Articolo 1826 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1825Articolo 1801
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 1826. ((Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori)) ((44)) 1. ((Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti:)) ((44)) a) indennita' di presenza festiva;
b) indennita' di presenza per particolari festivita';
c) indennita' di seconda lingua (tedesco);
d) indennita' di seconda lingua (francese);
e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua;
f) indennita' premio di disattivazione.
(( 1-bis. Al medesimo personale sono altresi' attribuiti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 . )) ((44)) ------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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