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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n. 11/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11/2022 R.G., assunta in decisione all'udienza del 27 novembre 2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati presso lo studio legale e tributario C.F._2 Controparte_1 sito in Gela, nella via Tevere, n. 153, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Fargetta del Foro di Gela
(C.F.: ), giusta procura in calce al presente atto di citazione C.F._3
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante p. t., e, per essa, Controparte_2 P.IVA_1 la (C.F.: ) quale mandataria giusta procura speciale in atti, in persona del CP_3 P.IVA_2 suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Enna alla via Roma n.135, presso lo studio dell'Avv. Marcella Antonia Polizzotto (C.F.: ), dalla quale è rappresentata e C.F._4 difesa, giusta procura generale alle liti in atti;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della quale le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli atti processuali, chiedendo la decisione della causa con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 1 di 6 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato loro in data 9 dicembre 2021, con il quale CP_2
e per essa, quale mandataria, la , ha loro ingiunto il pagamento di complessivi
[...] CP_3 euro 349.944,23 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza del titolo stragiudiziale costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 7 agosto 2010, assistito da garanzia ipotecaria.
A sostegno dell'opposizione, e hanno eccepito: Parte_1 Parte_2
1. la carenza di legittimazione della ad agire in giudizio per inesistenza della CP_3 procura rilasciata da (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 Controparte_2
c.p.c.);
2. l'inidoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo per mancata traditio delle somme (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza delle somme precettate (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
4. la nullità delle clausole sugli interessi per effetto del superamento dei limiti (c.d. tasso soglia) imposti dalla legge n. 108/1996 e la usurarietà dei tassi di interesse applicati in ordine al contratto di mutuo (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Parte opponente ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, accogliere tutte le spiegate eccezioni, dichiarando l'insussistenza del diritto della creditrice ad agire esecutivamente;
in subordine, ridurre e/o rideterminare l'importo di cui all'atto di precetto, con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Si è costituita in giudizio l'opposta per mezzo della mandataria in epigrafe indicata, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con ordinanza del 7 giugno 2022, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e con ordinanza del 10 novembre 2022 ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co VI c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato le proprie memorie. Preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, celebrata l'udienza del 12 aprile 2023, rinviata la successiva udienza, all'udienza del 27 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************** pagina 2 di 6 Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione è infondata.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzato da parte convenuta.
Il Tribunale, infatti, ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale in ossequio al quale deve ritenersi sufficientemente individuato il petitum se il medesimo non si limita a essere citato nelle conclusioni dell'atto ma è oggetto di argomentazione nella parte espositiva, sì da consentire alla controparte di prendere posizione sul medesimo (“La nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ.
(nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990,
n. 353), presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il
"petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto sufficientemente identificato, attraverso la puntuale indicazione del relativo atto notarile e la descrizione ed i dati catastali dei corrispondenti beni come risultanti dal rogito, l'oggetto della domanda di simulazione o inefficacia di una vendita proposta da una curatela fallimentare)” Cass. sez. 1 sent. nr. 20294/2014 – Rv. 632291). Ebbene, la censura relativa alla nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi per superamento del tasso soglia, sebbene sinteticamente formulata, è certamente determinata e consente alla di esercitare CP_4 pienamente il diritto di difesa.
Nel merito, prendendo le mosse dal primo motivo di opposizione, lo stesso non è meritevole di accoglimento.
La per atto pubblico di fusione (n. 19430/12674, registrato in Controparte_5 data 19 ottobre 2021 a Torino 1 al n.6755, serie IT ed iscritto al Registro delle Imprese di Roma in data
22.10.2010), è stata incorporata nella determinando il subentro della incorporante in Controparte_2 tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'incorporata (cfr. all. nr. 5 alla comparsa di costituzione e risposta.
A sua volta, la ha costituito sua mandataria la investendola del potere Controparte_2 CP_6 di gestire i crediti anomali facenti capo a sul piano giudiziale e stragiudiziale con Controparte_2 procura rilasciata con atto notarile del 6 giugno 2016 Rep. nr. 35.945 Racc. nr. 16.620 Notaio Dott. di Milano (cfr. all. nr. 2 alla memoria di costituzione e risposta). La nello Persona_1 CP_6 specifico, è stata costituita procuratrice col potere, tra gli altri, di “promuovere le azioni cautelari e concorsuali, nonché le esecuzioni mobiliari ed immobiliari ed i ricorsi per ingiunzione”, “ curare ogni azione, ivi comprese le opposizioni, compiere, comunque, tutte le attività dirette a tutelare il credito promuovendo, se del caso, le azioni giudiziali
o resistendo in giudizi da altri promossi, sostenendone l'ulteriore eventuale corso fino ad esaurimento” e “conferire le
pagina 3 di 6 necessarie procure alle liti agli avvocati da essa officiati per promuovere azioni giudiziali e/o resistere e/o CP_6 costituirsi nei giudizi da altri promossi, in relazione ai crediti oggetto del mandato di gestione ricevuto, al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale di avanti a qualsivoglia autorità giurisdizionale, in Controparte_2 ogni stato e grado dei relativi procedimenti/giudizi, in tutte le cause attive e passive, nonché nelle controversie di carattere tributario e nei procedimenti esecutivi e speciali promossi o da promuoversi per qualsiasi titolo contro qualsiasi persona od
Ente” nella “gestione, anche stragiudiziale dei […] crediti anomali ”. Si ritiene, quindi, che alla società mandataria dell'odierna convenuta siano stati conferiti specifici poteri per la promozione di ogni azione utile alla gestione dei crediti anomali. Né può sorgere alcun dubbio sulla determinabilità dell'oggetto della procura, individuato con la locuzione “crediti anomali”: nella stessa rientra pacificamente il rapporto di mutuo in cui il mutuatario abbia omesso il pagamento delle rate e che, pertanto, si caratterizza per l'attraversare una fase patologica del rapporto obbligatorio tra le parti. La CP_6 ha poi mutato denominazione in come deliberato dall'assemblea straordinaria
[...] CP_3 con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 rep. e n. Persona_2
10098 racc., elemento di fatto, tra l'altro, pacifico tra le parti. Conclusivamente, la è CP_3 pienamente legittimata ad agire in giudizio.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, lo stesso non è meritevole di accoglimento.
Il contratto di mutuo fondiario, infatti, è titolo stragiudiziale idoneo a fondare l'azione esecutiva.
Aderendo all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. Civ. 17194/2015). Il caso in esame appare analogo nei presupposti e nello svolgimento a quello per cui è intervenuto il recente arresto giurisprudenziale secondo il quale “«Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. Sez. I, 7116/1998; 6686/1994; 11116/1992; 2076/1969).” (Cass. sez. 3, ord. nr.
34116/2023).
Nel caso in esame, all'art. 1 co IV del contratto di mutuo su cui si fonda l'atto di precetto, i mutuatari hanno rilasciato ampia quietanza sicché non può venire in dubbio l'effettiva erogazione della somma pagina 4 di 6 mutuata che è transitata dalla disponibilità giuridica della Banca a quella dei mutuatari. Ne consegue che il contratto di mutuo in oggetto rientra a pieno titolo nel catalogo di cui all'art. 474 co II c.p.c..
Del pari privo di fondamento è anche il terzo motivo di opposizione, in relazione al quale parte opponente ha eccepito la presunta indeterminatezza del credito, nonché l'erronea quantificazione delle somme portate a precetto.
Premesso che gli errori di calcolo dai quali sia eventualmente affetto l'atto di precetto non sono idonei a pregiudicarne l'efficacia (in tal senso, cfr. Cass. Civ., 16.11.1993, n. 11281), si osserva come l'opponente, con riferimento alle rate insolute, si sia limitato a contestare la quantificazione dell'importo, senza offrire ipotesi di calcolo alternative per determinare l'esatto ammontare del credito precettato: l'onere di allegazione non può dirsi affatto assolto, dal momento che il debitore ingiunto si
è limitato a dedurre genericamente l'erroneità del quantum richiesto con l'atto di intimazione, senza però fornire ipotesi di calcolo alternativi.
Da ultimo, in relazione al motivo di opposizione relativo all'usurarietà dei tassi di interessi pattuiti e cristallizzati nel regolamento contrattuale, non può che rilevarsi l'assoluta genericità della censura mossa da parte opponente.
In ragione dell'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, che non trova eccezione nel giudizio di opposizione all'esecuzione, è a carico dell'opponente debitore allegare la sussistenza di usura nei tassi di interesse pattuiti. A tale onere l'attore non ha assolto, affidando nei fatti all'espletamento della
C.T.U. l'onere probatorio che, invece, grava sulla parte ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. sez. 3, sent. n.
19475/2005 - Rv. 584779). Il motivo, dunque, deve essere rigettato. Sul punto si evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. Un., 18/09/2020, n.
19597; da ultimo, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 14/12/2023, n. 35012). In conformità dei principi di diritto sopra enucleati, incombe sulla parte mutuataria che eccepisce l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dall'istituto di credito, l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e specificare l'avvenuto superamento dei tassi soglia, sì da consentire al Giudice la fondatezza dell'eccezione sollevata.
Ciò posto, con riferimento al caso in esame, deve evidenziarsi che la difesa attorea è venuta meno pagina 5 di 6 all'onere di allegazione e prova sulla stessa incombente con conseguente rigetto del motivo di opposizione.
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, considerato lo scaglione di riferimento, la complessità della causa e le attività in concreto svolte (scaglione 260.001,00 – 520.000,00; attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, parametri minimi attesa la scarsa complessità dei motivi di fatto e di diritto analizzati).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e ; Parte_1 Parte_2
2) condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
e, per essa, quale procuratore che liquida nella misura Controparte_2 CP_3 di € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, 17 giugno 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11/2022 R.G., assunta in decisione all'udienza del 27 novembre 2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati presso lo studio legale e tributario C.F._2 Controparte_1 sito in Gela, nella via Tevere, n. 153, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Fargetta del Foro di Gela
(C.F.: ), giusta procura in calce al presente atto di citazione C.F._3
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante p. t., e, per essa, Controparte_2 P.IVA_1 la (C.F.: ) quale mandataria giusta procura speciale in atti, in persona del CP_3 P.IVA_2 suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Enna alla via Roma n.135, presso lo studio dell'Avv. Marcella Antonia Polizzotto (C.F.: ), dalla quale è rappresentata e C.F._4 difesa, giusta procura generale alle liti in atti;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della quale le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli atti processuali, chiedendo la decisione della causa con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 1 di 6 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato loro in data 9 dicembre 2021, con il quale CP_2
e per essa, quale mandataria, la , ha loro ingiunto il pagamento di complessivi
[...] CP_3 euro 349.944,23 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza del titolo stragiudiziale costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 7 agosto 2010, assistito da garanzia ipotecaria.
A sostegno dell'opposizione, e hanno eccepito: Parte_1 Parte_2
1. la carenza di legittimazione della ad agire in giudizio per inesistenza della CP_3 procura rilasciata da (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 Controparte_2
c.p.c.);
2. l'inidoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo per mancata traditio delle somme (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza delle somme precettate (motivo da qualificarsi quale opposizione ex art. 615 c.p.c.);
4. la nullità delle clausole sugli interessi per effetto del superamento dei limiti (c.d. tasso soglia) imposti dalla legge n. 108/1996 e la usurarietà dei tassi di interesse applicati in ordine al contratto di mutuo (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Parte opponente ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, accogliere tutte le spiegate eccezioni, dichiarando l'insussistenza del diritto della creditrice ad agire esecutivamente;
in subordine, ridurre e/o rideterminare l'importo di cui all'atto di precetto, con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Si è costituita in giudizio l'opposta per mezzo della mandataria in epigrafe indicata, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con ordinanza del 7 giugno 2022, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e con ordinanza del 10 novembre 2022 ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co VI c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato le proprie memorie. Preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, celebrata l'udienza del 12 aprile 2023, rinviata la successiva udienza, all'udienza del 27 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************** pagina 2 di 6 Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione è infondata.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzato da parte convenuta.
Il Tribunale, infatti, ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale in ossequio al quale deve ritenersi sufficientemente individuato il petitum se il medesimo non si limita a essere citato nelle conclusioni dell'atto ma è oggetto di argomentazione nella parte espositiva, sì da consentire alla controparte di prendere posizione sul medesimo (“La nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ.
(nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990,
n. 353), presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il
"petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto sufficientemente identificato, attraverso la puntuale indicazione del relativo atto notarile e la descrizione ed i dati catastali dei corrispondenti beni come risultanti dal rogito, l'oggetto della domanda di simulazione o inefficacia di una vendita proposta da una curatela fallimentare)” Cass. sez. 1 sent. nr. 20294/2014 – Rv. 632291). Ebbene, la censura relativa alla nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi per superamento del tasso soglia, sebbene sinteticamente formulata, è certamente determinata e consente alla di esercitare CP_4 pienamente il diritto di difesa.
Nel merito, prendendo le mosse dal primo motivo di opposizione, lo stesso non è meritevole di accoglimento.
La per atto pubblico di fusione (n. 19430/12674, registrato in Controparte_5 data 19 ottobre 2021 a Torino 1 al n.6755, serie IT ed iscritto al Registro delle Imprese di Roma in data
22.10.2010), è stata incorporata nella determinando il subentro della incorporante in Controparte_2 tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'incorporata (cfr. all. nr. 5 alla comparsa di costituzione e risposta.
A sua volta, la ha costituito sua mandataria la investendola del potere Controparte_2 CP_6 di gestire i crediti anomali facenti capo a sul piano giudiziale e stragiudiziale con Controparte_2 procura rilasciata con atto notarile del 6 giugno 2016 Rep. nr. 35.945 Racc. nr. 16.620 Notaio Dott. di Milano (cfr. all. nr. 2 alla memoria di costituzione e risposta). La nello Persona_1 CP_6 specifico, è stata costituita procuratrice col potere, tra gli altri, di “promuovere le azioni cautelari e concorsuali, nonché le esecuzioni mobiliari ed immobiliari ed i ricorsi per ingiunzione”, “ curare ogni azione, ivi comprese le opposizioni, compiere, comunque, tutte le attività dirette a tutelare il credito promuovendo, se del caso, le azioni giudiziali
o resistendo in giudizi da altri promossi, sostenendone l'ulteriore eventuale corso fino ad esaurimento” e “conferire le
pagina 3 di 6 necessarie procure alle liti agli avvocati da essa officiati per promuovere azioni giudiziali e/o resistere e/o CP_6 costituirsi nei giudizi da altri promossi, in relazione ai crediti oggetto del mandato di gestione ricevuto, al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale di avanti a qualsivoglia autorità giurisdizionale, in Controparte_2 ogni stato e grado dei relativi procedimenti/giudizi, in tutte le cause attive e passive, nonché nelle controversie di carattere tributario e nei procedimenti esecutivi e speciali promossi o da promuoversi per qualsiasi titolo contro qualsiasi persona od
Ente” nella “gestione, anche stragiudiziale dei […] crediti anomali ”. Si ritiene, quindi, che alla società mandataria dell'odierna convenuta siano stati conferiti specifici poteri per la promozione di ogni azione utile alla gestione dei crediti anomali. Né può sorgere alcun dubbio sulla determinabilità dell'oggetto della procura, individuato con la locuzione “crediti anomali”: nella stessa rientra pacificamente il rapporto di mutuo in cui il mutuatario abbia omesso il pagamento delle rate e che, pertanto, si caratterizza per l'attraversare una fase patologica del rapporto obbligatorio tra le parti. La CP_6 ha poi mutato denominazione in come deliberato dall'assemblea straordinaria
[...] CP_3 con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 rep. e n. Persona_2
10098 racc., elemento di fatto, tra l'altro, pacifico tra le parti. Conclusivamente, la è CP_3 pienamente legittimata ad agire in giudizio.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, lo stesso non è meritevole di accoglimento.
Il contratto di mutuo fondiario, infatti, è titolo stragiudiziale idoneo a fondare l'azione esecutiva.
Aderendo all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. Civ. 17194/2015). Il caso in esame appare analogo nei presupposti e nello svolgimento a quello per cui è intervenuto il recente arresto giurisprudenziale secondo il quale “«Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. Sez. I, 7116/1998; 6686/1994; 11116/1992; 2076/1969).” (Cass. sez. 3, ord. nr.
34116/2023).
Nel caso in esame, all'art. 1 co IV del contratto di mutuo su cui si fonda l'atto di precetto, i mutuatari hanno rilasciato ampia quietanza sicché non può venire in dubbio l'effettiva erogazione della somma pagina 4 di 6 mutuata che è transitata dalla disponibilità giuridica della Banca a quella dei mutuatari. Ne consegue che il contratto di mutuo in oggetto rientra a pieno titolo nel catalogo di cui all'art. 474 co II c.p.c..
Del pari privo di fondamento è anche il terzo motivo di opposizione, in relazione al quale parte opponente ha eccepito la presunta indeterminatezza del credito, nonché l'erronea quantificazione delle somme portate a precetto.
Premesso che gli errori di calcolo dai quali sia eventualmente affetto l'atto di precetto non sono idonei a pregiudicarne l'efficacia (in tal senso, cfr. Cass. Civ., 16.11.1993, n. 11281), si osserva come l'opponente, con riferimento alle rate insolute, si sia limitato a contestare la quantificazione dell'importo, senza offrire ipotesi di calcolo alternative per determinare l'esatto ammontare del credito precettato: l'onere di allegazione non può dirsi affatto assolto, dal momento che il debitore ingiunto si
è limitato a dedurre genericamente l'erroneità del quantum richiesto con l'atto di intimazione, senza però fornire ipotesi di calcolo alternativi.
Da ultimo, in relazione al motivo di opposizione relativo all'usurarietà dei tassi di interessi pattuiti e cristallizzati nel regolamento contrattuale, non può che rilevarsi l'assoluta genericità della censura mossa da parte opponente.
In ragione dell'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, che non trova eccezione nel giudizio di opposizione all'esecuzione, è a carico dell'opponente debitore allegare la sussistenza di usura nei tassi di interesse pattuiti. A tale onere l'attore non ha assolto, affidando nei fatti all'espletamento della
C.T.U. l'onere probatorio che, invece, grava sulla parte ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. sez. 3, sent. n.
19475/2005 - Rv. 584779). Il motivo, dunque, deve essere rigettato. Sul punto si evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. Un., 18/09/2020, n.
19597; da ultimo, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 14/12/2023, n. 35012). In conformità dei principi di diritto sopra enucleati, incombe sulla parte mutuataria che eccepisce l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dall'istituto di credito, l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e specificare l'avvenuto superamento dei tassi soglia, sì da consentire al Giudice la fondatezza dell'eccezione sollevata.
Ciò posto, con riferimento al caso in esame, deve evidenziarsi che la difesa attorea è venuta meno pagina 5 di 6 all'onere di allegazione e prova sulla stessa incombente con conseguente rigetto del motivo di opposizione.
Alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, considerato lo scaglione di riferimento, la complessità della causa e le attività in concreto svolte (scaglione 260.001,00 – 520.000,00; attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, parametri minimi attesa la scarsa complessità dei motivi di fatto e di diritto analizzati).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e ; Parte_1 Parte_2
2) condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
e, per essa, quale procuratore che liquida nella misura Controparte_2 CP_3 di € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, 17 giugno 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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