TRIB
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/06/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 891/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Di Bonito, Parte_1 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Napoli alla Via Mario Morgantini n. 3
OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto De Cristofaro, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via M. Cervantes n. 52 OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025, la parte opposta ha rassegnato le proprie conclusio- ni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo n. 2077/2021 veniva condannata Parte_1 al pagamento, in favore della della somma di euro Controparte_1
45.242,93, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché euro 1.305,00 per compensi, oltre accessori di legge, a titolo di corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti dalla società in favore dell'immobile di proprietà dell'ingiunta, sito in Boscotrecase, alla via Tenente Luigi Rossi n. 56/58. Avverso detto decreto, spiegava formale opposizione, eccepen- Parte_1 do l'infondatezza della pretesa avanzata dalla chieden- Controparte_1 do pertanto a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta, con vittoria di spese e competenze di lite. L'opponente chiedeva, altresì, nel caso in cui venisse accertata l'esistenza del credito oggetto del procedimento monitorio, di disporne
1 la compensazione con il credito da essa vantato nei confronti dell'opposta, a titolo di risarcimento del danno per difformità e vizi dell'opera, conseguenti ad una non perfetta esecuzione dei lavori svolti della Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., che, contestando quanto sostenuto da controparte, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con la conseguente conferma del decreto impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 1°.6.2022, il giudice, visto l'art. 648 c.p.c., rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Svolta l'istruttoria la causa veniva riservata in decisione.
2. Nel merito, prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, origi- nariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Tanto premesso, per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimo- strazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261). Sempre in virtù dei principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto, allorquando la documentazione prodot- ta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione, l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo: ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamen- to della pretesa ex art. 2697 c.c.
2 2.1 Nella fattispecie in esame spetta, dunque, alla la Controparte_1 prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendosi, poi, la stessa limitare ad allegare l'inadempimento della controparte. Orbene, nel presente giudizio non è in contestazione la sussistenza del rapporto di appalto intercorso tra le parti e, in virtù del quale la Controparte_1 ha svolto lavori di manutenzione presso l'immobile di proprietà dell'opponente. L'opponente, infatti, si è limitata a contestare il mero valore probatorio delle fatture, i computi metrici e i registri di vendita depositati in giudizio dalla
[...]
nonché il quantum da essa preteso, atteso che, secondo Controparte_1
l'opponente, il prezzo dei lavori era stato concordato verbalmente, con un appalto c.d. “a corpo”, per un importo globale pari ad euro 50.000,00. Ebbene, giova ricordare il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte secondo il quale: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specifica- mente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazio- ne», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione” (Ord. Corte di Cass. n. 31837 del 4 novembre 2021). Si ritiene, pertanto, che l'onere della prova gravante sulla Controparte_1
circa l'esistenza del rapporto di appalto, nonché l'effettiva esecuzione dei
[...] lavori, in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., debba intendersi raggiunto.
2.2. In merito alla prova del quantum, vale a dire l'entità delle lavorazioni e il conseguente costo dell'appalto, si osserva quanto segue. L'opponente ha eccepito che il prezzo dei lavori era stato concordato verbalmen- te, con un appalto c.d. “a corpo”, per un importo globale pari ad euro 50.000,00. A fronte di tale contestazione la ditta opposta nel costituirsi in giudizio ha depositato in atti un primo computo metrico datato 4.7.2013 per l'importo di euro 53.715,85 che reca la sottoscrizione della debitrice, odierna opponente.
nella prima difesa utile ha tempestivamente disconosciuto tale Parte_1 sottoscrizione e, a fronte dell'istanza di verificazione avanzata dalla difesa dell'opposta, il giudicante disponeva c.t.u. al fine di accertarne l'autenticità.
3 Tuttavia, l'omesso deposito del documento in originale ad opera della
[...]
(sulla quale incombeva il relativo onere, in quanto parte che Controparte_1 intendeva avvalersi del documento), rendeva inammissibile l'espletamento della procedura di verificazione della quale veniva, quindi, disposta la revoca. Ora, quantunque conseguenza di tale contegno (omessa produzione dell'originale e inammissibilità della chiesta verificazione), non facendo venir meno gli effetti del disconoscimento, ha reso inutilizzabile il documento menzio- nato computo metrico del 4.7.2013 per l'importo di euro 53.715,85, tuttavia, avendo la stessa parte opponente depositato con le memorie 183 comma 6 n. 2 c.p.c. un computo metrico datato 6.6.2013 dell'importo di euro 66.990,24 (pari ad euro 53.592,19 + euro 8.038,19 quali imprevisti al 15% + euro 5.359,22 a titolo di iva), peraltro calcolato “a misura”- e non “a corpo” come eccepito dalla stessa opponente -, ritiene il giudicante che sia stata la stessa a Parte_1 riconoscere che l'importo dell'appalto ammontava fin dall'inizio ad euro 53.000,00 circa: circostanza, peraltro, confermata dalla deposizione del teste escusso. Parte opposta giunge alla differente quantificazione di euro 93.242,93 (di cui al computo metrico datato 13.6.2014 dell'importo di euro 84.766,30 oltre Iva al 10%) in ragione delle variazioni e lavorazioni aggiuntive via via concordate con la committente in corso d'opera. Sul punto va chiarito che “L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo ido- nee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021). “In materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della conces- sione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattando- si di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del commit- tente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente
4 limitatamente alla materia tecnica” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007). Tali essendo i principi operanti in materia, il tribunale ritiene che la ditta opposta non abbia provato che la effettiva entità delle lavorazioni e misurazioni aggiuntive ammonti ad (ulteriori) euro 39.650,74. Difatti, se per un verso, dal reso testimoniale, pur dovendosi ritenere dimostrato che ulteriori lavorazioni e/o misurazioni sia state eseguite rispetto al computo metrico iniziale, non risulta essere emersa la effettiva quantificazione delle stesse;
per altro verso, in base al dato documentale rappresentato dagli estratti autentici delle scritture contabili, l'entità delle stesse appare inferiore a quanto allegato in sede monitoria. Quanto al primo profilo, il teste ha chiarito che “Lavorando sulla Testimone_1 facciata, ricordo che emerse la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni che non erano state inserite nel computo metrico, nel senso che erano da rifare i cornicioni, il torrino scala, e alcune parti della zona del garage o autorimessa antistante all'immobile; tali lavorazioni furono poi eseguite. Ricordo che la Parte_1 espresse il suo consenso all'esecuzione di tali opere, anzi ricordo in particolare in un'occasione in cui ero presente che lei disse “se sono necessarie, vanno fatte”, e chiarisco sul punto che si trattava di lavori piuttosto urgenti che potevano inficiare non solo i tempi di lavorazione ma anche le ulteriori lavorazioni svolte. Ricordo che dette misurazioni sono state controllate e verificate tanto è vero che alcune furono ridotte e altre aumentate e tutto risultava poi dal computo metrico consuntivo”. Ebbene, sulla scorta di tale disposizione, pur potendosi ritenere dimostrata la circostanza che ulteriori lavorazioni - che determinarono una variazione del costo complessivo dell'appalto - vi furono, e furono anche accettate dalla com- mittenza, nondimeno le stesse non possono dirsi provate nel loro ammontare in termini monetari. In ordine, poi, al secondo profilo evidenziato in precedenza, va detto che la società opposta per le ulteriori lavorazioni svolte avrebbe emesso le fatture n. 8 del 30.4.2014 del valore di euro 15.000,00, n. 24 del 10.10.2016 pari ad euro 22.000,00 e n. 10 del 2.3.2018 per un importo pari ad euro 56.242,93. A riprova del credito contenuto nelle citate fatture (che ricordiamo non valere da sole quale prova effettiva e concreta del credito in sede di giudizio ordinario che segue quello monitorio) la ha depositato copia autentica Controparte_1 del registro delle vendite relativo all'anno 2016, dal quale emerge l'esistenza della fattura n. 24 del 10.10.2016, pari ad euro 22.000,00 (doc. depositato il 31.10.2022) ed estratto del registro delle vendite riguardante il periodo di marzo
5 2018, da cui emerge un riferimento alla fattura n. 10 del 2.3.2018, corrispon- dente ad un importo pari ad euro 56.242,93. Nulla risulta documentato e provato in ordine all'ulteriore importo di euro 15.000,00 portato dalla fattura n. 8 del 30.4.2014. Ne deriva che l'importo dell'appalto di cui si discorre può ritenersi dimostrato nel complessivo importo di euro 78.242,93, costituito dal prezzo iniziale di euro 53.592,19 + euro 24.650,74 per lavorazioni ulteriori, iva compresa. Ora, a fronte dell'incontestato pagamento da parte della committente della somma euro 48.000,00, il credito che ancora residua in favore di CP_2
è pari ad euro 30.242,93.
[...]
3. La domanda riconvenzionale di compensazione proposta dall'opponente, in ragione del credito vantato dalla stessa nei confronti della ditta esecutrice dei lavori, a titolo di risarcimento del danno per vizi e difformità dell'opera dovuti alla cattiva esecuzione delle attività svolte dalla deve Controparte_1 intendersi infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Al riguardo va premesso che in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltato- re l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conse- guenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. 19146/2013; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 7267 del 13/03/2023).
3.1. Nella specie, pacifico è tra le parti che le opere commissionate sono stata ultimate, consegnate e collaudate, di guisa che, in applicazione dei principi richiamati, viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 1667 c.c., che presuppone il completamento dell'opera. Sul punto, la committente non ha assolto l'onere concernente la prova dell'esistenza dei vizi dell'opera menzionati nell'atto di comparsa di costituzione e risposta, non avendo allegato nulla a sostegno della propria richiesta.
6 La ha eccepito, altresì, la decadenza dal diritto vantato Controparte_1 in giudizio dall'opponente ex art. 1667 c.c., per non aver rispettato i termini previsti dalla legge in termini di denuncia dei vizi dell'opera. Secondo la legge, infatti, l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Non essendo in contestazione tra le parti che i lavori si siano conclusi nel 2014, deve ritenersi maturata la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio da
, per violazione dei termini previsti dalla legge. Parte_1
Di qui il rigetto dell'eccezione di compensazione formulata dall'opponente.
4. Per le ragioni esposte, l'opposizione va parzialmente accolta e - in considera- zione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione - il decreto ingiuntivo deve essere, quindi, revocato e sostituito dalla condanna di al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta nei limiti del diritto accertato, della Controparte_1 somma di euro 30.242,93, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
5. Va, invece, respinta la richiesta di parte opposta, formulata in comparsa conclusionale, di condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. “tenuto conto della mancata adesione immotivata alla proposta conciliativa formulata dal giudice e del complessivo tenore della difesa”. Difatti, all'udienza del 14.5.2024, fissata anche allo scopo di consentire alle parti di esprimersi sulla proposta conciliativa formulata dal giudicante, né la parte opponente, nelle more rimasta priva di difensore avendo revocato il mandato all'avvocato costituito, né l'opposta, si esprimevano sulla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal tribunale all'udienza del 16.1.2024, con la conseguenza che rispetto a tale circostanza non appare possibile per il giudicante desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti.
6. Le spese di lite, vanno compensate per un terzo ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso il parziale accoglimento della domanda e dell'opposizione, seguendo per il resto il regime della soccombenza dell'opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pro- nunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2077/2021; B. accoglie parzialmente la domanda e condanna al paga- Parte_1 mento in favore di dell'importo di euro 30.242,93, Controparte_1 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
C. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
D. compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna Parte_1
al pagamento della restante parte in favore di
[...] Controparte_1 che liquida, nella misura già decurtata, in 5.077,33 euro per diritti ed onora- rio, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se do- vute. Torre Annunziata, così deciso il 1° giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
8