Sentenza 13 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00940/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01235/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2025, proposto da IC CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , e l’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum, in persona del Rettore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 7/2025
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato Fabrizio Lofoco per delega dell'avvocato Sirio Solidoro e l'avvocato dello Stato Monica De Vergori;
Ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni per la favorevole delibazione dell’appello cautelare, stante l’oggettivo mancato raggiungimento del punteggio necessario ai fini del trasferimento al corso di studi universitario programmato, fermo restando che valuterà l’adito TAR, nella naturale sede di merito, la legittimità del regolamento d’ateneo nella parte in cui ha previsto che talune attività non siano computabili ai fini del suddetto punteggio (abilità linguistiche e sportive).
Le spese del giudizio cautelare possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 1235/2025) e compensa le spese del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO