Sentenza 15 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2020, n. 12199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12199 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE VE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2019 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi il difensori, avvocato Leonardo Arnese, per la Provincia di Teramo, che chiede il rigetto del ricorso, avvocato Cataldo Mariano, per il ricorrente, che ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. VE RE, a mezzo del difensore avvocato Cataldo Mariano, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di l'Aquila che ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo emessa il 4 novembre 2015 che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. di cui al capo b), assolvendolo relativamente alle altre imputazioni. Per quel che in questa sede rileva, il ricorrente, in qualità di amministratore unico della società in house denominata "Teramo Lavoro" e dunque quale pubblico ufficiale, avendo la disponibilità giuridica del denaro di cui al "Fondo Sociale Europeo Abruzzo 2007/2013", attraverso la rendicontazione delle attività svolte dal personale della "Teramo Lavoro" s.r.l. si sarebbe appropriato di una somma pari ad euro 11.225,72, provvedendo all'autoliquidazione dell'importo asseritamente riconducibile ad emolumenti connessi alle funzioni di coordinatore di progetto. Secondo l'accusa la condotta si sarebbe realizzata attraverso la presentazione all'Amministrazione provinciale di Teramo di fatture e prospetti che rendicontavano l'attività lavorativa dei dipendenti della Teramo Lavoro nei mesi di dicembre 2011 (fattura n.9/12), gennaio 2012 (fattura n.11/2012 e febbraio 2012 (fattura n. 23/2012), che contenevano le generalità dei dipendenti, il livello occupazionale, le ore lavorative e lo specifico importo della retribuzione da imputare al progetto finanziario con il FSE, appropriandosi il RE, una volta conseguita la liquidazione delle somme corrispondenti a dette fatture che non includevano la propria prestazione lavorativa e connessa richiesta di retribuzione, della somma di euro 11.225,72. 2. Il ricorrente, con un unico ed articolato motivo di ricorso, deduce vizi cumulativi di motivazione, violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. Osserva la difesa del RE che la Corte territoriale sarebbe caduta in errore nel fondare la responsabilità su due circostanze fattuali non contenute nella contestazione ed avverso le quali non aveva potuto difendersi: la mancata rendicontazione dell'attività personalmente svolta, all'esito della quale è stato liquidato l'importo e l'intervenuta cessazione del rapporto di collaborazione che non avrebbe, pertanto, giustificato il pagamento delle somme che si ritiene siano state indebitamente percepite. Proprio in ordine a tale ultimo aspetto, la Corte territoriale avrebbe omesso di apprezzare le decisive prove documentali acquisite ed in particolare: l'estratto previdenziale emesso dall'INPS, che attestava che il RE negli anni 2011 e 2012 aveva prestato attività di collaborazione;
il versamento dei relativi contributi;
la comunicazione obbligatoria "unificati unilav» che individuava nel 5 settembre 2010 l'inizio del rapporto di coordinatore del RE con la Teramo s.r.l. e nel 29 febbraio 2012 la data di cessazione;
la missiva del 31 luglio 2012 con cui il ricorrente aveva trasmesso all'Amministrazione provinciale di Teramo per conto della "Teramo Lavoro" s.r.l. le specifiche retribuzioni dovute al personale di staff e ai collaboratori, soggetti diversi dai dipendenti-operatori relativi al periodo lavorativo dicembre 2011 - giugno 2012 e mai contestate in base alle fatture 9/12, 11/12 e 23/12, documentazione da cui emergeva che la retribuzione dovuta al RE era pari ad euro 8.255,72 per dicembre 2011 e gennaio e febbraio 2012, importo che sommato a quello del mese di novembre 2011 consentiva di addivenire alla cifra corrispondente ad euro 11.255,72; il certificato storico S.I.L. nazionale che individuava e rettificava il rapporto di collaborazione nei periodi 5.09.2010/31.12.2011 e 01.01.2012/29.02.2012. Dalla lettura della sentenza non si comprenderebbe perché le buste paga del RE siano state predisposte a cagione della superficialità del consulente del lavoro e perché le fatture n. 9/12 e 23/12 debbano assumere valenza maggiore rispetto alle buste paga. Il versamento dei contributi da parte della «Teramo lavoro» S.r.l., le comunicazioni al "S.I.L." e il certificato storico di questo oltre che della certificazione della dottoressa EN TE avrebbero dovuto essere ritenute sufficienti a dimostrare la prorogatio dell'attività di coordinatore di progetto del RE e, quindi, la legittimità della debenza della somma liquidata per sé e i componenti dello staff. Risulterebbe pacifica la circostanza che la retribuzione del RE ammontasse ad euro 3.000 mensili e non fosse soggetta ad alcuna forma di rendicontazione tanto che il Tribunale di Teramo aveva ritenuto legittima la liquidazione di euro 42.000,00 in favore del ricorrente pur in assenza di rendicontazione. Sul RE incombeva soltanto l'onere di presentare report e time sheet a richiesta dell'amministrazione provinciale. Illogica risulterebbe la circostanza a mente della quale il RE era stato l'unico soggetto penalmente perseguito, mentre nessun procedimento penale avrebbe riguardato i componenti dello staff che avevano percepito fino al giugno 2012, si ritiene legittimamente, le somme indicate nella fattura n. 63/2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. Si premette che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
2.1. In ragione di ciò, dalla lettura congiunta delle decisioni di primo e secondo grado emerge che la condanna è intervenuta perché il RE, dapprima presentava all'Amministrazione provinciale di Teramo le fatture e i prospetti che rendicontavano l'attività lavorativa dei dipendenti della "Teramo Lavoro" s.r.l. nei mesi di dicembre 2011 (fattura n.9/12), gennaio 2012 (fattura n.11/2012 e febbraio 2012 (fattura n. 23/2012), fatture che contenevano le generalità dei dipendenti, il livello occupazionale, le ore lavorative e lo specifico importo della retribuzione da imputare al progetto finanziato grazie al Fondo Sociale Europeo, per poi, una volta che la società partecipata aveva conseguito la liquidazione delle somme corrispondenti a dette fatture, che non includevano la propria prestazione lavorativa e connessa richiesta di retribuzione, si appropriava della somma di euro 11.225,72. A fronte, quindi, della disponibilità in capo alla "Teramo Lavoro" s.r.l. di somme di denaro da imputarsi al Fondo Sociale Europeo funzionalmente deputate alla sola liquidazione di emolumenti conformi alla causale di cui alle fatture che non prevedevano la corresponsione di importi per prestazioni asseritamente effettuate dal RE, la condotta appropriativa si sarebbe realizzata attraverso l'autoliquidazione con accredito di somme corrispondenti ad euro 11.225,72 in favore del ricorrente, pubblico amministratore in quanto amministratore unico della società a totale partecipazione pubblica ("in house"). In tale direzione va la motivazione del Tribunale (pagg. 23, 24 e 25) e della Corte di appello che, a sua volta, ha fatto esplicito rinvio alla decisione di primo grado (alle pagg. 13 e 14). Decisione, quest'ultima, che ha dato conto della corrispondenza tra l'importo complessivo previsto nelle buste-paga del RE che erano state dal medesimo fatte acquisire e la somma auto-liquidata per mezzo dell'accredito avvenuto il 18 aprile 2012 sul personale conto corrente;
somme che, come detto, erano state riconosciute e, di conseguenza, destinate, in favore di altri dipendenti.
2.2. Logica e completa, pertanto, risulta l'esplicitazione della condotta appropriativa della somma di oltre undicimila euro integrante il delitto di peculato, condotta corrispondente alla contestata ipotesi di cui al capo d), evenienza che il ricorrente, attraverso l'allegazione di giustificazioni asseritamente ricollegate alla protrazione delle funzioni di coordinatore di progetto della citata società, anche per mezzo di preclusi riferimenti agli atti istruttori, tenta di diversamente ricostruire;
ricostruzione che, per le ragioni di seguito esplicitate, risulta comunque irrilevante. Ed infatti sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno fornito motivazione sul perché il ricorrente non potesse conseguire dette somme, facendo riferimento, non solo alla circostanza che le stesse dovessero state destinate in favore dei soggetti indicati nelle fatture, dato essenziale che era alla base del trasferimento delle somme dalla Provincia alla "Teramo Lavoro" s.r.I., ma anche evidenziando la mancanza di contratto sottostante che legittimasse qualsivoglia prestazione del RE.
2.3. Ed infatti, irrilevanti risultano le allegazioni e censure che complessivamente riguardano le giustificazioni fornite in ordine alla sussistenza del rapporto che sarebbe stato in essere nel periodo intercorrente tra il dicembre 2011 ed il febbraio 2012, l'avvenuto versamento di contributi in favore dell'Ente previdenziale (che avrebbe annotato il relativo rapporto) inerenti la posizione del RE, l'asserita sussistenza di un diritto al pagamento di un mensile di euro tremila in favore del medesimo che sarebbe stata nota a tutti, diritto che - secondo quanto sostenuto nel ricorso e nei motivi di gravame - avrebbe comunque trovato un fondamento nel potere di fatto corrispondente all'intervenuta prorogatio dei poteri di coordinamento del progetto nell'ambito della società a partecipazione pubblica. Istituto della proroga tio che, è bene specificare, non era idoneo a giustificare l'appropriazione delle somme di denaro teleologicamente vincolate al pagamento di ben diverse prestazioni ed attività, e che, solo se giudizialmente fatto valere, avrebbe potuto - semmai - far conseguire un indennizzo in favore del "funzionario di fatto" per la prestazione resa per conto e nell'interesse dell'ente pubblico;
circostanza però inidonea a sortire effetti sul delitto di peculato ormai consumato all'atto della appropriazione dei fondi europei deputati ad assolvere ad altra precipua funzione. In tal senso si è anche espressa questa Corte nel suo massimo consesso allorché ha affermato il principio di diritto a mente del quale il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del danaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato;
principio, quello richiamato, che è stato espresso proprio in ipotesi simile a quella in oggetto nella quale, il ricorrente, concessionario di un pubblico servizio, aveva sostenuto di aver trattenuto le somme incassate per conto dell'ente, per soddisfare un proprio diritto di credito, vantato nei confronti di quest'ultimo, ricorrendo a una sorta di autoliquidazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190). Deve nondimeno rilevarsi che i Giudici di merito hanno escluso che si fosse in regime di prorogatio delle funzioni di coordinatore di progetto per conto della società partecipata, avendo adeguatamente apprezzato l'incapacità delle allegazioni fornite di confutare la reale sussistenza di un rapporto di qualsivoglia natura al momento dell'appropriazione.La Corte di merito ha adeguatamente valutato la testimonianza del funzionario a capo del "terzo settore" della Provincia che aveva rilevato come, mentre in precedenza tale incarico di coordinamento aveva determinato, previa rendicontazione, il pagamento di somme a titolo di emolumento, dal dicembre del 2011 sino al febbraio del 2012 ciò non era avvenuto tanto che, in assenza di adeguata rendicontazione, nessuna somma era stata liquidata in favore della citata società per poter essere destinata al coordinatore di progetto;
nessun pagamento era, inoltre, previsto in favore del RE quale amministratore unico della "Teramo Lavoro" s.r.l.
2.4. Nessuna violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. può, pertanto, intravedersi nella circostanza che la Corte territoriale, proprio per rispondere alle plurime censure formulate in sede di gravame, abbia dato conto delle ragioni da cui era evincibile la assenza di qualsivoglia rapporto di collaborazione che consentisse l'erogazione di compensi in suo favore per il periodo in contestazione;
addebito che risulta essere relativo a condotta appropriativa di somme di cui RE aveva la disponibilità per conto della società «Teramo Lavoro» s.r.I., possesso delle somme giustificato e, conseguentemente, finalizzato, al solo pagamento delle prestazioni rendicontate imputabili al Fondo Sociale Europeo, che non potevano subire differente destinazione.
2.5. Esclusa, pertanto, la dedotta violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., deve osservarsi che le lacune o carenze delle risposte fornite alle argomentazioni difensive possono essere oggetto di ricorso in sede di legittimità unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). Situazione che per quanto sopra evidenziato deve essere esclusa tenuto conto che i rilievi, tutti protesi a dimostrare la legittimità della debenza sulla base di un rapporto che si assume essere proseguito in fatto, erano estranei all'accertamento della responsabilità penale, con conseguente sua originaria inammissibilità in sede di gravame per manifesta infondatezza.
3. Egualmente inammissibili, in quanto involgenti valutazioni di merito, risultano quelle censure che vorrebbero mettere in discussione, attraverso un precluso diretto riferimento agli atti istruttori, la ritenuta assenza di rendicontazione delle somme accreditate sul conto corrente personale. - ? 3.1. Con motivazione completa e logica già il Tribunale (pag. 23 sentenza) aveva fatto riferimento al contenuto complessivo delle fatture, alle causali ed ai relativi importi, provvedendo, all'esito del relativo esame, ad esplicitare la coincidenza tra la causale che vincolava le somme accreditate e la contraddittoria auto-liquidazione dell'importo corrispondente alle buste paga;
circostanza che il ricorrente intende confutare attraverso il riferimento a differente documentazione (comunque redatta in epoca successiva rispetto alla integrazione del reato all'atto dell'accredito della somma sul conto corrente personale) che avrebbe invece comprovato tale esplicitata richiesta di corresponsione a suo favore ed a favore dell'intero staff, senza però spiegare sulla base di quali ulteriori finanziamenti da parte dell'ente pubblico territoriale detti pagamenti sarebbero intervenuti, attesa l'impossibilità per la società a partecipazione pubblica di poter corrispondere pagamenti ulteriori rispetto a quelli provenienti dal FSE. Le doglianze in proposito dedotte dal ricorrente risultano, quindi, reiterative di analoghe censure di merito alle quali la sentenza impugnata, saldandosi coerentemente con quella di primo grado, ha già offerto compiuta risposta allorché ha ritenuto, non solo l'assenza di necessaria rendicontazione, ma la mancanza di un rapporto di collaborazione che giustificasse la corresponsione degli emolumenti auto-liquidati in proprio dal RE;
sotto tale profilo le buste paga predisposte dal commercialista della società non hanno, come congruamente argomentato dalla Corte territoriale, alcun valore dimostrativo a fronte delle concludenti testimonianze di segno opposto del funzionario della Prefettura.
3.2. La censura del ricorrente si rivela, tra l'altro, intimamente contraddittoria nella parte in cui, da un canto vorrebbe sostenere che vi fu rituale rendicontazione (asseritamente avvenuta in data successiva all'accredito sul proprio conto corrente della somma di oltre undicimila euro), mentre sotto altro aspetto vorrebbe sostenere l'assenza, al fine di conseguire il pagamento di funzioni asseritamente effettuate, di qualsivoglia onere in proposito.
4. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro duemila.
5. Deve essere disposta condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, costituita per mezzo del suo difensore, Provincia di Teramo che, regolarmente presente in udienza, ha formulato le relative conclusioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Provincia di Teramo, spese che liquida in complessivi euro tremilacinquecentodieci, oltre accessori di legge. Così deciso il 04/12/2019. Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Antonio Costantini, viene sottoscritto dal solo Consigliere anziano del Collegio per impedimento alla firma del Presidente Stefano Mogin