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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7903 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27962 2024 RG
FRA
Avv. SCALISE SAMUELE ZACCHIA Parte_1
E
Avv. SALVATORE PELLEGRINO CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 la ricorrente meglio indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“ …accertare e dichiarare la natura professionale dell'infermità denunciata;
- accertare e dichiarare che l'infermità denunciata ha comportato un danno biologico valutabile nella misura del 15% ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito della espletanda CTU;
- dare atto dell'avvenuto riconoscimento in via amministrativa di un danno biologico nella misura del 4% per diversa patologia da cumulare al grado di danno biologico riconosciuto nel presente giudizio ai fini della rendita o dell'indennizzo in capitale e per l'effetto
- in via principale condannare l' alla costituzione della corrispondente rendita CP_1 vitalizia ovvero, in via subordinata, al pagamento del corrispondente indennizzo in capitale nella misura che sarà riconosciuta nel corso del presente giudizio all'esito della espletanda CTU, e comunque, in quest'ultimo caso, nella misura non inferiore al 6%; il tutto con accessori di legge dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
- condannare l' al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dei CP_1 sottoscritti avvocati antistatari, oltre Iva e Cpa e rimborso forf. spese generali come per legge. Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda si chiede che la SV. Voglia compensare le spese tra le parti, ai sensi dell'art. 92 cpc, come riformulato alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, tenuto conto che l'azione giudiziaria si è resa necessaria a seguito della protratta inerzia dell' , che, nonostante la rituale Pt_2 presentazione del ricorso in opposizione, non ha ritenuto di approfondire il caso sulle contestate problematiche sanitarie, precludendo così ogni possibilità di una definizione stragiudiziale della controversia.”
L' si è costituito contestando la fondatezza della domanda sotto ogni profilo in CP_1 quanto infondata in fatto e diritto, anche in quanto la “documentazione acquisita insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale” nonché in assenza di dati quanto alla idoneità del rischio lavorativo.
Alla odierna udienza, quindi, esperita la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente e CTU medico legale, il processo è stato deciso.
Osserva il Giudice che la domanda viene avanzata dalla al fine di ottenere il Pt_1 riconoscimento della malattia professionale (denuncia del 22.11.2022) e precisamente:
“Disturbo dell'adattamento cronico con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o dell'emotività; disturbi somatiformi”, asseritamente contratta dalla medesima nel corso della attività lavorativa presso la soc. Elior Ristorazione Spa, come Responsabile dei Servizi di Bordo (licenziatasi, per come attestato dal CTU nel gennaio 2025). L' resistente ha contestato la domanda sotto ogni profilo ed, in effetti, le Pt_2 risultanze della relazione peritale evidenziano come nella fattispecie non sussistano presupposti per “parlare” di malattia professionale “in quanto l'infermità documentata con un solo certificato nel settembre 2022 (sindrome ansioso depressiva reattiva) ha carattere di condizione acuta e non ha invece i caratteri di cronicità che identificano una “malattia” professionale”. Correttamente, quindi, l' ha rigettato l'istanza per la insufficienza della CP_1 documentazione al fine di esprimere un giudizio medico legale, non dando corso alla pratica neppure a seguito di opposizione. Pur volendo quindi prescindere dalla natura della patologia e dall'inserimento della stessa nelle apposite tabelle, nonché dal fatto che la certificazione indicata dalla CTU attiene a periodo precedente quello che secondo la prospettazione attorea ed i testi, avrebbe caratterizzato la intensificazione della attività lavorativa, neppure può dirsi accertato il nesso etiologico tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata mentre, per come affermato sempre dalla CTU, dott.ssa la Persona_1 documentazione prodotta dalla ricorrente risulta “sfornita di certificati specialistici (psichiatrici) che comprovino l'iter clinico della allegata infermità”; è stata infatti offerta dalla ricorrente una relazione di uno psicologo (non medico) ed un certificato del Centro per il Disagio Lavorativo con diagnosi di sindrome ansioso depressiva reattiva, mentre al settembre 2022, non sono stati rinvenute ulteriore certificazioni o prescrizioni terapeutiche specialistiche (v. rel. in atti pag. 7), nonostante l'onere incombente sulla parte istante di allegare la documentazione evidentemente concernete il fatto principale (S.U., Sent. n. 3086). Non si rinvengono pertanto motivi per dare corso al rinnovo della CTU, contrariamente a quanto richiesto in sede di discussione in quanto le conclusioni del CTU, delle quali questo Giudice non ha motivo di dubitare, sono scaturite da accurata indagine, dall'esame delle certificazioni prodotte, dall'anamnesi e dall'esame obiettivo, conseguendo la relativa valutazione secondo scienza e coscienza, alla constatazione della complessiva obiettività clinica direttamente riscontrata. Difettano dunque, al di là del mero dissenso diagnostico e valutativo, puntuali contestazioni dell'iter logico medico seguito dal CTU sulla base della documentazione prodotta e dell'esame diretto della periziata. Si deve pertanto affermare che: “…l'infermità denunciata non possa considerarsi come conseguenza del tipo di lavoro svolto e non possa essere considerata malattia professionale”. Non sussistono presupposti per disapplicare il principio della soccombenza e, pertanto, le spese, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente, come quelle della CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1860,00 oltre accessori come per legge.
Roma lì, 3.7.2025 Il Giudice