Articolo 1 della Legge 29 settembre 1964, n. 871
Articolo 2
Versione
27 ottobre 1964
Art. 1.
A integrazione dell' articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato anche agli effetti della assegnazione di case popolari ed economiche costruite da cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti e rientrano nelle categorie previste dall'articolo 91 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 .
Entrata in vigore il 27 ottobre 1964