Ordinanza collegiale 2 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 17 febbraio 2025
Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 12/06/2025, n. 11517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11517 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11517/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10321/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10321 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Scuola Marescialli Aeronautica Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ceceri e Nemo Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del 1 luglio 2024 a mezzo del quale -OMISSIS-, alla visita medica tenuta presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’A.M. “Angelo Mosso” – Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica, veniva giudicato NON IDONEO QUALE ALLIEVO MARESCIALLO DELL’AERONAUTICA MILITARE SPECIALITA’ OPERATORE DI BORDO A MENTE DEL DPR N. 90 DEL 15/03/2010 ART 586 LETTERA (N) COMMA (7), con la seguente motivazione “Piede piatto bilaterale di attuale grado non compatibile”
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.10.2024:
per l’annullamento
del provvedimento M_D AB05933 REG2024 0554669 del 27-09-2024 con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare, relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 27° corso biennale (2024-2026) di 300 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare, ripartiti per Categoria/Specialità, ha approvato la graduatoria finale di merito del concorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Scuola Marescialli Aeronautica Militare e del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio (notificato in data 27.9.2024 e depositato in data 10.10.2024), il ricorrente - in qualità di partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 27° corso biennale (2024-2026) per n. 300 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare, indetto con D.I. n. M_D AB05933 REG2024 0200592 del 28/03/2024, concorrendo per la specialità di “operatore di bordo” - ha impugnato il provvedimento in epigrafe della Commissione Medica di concorso dell’1.7.2024 che lo ha escluso dal concorso dichiarandolo INIDONEO con la seguente diagnosi: “NON idoneo quale allievo maresciallo dell’Aeronautica Militare…” a causa di “-OMISSIS-”;
- a tal fine il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, il vizio di eccesso di potere, adducendo falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nonché violazione della Direttiva Tecnica della Sanità Militare di cui al D.M. Difesa 4.6.2014, richiamando - a supporto di quanto dedotto - anche il diverso esito di un recente accertamento psico-fisico avvenuto in ambito militare, nel quale l’istante era risultato pienamente idoneo al servizio militare;
- con atto depositato in data 24 ottobre 2024 si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa;
- con ordinanza collegiale n. 21614 del 2.12.2024 la Sezione ha disposto una verificazione di carattere medico sulla patologia diagnosticata al ricorrente;
- lo stesso ricorrente ha poi tempestivamente proposto motivi aggiunti per l’annullamento, per quanto di suo interesse, del provvedimento ministeriale prot. M_D AB05933 REG2024 0554669 del 27.09.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso in oggetto;
- in data 17.1.2025 l’organo verificatore nominato da questa Sezione (Ispettorato di Sanità della Marina Militare) ha depositato la propria relazione, in cui perviene a ritenere il ricorrente idoneo al reclutamento con la seguente diagnosi: “-OMISSIS-";
- con ordinanza cautelare n. 1040 del 2025 questa Sezione ha ritenuto esistenti i presupposti per disporre, in via interinale e urgente, l’ammissione con riserva del ricorrente al completamento dell’iter concorsuale; con la medesima ordinanza la Sezione ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della Difesa;
- in data 6.3.2025 parte ricorrente ha depositato i documenti a comprova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio;
Rilevato che alla camera di consiglio del 26 marzo 2025, il Collegio, sentiti gli avvocati di entrambe le parti costituite, si è riservato, dandone avviso alle parti, di definire la causa con sentenza in forma semplificata; quindi la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e, pertanto, debba essere accolto, atteso che:
- in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., ex plurimis, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - per quanto costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità;
- nel caso di specie, la verificazione disposta dalla Sezione, effettuata da un organismo pubblico composto da esperti in materia (l’Ispettorato di Sanità M.M.) ha fatto emergere, come sopra riportato, una condizione del candidato del tutto compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale, assolutamente idonea a fare ipotizzare – come rilevato anche dal Consiglio di Stato in relazione ad ipotesi similari (cfr., tra le altre, ord. n. 3569 del 2020) – “un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità”, sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte del Ministero della Difesa di elementi validi a spiegare l’esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici;
Considerati in particolare i principali passaggi della relazione di verificazione, ove si legge che la Commissione di verificazione ha provveduto “…. a rivalutare la misurazione dell'angolo di Costa Bertani sia sulla scorta delle immagini radiologiche effettuate in sede concorsuale presso l'Aeronautica Militare, sia tenendo conto della documentazione strumentale di parte dell'Istituto ortopedico Rizzoli. Ha richiesto nuova valutazione specialistica Ortopedica a cura del dott. -OMISSIS- (Specialista Ortopedico convenzionato in servizio presso MARINFERM Roma).
Prende altresì atto che entrambe le parti, ricorrente e resistente, non hanno eccepito alcun rilievo relativamente all'accertamento ed alla valutazione effettuata;
Accertata la NON sussistenza e la NON consistenza del provvedimento di inidoneità adottato in sede concorsuale dall'Amministrazione resistente, in considerazione delle risultanze della visita specialistica ortopedica effettuata, che ha evidenziato una condizione clinica di piattismo bilaterale lieve, in assenza di alterazioni funzionali statiche e dinamiche e pertanto compatibile con l'attribuzione di un profilo di idoneità al servizio militare…” (relazione di verificazione dep. 17.1.2025);
Ritenuto che quanto sopra trascritto sia sufficiente per l’accoglimento dell’impugnativa in oggetto, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati;
Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate a favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo;
Ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del Verificatore in assenza di richieste o notule versate in atti prima del passaggio in decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità impugnato nonché la graduatoria finale nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato anticipato e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.