TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/09/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 16426/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.35 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO per parte ricorrente, il quale conclude riportandosi ai propri atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 13.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16426 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Cammalleri, per mandato in atti C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il CP_1
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 10/09/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
-Dichiara che non è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1
indennità di accompagnamento;
- Dichiara che , è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status Parte_1
di portatore di handicap ex art.3 co.1 della L. n.104/92 come accertato nel procedimento di ATP
RG.N. 3291/2024;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio. - Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, CP_1
come liquidate con separati decreti;
-Pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
come liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Precisava che nella precedente fase di ATP RG.N. 3291/2024, il CTU aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per lo status di portatore di handicap ex art.3 co.1 della L.
n.104/92, ma non già i requisiti sanitari per accedere al beneficio della indennità di accompagnamento.
Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del CP_2
ricorso del quale deduceva l'infondatezza.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la causa viene decisa.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, dott. nominato in Persona_1
questa fase di opposizione, ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento ma ha confermato i requisiti sanitari per lo status di portatore di handicap ex art.3 co.1 della L. n.104/92 ed ha così concluso “Il ricorrente, sig. , Parte_1
in atto è in grado di deambulare, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ed è in grado
di compiere, autonomamente, i comuni atti della vita quotidiana, per cui non necessita di
assistenza continua e non ha diritto all'indennità d'accompagnamento…….Il sottoscritto
pertanto condivide, il giudizio medico-legale del CTU dr. , CTU che aveva Persona_2
giudicato il ricorrente, sig. , non meritevole dell'indennità d'accompagnamento, Parte_1 né dello stato di portatore di handicap grave, ai sensi dell'Art. 3, Comma 3, Legge 104/92, mentre
l'aveva giudicato invalido ultrasessantacinquenne, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni
ed i compiti propri della sua età di entità medio-grave e portatore di handicap, ai sensi dell'art.
3, comma 1, della Legge 104/92, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa
di cui in ricorso.”
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
L'opposizione pertanto va rigettata e tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite della fase di ATP e della presente opposizione vanno compensate e rimangono definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate con separati decreti CP_1
di pagamento.
Vanno poste a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 10.9.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile