interventi di riparazione richiesti, si ritiene che i vizi accertati siano da qualificarsi come “gravi”, con conseguente applicabilità al caso di specie dell'art. 1669 c.c., in quanto consistono in alterazioni strutturali e funzionali dell'immobile destinato a durare nel tempo, e riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la sua normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica.
In ordine agli interventi necessari alla eliminazione delle riscontate difettosità, il CTU del giudizio di primo grado ha chiarito che “[…] In definitiva, i costi delle lavorazioni di cui ai suddetti competi metrici estimativi, ammontano ad € 256.566,78 oltre iva come per legge.” (cfr. pag. 73 della relazione peritale in atti in primo grado).
Con particolare riferimento poi alla questione dell'isolamento acustico, va rilevato come il CTU, avvalendosi (previa autorizzazione del giudice) di ausiliario competente in materia acustica, abbia proceduto alla misurazione degli indici che caratterizzano i requisiti acustici passivi nel condominio (in particolare effettuando: 1) Misurazioni dell'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata;
2) Misurazioni del potere fonoisolante apparente di partizioni verificali fra unità abitative diverse;
3) Misurazioni del potere fonoisolante apparente di partizioni verticali fra unità abitative diverse;
4) Livello di rumore da calpestio dei solai;
5) rumorosità degli impianti a funzionamento discontinuo, costituito dagli scarichi idraulici e rubinetterie varie se servizi igienici degli appartamenti) ed ha rilevato significative difformità rispetto ai limiti imposti dal DPCM 5.12.1997, con riferimento a: indice di isolamento acustico standardizzato delle pareti;
potere fonoisolante delle partizioni verticali tra gli appartamenti (per mancata posta in opera di un idoneo pannello fonoisolante); livello di rumore da calpestio delle pareti orizzontali (per mancanza di posa in opera di idoneo pannello fonoisolante).
Ha individuato la necessità di eseguire consistenti interventi di adeguamento individuati in: rimozione delle porte, sanitari bagni, massetti, pavimenti e battiscopa, cassonetti per avvolgibili in corrispondenza degli infissi, posa in opera di isolamento acustico a pavimento mediante fogli di polietilene a bolle d'aria, posa in opera di isolamento acustico a parete tra appartamenti con pannelli in fibre di legno legate con cemento con stuccatura e rasatura, posa in opera di cassonetti per avvolgibili insonorizzati, rifacimento massetti, pavimenti e battiscopa, riposizionamento porte, sanitari bagni. Anche con riferimento ai vizi acustici, idonei a pregiudicare in modo rilevante il godimento e la funzionalità dell'immobile, non può dunque essere messa in dubbio l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1669 c.c.
4.1.6. Sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono, priva di pregio si rivela la tesi degli appellanti, secondo cui nella specie il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1495 c.c. per non avere gli attori rispettato i termini previsti per la denuncia dei vizi e per la proposizione dell'azione.
4.2. Infondato si rivela anche il secondo motivo di gravame.
4.2.1. Con tale motivo gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha stabilito la loro responsabilità solidale con la società che ha realizzato le opere, sostenendo la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c., in quanto la motivazione non consentirebbe di individuare, in modo chiaro, univoco ed esaustivo, le ragioni su cui si fonda la decisione.
Nello specifico, secondo gli appellanti, la decisione sarebbe carente sotto il profilo dell'individuazione del contributo causale ascrivibile al direttore dei lavori.
Assumono che, ad ogni modo, dalla documentazione versata in atti emergerebbe in modo inequivoco l'adempimento, da parte dei direttori dei lavori, di tutto quanto di competenza.
Sul punto osservano che il CTU non ha riscontrato danni strutturali all'edificio, ma elementi di criticità singolari e non diffusi, unicamente derivanti dalla non realizzazione delle opere secondo le regole dell'arte.
Sostengono, in definitiva, che il primo giudice, in violazione dei principi giurisprudenziali in materia, ha riconosciuto in capo al direttore dei lavori la responsabilità per tutte le voci di danno, senza specificarne l'apporto causale nella realizzazione.
Spiegano oltretutto di non essere tecnici acustici e di non avere avuto alcun incarico di progettazione acustica, evidenziando inoltre che alla data di realizzazione del progetto e della costruzione del fabbricato, nell'area del Comune di la procedura non era CP_19
ancora attiva e non era richiesta alcuna verifica acustica
4.2.2. Con riferimento alla mancanza di motivazione della responsabilità degli ingegneri la Corte rileva l'inammissibilità delle doglianze di questi ultimi per non aver colto Pt_1
la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
Dalla lettura della motivazione della sentenza si comprende che la responsabilità della
D.L. è stata riconosciuta per non essere intervenuta durante l'esecuzione dei lavori nelle fasi salienti della progressione costruttiva, per non essere inoltre tempestivamente intervenuta in fase esecutiva per eliminare i gravi difetti costruttivi impartendo i necessari ordini di servizio.
Il primo giudice, contrariamente a quanto lamentato dai direttori dei lavori, ha specificato che gli ingegneri sono responsabili in quanto hanno omesso di vigilare e di Pt_1
impartire le opportune disposizioni per la corretta realizzazione delle opere, nonché per aver omesso di controllare la conformità alle regole dell'arte.
Ma v'è di più.
Il giudice di prime cure ha anche spiegato che, nonostante le opere non fossero state realizzate a regola d'arte (esempio la posa in opera della malta delle tamponature) e, nonostante non fossero stati rispettati i tempi per l'esecuzione delle diverse fasi dei lavori, per consentire la corretta asciugatura ed assestamento dei diversi materiali, non risulta alcun intervento da parte della direzione lavori volto alla contestazione delle modalità esecutive dell'opera.
4.2.3. Giova ad ogni buon conto rilevare che nella specie, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, non si tratta di vizi afferenti “a profili marginali dell'esecuzione dell'opera” ma di vizi che, come già evidenziato al paragrafo 4.1.5. integrano gli estremi dei gravi vizi previsti dall'art. 1669 c.c.
Va poi ribadito che secondo quanto reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (da ultimo con la pronuncia n. 27045/2024) il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la conformità sia progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché all'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi.
In particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta dell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continuativa e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contratti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuare in relazione a ciascuna di dette fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 30658/2022).
4.2.4. Va anche chiarito che nella specie, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale specificamente regolata anche in relazione alla decadenza o alla prescrizione, si rivela del tutto ininfluente la natura delle obbligazioni –se di risultato o di mezzi- che il professionista assuma di avere (Cass. 8016/2012). 4.2.5. Con riferimento poi ai vizi acustici ed alla dedotta carenza in capo ad essi esponenti della qualifica di tecnici acustici, come pure alla dedotta avvenuta attuazione a livello regionale solo nell'anno 2007 (successivamente alla concessione edilizia ed alla realizzazione delle opere) della normativa diretta ad effettuare la zonizzazione acustica nel proprio territorio, va in primo luogo chiarito che la Direzione dei Lavori avrebbe dovuto segnalare la necessità di una specifica figura professionale per la progettazione ed il successivo controllo in sede esecutiva dei dispositivi di isolamento acustico, sicché la mancanza in capo ad essi esponenti della qualifica di tecnici acustici non vale ad esonerarli dalla responsabilità per i vizi acustici presenti nell'immobile.
Sotto altro profilo va rilevato che la Suprema Corte ha avuto recentemente (cass. n.
2226/2022 e cass. n. 30658/2022) occasione di chiarire che l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), ha attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato con DPCM 5 dicembre 1997 il quale determina i suddetti requisiti, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, e prescrive i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore debbono rispettare. Detto decreto trova applicazione ai contratti stipulati anteriormente all'approvazione dell'art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009 che dispone la non applicabilità del suddetto decreto ai rapporti sorti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge n.
88 del 2009, e, comunque, anche per i rapporti sorti successivamente, può essere preso come punto di riferimento per il rispetto delle regole dell'arte nella costruzione degli edifici al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell'art
1669 c.c..
4.3. Va anche disatteso il terzo motivo di gravame.
4.3.1. Con tale motivo i direttori dei lavori contestano la decisione del primo giudice in punto di riconoscimento della loro responsabilità solidale con la al 50%. Controparte_1
Segnatamente, secondo la prospettazione degli ingegneri la sentenza sarebbe Pt_1
carente sotto il profilo della motivazione, poiché il primo giudice avrebbe omesso la descrizione delle condotte e l'individuazione del loro apporto causale in ordine alla produzione del danno.
Sostengono che il giudice di prime cure ha omesso di considerare che il vincolo di responsabilità̀ solidale fra l'appaltatore ed il progettista o il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 2055 c.c., opera solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso e che, secondo la
Cassazione, tale vincolo non si estende agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore o da altri soggetti terzi, pur se non evocati in giudizio, al quale il direttore dei lavori e progettista non abbia concorso in alcun modo causalmente rilevante.
Sostengono, altresì, che il primo giudice ha anche violato i principi, sempre della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il criterio sussidiario della parità delle cause, ex art. 2055, c.c. è applicabile soltanto se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali residui e quello secondo il quale, ad ogni modo, il progettista e/o il direttore dei lavori deve rispondere in base alla quota di responsabilità a lui in concreto imputabile.
Sostengono, in definitiva che, nella specie, alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi per poter affermare una diversa entità degli apporti causali dei vari soggetti coinvolti, il che avrebbe impedito al giudice di fare ricorso al criterio sussidiario della parità di cause stabilito dall'art. 2055 c.c..
4.3.2. Il Collegio, ribaditi i principi giurisprudenziali sopra richiamati ai paragrafo 4.2.2,
4.2.3. e 4.2.5. rileva che, a fronte dei vizi riscontrati nell'immobile dal CTU, va ravvisata una responsabilità sostanzialmente paritaria tra la D.L. e la costruttrice relativamente alla realizzazione delle opere in modo difforme dalle regole dell'arte, considerato che i DD.LL. hanno omesso l'adeguata attività di vigilanza e controllo sull'impresa ed hanno omesso di adottare le misure atte rimediare nell'immediato ai vizi realizzativi dell'opera.
4.3.3. Va anche specificato che secondo la Corte di Cassazione, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055, comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (cfr. cass. n. 27713/2005; cass. n. 8016/2012).
4.4. Infondato si rivela anche il quarto motivo di gravame articolato dagli ingegneri
Pt_1
4.4.1. Il motivo ora in disamina investe il capo della sentenza relativo alla determinazione del quantum del danno liquidato in favore degli originari ricorrenti. Sul punto osservano gli appellanti che il primo giudice ha aderito alla quantificazione dei danni effettuata dall'ausiliare, senza tenere conto delle varie osservazioni critiche svolte dalle parti convenute e terze chiamate e senza motivare in ordine al rigetto delle loro richieste di chiarimenti, le quali avrebbero consentito di ridurre gli importi liquidati.
Con particolare riferimento ai costi relativi alla sistemazione della strada (quantificati dal
CTU in € 5.000,00), ribadiscono che essi avrebbero dovuto essere esclusi, essendo documentalmente provato che la in fase di urbanizzazione ha ceduto Controparte_1
al , con atto per notar del 2.05.1991 Rep. n. 34845 tutte le Controparte_24 Per_4
infrastrutture realizzate a servizio del complesso aziendale, sicché il è unico CP_24
proprietario di dette opere con conseguente difetto di legittimazione del a Parte_3
chiedere il risarcimento dei danni.
Sostengono, inoltre, che il Tribunale non ha tenuto conto del principio secondo cui il ristoro del danno non può eccedere la differenza tra il valore che il bene avrebbe avuto, senza difetti e nel suo stato manutentivo attuale, e quello che invece avrebbe avuto in presenza di difetti con lo stesso stato manutentivo, omettendo di considerare che, al termine dei lavori di ripristino, le finiture degli appartamenti interessati dagli interventi sarebbero stati nello stato finito come nuovi e, quindi, con valore superiore a quello attuale.
Infine, gli appellanti lamentano la loro condanna in solido con la società costruttrice anche al pagamento dell'IVA, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal mese di gennaio 2013.
A tal proposito evidenziano che, alla luce della risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 74 del 13.03.2019, non concorrerebbero a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento di obblighi del cessionario o del committente.
Con riguardo, invece, agli interessi e rivalutazione assumono che il CTU avrebbe errato nel far decorrere gli stessi dal 2013, avendo poi calcolato gli importi dei danni sulla base del Prezziario della Regione Abruzzo del 2018.).
4.4.2. Il Collegio rileva in primo luogo, con riferimento alla doglianza riguardante i costi per la riparazione della strada, nella misura di € 5.000,00, che, secondo quanto spiegato dal CTU (vedi pag. 94 dell'elaborato peritale depositato in primo grado), in esecuzione dell'obbligo di cui all'art. 3 della Convenzione Urbanistica del 23.03.1990, Rep. 33099, la ha ceduto al , con atto a rogito del Notaio Controparte_1 Controparte_24 Per_4 del 02.05.1991, Rep. n. 34845 la porzione della strada identificata alla particella n. 1275.
Quanto ai lavori oggetto di causa, essi riguardano un tratto “[…] che in realtà rappresenta un'area di manovra di accesso ai n. 3 garages del piano seminterrato, sostenuta a valle dal muro in cemento armato citato già nella Relazione di Consulenza, è individuato catastalmente al Foglio n. 67 con la particella n.1278” (cfr. pag. 4 delle sintetiche valutazioni delle osservazioni allegate alla relazione peritale del CTU).
Ne consegue l'infondatezza della censura relativa al difetto di legittimazione del alla richiesta di risarcimento dei danni connessi ai costi di ripristino di detto Parte_3
tratto di strada.
4.4.3. Quanto alla doglianza con la quale gli appellanti evidenziano che il ristoro del danno non può eccedere la differenza tra il valore del bene nello stato manutentivo allo stato attuale calcolato senza difetti ed il valore del bene in presenza di difetti nello stato manutentivo attuale, si rileva che correttamente il CTU ha evidenziato che i computi metrici da lui elaborati comprendono esclusivamente le lavorazioni per l'eliminazione dei vizi riscontrati a carico delle parti comuni e delle singole unità immobiliari, senza che fosse necessario tenere conto dello stato manutentivo dell'immobile, precisando oltretutto che l'immobile non versava in cattive condizioni di manutenzione.
4.4.4 Relativamente alla doglianza afferente al riconoscimento dell'IVA, rileva il Collegio che la tesi di parte appellante si rivela priva di pregio alla luce dei principi reiteratamente enunciati dalla Suprema Corte (Cass. n. 22580/2022; Cass. n. 1688/2010; Cass. n.
10023/1997) secondo cui “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene comprende
l'IVA, anche ove la riparazione non sia ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per
l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata”, evenienza quest'ultima non riscontrabile nella specie relativamente ai soggetti danneggiati.
4.4.5. Allo stesso modo infondate si rivelano le contestazioni mosse dai direttori dei lavori con riferimento alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Come già anticipato in sede di ordinanza resa all'esito dell'udienza del giorno 8.04.2024 tenutasi nell'ambito del giudizio n. 1182/2023, nella specie il giudice di prime cure ha prima disposto la devalutazione al 2013 della somma riconosciuta a titolo di risarcimento,
e poi “sulle somme così ottenute” a seguito della disposta devalutazione ha riconosciuto la rivalutazione anno per anno e la maggiorazione degli interessi legali (a decorrere dal 2013 piuttosto che dal 2019), sicché non ha pregio la doglianza con la quale gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice ha utilizzato il Prezziario Regionale del 2018 per liquidare i danni, per poi riconoscere rivalutazione monetaria ed interessi dal 2013.
5. Passando alla disamina dell'appello proposto dalla nell'ambito del Controparte_1
giudizio n. 1182/2023R.G.C. e del (sovrapponibile) appello incidentale proposto dalla predetta nell'ambito del giudizio n. 1155/2023, si rileva che gli stessi non sono meritevoli di accoglimento.
5.1. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie e, in particolare, al rapporto tra venditore ed acquirenti, la disciplina dettata dall'art. 1669 c.c., senza tenere conto che la massima citata dal Tribunale (Cass.
20877/2020), se da un lato riconosce l' applicabilità della norma a tale rapporto, dall'altro subordina tale applicabilità alla condizione che il venditore abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, che cioè lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino il grave godimento o la funzionalità dell'immobile.
Ritiene la società appellante che tali presupposti non siano stati provati dalla controparte.
Sostiene, invero, di avere agito come mera committente, senza mai ingerirsi nelle attività di cantiere, lasciando all'impresa esecutrice ed ai tecnici incaricati la più completa autonomia tecnica e decisionale nella realizzazione delle opere.
Deduce, ad ogni modo, che la responsabilità ex art. 1669 c.c. non è applicabile poiché, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la stessa si configura soltanto quando l'opera presenta dei gravi difetti di costruzione che incidono sulla struttura e sulla funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile.
Ritiene, pertanto, che nella specie siano maturati i termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c. dovendo l'azione di garanzia proposta dall'acquirente nei confronti del venditore per vizi o mancanza di qualità del bene essere ricondotta nell'alveo della disciplina dettata dagli artt. 1490 e ss. c.c. ed essendo il ricorso sommario stato depositato il 26.08.2013, a fronte dell'ultima vendita risalente al 26.11.2007.
Con particolare riferimento al difetto di insonorizzazione dell'immobile, richiama poi la pronuncia della Suprema Corte n. 27693/2019, secondo cui l'inizio della decorrenza del termine di decadenza per la denuncia ex art. 1669 c.c. può essere legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e per stabilirne il corretto collegamento causale, mentre nel caso di insonorizzazione si tratta di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause.
5.1.2. In primo luogo il Collegio rileva che, come riconosciuto anche dall'appellante, la responsabilità ex art. 1669 c.c. è configurabile anche in capo alla parte venditrice di un'immobile, quando questa “abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorchè lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera, e sempre che si tratti di gravi difetti, i quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l' abitabilità del medesimo” (Cass. n. 2238/2012).
Anche questa Corte territoriale, uniformandosi a tale principio, ha già affermato che
“Qualora l'acquirente abbia acquistato l'unità immobiliare direttamente dalla venditrice, che sia anche costruttrice dell'immobile, va correttamente applicata alla fattispecie la disciplina dell'appalto, e in particolar modo quella dettata dall'art. 1669 c.c., qualora vengano denunziati gravi difetti dell'immobile.” (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/06/2020,
n. 955).
5.1.3 Ebbene, nel caso di specie, alla luce della copiosa documentazione in atti, non può negarsi una posizione di diretta responsabilità della nella costruzione Controparte_1 dell'opera.
Dalla documentazione allegata sub lett. D2 alla CTU redatta nell'ambito del procedimento per AT (documenti prodotti dall'attrice “anche indipendentemente dalle decisioni sull'ammissibilità della CTU” come specificato nella seconda memoria ex art. 183 VI comma
C.P.C.) emerge: che nei certificati di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione sottoscritti dalla Direzione dei lavori in data 4.07.1994 ed in data 20.10.2004 si attesta che dette opere sono state regolarmente eseguite dalla ditta che la Controparte_1
concessione edilizia n. 7986 del 27.09.2001 per la realizzazione del complesso edilizio in Lottizzazione “Cento Scalette” e la successiva concessione di variante n. 8472 del
6.02.2003 relativa al medesimo complesso sono state rilasciate alla Controparte_1
che nella attestazione ultimazione dei lavori in data 25.08.2003 la Direzione dei lavori ha certificato l'ultimazione, da parte della di dei lavori di Controparte_1 CP_19 costruzione della palazzina “A” per n. 7 abitazioni;
che la richiesta ed autorizzazione allo scarico in fognatura è stata richiesta ed ottenuta dalla che la richiesta Controparte_1
di abitabilità è stata parimenti richiesta ed ottenuta dalla Controparte_1
Detta documentazione rivela in modo inequivocabile che la ha Controparte_1
realizzato gli edifici di cui al complesso immobiliare oggetto di causa, al fine di rivendere le unità immobiliari e di ricavarne un utile, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, curando per il tramite di professionisti di fiducia la progettazione e la direzione dei lavori.
Alcun dubbio può pertanto nutrirsi sulla veste di costruttore/venditore assunta dalla
[...]
dovendo ad ogni modo evidenziarsi che la stessa ha comunque esercitato, CP_1 anche per il tramite dei direttori dei lavori, un potere di direttiva e di controllo sull'impresa appaltatrice, tale da renderle addebitabile il fatto dannoso, avendo edificato l'immobile sotto la propria responsabilità ed avendo assunto una posizione di garanzia nei confronti dei terzi.
Recentemente la Suprema Corte (Cass. 17955/2024), nel ribadire che la norma dell'art. 1669 c.c. è applicabile nei confronti del venditore quando questi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta o comunque sotto la propria responsabilità, ha precisato che “nondimeno, la norma trova applicazione nell'ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti professionalmente qualificati –come
l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori- l'alienante abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile, in tutto o in parte, per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale”, sicché, “l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art.
1669 c.c., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva”.
Nella specie è imprenditore attivo nel settore delle costruzioni, quindi è Controparte_1
possibile presumere, tranne prova contraria, non fornita, il possesso delle conoscenze tecniche necessarie a rilevare eventuali carenze progettuali e difetti in fase realizzativa delle opere. 5.1.4 Quanto alla doglianza secondo cui nella specie non sarebbe applicabile l'art. 1669
c.c. in ragione della natura ed entità dei vizi accertati dal CTU, si richiama quanto
CP_2 CP_2 osservato ed argomentato ai paragrafi 4.1.2., 4.1.3., e in sede di trattazione di analoga doglianza formulata dagli appellanti nell'ambito del giudizio n. Pt_1
1155/2023 con conseguente rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate in base a norma (1495 c.c.) della quale deve invece escludersi l'applicabilità al caso di specie.
5.1.5. Con riferimento specifico ai difetti di insonorizzazione che, come specificato al paragrafo 4.1.5., debbono ritenersi idonei a pregiudicare in modo rilevante il godimento e la funzionalità dell'immobile, quindi riconducibili nell'alveo applicativo dell'art. 1669 c.c.,
l'eccezione di decadenza e prescrizione, anche questa volta sollevata per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c. si rivela infondata, dovendo ad ogni modo rilevarsi che il termine per la denuncia del vizio ai sensi dell'art. 1669 c.c. (come detto applicabile nella specie) decorre dal momento della sua conoscenza “tecnica”, sicché il dies a quo che fa scattare il termine di decadenza annuale per la denuncia ed il successivo termine di prescrizione va individuato in quello dell'accertamento da parte di un consulente tecnico (nella specie solo le valutazione tecniche hanno consentito di appurare consistenza e causa dei vizi).
5.2 Anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato.
5.2.1. Con tale motivo l'appellante denuncia la contraddittorietà della motivazione in quanto il primo giudice dapprima ha dichiarato di recepire integralmente le conclusioni del CTU e poi, in contrasto con quanto accertato dall'ausiliare ed alla qualifica “di committente” da lui riferita alla ha condannato quest'ultima al Controparte_1
risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c.
5.2.2. Al riguardo il Collegio ritiene di doversi limitare ad osservare che, al di là delle qualifiche attribuite dal CTU ai vari soggetti coinvolti a vario titolo nella costruzione del compendio immobiliare oggetto di causa, quel che rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità della è il ruolo di venditore/costruttore dalla stessa Controparte_1
assunto, secondo quanto dapprima affermato dal primo giudice e poi ampiamente argomentato da questa Corte in sede di trattazione del primo motivo di appello.
5.3. Vanno disattesi anche il terzo ed il quarto motivo di gravame i quali si prestano ad una trattazione unitaria. 5.3.1. Con il terzo motivo l'appellante denuncia, in primo luogo, il difetto di motivazione dell'ordinanza con la quale il primo giudice ha rigettato la sua richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti.
Ciò detto reitera le varie contestazioni alla perizia dell'ausiliare e, in particolare assume:
- che l'ausiliare, quanto al difetto di planarità della strada di accesso e rotazione del muro immediatamente a valle, non ha tenuto conto della circostanza che la società aveva ceduto al , in fase di urbanizzazione, tutte le infrastrutture realizzate Controparte_24
a servizio del complesso residenziale e, quindi, anche la strada, il muro ecc e non ha approfondito la questione neanche all'esito delle osservazioni formulate dal CTP di essa esponente (avendo in particolare il CTU riferito che la strada ceduta al in proprietà dalla CP_24
è la particella n. 1275, mentre il tratto finale della strada, che costituisce area Controparte_1 di manovra di accesso ai tre garage, sarebbe individuato alla particella n. 1278 e risulterebbe in capo alla senza considerare che in realtà la particella indicata nell'allegato n. Controparte_1
4 alla CTU come n. 1276 è la n. 1278, mentre quella indicata come n. 1278 è la n. 1276 questa trasferita al;
- che il CTU ha escluso un possibile incremento delle CP_24 CP_19 fessurazioni già in essere nell'edificio, in conseguenza del terremoto del 2009, solo per il fatto di non avere notizie di alcun intervento sull'immobile da parte dei Vigili del Fuoco
e/o della Protezione Civile e, dunque, senza fornire alcuna spiegazione tecnica;
- che lo stesso ausiliare, dapprima, ha ritenuto doveroso riconsiderare la relazione nella parte in cui la responsabilità per mancanza di requisiti acustici era stata attribuita alla
Committenza, per poi attribuire la responsabilità, oltre che al Direttore dei Lavori e all'Impresa, anche alla stessa committente venditrice, che aveva l'obbligo di trasferire a terzi un immobile privo di vizi;
- che il CTU ha erroneamente applicato il Prezziario della
Regione Abruzzo omettendo di procedere al ribasso del 30% applicabile nel caso di affidamento diretto dei lavori da parte del committente secondo le disposizioni di legge;
- che il tecnico non ha, inoltre, tenuto conto del fatto che, al termine dei lavori di ripristino, le finiture degli appartamenti interessati dagli interventi renderanno l'immobile, nello stato finito, come nuovo e, quindi, con valore ben superiore a quello attuale e non ha neppure tenuto conto dei vantaggi fiscali che ne deriveranno.
Con il quarto motivo l'appellante torna a sostenere che dal conteggio effettuato il CTU avrebbe dovuto scalare la somma di € 5.000,00 calcolata per il ripristino della strada, che era stata ceduta al già in fase di urbanizzazione. Controparte_24 5.3.2 Osserva la Corte che in realtà il CTU ha fornito esaustiva e convincente risposta a tutte le osservazioni formulate dal CTP della Controparte_1
5.3.2.1. In particolare, quanto alla questione della titolarità della strada interessata dai lavori di ripristino (dai costi stimati dal CTU nella misura di € 5.000,00), il CTU ha chiarito che la strada ceduta dalla al ai sensi dell'art. 3 della Convenzione CP_1 CP_24
Urbanistica del 23.03.1990 Rep. 33099 è individuata catastalmente al foglio 67 particella
1275 c.c., mentre il tratto terminale della stessa, che rappresenta un'area di manovra di accesso a tre garages è identificata catastalmente al foglio 67 particella n. 1278 e non è stata ceduta dal CP_24
Alla luce di tale spiegazione e delle risultanze della visura catastale che in effetti attesta che la particella n. 1278 del foglio 67 è ampia 4 mq, infondatesi rivelano le censure in questa sede reiterate dall'appellante.
5.3.2.2. Quanto al problema dell'eventuale aggravamento del quadro fessurativo per effetto del sisma del 2009 il CTU ha risposto in modo convincente al quesito, per un verso evidenziando che il quadro fessurativo era preesistente al sisma del 2009 e che non risultavano interventi da parte della protezione civile o vigili del fuoco per eventuali rilievi di danni, precisando peraltro che nel lasso di tempo interessato dal monitoraggio delle fessurazioni da lui eseguite (dal 12.10.2016 all'11.10.2017) erano stati registrati nel teramano altri due eventi sismici in data 12 e 31.10.2016 e 17.01.2017 senza che tali interventi influissero sull'ampiezza delle fessurazioni presenti, in quanto “il sisma è fonte di sollecitazioni nei confronti delle strutture principali e secondarie”.
5.3.2.3. Con riferimento al profilo della responsabilità relativa al difetto dei requisiti acustici, il CTU ha ritenuto doveroso riconoscere la responsabilità, in luogo che per intero alla committenza (come inizialmente fatto), anche ai progettisti e direttori dei lavori sul rilievo che i direttori dei lavori, correttamente rilevando l'obbligo di questi di informare il cliente in merito agli adempimenti necessari al rispetto di tutta la normativa vigente ed al contempo l'obbligo del committente di trasferire l'immobile a terzi privo di vizi.
5.3.2.4. Quanto alla censura riguardante l'applicazione dei prezzi di cui al tariffario della
Regione Abruzzo 2018 (con particolare riferimento alla mancata applicazione della riduzione del 30%) si rileva che nelle avvertenze generali dei prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo 2019 (allegate dal CTP della alle osservazioni Controparte_1 formulate alla CTU) se si prevede che (a differenza che nelle ipotesi “in cui la scelta dell'Operatore Economico che eseguirà i lavori derivi da una procedura concorrenziale che determinerà il presso più basso di esecuzione” per le quali non potrà essere applicata la riduzione del 30%) la riduzione del 30% è “applicabile in caso di affidamento diretto dei lavori da parte del committente secondo le disposizioni di legge vigenti”.
Ciò tuttavia non significa che detta riduzione debba essere obbligatoriamente applicata, essendo invece possibile procedere alla sua applicazione unicamente in presenza di
“particolari condizioni locali favorevoli o per lavori caratterizzati da particolare semplicità,
o ripetitività, o bassi costi di organizzazione del cantiere”, evenienze evidentemente non ravvisate nel caso di specie dal CTU.
5.3.2.5. Con riguardo al profilo della mancata considerazione dello stato manutentivo dell'immobile si richiama quanto sopra osservato al paragrafo 4.4.3. in relazione ad analoga censura svolta dagli appellanti Pt_1
5.3.2.6. Correttamente infine il CTU ha ritenuto di non dovere tenere conto di eventuali agevolazioni fiscali, avendo egli dovuto procedere unicamente alla liquidazione del danno.
A riguardo si ribadisce che nella specie gli attori hanno chiesto ed ottenuto la condanna della al risarcimento per equivalente dei danni derivati dai vizi presenti Controparte_1
nelle parti condominiali e nelle parti private.
Vertendosi peraltro in ipotesi di risarcimento del danno per equivalente, in cui il costo delle opere di ripristino ha costituito un mero criterio per la quantificazione del pregiudizio subito da riferirsi all'epoca di accertamento del danno, alcun effetto può spiegare sulla ragione di credito sorta in capo agli attori il fatto che in base a leggi entrante in vigore a distanza di anni dalla accertata produzione del danno i danneggiati potrebbero beneficiare di agevolazioni fiscali nell'esecuzione dei lavori, dovendo oltretutto considerarsi che, vertendosi in ipotesi di risarcimento del danno per equivalente, bene gli attori avrebbero potuto o potrebbero decidere di non eseguire i lavori trattenendo gli importi liquidati a titolo risarcitorio.
5.4. Anche il quinto motivo di gravame si rivela infondato.
5.4.1. L'appellante, citando diverse pronunce giurisprudenziali, con tale motivo si duole del riconoscimento della responsabilità solidale tra essa committente ed i direttori dei lavori, assumendo che, essendo essa una mera committente, la responsabilità avrebbe dovuto essere attribuita integralmente agli ingegneri Pt_1 Parte_2 Evidenzia che per il riconoscimento della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori sarebbe stato necessario che il danno fosse conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori.
Deduce che alcuna prova è emersa in giudizio in ordine al fatto che Controparte_1 avesse in qualche modo concorso in modo efficiente a produrre l'evento.
5.4.2 Il Collegio rileva che le doglianze svolte con il motivo di gravame in analisi possano essere agevolmente disattese ribadendo quanto in precedenza a lungo argomentato in ordine al ruolo svolto della specie dalla quale costruttrice dell'immobile. Controparte_1
5.5. Vanno altresì disattesi il sesto ed il settimo motivo di gravame.
5.5.1. Con il sesto motivo la società censura la condanna al pagamento dell'IVA sulle somme che la è tenuta a corrispondere alla controparte. Controparte_1
Sostiene che come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta ad interpello n. 74 del 13.03.2019, se le spese, come nella specie, hanno natura risarcitoria, essendo sono sempre escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA.
Aggiunge che la condanna della al pagamento dell'IVA anche in Controparte_1
assenza di specifiche fatture, che ne consentono la detraibilità, è illegittima ed il giudice avrebbe dovuto subordinare il pagamento di tale imposta a presentazione di fattura.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha condannato CP_1
anche al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali dal mese di gennaio
[...]
2013 fino all'effettivo saldo (pag. 13) sulle somme necessarie per il ripristino e fissate dal
CTU (sulla base del prezziario Regione Abruzzo 2018).
Spiega che irragionevole di rivela la condanna di al pagamento di Controparte_1
rivalutazione ed interessi a decorrere dal 2013 su somme conteggiate non con il prezziario del 2013 bensì con quello del 2018.
5.5.2. Al riguardo il Collegio ritiene sufficiente il richiamo a quanto osservato ai paragrafi
4.4.4. e 4.4.5 in relazione alle analoghe censure sollevate dagli appellanti Pt_1
5.6. Va infine rigettato l'ottavo motivo di appello.
5.6.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese di AT.
Rileva che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico del richiedente e vanno poi prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.
Spiega che nella specie, il Tribunale, avendo utilizzato unicamente la CTU disposta ed espletata nel giudizio di merito, non avrebbe potuto condannare essa esponente al pagamento delle spese della CTU espletata nell'ambito dell'AT.
5.6.2 Rileva il Collegio come a fronte dell'esito vittorioso della lite per il e per Parte_3
i condomini nei confronti della correttamente il primo giudice abbia Controparte_1 posto a carico di quest'ultima le spese, sostenute dai primi, della CTU svolta nel procedimento per AT promosso ante causam nei confronti di quest'ultima in vista dell'azione risarcitoria poi promossa nel giudizio di merito.
Né può rilevare ai fini dell'esclusione dell'obbligo della il fatto che poi, Controparte_1
a seguito della chiamata in giudizio degli ingegneri (effettuata dalla CP_27 CP_1 solo nel giudizio di merito), si sia reso necessario l'espletamento di nuova CTU, essendo quella svolta nel procedimento per A.T.P. inopponibile ai chiamati in causa per non avere gli stessi partecipato a quel procedimento (nell'ambito del quale la allora resistente
[...]
aveva omesso di chiedere il loro coinvolgimento al fine da rendere opponibili CP_1
agli stessi, nel futuro giudizio di merito ed in vista della proponenda azione di garanzia nei loro confronti, gli accertamenti tecnici della CTU disposta in quel procedimento).
5.7. Alla luce di quanto esposto anche l'appello proposto dalla deve essere CP_1
integralmente rigettato.
6. Non resta, a questo punto, che passare alla disamina degli appelli incidentali, iniziando dall'appello incidentale proposto dal condominio e dai singoli proprietari delle unità immobiliari nei confronti della sola Controparte_28
[...
. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
6.1.1. Con tale motivo gli appellanti incidentali si dolgono dell'esclusione da parte del primo giudice, dalle fonti del proprio convincimento, della CTU svolta in sede di AT, che aveva interessato come unica convenuta la con conseguente omessa Controparte_1 considerazione della voce relativa al deprezzamento del fabbricato per complessivi €
136.818,50, riconosciuta dal CTU dell'AT, ma non da quello della CTU svolta nel corso del giudizio di merito.
6.1.2. Osserva il Collegio che correttamente il primo giudice ha escluso il risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile una volta che il CTU, incaricato nel giudizio di merito, ha, in risposta al quesito n. 9, ha chiarito che “[…]I vizi e difetti sono eliminabili attraverso gli interventi indicati, descritti e quantificati in risposta al Quesito n.6 di parte attrice” e che “[…] le lavorazioni consentono il recupero totale, sia delle parti condominiali dell'immobile, sia delle singole unità immobiliari in esso presenti.” (cfr. pag. 86 elaborato tecnico).
6.1.3. Riconoscere, pertanto, ai danneggiati sia il risarcimento dei danni commisurati al costo degli interventi necessari per la completa eliminazione dei vizi sia il risarcimento dei danni derivanti dal deprezzamento del valore dell'immobile collegato alla presenza dei vizi condurrebbe ad una inammissibile duplicazione del ristoro.
6.2. Infondato si rivela, inoltre, il secondo motivo di gravame.
6.2.1. Con tale motivo gli appellanti incidentali denunciano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto che gli interessi dovessero decorrere dalla data di deposito della
CTU nel procedimento di AT e non da quella in cui si è verificato l'effetto dannoso.
6.2.2. Al riguardo si ribadisce preliminarmente che il giudice di prime cure ha prima disposto la devalutazione al 2013 della somma riconosciuta a titolo di risarcimento, e poi
“sulle somme così ottenute” a seguito della disposta devalutazione ha riconosciuto la rivalutazione anno per anno e la maggiorazione degli interessi legali (a decorrere dal
2013).
6.2.3. La metodologia seguita dal primo giudice si rivela corretta atteso che è proprio dalla data del deposito della CTU svolta nel giudizio di primo grado che il ed i Parte_3
condomini hanno avuto esatta percezione dei danni di cui hanno poi invocato il risarcimento in giudizio.
6.3. Va invece parzialmente accolto il terzo motivo di gravame.
6.3.1. Con tale motivo gli appellanti incidentali chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui si è escluso il rimborso dei compensi legali dell'AT, nonché delle spese della consulenze tecniche di parte, sostenute dall'amministrazione condominiale e dai singoli condomini, sul rilievo che mancherebbero gli elementi giustificativi delle spese.
6.3.2. Il Collegio, richiamate le argomentazioni svolte nell'ambito del paragrafo 6.2.2, rileva che il primo giudice avrebbe dovuto condannato oltre che al Controparte_1
rimborso dei costi di CTU sostenuti dai ricorrenti in relazione al procedimento per AT promosso nei confronti di anche al pagamento delle spese di lite di Controparte_1
quel procedimento.
Dette spese ben potevano e possono essere liquidate d'ufficio con applicazione dei parametri medi delle tariffe previste per i procedimenti di istruzione preventiva riferite allo scaglione di riferimento, così per complessivi € 6.128,80, di cui € 212,80 per esborsi ed
€ 5916,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
6.3.3. Con riferimento invece all'invocato rimborso delle spese di CTP con riferimento sia al procedimento per AT che con riferimento al giudizio di merito, si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, tali spese risultano espressamente quantificate nella nota spese depositata nell'ambito del giudizio di primo grado contestualmente alla memoria conclusionale di replica, nota nella quale risultano indicate le spese della CTP svolta nell'ambito del procedimento per AT nella misura di complessivi € 3.319,00 e spese della CTP svolta nell'ambito del giudizio di merito in complessivi € 4.000,01.
Va tuttavia osservato che mentre le spese della CTP risultano documentate alla luce delle fatture nn. 16 e 19 allegate alla nota spese depositata nel primo grado di giudizio, alcuna dimostrazione o esatta quantificazione è invece rinvenibile nel giudizio di primo grado relativamente alle spese della CTP svolta nell'ambito del giudizio di merito, posto che il documento n. 90/22 (che gli attori avevano indicato essere una fattura) è un realtà una parcella contenente non chiaro riferimento ad “acconto CTP RG 1583/2010 e 3916/2013”.
Neanche può essere considerata la parcella n. 8 del 2024, prodotta nell'ambito del procedimento di appello, redatta solo nel 2024 (a fronte di attività svolta e conclusa prima della definizione del giudizio di merito in primo grado) peraltro sempre con non chiara indicazione delle prestazioni professionali svolte e del loro specifico riferimento all'accertamento tecnico preventivo o al giudizio di merito.
6.3.4. Da quanto sopra osservato consegue che, in parziale accoglimento del motivo di gravame in analisi, la deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_1
del e dei condomini (in solido tra loro) delle spese legali relative al Parte_3 procedimento per AT liquidate in complessivi € 6.128,80, di cui € 212,80 per esborsi ed
€ 5.916,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Deve inoltre essere condannata al pagamento, in favore dei predetti appellanti incidentali
(in solido tra loro), dell'importo di € 3.319,00, quale rimborso delle spese di CTP sostenute dai predetti con riferimento all'AT. Contr
7. Va infine esaminato l'appello incidentale proposto dalla compagnia ell'ambito di entrambi i procedimenti di appello. 7.1. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività dell'appello incidentale in disamina, sollevata dagli ingegneri nelle note in sostituzione di udienza Pt_1
depositate nel giudizio r.g.n. 1155/2023 in data 28.03.2024, più volte ribadita (sia in sede di conclusioni finali che in sede di scritti conclusionali) dalla difesa dei predetti e sostenuta anche dalla difesa del e dei condomini. Parte_3
Al riguardo va osservato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 26139/2022 “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.”
Con riferimento al caso di specie è innegabile che l'interesse della CO di assicurazioni a proporre appello incidentale sia insorto per effetto ed in conseguenza della proposizione dell'appello da parte di (che ha impugnato la Controparte_1
sentenza invocandone la riforma con richiesta di accertamento della responsabilità esclusiva degli ingegneri che ha rimesso in discussione la misura della Pt_1 responsabilità degli ingegneri e, di conseguenza, la misura dell'obbligo di Pt_1
garanzia della compagnia di assicurazioni.
7.3. Da respingere, inoltre, è l'eccezione di tardività della eccezione di inoperatività della polizza, dovendo al riguardo evidenziarsi che trattasi di eccezione in senso lato come tale ammissibile anche in appello.
7.4. Ciò detto è ora possibile analizzare nel merito l'articolato motivo di gravame formulato dalla appellante incidentale Controparte_11
7.4.1. Con tale motivo l'appellante incidentale denuncia l'erroneità della impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto operante la garanzia di cui alla polizza n.
552591583-11.
Richiama in particolare l'art. 22 (oggetto dell'assicurazione), nonché gli artt. 23 (rischi esclusi), 24 (rischi assicurabili solo con patto speciale), 31 (vincolo di solidarietà) e le condizioni aggiuntive.
Lamenta che il primo giudice ha malamente ed insufficientemente interpretato sia le deroghe previste all'art. 24 sub a) (la quale prevede “L'assicurazione RCT non vale: a) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo … e alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ivi compresi i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate”) sia quelle di cui alla condizione aggiuntiva B (con la quale si è inteso riguardare e garantire solo alcuni tipi di danni alle opere oggetto di progettazione e direzione dei lavori prevedendo che “A parziale deroga dell'art. 24 lett.
a) l'assicurazione vale per i danni materiali e diretti causati alle opere oggetto di progettazione e direzione dei lavori da alcuno dei seguenti eventi: a) rovina totale delle opere;
b) rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera) e di cui alla condizione aggiuntiva D ( la quale prevede “A parziale deroga dell'art. 24 lettera a), l'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente per gravi difetti riscontrati nelle opere progettare e/o dirette sopravvenuti dopo la loro ultimazione che rendano inidonea la costruzione all'uso al quale
è destinata, escluso comunque ogni costo per eventuali miglioramenti”).
Sostiene in particolare che nessuno dei “danni alle opere oggetto di progettazione e direzione dei lavori” può rientrare in garanzia, dal momento che non si verte in ipotesi di rovina di rovina totale, né di gravi vizi che minino, in modo certo, la stabilità dell'opera.
Evidenzia inoltre quanto alla condizione aggiuntiva di cui alla lettera D) che la stessa attiene alle sole “perdite patrimoniali” come definite in polizza e cioè perdite non conseguenti a danneggiamenti delle cose.
Espone inoltre che l'art 31 CGA prevede la copertura assicurativa solo della personale e diretta responsabilità dell'assicurato, mentre nella specie il Tribunale ha condannato i direttori “in solido” con salvo poi apoditticamente individuare una Controparte_1
quota pari al 50% fatta gravare su entrambi gli ingegneri.
Rileva peraltro che la polizza attivata n. 552591583-11 indica quale assicurato solo lo
, mentre all'art. 22 comma 2 delle CGA (mod. 51074 Ed. 06/01) – CP0 Parte_7 settore B- si precisa che “L'assicurazione è estesa alla responsabilità personale dei collaboratori indicati in polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale” (art. 22 comma 2). Contr Sottolinea che la stata coinvolta nel giudizio di primo grado, a scopo di pretesa garanzia, solo e soltanto dall'ing. quale asserito membro dello studio Parte_1
sicché è evidente che essa esponente non può garantire la posizione dell'ing. Pt_7
con la conseguenza che dovrebbe essere escluso dalla manleva Parte_2
quanto meno il 25% delle somme oggetto della relativa condanna. Segnala, infine, che gli stessi ingegneri hanno ammesso di non essere in possesso della qualifica di tecnici acustici, sicché dovrebbe operare l'esclusione prevista dalla polizza per l'ipotesi di mancanza di abilitazione/competenza professionale in capo all'assicurato.
7.4.2. Al riguardo va in primo luogo chiarito che, se è vero che l'eccezione in senso lato può essere svolta anche in appello, è anche vero che perché la stessa possa considerarsi fondata è necessario che si basi su elementi desumibili dalla prove assunte in primo grado.
Nel caso in esame l'appellante ha posto alla base delle eccezioni di inoperatività della polizza documentazione prodotta sin dal primo grado di giudizio all'atto della costituzione della compagnia di assicurazioni (allora . CP_12
7.4.3. Ciò detto si rileva che nella specie, diversamente da quanto contestato dall'appellante, la polizza assicurativa deve ritenersi operante relativamente ai vizi denunciati dagli acquirenti ed alle voci di danno di cui essi hanno invocato il risarcimento.
Ciò alla luce della chiara previsione della condizione aggiuntiva D la quale, con riferimento alle ipotesi di “gravi difetti nelle opere” prevede che “a parziale deroga dell'art.
24 lettera a), l'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente, per gravi difetti riscontrati nelle opere progettate e/o dirette sopravvenuti dopo la loro ultimazione, che rendano inidonea la costruzione all'uso al quale è destinata, escluso comunque ogni costo per eventuali miglioramenti”.
Alla luce di quanto ampiamente argomento nei paragrafi dedicati alla descrizione dei vizi delle opere ed alla loro idoneità ad incidere sull'uso cui sono destinate compromettendone la funzionalità, non v'è dubbio che i vizi oggetto di causa rientrino tra quelli di cui alla condizione aggiuntiva D) della polizza di assicurazioni, sicché va riconosciuta l'operatività della polizza nel caso di specie.
Né può ritenersi convincente la deduzione di parte appellante la quale, al fine di escludere l'operatività della polizza nella specie, pone l'accento sulla definizione di “Perdite patrimoniali” contenuta nella polizza (ove si precisa che Perdite patrimoniali sono il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose), non potendosi invece dubitare che nella specie si verta proprio in ipotesi di pregiudizi economici arrecati a terzi “per gravi difetti riscontrati nelle opere progettate e/o dirette sopravvenuti dopo la loro ultimazione, che rendano inidonea la cosa all'uso al quale è destinata”. 7.4.4. Fondato appare invece il motivo nella parte in cui l'appellante denuncia che, pur essendo prevista nella polizza (stipulata dallo studio la copertura anche per i Pt_7
collaboratori indicati in polizza che fossero soci dello studio e pur essendo stata la polizza azionata dal solo ing. (non anche dall'ing. che non Parte_1 Parte_2
ha mai dichiarato di essere socio dello studio), il primo giudice ha condannato la compagnia di assicurazioni a rivalere entrambi i professionisti.
7.4.5. Fondata appare altresì la doglianza formulata dalla compagnia di assicurazioni nella parte in cui ha lamentato che, nonostante l'espressa previsione di cui all'art. 31 della polizza, il primo giudice ha condannato a rivalere i professionisti anche per tutte le somme dovute in solido e non solo per la parte relativa alla responsabilità del singolo professionista assicurato.
7.4.6. Inammissibile appare infine il rilievo con il quale solo nel presente grado l'appellante deduce il difetto di prova che l'ing. sia rimasto assicurato Parte_1 quale membro dello studio associato unitamente all'arch. Pt_7 Controparte_31
unico sottoscrittore della polizza dedotta in giudizio.
7.5. Da quanto sopra consegue che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
l'appellante compagnia di assicurazioni deve essere condannata a Controparte_11 tenere indenne e manlevare l'ing. ella misura del 25% del totale posto Parte_1
a carico del predetto in solido con la e con l'ing. ai Controparte_1 Parte_2
capi 2 e 3 del dispositivo della sentenza di primo grado.
7.6. Va invece rigettata la domanda di restituzione avanzata dall'appellante incidentale nei confronti degli attori del primo grado di giudizio.
Si premette che nella specie non si verte in ipotesi di indebito oggettivo, atteso che gli attori hanno ricevuto in pagamento esattamente quanto avevano diritto di ricevere a titolo risarcitorio, ma in ipotesi di indebito soggettivo, atteso che la compagnia di assicurazioni ha risarcito nei loro confronti il danno anche per la quota (pari al 25% dell'intero) facente capo all'ing. Parte_2
Va in proposito precisato che, alla luce delle statuizioni della sentenza di primo grado, che non ha condannato al pagamento nei confronti degli attori direttamente la compagnia di assicurazioni (condannata invece a “manlevare e tenere indenni gli ingegneri Parte_1
e dal pagamento delle somme cui sono tenuti in forza della
[...] Parte_2 presente sentenza, al netto dello scoperto di polizza”) neanche può ravvisarsi nella specie l'errore scusabile alla cui ricorrenza l'art. 2036 c.c. subordina l'esercizio dell'azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens da parte di chi ha pagato.
L'appellante incidentale dovrà pertanto rivolgere le proprie richieste nei confronti dell'ing.
Parte_2
8. Venendo al regolamento delle spese di lite si rileva che, tenuto conto della peculiarità del caso in esame, dell'esito dei vari appelli principali ed incidentali, sussistano i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado.
9. Trattandosi di impugnazioni proposte in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dei gravami principali consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 nell'ambito del procedimento di appello n. 1155/2023;
2) RIGETTA l'appello principale proposto dalla nell'ambito del Controparte_1 procedimento di appello n. 1155/2023 e l'appello incidentale proposto dalla predetta nell'ambito del procedimento di appello n. 1182/2023;
3) In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal CP_19
e dai condomini in epigrafe trascritti nell'ambito del procedimento di appello
[...]
n. 1182/2023, CONDANNA al pagamento in favore dei predetti Controparte_1
appellanti incidentali delle spese legali del procedimento per AT liquidate in complessivi € 6.128,80, di cui € 212,80 per esborsi ed € 5.916,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
CONDANNA inoltre al pagamento in favore dei predetti Controparte_1 appellanti incidentali dell'importo di € 3.319,00, quale rimborso delle spese di CTP sostenute dai predetti con riferimento all'AT.
4) In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_11 nell'ambito del procedimento di appello n. 1155/2023 e dell'appello
[...] incidentale proposto dalla predetta nell'ambito del procedimento di appello n. 1182/2023, CONDANNA la compagnia di assicurazioni Controparte_11
a manlevare il solo ing. Ing. e nella misura del solo 25% degli Parte_1
importi complessivamente liquidati dal primo giudice in favore degli attori in primo grado ai capi 2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, il tutto al netto dello scoperto di polizza.
5) RIGETTA la domanda di restituzione avanzata nei Controparte_11
confronti del e dei condomini in epigrafe indicati;
Controparte_19
6) DICHIARA integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado.
7) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti Parte_2
e nonché dell'appellante
[...] Parte_1 Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 20.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili in grado di appello iscritte al n. 1155/2023 R.G.C. e al n. 1182/2023, riunite nell'ambito di quella n. 1155/2023, trattenute in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 04.03.2025 vertenti
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Lino Nisii e Serena Monina ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Teramo (TE), alla Via V. Comi
n. 18, il tutto in forza di procure in calce all'atto di citazione in appello nel giudizio n.
1155/2023 ed alla comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio n.
1182/2023.
APPELLANTI PRINCIPALI/APPELLATI INCIDENTALI nell'ambito del giudizio n. 1155/2023
APPELLATI nell'ambito del giudizio n. 1182/2023
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Malignano Stuart e
Matteo Flamminj, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Teramo (TE), al Corso
San Giorgio n. 110, in forza di procure in calce all'atto di citazione in appello nel giudizio n. 1182/2023 ed alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nel giudizio n. 1155/2023.
APPELLANTE PRINCIPALE nell'ambito del giudizio n. 1182/2023
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE nell'ambito del giudizio n. 1153/2023
in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Controparte_2 Controparte_3
, , , P_ CP_5 Controparte_6 CP_7
, , e ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
tutti elettivamente domiciliati in Teramo (TE), al Corso Cerulli n. 31, presso e nello studio dell'avv. Pietro Referza, che li rappresenta e difende in forza di procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.1155/2023 ed in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nell'ambito del giudizio n. 1182/2023.
APPELLATI nell'ambito del giudizio n. 1155/2023
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI nell'ambito del giudizio n. 1182/2023
, elettivamente domiciliato in Teramo (TE), alla Via Teatro Parte_6
Antico n. 18, presso e nello studio dell'avv. Luciano Scaramazza, che lo rappresenta e difende come da procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello nel giudizio n. 1155/2023 ed alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.
1182/2023
APPELLATO nell'ambito del giudizio n. 1155/2023
APPELLATO nell'ambito del giudizio n. 1182/2023
(già , in persona del legale Controparte_11 Controparte_12 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), alla Via dei
Giardini n. 12, presso lo studio dell'avv. Ugo Frasca, che la rappresenta e difende in virtù di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nel giudizio n. 1155/2023 ed alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nell'ambito del giudizio n. 1183/2023.
APPELLATA /APPELLANTE INCIDENTALE nell'ambito del giudizio n. 1155/2023
APPELLATA /APPELLANTE INCIDENTALE nell'ambito del giudizio n. 1182/2023 in persona del procuratore ad negotia pro Controparte_13
tempore, elettivamente domiciliata in Giulianova (TE), alla Via Parini, Pal. E, Int. 3, presso e nello Studio dell'avv. Fulvia Cristofari, che la rappresenta e difende come da procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio n. 1155/2023 ed alla comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio n. 1182/2023.
APPELLATA nell'ambito del giudizio n. 1155/2023
APPELLATA nell'ambito del giudizio n. 1182/2023
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 955/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 18.10.2023 – Appalto: altre ipotesi ex art 1655 e ss. cc.
Conclusioni delle parti:
Per e : Parte_1 Pt_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, per tutte le causali illustrate nell'atto di appello iscritto al n. 1155/23 r.g. e in tutti gli scritti difensivi e le note di trattazione scritta depositate in atti, nel giudizio n. 1182/2023 ed in quello al 1155/23 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta: in via preliminare ed in rito
1) dichiarare improcedibili e/o inammissibili le impugnazioni incidentali proposte nel giudizio n. 1155/2023 dalla società HD SS.NI PA (con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8/03/2024) e dalla società (con la Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/03/2024), per avvenuta consumazione del potere di impugnazione già consumato nel giudizio n. 1182/2023 (con il deposito dell'impugnazione principale in data 17/11/2023 per la e Controparte_1 con l'impugnazione incidentale in data 7/2/2024 per la HD SS.NI PA);
2) dichiarare inammissibile in quanto tardivo, poiché proposto dopo lo spirare del termine breve di impugnazione scaduto il 20/11/2023, l'appello incidentale proposto nel giudizio
n. 1155/2023 r.g. dalla CO , in persona del legale Controparte_11
rappresentante pro tempore, avverso i capi della sentenza n. 955/2023 r.g. del Tribunale di Teramo, riguardanti la domanda di garanzia spiegata dagli ing. Parte_1
e , nei confronti del terzo chiamato, con ogni conseguenza di legge;
Pt_2
nel merito
1) in via principale, accogliere l'appello proposto dagli ingegneri Parte_1
e avverso la sentenza n. 955/2023 r.g. emessa dal Tribunale di Teramo e, Pt_2 per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché, in ogni caso, la domanda di garanzia spiegata dalla Controparte_1
nei confronti dei terzi chiamati e Parte_2 Pt_1 2) sempre nel merito ed in accoglimento dell'impugnazione principale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 c.c., la prescrizione e la decadenza dell'azione di garanzia spiegata dal nei confronti della Parte_3 [...]
avente ad oggetto i requisiti acustici passivi dell'edificio oggetto di causa, CP_1
per le causali evidenziate dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/11/2013, pag. 51, e fatte integralmente proprie dalla difesa dei terzi chiamati (pag. 67 comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo);
3) rigettare ogni altra domanda proposta, sia in via principale sia in via incidentale, nel giudizio n. 1155/2023 ed in quello 1182/2023 r.g., nei confronti degli odierni deducenti;
in via subordinata
4) in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda risarcitoria spiegata dal e nei confronti della , ovvero Parte_3 Controparte_1
della domanda di garanzia spiegata dalla nei confronti degli odierni Controparte_1
deducenti, accertare e dichiarare il contributo causale dei vari soggetti coinvolti, anche se non evocati in giudizio, in relazione alla produzione del danno, rideterminando, in parziale riforma della sentenza appellata, la percentuale di colpa imputabile a ciascuno di essi, tenendo conto delle risultanze della CTU;
5) sempre in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'impugnazione incidentale proposta dalla CO dovesse essere ritenuta Controparte_11 ammissibile: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la tardività del documento nuovo, denominato “condizioni generali di assicurazione”, prodotto per la prima volta in appello;
b) dichiarare inammissibile in quanto tardiva l'eccezione di inoperatività della polizza proposta per la prima volta in appello dalla predetta CO Assicuratrice;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
In relazione al giudizio n. 1182/2023 R.G.APP., introdotto da Controparte_1
anteriormente a quello rubricato al n. 1153/2023 R.G.C., ma iscritto a ruolo successivamente a questo
“in accoglimento del presente appello, codesta Corte voglia:
- in via principale, annullare l'impugnata sentenza n. 3916/2023 del Tribunale di Teramo, rigettando la domanda proposta nei confronti dell'appellante essendo Controparte_1 il diritto fatto valere prescritto ai sensi dall'art. 1495 c.p.c., e comunque apparendo la stessa infondata;
- in via subordinata, disporre nuova C.T.U. per le ragioni indicate nei motivi d'appello nn.
2, 3, 4, ponendosi al nominando diverso perito gli stessi quesiti già posti in prime cure, o quelli che parranno di giustizia;
- in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, affermata la responsabilità esclusiva dei professionisti chiamati in garanzia, Ing.
e Ing. condannarli al risarcimento diretto dei danni Parte_1 Parte_2
nei confronti di parte attrice in primo grado, in solido con la già Controparte_11
e già ovvero, in subordine, Controparte_14 Controparte_12 nei confronti dell'appellante qualora questa fosse tenuta direttamente Controparte_1
nei confronti della stessa parte attrice in primo grado. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa dei due gradi di giudizio”; in relazione al giudizio n. 1155/2023 R.G.APP.:
“nella denegata ipotesi di mancato totale annullamento o riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Teramo n. 955/2023, in accoglimento dell'appello incidentale formulato da in relazione al terzo motivo del gravame proposto dagli ingegneri Controparte_1
e codesta Corte dichiari la loro unica responsabilità Parte_1 Parte_2 nella causazione dei danni per cui è causa e per l'effetto li condanni in via esclusiva al totale risarcimento degli stessi e non, come statuito dal primo giudice, in solido con la
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”. Controparte_1
Per il nonché per i condomini , Parte_3 Parte_3 Parte_4 Controparte_15
, , , , , Controparte_2 Controparte_3 P_ CP_5 Controparte_6
, e : Controparte_16 Controparte_9 Controparte_10
“La difesa dell'appellata, appellante incidentale, così conclude:
1. Dichiarare inammissibile o respingere l'appello proposto dall'appellante CP_1
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto, ed in riforma parziale della
[...]
sentenza di primo grado: condannare la società al pagamento delle Controparte_1
ulteriori somme per i titoli indicati nei tre motivi di impugnazione incidentale, e precisamente:
a) della somma di € 136.818,50 oltre alla rivalutazione ed agli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata dalla data del 1° gennaio 2008 fino al saldo effettivo;
b) della somma di € 29.284,20, o diversa che parrà di giustizia per spese tecniche, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
c) della somma che verrà liquidata dalla Corte in relazione alle spese e competenze legali del giudizio di accertamento tecnico preventivo, nella misura indicata nella nota spese prodotta in primo grado, o in quella che parrà di giustizia;
d) della somma corrispondente alla ricontabilizzazione degli importi dovuti e liquidati dalla sentenza del Tribunale di Teramo applicando gli interessi compensativi dal 1° gennaio
2008 anziché dal 2013.
3. Dichiarare inammissibile o respingere l'appello proposto dagli appellanti ing. Parte_1
e ing.
[...] Parte_2
4. Dichiarare inammissibile o respingere l'appello incidentale proposto da CP_1
5. Dare atto, nel caso di accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...] [...]
della produzione dell'effetto legalmente tipico descritto nelle note di CP_11
trattazione scritta del 24 febbraio 2024 e del 29 marzo 2024, depositate rispettivamente nei giudizi nn. 1182/2023 e 1155/2023.
6. Condannare in solido la società e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 alla rifusione delle spese e dei compensi del grado di giudizio.”
Per TA LL:
“dichiarare gli appelli proposti da e dagli ingegneri VA e Controparte_1 Pt_2
inammissibili, in subordine infondati, e pertanto respingerli.
[...]
Con la condanna di entrambi gli appellanti al pagamento in solido delle spese e compensi del grado.”
Per Controparte_13
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita:
In via principale
1) dare atto dell'intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza di I grado che ha rigettato la domanda proposta dalla nei confronti del Geologo Controparte_1 [...]
e ha ritenuto assorbita, per effetto di tale rigetto, la domanda di Controparte_17 garanzia da quest'ultimo proposta nei confronti di nonché dei Controparte_18
capi della sentenza non oggetto di gravame, ovvero confermare la sentenza di I grado nella parte in cui il Giudicante ha escluso la sussistenza di responsabilità del Geologo Dr.
in ordine ai fatti di causa e ha ritenuto assorbita, per l'effetto, la Parte_6
domanda di garanzia da questi proposta nei confronti di ovvero, Controparte_18
in ogni caso, confermare la sentenza di primo grado con riferimento alla posizione del
Geologo Dr. e della nella veste di Parte_6 Controparte_18 assicuratore per la RC professionale di quest'ultimo, con vittoria delle spese di lite del grado;
In via subordinata, con riserva di gravame
2) accogliere le conclusioni formulate da nel corso del primo Controparte_18
grado di giudizio, nella comparsa di costituzione e risposta, così come precisate all'udienza del 23.03.2023, con vittoria delle spese di lite del grado.”
Per Controparte_11
“Voglia l'On. Corte adita, contrariis reiectis,
A) -. rigettare l'appello di nella parte in cui essa ha chiesto “affermarsi la Controparte_1
responsabilità esclusiva dei professionisti chiamati in garanzia, Ing. e Parte_1
Ing. condannarli al risarcimento diretto dei danni nei confronti di parte Parte_2
attrice in primo grado, in solido con la già Controparte_11 [...]
e già ovvero, in subordine, nei confronti Controparte_14 Controparte_12 dell'appellante qualora questa fosse tenuta direttamente nei confronti Controparte_1 della stessa parte attrice in primo grado”;
B) -. in accoglimento dell'appello incidentale svolto dalla voglia Controparte_11
comunque riformare il capo 11) del dispositivo della sentenza n. 95/2923 del Tribunale di
Teramo, pubblicata il 18.10.2023 nell'ambito del giudizio rubricato al n. 3916/2013 e per
l'effetto:
1) rigettare la domanda di garanzia svolta dagli Ingegneri e Parte_1 Parte_2 contro l nonché qualsivoglia altra domanda contro
[...] Controparte_11 quest'ultima veicolata, principale ed incidentale, atteso l'evidenziato difetto di operatività della sottesa polizza. Per l'effetto condannare quindi gli attori principali alla restituzione di tutte le somme già loro corrisposte dalla in data 23.11.2023, ovvero, Controparte_11
e più specificatamente:
- il alla restituzione della somma di € 92.974,66, oltre Controparte_19
interessi dal 23.11.2023 al saldo,
- e , alla restituzione della somma di € 14.490,72, oltre P_ CP_5
interessi dal 23.11.2023 al saldo,
- e alla restituzione della somma di € 7.368,18, Controparte_7 Controparte_8
oltre interessi dal 23.11.2023 al saldo,
- alla restituzione della somma di € 15.782,87, oltre interessi dal Controparte_3
23.11.2023 al saldo, - alla restituzione della somma di € 8.162,91, oltre interessi dal Controparte_6
23.11.2023 al saldo,
- alla restituzione della somma di € 16.139,70, oltre interessi dal Controparte_2
23.11.2023 al saldo,
- e alla restituzione della somma di € Parte_5 Parte_4
10.599,04 oltre interessi dal 23.11.2023 al saldo,
- e alla restituzione della somma di € 16.890,78, Controparte_10 Controparte_9
oltre interessi dal 23.11.2023 al saldo.
2) in via di estremo subordine e salvo gravame voglia in ogni caso limitare la garanzia in ragione delle previsioni di polizza indicate nella parte espositiva delle proprie comparse di costituzione, escludendo comunque la copertura assicurativa invocata sia per i tutti i
c.d. adeguamenti acustici (cfr. allegato 15 della CTU), sia per la quota di responsabilità, pari al 25% della totale, imputata all'Ing. .” Parte_2
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3916/2016 - promosso dal e dai condomini specificati in epigrafe contro la Controparte_19 società con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (volto ad ottenere la condanna della Controparte_1 società resistente, a titolo di responsabilità ex art. 1669 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni derivati da difetti costruttivi degli immobili, quantificati in € 459.768,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria), giudizio nel corso del quale era stato trasformato il rito ed erano stati coinvolti, su richiesta della convenuta, gli ingegneri e (progettisti e direttori dei Pt_2 Parte_1 lavori) nonché il OL , i quali avevano a loro volto chiamato in causa le Parte_6 rispettive compagnie di assicurazioni ( quanto agli ingegneri Controparte_11 Pt_1 quanto al OL )- il Tribunale di Teramo così statuiva: “1) Controparte_18 Parte_6
Condanna e gli ingegneri e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, al pagamento di: - € 99.663,99 oltre I.V.A., a favore del Parte_3
, come da computo metrico generale per le opere sulle parti Controparte_19 comuni dell'edificio (allegato n. 13 CTU); - € 25.733,58 oltre I.V.A., a favore di
e per i lavori all'interno dell'immobile di loro P_ CP_5
proprietà (importo dato dalla somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn. 14 e 15 CTU); -
€ 12.679,50 oltre I.V.A., a favore di e per i Controparte_7 Controparte_8 lavori all'interno dell'immobile di loro proprietà (importo dato dalla somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn. 14 e 15 CTU); - € 27.689,38 oltre I.V.A., a favore di Controparte_3 per i lavori all'interno dell'immobile di sua proprietà (importo dato dalla somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn. 14 e 15 CTU); - € 13.723,68 oltre I.V.A., a favore di CP_6
per i lavori all'interno dell'immobile di sua proprietà (importo dato dalla
[...] somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn. 14 e 15 CTU); - € 28.343,40 oltre I.V.A., a favore di
per i lavori all'interno dell'immobile di loro proprietà (importo dato Controparte_2
dalla somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per
l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn. 14 e 15 CTU); - € 18.600,94 oltre
I.V.A., a favore di e per i lavori all'interno Parte_5 Parte_4 dell'immobile di loro proprietà (importo dato dalla somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn.
14 e 15 CTU); - € 30.132,32 oltre I.V.A., a favore di e Controparte_10 CP_9
per i lavori all'interno dell'immobile di loro proprietà (importo dato dalla
[...] somma dei lavori necessari per il ripristino delle fessurazioni e per l'adeguamento dei requisiti acustici, allegati nn. 14 e 15 CTU); il tutto oltre devalutazione, rivalutazione annuale ed interessi come in parte motiva;
2) Condanna CP_1
e gli ingegneri e in solido tra loro, al
[...] Parte_1 Parte_2
pagamento in favore del e dei Sigg.ri Controparte_19 [...]
e , e , Parte_5 Parte_4 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, e , e Controparte_6 P_ CP_5 Controparte_2 CP
, e , ognuno per quanto di sua
[...] Controparte_8 Controparte_7
spettanza giusta parte motiva della presente sentenza e CTU Ing. della Per_1 somma di € 20.500,00 per spese tecniche (ovvero 8% del totale dei tre computi metrici allegati sub nn. 13, 14 e 15 della C.T.U.) oltre accessori di legge;
3)
Condanna e gli ingegneri e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, al pagamento di: - € 1.000,00 in favore di e P_
, per la momentanea indisponibilità dell'immobile di loro proprietà; CP_5
- € 1.000,00 in favore di e , per la momentanea Controparte_7 Controparte_8 indisponibilità dell'immobile di loro proprietà; - € 1.500,00 in favore di CP
, per la momentanea indisponibilità dell'immobile di sua proprietà; - €
[...]
1.500,00 in favore di , per la momentanea indisponibilità Controparte_6 dell'immobile di sua proprietà; - € 1.500,00 in favore di , per la Controparte_2 momentanea indisponibilità dell'immobile di sua proprietà; - € 1.000,00 in favore di
e , per la momentanea indisponibilità Parte_5 Parte_4 dell'immobile di loro proprietà; - € 1.000,00 in favore di e Controparte_10 [...]
, per la momentanea indisponibilità dell'immobile di loro Controparte_9
proprietà; 4) Condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese tecniche di CTU relative al procedimento per A.T.P. Controparte_19
n. 1583/2010 – Tribunale di Teramo, per complessivi € 31.337,18; 5) Condanna
[...]
e gli ingegneri e in solido tra loro, CP_1 Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore del e dei Sigg.ri Controparte_19 [...]
e , e , Parte_5 Parte_4 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, e , e Controparte_6 P_ CP_5 Controparte_2 CP
, e , delle spese di lite liquidate in €
[...] Controparte_8 Controparte_7
555,00 per spese ed € 22.457,00 , oltre oneri di legge, per competenze professionali;
6) Condanna al pagamento in favore del Dott. Controparte_1 Parte_6 delle spese legali del presente procedimento liquidate in € 555,00 per spese ed €
22.457,00, oltre oneri di legge, per competenze professionali;
7) Compensa le spese di lite tra il Dott. e la 8) Parte_6 Controparte_13
Compensa le spese di lite tra la e gli ingegneri Controparte_1 Parte_1
e 9) Compensa le spese di lite tra gli ingegneri Parte_2 Parte_1
e la 10) Pone definitivamente a carico Parte_2 Controparte_11
della e degli ingegneri e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2
solido tra loro, le spese di CTU come da decreto di liquidazione;
11)Condanna la
Contr a manlevare e tenere indenni gli ingegneri Controparte_11 Parte_1
e dal pagamento delle somme cui sono tenuti in forza
[...] Parte_2 della presente sentenza, al netto dello scoperto di polizza.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che i ricorrenti, a sostegno della domanda, avevano dedotto: - che il fabbricato, a seguito dell'ultimazione dei lavori, era stato interessato da un quadro fessurativo di varia natura, localizzato sia sulle parti condominiali, che nelle singole unità immobiliari;
- che, nella realizzazione dello stabile, vi erano stati errori progettuali e carenze nella fase di indagine geotecnica e geognostica, nonché manchevolezze relative al possesso dei requisiti acustici passivi delle singole unità immobiliari, relativamente alle partizioni orizzontali e verticali, agli scarichi ed al rumore di calpestio;
- che, prima di introdurre il giudizio, era stato espletato un accertamento tecnico preventivo, nell'ambito del quale il CTU incaricato aveva accertato la responsabilità ex art. 1669 c.c., nonché ex art. 2043 c.c. della società costruttrice per i danni da loro lamentati.
1.2. Dava ancora atto che si era costituita la società resistente la quale, pur riconoscendo la presenza del sistema fessurativo lamentato dagli attori, ne aveva contestato le cause, chiedendo, da un lato, l'integrale rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, dall'altro, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia dei tecnici che avevano curato la progettazione dello stabile e la direzione dei lavori, nonché del OL al quale era stata affidata l'indagine geologica prodromica all'intervento edilizio.
Aggiungeva che si erano costituiti in giudizio il dott. e gli ing.ri Parte_6
e contestando le avverse domande ed estendendo, a loro Pt_2 Parte_1
volta, il contraddittorio nei confronti delle rispettive compagnie assicurative che ne garantivano l'attività professionale.
1.2.1. Nello specifico, rappresentava che il dott. aveva eccepito, in via Parte_6
preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale e, nel merito, l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale per l'ottenimento del risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.;
1.2.2. Rappresentava ancora che gli ingegneri avevano, invece, eccepito, in via Pt_1 preliminare, l'inammissibilità del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., per la complessità delle questioni da trattare, l'inopponibilità nei loro confronti della relazione redatta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, essendosi formata nel difetto di contraddittorio tra tutte le parti in causa, mentre, nel merito, avevano fatto proprie le argomentazioni difensive della società Controparte_1
1.2.3. Aggiungeva che si erano costituite in giudizio anche le compagnie assicurative, chiamate a loro volta in causa dai professionisti citati e cioè, rispettivamente, la CP_20
che garantiva il dott. e la società che aveva
[...] Per_2 Controparte_11
incorporato la che garantiva gli ing.ri Controparte_21 CP_22
contestando, sostanzialmente, in via preliminare, la inadeguatezza del rito sommario, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei confronti degli assicurati e l'accertamento dell'assenza dei presupposti per l'operatività della polizza. 1.3. Esponeva ancora che, stante la complessità delle questioni trattate, era stato disposto il mutamento del rito sommario in rito a cognizione ordinaria e, all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., era stata disposta ed espletata
CTU.
1.4. Il giudice di prime cure riteneva fondata la domanda risarcitoria avanzata dagli originari ricorrenti, rilevando: - che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la disciplina dettata dall'art. 1669 c.c. era applicabile al caso di specie, in quanto la stessa, pur essendo prevista in materia di appalto, poteva essere esercitata anche dall'acquirente contro il venditore;
- che, inoltre, la disciplina in esame, oltre che da un punto di vista soggettivo, appariva applicabile al caso di specie anche in considerazione dei vizi lamentati dagli attori, atteso che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, tale disciplina ha natura di ordine pubblico, in quanto è volta a garantire la sicurezza degli edifici e vede sempre più ampliati i limiti dei difetti che possono rientrare nel perimetro della norma;
- che, nel caso di specie, dalla CTU espletata nel corso del giudizio era emersa la presenza dei vizi lamentati dagli attori, che rappresentavano una situazione di gravi carenze costruttive tali da implicare la responsabilità ex art. 1669 c.c. sia dell'impresa, che della direzione lavori;
- che, con particolare riferimento a quest'ultima, la condotta dannosa consisteva nell'omesso controllo nelle varie fasi della realizzazione dell'opera e, pertanto, nel mancato rispetto dell'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se fossero state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati;
- che, pertanto, nella specie, data la causa dei vizi dell'opera riscontrata dall'ausiliare, doveva ritenersi la sussistenza della responsabilità, in solido, della direzione dei lavori e della società; - che, invece, alcuna responsabilità poteva essere ascritta al dott. , OL al quale erano state affidate le indagini Parte_6 precedenti all'intervento, poiché, dalle risultanze della CTU, non era emerso nessun apporto causale, dal punto di vista geologico, alla verificazione dei danni, tanto più che lo stesso CTU aveva anche escluso problemi di staticità dell'edificio.
1.5. Rilevava l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, avanzata dal dott. , escludendo la ravvisabilità nella specie di dolo o colpa Parte_6
grave della società chiamante o degli originari ricorrenti, soprattutto alla luce del fatto che, per escludere problematiche geologiche relative al suolo o alle fondazioni, erano state necessarie approfondite indagini ed un monitoraggio durato oltre un anno. 1.6. Prima di passare alla quantificazione del danno, il primo giudice evidenziava che, alla luce della responsabilità concorrente dell'impresa e della direzione dei lavori, in termini percentuali nella causazione dell'evento le stesse dovevano quantificarsi al 50%, in quanto, se da un lato era vero che le cause dei difetti riscontrati erano da rinvenirsi nella esecuzione delle opere non a regola d'arte da parte dell'impresa, era anche vero che il precipuo compito della direzione dei lavori di verificare che venissero osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati era stato del tutto omesso.
1.7. Ciò evidenziato, venendo alla quantificazione dei danni, il giudice di prime cure rilevava che l'ausiliare, per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati, aveva redatto tre computi metrici -il primo riferibile alle parti condominiali dell'edificio per complessivi € 99.663,99, il secondo per i lavori interni alle singole proprietà per € 75.996,10 ed il terzo riferito all'adeguamento dei requisiti acustici passivi per € 80.906,69– e, pertanto, ritenendo tali stime condivisibili, condannava la e gli ingegneri e Controparte_1 Pt_1 Pt_2
in solido tra loro nella misura del 50% ciascuno, a risarcire al
[...] [...]
ed ai singoli condomini, ognuno per quanto di sua spettanza, in base Controparte_19 alle risultanze della CTU, l'importo di € 256.566,78, oltre iva per le opere, ed € 20.500,00, oltre accessori di legge per spese tecniche.
Condannava inoltre le medesime parti, sempre in solido tra loro e nella misura del 50% per ciascuna parte processuale, al risarcimento del danno per l'indisponibilità degli immobili calcolato tenendo in considerazione, quale parametro di riferimento, un canone medio mensile, liquidato in via equitativa sulla scorta della CTU.
Poneva le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, antecedente al giudizio, a carico esclusivo della società, essendo soltanto essa parte di tale procedimento.
Rigettava, invece, la domanda di condanna delle parti all'ulteriore importo asseritamente dovuto a titolo di trasloco e custodia del mobilio, non potendosi effettuare una liquidazione forfettaria alla luce della diversità del mobilio.
Rigettava, inoltre, la domanda da risarcimento del danno per il deprezzamento degli immobili, rilevando che erano già state poste a carico dei responsabili le spese di ripristino degli stessi, alla luce dei computi metrici della CTU.
1.8. Infine, esaminando le domande proposte dai professionisti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative, osservava che, mentre nulla doveva disporsi nei confronti di essendo stata esclusa la responsabilità del dott. , con CP_18 Parte_6 Contr riferimento alla domanda nei confronti della doveva rilevarsi che, dalla lettura delle condizioni di polizza, emergeva l'intenzione delle parti di assicurare anche gli eventi riferibili all'art. 1669 c.c. e, pertanto, la compagnia avrebbe dovuto tenere indenne il proprio assicurato dalle conseguenze economiche della sentenza, al netto dello scoperto di polizza contrattualmente previsto del 10%.
2. Tale sentenza è stata separatamente impugnata dagli ingegneri e Pt_2 Parte_1
(terzi chiamati in causa in primo grado dalla resistente) e dalla
[...] Controparte_1
(resistente in primo grado).
2.1. Gli ingegneri (dalla cui impugnazione originava il procedimento di appello n. Pt_1
1155/2023 R.G.C.) hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte enunciando plurimi motivi di gravame, con i quali hanno denunciato: 1) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza per erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione degli artt. 115 e 116 e 132 c.p.c. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1669 c.c.; 2) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. -
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza per erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie e per erronea applicazione degli articoli 1176, 2236 e 1669 c.c., anche in combinato disposto fra loro.
Violazione degli artt. 115 e 116 e 132 c.p.c.; 3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 2236, 2055 e 1669 c.c., in relazione alla graduazione in misura paritaria
(50%) della responsabilità concorrente dell'impresa e del direttore dei lavori nella causazione dei vizi e difetti riscontrati. Omessa/errata valutazione delle risultanze istruttorie. Illogicità della motivazione. Violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.; 4)
Mancata riconvocazione del CTU a chiarimenti sugli aspetti evidenziati nelle note autorizzate del 15/1/2021. Omessa motivazione. Violazione degli articoli 132 e 143 c.p.c.
Violazione dell'art. 15, primo comma, n.1), del D.P.R. n. 633/1972. Errata quantificazione del danno
2.2. La (dalla cui impugnazione originava il procedimento di appello n. Controparte_1
1182/2023) ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame afferenti a: 1) Qualificazione dell'azione; conseguenze su prescrizione e decadenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. e degli artt.
115 e 116 c.p.c. – Violazione dell'art. 132 c.p.c.: difetto di motivazione;
2) Erronea valutazione delle risultanze processuali, in particolare della C.T.U. con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Violazione dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà; 3) Sulla richiesta di chiarimenti al C.T.U. -
Violazione degli artt. 132 e 134 c.p.c. - Difetto assoluto di motivazione;
4) Violazione dell'art. 132 c.p.c. per errata valutazione delle risultanze processuali e difetto di motivazione;
5) Responsabilità professionale degli ingegneri e Parte_1
Violazione degli artt. 1669 c.c. e 132 c.p.c. per difetto di motivazione;
Parte_2
6) Condanna al pagamento dell'IVA - Violazione dell'art. 15, primo comma, n.1), del
D.P.R. n. 633/1972; 7) Condanna al pagamento di rivalutazione e interessi a decorrere dal 2013 piuttosto che dal 2019; 8) Condanna di al pagamento delle Controparte_1
spese di - Violazione degli art. 696 e 91 c.p.c. - Contraddittorietà, illogicità, difetto CP_23
di motivazione.
2.3 Nel procedimento n. R.G.C. 1155/2023 si sono costituiti il Controparte_19
ed i condomini in epigrafe indicati, il dott. e la
[...] Parte_6 [...]
contestando il gravame del quale hanno invocato il rigetto, con Controparte_13
vittoria di spese.
Si sono costituiti il dott. e la sua compagnia assicurativa chiedendo Parte_6 CP_18 il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Si è inoltre costituita la ed ha contestato il gravame, facendo presente Controparte_1
di avere a sua volta proposto appello avverso la sentenza di primo grado e proponendo appello incidentale nel quale ha sostanzialmente trasfuso i motivi già formulati nel separato appello di cui al procedimento n. R.G.C. 1182/2023.
Anche la compagnia si è costituita ed ha proposto appello Controparte_11
incidentale enunciando un unico, articolato motivo di gravame, con il quale ha denunciato:
Errata e/o carente “interpretazione della norma contrattuale” da parte del primo giudice – omessa lettura ed applicazione, anche d'ufficio, delle esclusioni e/o dei limiti della stessa polizza invocata.
2.4. Nel procedimento n. R.G.C. 1182/2023 si sono costituiti il dott. e la sua Parte_6 compagnia assicurativa chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese. CP_18
Si è, inoltre, costituita la compagnia spiegando appello Controparte_11 incidentale identico a quello proposto nell'ambito del procedimento n. R.G.C. 1155/2023.
Si sono costituiti il ed i relativi condomini, anch'essi spiegando Controparte_19
appello incidentale sulla scorta di tre motivi con i quali hanno denunciato: 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso dall'elenco delle voci del risarcimento del danno la somma di € 136.818,50; 2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha fatto coincidere la decorrenza degli interessi compensativi con la data del deposito della CTU nel procedimento di AT, anziché con la data in cui si è verificato l'evento dannoso;
3)
Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha posto a carico di i Controparte_1 compensi legali dell'AT nonché le spese e i compensi del CTP ing. , Persona_3
sia in sede di accertamento tecnico preventivo che nel giudizio a cognizione piena.
Si sono, infine, costituiti gli ingegneri rappresentando di aver proposto a loro Pt_1
volta appello avverso la sentenza, chiedendo pertanto la riunione dei procedimenti.
3. Nel corso dell'udienza del 02.04.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza avanzata dall'appellante nell'ambito del procedimento di appello n. Controparte_1
R.G.C. 1182/2023, il Collegio ha disposto la riunione dei due giudizi nell'ambito di quello contrassegnato dal 1155/2023 R.G.C; all'esito ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 04.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 04.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
7.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ritiene la Corte di dover procedere innanzi tutto all'esame dell'appello principale svolto dagli appellanti nell'ambito del procedimento di appello n. R.G.C. Pt_1
1155/2023.
Detta impugnazione di rivela infondata.
4.1. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
4.1.1. Con tale motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la ricorrenza, nel caso di specie, di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale speciale, ex art. 1669 c.c, e nella parte in cui ha ritenuto che i vizi e i difetti riscontrati dal CTU configurassero gravi carenze costruttive, idonee a fondare la responsabilità extracontrattuale de qua in capo ai direttori dei lavori.
Sostengono che i difetti evidenziati dal CTU non incidono sulla struttura e sulla funzionalità dell'immobile e non ne menomano il godimento in maniera apprezzabile. Deducono che i vizi e i difetti riscontrati nella specie sarebbero “risolvibili in termini di anomalie superficiali che non limitano e non pregiudicano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità dell'edificio e sono eliminabili attraverso interventi che consentono il recupero totale sia delle parti condominiali dell'immobile sia selle singole unità immobiliari in esso presenti”.
Evidenziano che dalla CTU è emerso: che, nonostante il territorio teramano fosse stato interessato da alcuni eventi sismici, l'edificio non ha riportato alcun danno;
- che è stata smentita l'esistenza di qualunque collegamento o dipendenza fra il comportamento dei due fabbricati accostati ed il corpo stradale che si sviluppa, in senso longitudinale, davanti ai medesimi;
- che, con riguardo ai difetti di isolamento acustico dell'immobile, non vi è prova che gli stessi abbiano reso l'immobile invivibile e inidoneo all'uso di civile abitazione per il quale era stato costruito.
Deducono, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto escludere la ravvisabilità della responsabilità ex art. 1669 c.c. e, previo accertamento che i vizi riscontrati non erano idonei a compromettere la funzionalità globale dell'immobile, avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi dell'art. 1495 c.c., la decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia spiegata.
Anche con riferimento ai difetti di insonorizzazione assumono che essi avrebbero dovuto essere denunciati e la relativa azione essere proposta nei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.
4.1.2. Rileva innanzi tutto il Collegio che, secondo il costante orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza, l'art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione sistematica all'interno della disciplina del contratto di appalto, prevede una responsabilità di tipo extracontrattuale in quanto posto a tutela di interessi aventi rilevanza pubblica, concernenti la stabilità e la solidità degli edifici di lunga durata e l'incolumità personale della collettività.
In quest'ottica, la ratio della norma è quella di garantire una maggiore protezione a chiunque possa subire un pregiudizio a causa dei vizi di costruzione di un immobile di lunga durata, anche considerando la possibilità che i difetti costruttivi si manifestino dopo anni dalla realizzazione dell'edificio.
In altri termini, l'art. 1669 c.c. non tutela tanto l'interesse del privato committente alla realizzazione di un'opera dotata di stabilità, quanto piuttosto l'interesse generale a che non vengano costruite opere pericolose per la collettività, in modo tale da preservare l'incolumità pubblica (cfr. Cass. n. 4622/2002 secondo cui “Le disposizioni di cui all'art. 1669 cod. civ. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale”).
In definitiva, tale responsabilità non trova fondamento nel contratto di appalto quanto, piuttosto, nel fatto in sé di aver costruito l'immobile, indipendentemente dalla qualifica del rapporto giuridico sottostante, assumendo così i caratteri propri della responsabilità da fatto illecito.
4.1.3. Corollario di tale impostazione è l'estensione dell'ambito applicativo dell'azione di responsabilità in argomento anche al di fuori del contratto di appalto, con riconoscimento della stessa a favore dell'acquirente dell'immobile (Cass. n. 9853/1998) e, più in generale,
a qualunque terzo che lamenti di essere danneggiato dai gravi difetti della costruzione, dalla rovina o dal pericolo di rovina di essa (Cass. n. 1748/2005), nei confronti del venditore-costruttore, dell'appaltatore e del direttore dei lavori, nonché di qualsiasi altro soggetto che abbia concorso alla costruzione dell'immobile ed assunto così la responsabilità dell'opera (Cass. n. 7619/1997).
Chiarita, dunque, l'applicabilità di tale disciplina speciale anche nei confronti del direttore dei lavori, occorre ora valutare le ipotesi in cui quest'ultimo è chiamato a rispondere a tale titolo.
Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, “la natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dall'appaltatore - da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile - per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall'esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e, perciò, può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo” (Cass. n. 15789/2003).
Il direttore dei lavori è tenuto, dunque, in tale sua qualità e in relazione agli obblighi cui è tenuto, a rispondere dei danni cagionati ai terzi nell'esercizio della sua attività.
4.1.4. Quanto ai presupposti applicativi, si osserva che per “gravi difetti”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c., deve intendersi ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione dell'opera (Cass. n. 456/2016 secondo cui “In tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa
(e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quale, ad esempio, l'intonaco)
incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo.).
In sostanza, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c, fanno sorgere la responsabilità ivi prevista, consistono in quelle alterazioni che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, ecc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (Cass. n. 8140/2004; Cass. 19869/2009; Cass. 20307/2011; Cass.
84/2013).
Peraltro, le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno stabilito che l'art. 1669
c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. S.U. Sent. n. 7756/2017).
4.1.5. Venendo all'applicazione dei suesposti principi al caso di specie, dalla lettura della
CTU depositata in data 23.10.2019, emerge che il tecnico, a seguito di numerosi sopralluoghi effettuati presso lo stabile condominiale di cui è lite, ha riscontrato, tra gli altri, i seguenti difetti “[…]
1. Presenza di un quadro fessurativo diffuso sulle pareti esterne di tamponamento, sui tramezzi interni, sui parapetti dei balconi e in alcune porzioni delle pavimentazioni interne;
2. Sfondellamento localizzato delle pignatte del solaio del garage proprietà ;
3. Distacco della scossalina di copertura del giunto tecnico Controparte_6
verticale (in elevazione) posto tra i due corpi di fabbrica;
4. Presenza di macchie di umidità con efflorescenze, in corrispondenza delle fessurazioni sul muro controterra, lato Nord del Corpo Est;
5. Sistema di smaltimento delle acque luride (intasamento della condotta);
6. Requisiti acustici passivi;
7. Perdita di planarità della strada di accesso e rotazione del muro di delimitazione immediatamente a valle.” (cfr. pag. 70 della relazione peritale in atti in primo grado).
Alla luce delle citate risultanze e degli ingenti interventi di riparazione richiesti, si ritiene che i vizi accertati siano da qualificarsi come “gravi”, con conseguente applicabilità al caso di specie dell'art. 1669 c.c., in quanto consistono in alterazioni strutturali e funzionali dell'immobile destinato a durare nel tempo, e riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la sua normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica.
In ordine agli interventi necessari alla eliminazione delle riscontate difettosità, il CTU del giudizio di primo grado ha chiarito che “[…] In definitiva, i costi delle lavorazioni di cui ai suddetti competi metrici estimativi, ammontano ad € 256.566,78 oltre iva come per legge.” (cfr. pag. 73 della relazione peritale in atti in primo grado).
Con particolare riferimento poi alla questione dell'isolamento acustico, va rilevato come il CTU, avvalendosi (previa autorizzazione del giudice) di ausiliario competente in materia acustica, abbia proceduto alla misurazione degli indici che caratterizzano i requisiti acustici passivi nel condominio (in particolare effettuando: 1) Misurazioni dell'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata;
2) Misurazioni del potere fonoisolante apparente di partizioni verificali fra unità abitative diverse;
3) Misurazioni del potere fonoisolante apparente di partizioni verticali fra unità abitative diverse;
4) Livello di rumore da calpestio dei solai;
5) rumorosità degli impianti a funzionamento discontinuo, costituito dagli scarichi idraulici e rubinetterie varie se servizi igienici degli appartamenti) ed ha rilevato significative difformità rispetto ai limiti imposti dal DPCM 5.12.1997, con riferimento a: indice di isolamento acustico standardizzato delle pareti;
potere fonoisolante delle partizioni verticali tra gli appartamenti (per mancata posta in opera di un idoneo pannello fonoisolante); livello di rumore da calpestio delle pareti orizzontali (per mancanza di posa in opera di idoneo pannello fonoisolante).
Ha individuato la necessità di eseguire consistenti interventi di adeguamento individuati in: rimozione delle porte, sanitari bagni, massetti, pavimenti e battiscopa, cassonetti per avvolgibili in corrispondenza degli infissi, posa in opera di isolamento acustico a pavimento mediante fogli di polietilene a bolle d'aria, posa in opera di isolamento acustico a parete tra appartamenti con pannelli in fibre di legno legate con cemento con stuccatura e rasatura, posa in opera di cassonetti per avvolgibili insonorizzati, rifacimento massetti, pavimenti e battiscopa, riposizionamento porte, sanitari bagni. Anche con riferimento ai vizi acustici, idonei a pregiudicare in modo rilevante il godimento e la funzionalità dell'immobile, non può dunque essere messa in dubbio l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1669 c.c.
4.1.6. Sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono, priva di pregio si rivela la tesi degli appellanti, secondo cui nella specie il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1495 c.c. per non avere gli attori rispettato i termini previsti per la denuncia dei vizi e per la proposizione dell'azione.
4.2. Infondato si rivela anche il secondo motivo di gravame.
4.2.1. Con tale motivo gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha stabilito la loro responsabilità solidale con la società che ha realizzato le opere, sostenendo la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c., in quanto la motivazione non consentirebbe di individuare, in modo chiaro, univoco ed esaustivo, le ragioni su cui si fonda la decisione.
Nello specifico, secondo gli appellanti, la decisione sarebbe carente sotto il profilo dell'individuazione del contributo causale ascrivibile al direttore dei lavori.
Assumono che, ad ogni modo, dalla documentazione versata in atti emergerebbe in modo inequivoco l'adempimento, da parte dei direttori dei lavori, di tutto quanto di competenza.
Sul punto osservano che il CTU non ha riscontrato danni strutturali all'edificio, ma elementi di criticità singolari e non diffusi, unicamente derivanti dalla non realizzazione delle opere secondo le regole dell'arte.
Sostengono, in definitiva, che il primo giudice, in violazione dei principi giurisprudenziali in materia, ha riconosciuto in capo al direttore dei lavori la responsabilità per tutte le voci di danno, senza specificarne l'apporto causale nella realizzazione.
Spiegano oltretutto di non essere tecnici acustici e di non avere avuto alcun incarico di progettazione acustica, evidenziando inoltre che alla data di realizzazione del progetto e della costruzione del fabbricato, nell'area del Comune di la procedura non era CP_19
ancora attiva e non era richiesta alcuna verifica acustica
4.2.2. Con riferimento alla mancanza di motivazione della responsabilità degli ingegneri la Corte rileva l'inammissibilità delle doglianze di questi ultimi per non aver colto Pt_1
la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
Dalla lettura della motivazione della sentenza si comprende che la responsabilità della
D.L. è stata riconosciuta per non essere intervenuta durante l'esecuzione dei lavori nelle fasi salienti della progressione costruttiva, per non essere inoltre tempestivamente intervenuta in fase esecutiva per eliminare i gravi difetti costruttivi impartendo i necessari ordini di servizio.
Il primo giudice, contrariamente a quanto lamentato dai direttori dei lavori, ha specificato che gli ingegneri sono responsabili in quanto hanno omesso di vigilare e di Pt_1
impartire le opportune disposizioni per la corretta realizzazione delle opere, nonché per aver omesso di controllare la conformità alle regole dell'arte.
Ma v'è di più.
Il giudice di prime cure ha anche spiegato che, nonostante le opere non fossero state realizzate a regola d'arte (esempio la posa in opera della malta delle tamponature) e, nonostante non fossero stati rispettati i tempi per l'esecuzione delle diverse fasi dei lavori, per consentire la corretta asciugatura ed assestamento dei diversi materiali, non risulta alcun intervento da parte della direzione lavori volto alla contestazione delle modalità esecutive dell'opera.
4.2.3. Giova ad ogni buon conto rilevare che nella specie, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, non si tratta di vizi afferenti “a profili marginali dell'esecuzione dell'opera” ma di vizi che, come già evidenziato al paragrafo 4.1.5. integrano gli estremi dei gravi vizi previsti dall'art. 1669 c.c.
Va poi ribadito che secondo quanto reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (da ultimo con la pronuncia n. 27045/2024) il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la conformità sia progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché all'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi.
In particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta dell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continuativa e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contratti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuare in relazione a ciascuna di dette fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 30658/2022).
4.2.4. Va anche chiarito che nella specie, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale specificamente regolata anche in relazione alla decadenza o alla prescrizione, si rivela del tutto ininfluente la natura delle obbligazioni –se di risultato o di mezzi- che il professionista assuma di avere (Cass. 8016/2012). 4.2.5. Con riferimento poi ai vizi acustici ed alla dedotta carenza in capo ad essi esponenti della qualifica di tecnici acustici, come pure alla dedotta avvenuta attuazione a livello regionale solo nell'anno 2007 (successivamente alla concessione edilizia ed alla realizzazione delle opere) della normativa diretta ad effettuare la zonizzazione acustica nel proprio territorio, va in primo luogo chiarito che la Direzione dei Lavori avrebbe dovuto segnalare la necessità di una specifica figura professionale per la progettazione ed il successivo controllo in sede esecutiva dei dispositivi di isolamento acustico, sicché la mancanza in capo ad essi esponenti della qualifica di tecnici acustici non vale ad esonerarli dalla responsabilità per i vizi acustici presenti nell'immobile.
Sotto altro profilo va rilevato che la Suprema Corte ha avuto recentemente (cass. n.
2226/2022 e cass. n. 30658/2022) occasione di chiarire che l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), ha attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato con DPCM 5 dicembre 1997 il quale determina i suddetti requisiti, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, e prescrive i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore debbono rispettare. Detto decreto trova applicazione ai contratti stipulati anteriormente all'approvazione dell'art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009 che dispone la non applicabilità del suddetto decreto ai rapporti sorti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge n.
88 del 2009, e, comunque, anche per i rapporti sorti successivamente, può essere preso come punto di riferimento per il rispetto delle regole dell'arte nella costruzione degli edifici al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell'art
1669 c.c..
4.3. Va anche disatteso il terzo motivo di gravame.
4.3.1. Con tale motivo i direttori dei lavori contestano la decisione del primo giudice in punto di riconoscimento della loro responsabilità solidale con la al 50%. Controparte_1
Segnatamente, secondo la prospettazione degli ingegneri la sentenza sarebbe Pt_1
carente sotto il profilo della motivazione, poiché il primo giudice avrebbe omesso la descrizione delle condotte e l'individuazione del loro apporto causale in ordine alla produzione del danno.
Sostengono che il giudice di prime cure ha omesso di considerare che il vincolo di responsabilità̀ solidale fra l'appaltatore ed il progettista o il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 2055 c.c., opera solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso e che, secondo la
Cassazione, tale vincolo non si estende agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore o da altri soggetti terzi, pur se non evocati in giudizio, al quale il direttore dei lavori e progettista non abbia concorso in alcun modo causalmente rilevante.
Sostengono, altresì, che il primo giudice ha anche violato i principi, sempre della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il criterio sussidiario della parità delle cause, ex art. 2055, c.c. è applicabile soltanto se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali residui e quello secondo il quale, ad ogni modo, il progettista e/o il direttore dei lavori deve rispondere in base alla quota di responsabilità a lui in concreto imputabile.
Sostengono, in definitiva che, nella specie, alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi per poter affermare una diversa entità degli apporti causali dei vari soggetti coinvolti, il che avrebbe impedito al giudice di fare ricorso al criterio sussidiario della parità di cause stabilito dall'art. 2055 c.c..
4.3.2. Il Collegio, ribaditi i principi giurisprudenziali sopra richiamati ai paragrafo 4.2.2,
4.2.3. e 4.2.5. rileva che, a fronte dei vizi riscontrati nell'immobile dal CTU, va ravvisata una responsabilità sostanzialmente paritaria tra la D.L. e la costruttrice relativamente alla realizzazione delle opere in modo difforme dalle regole dell'arte, considerato che i DD.LL. hanno omesso l'adeguata attività di vigilanza e controllo sull'impresa ed hanno omesso di adottare le misure atte rimediare nell'immediato ai vizi realizzativi dell'opera.
4.3.3. Va anche specificato che secondo la Corte di Cassazione, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055, comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (cfr. cass. n. 27713/2005; cass. n. 8016/2012).
4.4. Infondato si rivela anche il quarto motivo di gravame articolato dagli ingegneri
Pt_1
4.4.1. Il motivo ora in disamina investe il capo della sentenza relativo alla determinazione del quantum del danno liquidato in favore degli originari ricorrenti. Sul punto osservano gli appellanti che il primo giudice ha aderito alla quantificazione dei danni effettuata dall'ausiliare, senza tenere conto delle varie osservazioni critiche svolte dalle parti convenute e terze chiamate e senza motivare in ordine al rigetto delle loro richieste di chiarimenti, le quali avrebbero consentito di ridurre gli importi liquidati.
Con particolare riferimento ai costi relativi alla sistemazione della strada (quantificati dal
CTU in € 5.000,00), ribadiscono che essi avrebbero dovuto essere esclusi, essendo documentalmente provato che la in fase di urbanizzazione ha ceduto Controparte_1
al , con atto per notar del 2.05.1991 Rep. n. 34845 tutte le Controparte_24 Per_4
infrastrutture realizzate a servizio del complesso aziendale, sicché il è unico CP_24
proprietario di dette opere con conseguente difetto di legittimazione del a Parte_3
chiedere il risarcimento dei danni.
Sostengono, inoltre, che il Tribunale non ha tenuto conto del principio secondo cui il ristoro del danno non può eccedere la differenza tra il valore che il bene avrebbe avuto, senza difetti e nel suo stato manutentivo attuale, e quello che invece avrebbe avuto in presenza di difetti con lo stesso stato manutentivo, omettendo di considerare che, al termine dei lavori di ripristino, le finiture degli appartamenti interessati dagli interventi sarebbero stati nello stato finito come nuovi e, quindi, con valore superiore a quello attuale.
Infine, gli appellanti lamentano la loro condanna in solido con la società costruttrice anche al pagamento dell'IVA, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal mese di gennaio 2013.
A tal proposito evidenziano che, alla luce della risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 74 del 13.03.2019, non concorrerebbero a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento di obblighi del cessionario o del committente.
Con riguardo, invece, agli interessi e rivalutazione assumono che il CTU avrebbe errato nel far decorrere gli stessi dal 2013, avendo poi calcolato gli importi dei danni sulla base del Prezziario della Regione Abruzzo del 2018.).
4.4.2. Il Collegio rileva in primo luogo, con riferimento alla doglianza riguardante i costi per la riparazione della strada, nella misura di € 5.000,00, che, secondo quanto spiegato dal CTU (vedi pag. 94 dell'elaborato peritale depositato in primo grado), in esecuzione dell'obbligo di cui all'art. 3 della Convenzione Urbanistica del 23.03.1990, Rep. 33099, la ha ceduto al , con atto a rogito del Notaio Controparte_1 Controparte_24 Per_4 del 02.05.1991, Rep. n. 34845 la porzione della strada identificata alla particella n. 1275.
Quanto ai lavori oggetto di causa, essi riguardano un tratto “[…] che in realtà rappresenta un'area di manovra di accesso ai n. 3 garages del piano seminterrato, sostenuta a valle dal muro in cemento armato citato già nella Relazione di Consulenza, è individuato catastalmente al Foglio n. 67 con la particella n.1278” (cfr. pag. 4 delle sintetiche valutazioni delle osservazioni allegate alla relazione peritale del CTU).
Ne consegue l'infondatezza della censura relativa al difetto di legittimazione del alla richiesta di risarcimento dei danni connessi ai costi di ripristino di detto Parte_3
tratto di strada.
4.4.3. Quanto alla doglianza con la quale gli appellanti evidenziano che il ristoro del danno non può eccedere la differenza tra il valore del bene nello stato manutentivo allo stato attuale calcolato senza difetti ed il valore del bene in presenza di difetti nello stato manutentivo attuale, si rileva che correttamente il CTU ha evidenziato che i computi metrici da lui elaborati comprendono esclusivamente le lavorazioni per l'eliminazione dei vizi riscontrati a carico delle parti comuni e delle singole unità immobiliari, senza che fosse necessario tenere conto dello stato manutentivo dell'immobile, precisando oltretutto che l'immobile non versava in cattive condizioni di manutenzione.
4.4.4 Relativamente alla doglianza afferente al riconoscimento dell'IVA, rileva il Collegio che la tesi di parte appellante si rivela priva di pregio alla luce dei principi reiteratamente enunciati dalla Suprema Corte (Cass. n. 22580/2022; Cass. n. 1688/2010; Cass. n.
10023/1997) secondo cui “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene comprende
l'IVA, anche ove la riparazione non sia ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, per
l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata”, evenienza quest'ultima non riscontrabile nella specie relativamente ai soggetti danneggiati.
4.4.5. Allo stesso modo infondate si rivelano le contestazioni mosse dai direttori dei lavori con riferimento alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Come già anticipato in sede di ordinanza resa all'esito dell'udienza del giorno 8.04.2024 tenutasi nell'ambito del giudizio n. 1182/2023, nella specie il giudice di prime cure ha prima disposto la devalutazione al 2013 della somma riconosciuta a titolo di risarcimento,
e poi “sulle somme così ottenute” a seguito della disposta devalutazione ha riconosciuto la rivalutazione anno per anno e la maggiorazione degli interessi legali (a decorrere dal 2013 piuttosto che dal 2019), sicché non ha pregio la doglianza con la quale gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice ha utilizzato il Prezziario Regionale del 2018 per liquidare i danni, per poi riconoscere rivalutazione monetaria ed interessi dal 2013.
5. Passando alla disamina dell'appello proposto dalla nell'ambito del Controparte_1
giudizio n. 1182/2023R.G.C. e del (sovrapponibile) appello incidentale proposto dalla predetta nell'ambito del giudizio n. 1155/2023, si rileva che gli stessi non sono meritevoli di accoglimento.
5.1. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie e, in particolare, al rapporto tra venditore ed acquirenti, la disciplina dettata dall'art. 1669 c.c., senza tenere conto che la massima citata dal Tribunale (Cass.
20877/2020), se da un lato riconosce l' applicabilità della norma a tale rapporto, dall'altro subordina tale applicabilità alla condizione che il venditore abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, che cioè lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino il grave godimento o la funzionalità dell'immobile.
Ritiene la società appellante che tali presupposti non siano stati provati dalla controparte.
Sostiene, invero, di avere agito come mera committente, senza mai ingerirsi nelle attività di cantiere, lasciando all'impresa esecutrice ed ai tecnici incaricati la più completa autonomia tecnica e decisionale nella realizzazione delle opere.
Deduce, ad ogni modo, che la responsabilità ex art. 1669 c.c. non è applicabile poiché, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la stessa si configura soltanto quando l'opera presenta dei gravi difetti di costruzione che incidono sulla struttura e sulla funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile.
Ritiene, pertanto, che nella specie siano maturati i termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c. dovendo l'azione di garanzia proposta dall'acquirente nei confronti del venditore per vizi o mancanza di qualità del bene essere ricondotta nell'alveo della disciplina dettata dagli artt. 1490 e ss. c.c. ed essendo il ricorso sommario stato depositato il 26.08.2013, a fronte dell'ultima vendita risalente al 26.11.2007.
Con particolare riferimento al difetto di insonorizzazione dell'immobile, richiama poi la pronuncia della Suprema Corte n. 27693/2019, secondo cui l'inizio della decorrenza del termine di decadenza per la denuncia ex art. 1669 c.c. può essere legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e per stabilirne il corretto collegamento causale, mentre nel caso di insonorizzazione si tratta di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause.
5.1.2. In primo luogo il Collegio rileva che, come riconosciuto anche dall'appellante, la responsabilità ex art. 1669 c.c. è configurabile anche in capo alla parte venditrice di un'immobile, quando questa “abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorchè lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera, e sempre che si tratti di gravi difetti, i quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l' abitabilità del medesimo” (Cass. n. 2238/2012).
Anche questa Corte territoriale, uniformandosi a tale principio, ha già affermato che
“Qualora l'acquirente abbia acquistato l'unità immobiliare direttamente dalla venditrice, che sia anche costruttrice dell'immobile, va correttamente applicata alla fattispecie la disciplina dell'appalto, e in particolar modo quella dettata dall'art. 1669 c.c., qualora vengano denunziati gravi difetti dell'immobile.” (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/06/2020,
n. 955).
5.1.3 Ebbene, nel caso di specie, alla luce della copiosa documentazione in atti, non può negarsi una posizione di diretta responsabilità della nella costruzione Controparte_1 dell'opera.
Dalla documentazione allegata sub lett. D2 alla CTU redatta nell'ambito del procedimento per AT (documenti prodotti dall'attrice “anche indipendentemente dalle decisioni sull'ammissibilità della CTU” come specificato nella seconda memoria ex art. 183 VI comma
C.P.C.) emerge: che nei certificati di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione sottoscritti dalla Direzione dei lavori in data 4.07.1994 ed in data 20.10.2004 si attesta che dette opere sono state regolarmente eseguite dalla ditta che la Controparte_1
concessione edilizia n. 7986 del 27.09.2001 per la realizzazione del complesso edilizio in Lottizzazione “Cento Scalette” e la successiva concessione di variante n. 8472 del
6.02.2003 relativa al medesimo complesso sono state rilasciate alla Controparte_1
che nella attestazione ultimazione dei lavori in data 25.08.2003 la Direzione dei lavori ha certificato l'ultimazione, da parte della di dei lavori di Controparte_1 CP_19 costruzione della palazzina “A” per n. 7 abitazioni;
che la richiesta ed autorizzazione allo scarico in fognatura è stata richiesta ed ottenuta dalla che la richiesta Controparte_1
di abitabilità è stata parimenti richiesta ed ottenuta dalla Controparte_1
Detta documentazione rivela in modo inequivocabile che la ha Controparte_1
realizzato gli edifici di cui al complesso immobiliare oggetto di causa, al fine di rivendere le unità immobiliari e di ricavarne un utile, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, curando per il tramite di professionisti di fiducia la progettazione e la direzione dei lavori.
Alcun dubbio può pertanto nutrirsi sulla veste di costruttore/venditore assunta dalla
[...]
dovendo ad ogni modo evidenziarsi che la stessa ha comunque esercitato, CP_1 anche per il tramite dei direttori dei lavori, un potere di direttiva e di controllo sull'impresa appaltatrice, tale da renderle addebitabile il fatto dannoso, avendo edificato l'immobile sotto la propria responsabilità ed avendo assunto una posizione di garanzia nei confronti dei terzi.
Recentemente la Suprema Corte (Cass. 17955/2024), nel ribadire che la norma dell'art. 1669 c.c. è applicabile nei confronti del venditore quando questi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta o comunque sotto la propria responsabilità, ha precisato che “nondimeno, la norma trova applicazione nell'ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti professionalmente qualificati –come
l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori- l'alienante abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile, in tutto o in parte, per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale”, sicché, “l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art.
1669 c.c., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva”.
Nella specie è imprenditore attivo nel settore delle costruzioni, quindi è Controparte_1
possibile presumere, tranne prova contraria, non fornita, il possesso delle conoscenze tecniche necessarie a rilevare eventuali carenze progettuali e difetti in fase realizzativa delle opere. 5.1.4 Quanto alla doglianza secondo cui nella specie non sarebbe applicabile l'art. 1669
c.c. in ragione della natura ed entità dei vizi accertati dal CTU, si richiama quanto
CP_2 CP_2 osservato ed argomentato ai paragrafi 4.1.2., 4.1.3., e in sede di trattazione di analoga doglianza formulata dagli appellanti nell'ambito del giudizio n. Pt_1
1155/2023 con conseguente rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate in base a norma (1495 c.c.) della quale deve invece escludersi l'applicabilità al caso di specie.
5.1.5. Con riferimento specifico ai difetti di insonorizzazione che, come specificato al paragrafo 4.1.5., debbono ritenersi idonei a pregiudicare in modo rilevante il godimento e la funzionalità dell'immobile, quindi riconducibili nell'alveo applicativo dell'art. 1669 c.c.,
l'eccezione di decadenza e prescrizione, anche questa volta sollevata per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1495 c.c. si rivela infondata, dovendo ad ogni modo rilevarsi che il termine per la denuncia del vizio ai sensi dell'art. 1669 c.c. (come detto applicabile nella specie) decorre dal momento della sua conoscenza “tecnica”, sicché il dies a quo che fa scattare il termine di decadenza annuale per la denuncia ed il successivo termine di prescrizione va individuato in quello dell'accertamento da parte di un consulente tecnico (nella specie solo le valutazione tecniche hanno consentito di appurare consistenza e causa dei vizi).
5.2 Anche il secondo motivo di gravame deve essere rigettato.
5.2.1. Con tale motivo l'appellante denuncia la contraddittorietà della motivazione in quanto il primo giudice dapprima ha dichiarato di recepire integralmente le conclusioni del CTU e poi, in contrasto con quanto accertato dall'ausiliare ed alla qualifica “di committente” da lui riferita alla ha condannato quest'ultima al Controparte_1
risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c.
5.2.2. Al riguardo il Collegio ritiene di doversi limitare ad osservare che, al di là delle qualifiche attribuite dal CTU ai vari soggetti coinvolti a vario titolo nella costruzione del compendio immobiliare oggetto di causa, quel che rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità della è il ruolo di venditore/costruttore dalla stessa Controparte_1
assunto, secondo quanto dapprima affermato dal primo giudice e poi ampiamente argomentato da questa Corte in sede di trattazione del primo motivo di appello.
5.3. Vanno disattesi anche il terzo ed il quarto motivo di gravame i quali si prestano ad una trattazione unitaria. 5.3.1. Con il terzo motivo l'appellante denuncia, in primo luogo, il difetto di motivazione dell'ordinanza con la quale il primo giudice ha rigettato la sua richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti.
Ciò detto reitera le varie contestazioni alla perizia dell'ausiliare e, in particolare assume:
- che l'ausiliare, quanto al difetto di planarità della strada di accesso e rotazione del muro immediatamente a valle, non ha tenuto conto della circostanza che la società aveva ceduto al , in fase di urbanizzazione, tutte le infrastrutture realizzate Controparte_24
a servizio del complesso residenziale e, quindi, anche la strada, il muro ecc e non ha approfondito la questione neanche all'esito delle osservazioni formulate dal CTP di essa esponente (avendo in particolare il CTU riferito che la strada ceduta al in proprietà dalla CP_24
è la particella n. 1275, mentre il tratto finale della strada, che costituisce area Controparte_1 di manovra di accesso ai tre garage, sarebbe individuato alla particella n. 1278 e risulterebbe in capo alla senza considerare che in realtà la particella indicata nell'allegato n. Controparte_1
4 alla CTU come n. 1276 è la n. 1278, mentre quella indicata come n. 1278 è la n. 1276 questa trasferita al;
- che il CTU ha escluso un possibile incremento delle CP_24 CP_19 fessurazioni già in essere nell'edificio, in conseguenza del terremoto del 2009, solo per il fatto di non avere notizie di alcun intervento sull'immobile da parte dei Vigili del Fuoco
e/o della Protezione Civile e, dunque, senza fornire alcuna spiegazione tecnica;
- che lo stesso ausiliare, dapprima, ha ritenuto doveroso riconsiderare la relazione nella parte in cui la responsabilità per mancanza di requisiti acustici era stata attribuita alla
Committenza, per poi attribuire la responsabilità, oltre che al Direttore dei Lavori e all'Impresa, anche alla stessa committente venditrice, che aveva l'obbligo di trasferire a terzi un immobile privo di vizi;
- che il CTU ha erroneamente applicato il Prezziario della
Regione Abruzzo omettendo di procedere al ribasso del 30% applicabile nel caso di affidamento diretto dei lavori da parte del committente secondo le disposizioni di legge;
- che il tecnico non ha, inoltre, tenuto conto del fatto che, al termine dei lavori di ripristino, le finiture degli appartamenti interessati dagli interventi renderanno l'immobile, nello stato finito, come nuovo e, quindi, con valore ben superiore a quello attuale e non ha neppure tenuto conto dei vantaggi fiscali che ne deriveranno.
Con il quarto motivo l'appellante torna a sostenere che dal conteggio effettuato il CTU avrebbe dovuto scalare la somma di € 5.000,00 calcolata per il ripristino della strada, che era stata ceduta al già in fase di urbanizzazione. Controparte_24 5.3.2 Osserva la Corte che in realtà il CTU ha fornito esaustiva e convincente risposta a tutte le osservazioni formulate dal CTP della Controparte_1
5.3.2.1. In particolare, quanto alla questione della titolarità della strada interessata dai lavori di ripristino (dai costi stimati dal CTU nella misura di € 5.000,00), il CTU ha chiarito che la strada ceduta dalla al ai sensi dell'art. 3 della Convenzione CP_1 CP_24
Urbanistica del 23.03.1990 Rep. 33099 è individuata catastalmente al foglio 67 particella
1275 c.c., mentre il tratto terminale della stessa, che rappresenta un'area di manovra di accesso a tre garages è identificata catastalmente al foglio 67 particella n. 1278 e non è stata ceduta dal CP_24
Alla luce di tale spiegazione e delle risultanze della visura catastale che in effetti attesta che la particella n. 1278 del foglio 67 è ampia 4 mq, infondatesi rivelano le censure in questa sede reiterate dall'appellante.
5.3.2.2. Quanto al problema dell'eventuale aggravamento del quadro fessurativo per effetto del sisma del 2009 il CTU ha risposto in modo convincente al quesito, per un verso evidenziando che il quadro fessurativo era preesistente al sisma del 2009 e che non risultavano interventi da parte della protezione civile o vigili del fuoco per eventuali rilievi di danni, precisando peraltro che nel lasso di tempo interessato dal monitoraggio delle fessurazioni da lui eseguite (dal 12.10.2016 all'11.10.2017) erano stati registrati nel teramano altri due eventi sismici in data 12 e 31.10.2016 e 17.01.2017 senza che tali interventi influissero sull'ampiezza delle fessurazioni presenti, in quanto “il sisma è fonte di sollecitazioni nei confronti delle strutture principali e secondarie”.
5.3.2.3. Con riferimento al profilo della responsabilità relativa al difetto dei requisiti acustici, il CTU ha ritenuto doveroso riconoscere la responsabilità, in luogo che per intero alla committenza (come inizialmente fatto), anche ai progettisti e direttori dei lavori sul rilievo che i direttori dei lavori, correttamente rilevando l'obbligo di questi di informare il cliente in merito agli adempimenti necessari al rispetto di tutta la normativa vigente ed al contempo l'obbligo del committente di trasferire l'immobile a terzi privo di vizi.
5.3.2.4. Quanto alla censura riguardante l'applicazione dei prezzi di cui al tariffario della
Regione Abruzzo 2018 (con particolare riferimento alla mancata applicazione della riduzione del 30%) si rileva che nelle avvertenze generali dei prezzi informativi opere edili nella Regione Abruzzo 2019 (allegate dal CTP della alle osservazioni Controparte_1 formulate alla CTU) se si prevede che (a differenza che nelle ipotesi “in cui la scelta dell'Operatore Economico che eseguirà i lavori derivi da una procedura concorrenziale che determinerà il presso più basso di esecuzione” per le quali non potrà essere applicata la riduzione del 30%) la riduzione del 30% è “applicabile in caso di affidamento diretto dei lavori da parte del committente secondo le disposizioni di legge vigenti”.
Ciò tuttavia non significa che detta riduzione debba essere obbligatoriamente applicata, essendo invece possibile procedere alla sua applicazione unicamente in presenza di
“particolari condizioni locali favorevoli o per lavori caratterizzati da particolare semplicità,
o ripetitività, o bassi costi di organizzazione del cantiere”, evenienze evidentemente non ravvisate nel caso di specie dal CTU.
5.3.2.5. Con riguardo al profilo della mancata considerazione dello stato manutentivo dell'immobile si richiama quanto sopra osservato al paragrafo 4.4.3. in relazione ad analoga censura svolta dagli appellanti Pt_1
5.3.2.6. Correttamente infine il CTU ha ritenuto di non dovere tenere conto di eventuali agevolazioni fiscali, avendo egli dovuto procedere unicamente alla liquidazione del danno.
A riguardo si ribadisce che nella specie gli attori hanno chiesto ed ottenuto la condanna della al risarcimento per equivalente dei danni derivati dai vizi presenti Controparte_1
nelle parti condominiali e nelle parti private.
Vertendosi peraltro in ipotesi di risarcimento del danno per equivalente, in cui il costo delle opere di ripristino ha costituito un mero criterio per la quantificazione del pregiudizio subito da riferirsi all'epoca di accertamento del danno, alcun effetto può spiegare sulla ragione di credito sorta in capo agli attori il fatto che in base a leggi entrante in vigore a distanza di anni dalla accertata produzione del danno i danneggiati potrebbero beneficiare di agevolazioni fiscali nell'esecuzione dei lavori, dovendo oltretutto considerarsi che, vertendosi in ipotesi di risarcimento del danno per equivalente, bene gli attori avrebbero potuto o potrebbero decidere di non eseguire i lavori trattenendo gli importi liquidati a titolo risarcitorio.
5.4. Anche il quinto motivo di gravame si rivela infondato.
5.4.1. L'appellante, citando diverse pronunce giurisprudenziali, con tale motivo si duole del riconoscimento della responsabilità solidale tra essa committente ed i direttori dei lavori, assumendo che, essendo essa una mera committente, la responsabilità avrebbe dovuto essere attribuita integralmente agli ingegneri Pt_1 Parte_2 Evidenzia che per il riconoscimento della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori sarebbe stato necessario che il danno fosse conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori.
Deduce che alcuna prova è emersa in giudizio in ordine al fatto che Controparte_1 avesse in qualche modo concorso in modo efficiente a produrre l'evento.
5.4.2 Il Collegio rileva che le doglianze svolte con il motivo di gravame in analisi possano essere agevolmente disattese ribadendo quanto in precedenza a lungo argomentato in ordine al ruolo svolto della specie dalla quale costruttrice dell'immobile. Controparte_1
5.5. Vanno altresì disattesi il sesto ed il settimo motivo di gravame.
5.5.1. Con il sesto motivo la società censura la condanna al pagamento dell'IVA sulle somme che la è tenuta a corrispondere alla controparte. Controparte_1
Sostiene che come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta ad interpello n. 74 del 13.03.2019, se le spese, come nella specie, hanno natura risarcitoria, essendo sono sempre escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA.
Aggiunge che la condanna della al pagamento dell'IVA anche in Controparte_1
assenza di specifiche fatture, che ne consentono la detraibilità, è illegittima ed il giudice avrebbe dovuto subordinare il pagamento di tale imposta a presentazione di fattura.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha condannato CP_1
anche al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali dal mese di gennaio
[...]
2013 fino all'effettivo saldo (pag. 13) sulle somme necessarie per il ripristino e fissate dal
CTU (sulla base del prezziario Regione Abruzzo 2018).
Spiega che irragionevole di rivela la condanna di al pagamento di Controparte_1
rivalutazione ed interessi a decorrere dal 2013 su somme conteggiate non con il prezziario del 2013 bensì con quello del 2018.
5.5.2. Al riguardo il Collegio ritiene sufficiente il richiamo a quanto osservato ai paragrafi
4.4.4. e 4.4.5 in relazione alle analoghe censure sollevate dagli appellanti Pt_1
5.6. Va infine rigettato l'ottavo motivo di appello.
5.6.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese di AT.
Rileva che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico del richiedente e vanno poi prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.
Spiega che nella specie, il Tribunale, avendo utilizzato unicamente la CTU disposta ed espletata nel giudizio di merito, non avrebbe potuto condannare essa esponente al pagamento delle spese della CTU espletata nell'ambito dell'AT.
5.6.2 Rileva il Collegio come a fronte dell'esito vittorioso della lite per il e per Parte_3
i condomini nei confronti della correttamente il primo giudice abbia Controparte_1 posto a carico di quest'ultima le spese, sostenute dai primi, della CTU svolta nel procedimento per AT promosso ante causam nei confronti di quest'ultima in vista dell'azione risarcitoria poi promossa nel giudizio di merito.
Né può rilevare ai fini dell'esclusione dell'obbligo della il fatto che poi, Controparte_1
a seguito della chiamata in giudizio degli ingegneri (effettuata dalla CP_27 CP_1 solo nel giudizio di merito), si sia reso necessario l'espletamento di nuova CTU, essendo quella svolta nel procedimento per A.T.P. inopponibile ai chiamati in causa per non avere gli stessi partecipato a quel procedimento (nell'ambito del quale la allora resistente
[...]
aveva omesso di chiedere il loro coinvolgimento al fine da rendere opponibili CP_1
agli stessi, nel futuro giudizio di merito ed in vista della proponenda azione di garanzia nei loro confronti, gli accertamenti tecnici della CTU disposta in quel procedimento).
5.7. Alla luce di quanto esposto anche l'appello proposto dalla deve essere CP_1
integralmente rigettato.
6. Non resta, a questo punto, che passare alla disamina degli appelli incidentali, iniziando dall'appello incidentale proposto dal condominio e dai singoli proprietari delle unità immobiliari nei confronti della sola Controparte_28
[...
. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
6.1.1. Con tale motivo gli appellanti incidentali si dolgono dell'esclusione da parte del primo giudice, dalle fonti del proprio convincimento, della CTU svolta in sede di AT, che aveva interessato come unica convenuta la con conseguente omessa Controparte_1 considerazione della voce relativa al deprezzamento del fabbricato per complessivi €
136.818,50, riconosciuta dal CTU dell'AT, ma non da quello della CTU svolta nel corso del giudizio di merito.
6.1.2. Osserva il Collegio che correttamente il primo giudice ha escluso il risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile una volta che il CTU, incaricato nel giudizio di merito, ha, in risposta al quesito n. 9, ha chiarito che “[…]I vizi e difetti sono eliminabili attraverso gli interventi indicati, descritti e quantificati in risposta al Quesito n.6 di parte attrice” e che “[…] le lavorazioni consentono il recupero totale, sia delle parti condominiali dell'immobile, sia delle singole unità immobiliari in esso presenti.” (cfr. pag. 86 elaborato tecnico).
6.1.3. Riconoscere, pertanto, ai danneggiati sia il risarcimento dei danni commisurati al costo degli interventi necessari per la completa eliminazione dei vizi sia il risarcimento dei danni derivanti dal deprezzamento del valore dell'immobile collegato alla presenza dei vizi condurrebbe ad una inammissibile duplicazione del ristoro.
6.2. Infondato si rivela, inoltre, il secondo motivo di gravame.
6.2.1. Con tale motivo gli appellanti incidentali denunciano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto che gli interessi dovessero decorrere dalla data di deposito della
CTU nel procedimento di AT e non da quella in cui si è verificato l'effetto dannoso.
6.2.2. Al riguardo si ribadisce preliminarmente che il giudice di prime cure ha prima disposto la devalutazione al 2013 della somma riconosciuta a titolo di risarcimento, e poi
“sulle somme così ottenute” a seguito della disposta devalutazione ha riconosciuto la rivalutazione anno per anno e la maggiorazione degli interessi legali (a decorrere dal
2013).
6.2.3. La metodologia seguita dal primo giudice si rivela corretta atteso che è proprio dalla data del deposito della CTU svolta nel giudizio di primo grado che il ed i Parte_3
condomini hanno avuto esatta percezione dei danni di cui hanno poi invocato il risarcimento in giudizio.
6.3. Va invece parzialmente accolto il terzo motivo di gravame.
6.3.1. Con tale motivo gli appellanti incidentali chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui si è escluso il rimborso dei compensi legali dell'AT, nonché delle spese della consulenze tecniche di parte, sostenute dall'amministrazione condominiale e dai singoli condomini, sul rilievo che mancherebbero gli elementi giustificativi delle spese.
6.3.2. Il Collegio, richiamate le argomentazioni svolte nell'ambito del paragrafo 6.2.2, rileva che il primo giudice avrebbe dovuto condannato oltre che al Controparte_1
rimborso dei costi di CTU sostenuti dai ricorrenti in relazione al procedimento per AT promosso nei confronti di anche al pagamento delle spese di lite di Controparte_1
quel procedimento.
Dette spese ben potevano e possono essere liquidate d'ufficio con applicazione dei parametri medi delle tariffe previste per i procedimenti di istruzione preventiva riferite allo scaglione di riferimento, così per complessivi € 6.128,80, di cui € 212,80 per esborsi ed
€ 5916,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
6.3.3. Con riferimento invece all'invocato rimborso delle spese di CTP con riferimento sia al procedimento per AT che con riferimento al giudizio di merito, si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, tali spese risultano espressamente quantificate nella nota spese depositata nell'ambito del giudizio di primo grado contestualmente alla memoria conclusionale di replica, nota nella quale risultano indicate le spese della CTP svolta nell'ambito del procedimento per AT nella misura di complessivi € 3.319,00 e spese della CTP svolta nell'ambito del giudizio di merito in complessivi € 4.000,01.
Va tuttavia osservato che mentre le spese della CTP risultano documentate alla luce delle fatture nn. 16 e 19 allegate alla nota spese depositata nel primo grado di giudizio, alcuna dimostrazione o esatta quantificazione è invece rinvenibile nel giudizio di primo grado relativamente alle spese della CTP svolta nell'ambito del giudizio di merito, posto che il documento n. 90/22 (che gli attori avevano indicato essere una fattura) è un realtà una parcella contenente non chiaro riferimento ad “acconto CTP RG 1583/2010 e 3916/2013”.
Neanche può essere considerata la parcella n. 8 del 2024, prodotta nell'ambito del procedimento di appello, redatta solo nel 2024 (a fronte di attività svolta e conclusa prima della definizione del giudizio di merito in primo grado) peraltro sempre con non chiara indicazione delle prestazioni professionali svolte e del loro specifico riferimento all'accertamento tecnico preventivo o al giudizio di merito.
6.3.4. Da quanto sopra osservato consegue che, in parziale accoglimento del motivo di gravame in analisi, la deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_1
del e dei condomini (in solido tra loro) delle spese legali relative al Parte_3 procedimento per AT liquidate in complessivi € 6.128,80, di cui € 212,80 per esborsi ed
€ 5.916,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Deve inoltre essere condannata al pagamento, in favore dei predetti appellanti incidentali
(in solido tra loro), dell'importo di € 3.319,00, quale rimborso delle spese di CTP sostenute dai predetti con riferimento all'AT. Contr
7. Va infine esaminato l'appello incidentale proposto dalla compagnia ell'ambito di entrambi i procedimenti di appello. 7.1. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività dell'appello incidentale in disamina, sollevata dagli ingegneri nelle note in sostituzione di udienza Pt_1
depositate nel giudizio r.g.n. 1155/2023 in data 28.03.2024, più volte ribadita (sia in sede di conclusioni finali che in sede di scritti conclusionali) dalla difesa dei predetti e sostenuta anche dalla difesa del e dei condomini. Parte_3
Al riguardo va osservato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 26139/2022 “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.”
Con riferimento al caso di specie è innegabile che l'interesse della CO di assicurazioni a proporre appello incidentale sia insorto per effetto ed in conseguenza della proposizione dell'appello da parte di (che ha impugnato la Controparte_1
sentenza invocandone la riforma con richiesta di accertamento della responsabilità esclusiva degli ingegneri che ha rimesso in discussione la misura della Pt_1 responsabilità degli ingegneri e, di conseguenza, la misura dell'obbligo di Pt_1
garanzia della compagnia di assicurazioni.
7.3. Da respingere, inoltre, è l'eccezione di tardività della eccezione di inoperatività della polizza, dovendo al riguardo evidenziarsi che trattasi di eccezione in senso lato come tale ammissibile anche in appello.
7.4. Ciò detto è ora possibile analizzare nel merito l'articolato motivo di gravame formulato dalla appellante incidentale Controparte_11
7.4.1. Con tale motivo l'appellante incidentale denuncia l'erroneità della impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto operante la garanzia di cui alla polizza n.
552591583-11.
Richiama in particolare l'art. 22 (oggetto dell'assicurazione), nonché gli artt. 23 (rischi esclusi), 24 (rischi assicurabili solo con patto speciale), 31 (vincolo di solidarietà) e le condizioni aggiuntive.
Lamenta che il primo giudice ha malamente ed insufficientemente interpretato sia le deroghe previste all'art. 24 sub a) (la quale prevede “L'assicurazione RCT non vale: a) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo … e alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ivi compresi i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate”) sia quelle di cui alla condizione aggiuntiva B (con la quale si è inteso riguardare e garantire solo alcuni tipi di danni alle opere oggetto di progettazione e direzione dei lavori prevedendo che “A parziale deroga dell'art. 24 lett.
a) l'assicurazione vale per i danni materiali e diretti causati alle opere oggetto di progettazione e direzione dei lavori da alcuno dei seguenti eventi: a) rovina totale delle opere;
b) rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera) e di cui alla condizione aggiuntiva D ( la quale prevede “A parziale deroga dell'art. 24 lettera a), l'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente per gravi difetti riscontrati nelle opere progettare e/o dirette sopravvenuti dopo la loro ultimazione che rendano inidonea la costruzione all'uso al quale
è destinata, escluso comunque ogni costo per eventuali miglioramenti”).
Sostiene in particolare che nessuno dei “danni alle opere oggetto di progettazione e direzione dei lavori” può rientrare in garanzia, dal momento che non si verte in ipotesi di rovina di rovina totale, né di gravi vizi che minino, in modo certo, la stabilità dell'opera.
Evidenzia inoltre quanto alla condizione aggiuntiva di cui alla lettera D) che la stessa attiene alle sole “perdite patrimoniali” come definite in polizza e cioè perdite non conseguenti a danneggiamenti delle cose.
Espone inoltre che l'art 31 CGA prevede la copertura assicurativa solo della personale e diretta responsabilità dell'assicurato, mentre nella specie il Tribunale ha condannato i direttori “in solido” con salvo poi apoditticamente individuare una Controparte_1
quota pari al 50% fatta gravare su entrambi gli ingegneri.
Rileva peraltro che la polizza attivata n. 552591583-11 indica quale assicurato solo lo
, mentre all'art. 22 comma 2 delle CGA (mod. 51074 Ed. 06/01) – CP0 Parte_7 settore B- si precisa che “L'assicurazione è estesa alla responsabilità personale dei collaboratori indicati in polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale” (art. 22 comma 2). Contr Sottolinea che la stata coinvolta nel giudizio di primo grado, a scopo di pretesa garanzia, solo e soltanto dall'ing. quale asserito membro dello studio Parte_1
sicché è evidente che essa esponente non può garantire la posizione dell'ing. Pt_7
con la conseguenza che dovrebbe essere escluso dalla manleva Parte_2
quanto meno il 25% delle somme oggetto della relativa condanna. Segnala, infine, che gli stessi ingegneri hanno ammesso di non essere in possesso della qualifica di tecnici acustici, sicché dovrebbe operare l'esclusione prevista dalla polizza per l'ipotesi di mancanza di abilitazione/competenza professionale in capo all'assicurato.
7.4.2. Al riguardo va in primo luogo chiarito che, se è vero che l'eccezione in senso lato può essere svolta anche in appello, è anche vero che perché la stessa possa considerarsi fondata è necessario che si basi su elementi desumibili dalla prove assunte in primo grado.
Nel caso in esame l'appellante ha posto alla base delle eccezioni di inoperatività della polizza documentazione prodotta sin dal primo grado di giudizio all'atto della costituzione della compagnia di assicurazioni (allora . CP_12
7.4.3. Ciò detto si rileva che nella specie, diversamente da quanto contestato dall'appellante, la polizza assicurativa deve ritenersi operante relativamente ai vizi denunciati dagli acquirenti ed alle voci di danno di cui essi hanno invocato il risarcimento.
Ciò alla luce della chiara previsione della condizione aggiuntiva D la quale, con riferimento alle ipotesi di “gravi difetti nelle opere” prevede che “a parziale deroga dell'art.
24 lettera a), l'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente, per gravi difetti riscontrati nelle opere progettate e/o dirette sopravvenuti dopo la loro ultimazione, che rendano inidonea la costruzione all'uso al quale è destinata, escluso comunque ogni costo per eventuali miglioramenti”.
Alla luce di quanto ampiamente argomento nei paragrafi dedicati alla descrizione dei vizi delle opere ed alla loro idoneità ad incidere sull'uso cui sono destinate compromettendone la funzionalità, non v'è dubbio che i vizi oggetto di causa rientrino tra quelli di cui alla condizione aggiuntiva D) della polizza di assicurazioni, sicché va riconosciuta l'operatività della polizza nel caso di specie.
Né può ritenersi convincente la deduzione di parte appellante la quale, al fine di escludere l'operatività della polizza nella specie, pone l'accento sulla definizione di “Perdite patrimoniali” contenuta nella polizza (ove si precisa che Perdite patrimoniali sono il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose), non potendosi invece dubitare che nella specie si verta proprio in ipotesi di pregiudizi economici arrecati a terzi “per gravi difetti riscontrati nelle opere progettate e/o dirette sopravvenuti dopo la loro ultimazione, che rendano inidonea la cosa all'uso al quale è destinata”. 7.4.4. Fondato appare invece il motivo nella parte in cui l'appellante denuncia che, pur essendo prevista nella polizza (stipulata dallo studio la copertura anche per i Pt_7
collaboratori indicati in polizza che fossero soci dello studio e pur essendo stata la polizza azionata dal solo ing. (non anche dall'ing. che non Parte_1 Parte_2
ha mai dichiarato di essere socio dello studio), il primo giudice ha condannato la compagnia di assicurazioni a rivalere entrambi i professionisti.
7.4.5. Fondata appare altresì la doglianza formulata dalla compagnia di assicurazioni nella parte in cui ha lamentato che, nonostante l'espressa previsione di cui all'art. 31 della polizza, il primo giudice ha condannato a rivalere i professionisti anche per tutte le somme dovute in solido e non solo per la parte relativa alla responsabilità del singolo professionista assicurato.
7.4.6. Inammissibile appare infine il rilievo con il quale solo nel presente grado l'appellante deduce il difetto di prova che l'ing. sia rimasto assicurato Parte_1 quale membro dello studio associato unitamente all'arch. Pt_7 Controparte_31
unico sottoscrittore della polizza dedotta in giudizio.
7.5. Da quanto sopra consegue che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
l'appellante compagnia di assicurazioni deve essere condannata a Controparte_11 tenere indenne e manlevare l'ing. ella misura del 25% del totale posto Parte_1
a carico del predetto in solido con la e con l'ing. ai Controparte_1 Parte_2
capi 2 e 3 del dispositivo della sentenza di primo grado.
7.6. Va invece rigettata la domanda di restituzione avanzata dall'appellante incidentale nei confronti degli attori del primo grado di giudizio.
Si premette che nella specie non si verte in ipotesi di indebito oggettivo, atteso che gli attori hanno ricevuto in pagamento esattamente quanto avevano diritto di ricevere a titolo risarcitorio, ma in ipotesi di indebito soggettivo, atteso che la compagnia di assicurazioni ha risarcito nei loro confronti il danno anche per la quota (pari al 25% dell'intero) facente capo all'ing. Parte_2
Va in proposito precisato che, alla luce delle statuizioni della sentenza di primo grado, che non ha condannato al pagamento nei confronti degli attori direttamente la compagnia di assicurazioni (condannata invece a “manlevare e tenere indenni gli ingegneri Parte_1
e dal pagamento delle somme cui sono tenuti in forza della
[...] Parte_2 presente sentenza, al netto dello scoperto di polizza”) neanche può ravvisarsi nella specie l'errore scusabile alla cui ricorrenza l'art. 2036 c.c. subordina l'esercizio dell'azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens da parte di chi ha pagato.
L'appellante incidentale dovrà pertanto rivolgere le proprie richieste nei confronti dell'ing.
Parte_2
8. Venendo al regolamento delle spese di lite si rileva che, tenuto conto della peculiarità del caso in esame, dell'esito dei vari appelli principali ed incidentali, sussistano i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado.
9. Trattandosi di impugnazioni proposte in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dei gravami principali consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 nell'ambito del procedimento di appello n. 1155/2023;
2) RIGETTA l'appello principale proposto dalla nell'ambito del Controparte_1 procedimento di appello n. 1155/2023 e l'appello incidentale proposto dalla predetta nell'ambito del procedimento di appello n. 1182/2023;
3) In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal CP_19
e dai condomini in epigrafe trascritti nell'ambito del procedimento di appello
[...]
n. 1182/2023, CONDANNA al pagamento in favore dei predetti Controparte_1
appellanti incidentali delle spese legali del procedimento per AT liquidate in complessivi € 6.128,80, di cui € 212,80 per esborsi ed € 5.916,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
CONDANNA inoltre al pagamento in favore dei predetti Controparte_1 appellanti incidentali dell'importo di € 3.319,00, quale rimborso delle spese di CTP sostenute dai predetti con riferimento all'AT.
4) In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_11 nell'ambito del procedimento di appello n. 1155/2023 e dell'appello
[...] incidentale proposto dalla predetta nell'ambito del procedimento di appello n. 1182/2023, CONDANNA la compagnia di assicurazioni Controparte_11
a manlevare il solo ing. Ing. e nella misura del solo 25% degli Parte_1
importi complessivamente liquidati dal primo giudice in favore degli attori in primo grado ai capi 2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, il tutto al netto dello scoperto di polizza.
5) RIGETTA la domanda di restituzione avanzata nei Controparte_11
confronti del e dei condomini in epigrafe indicati;
Controparte_19
6) DICHIARA integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado.
7) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti Parte_2
e nonché dell'appellante
[...] Parte_1 Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 20.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi