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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4899/2024 promosso da:
( ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Daniela Pigotti, in virtù di mandato speciale alle liti in atti;
e
( , nato il [...] ad [...], CP_1 C.F._2 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Veronica Della Monaca, in virtù di mandato speciale alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1) Nessun assegno di divorzio è dovuto tra i coniugi che si manterranno ciascuno con i propri redditi ed attività lavorativa.
- 1 - 2) La figlia oggi maggiorenne, studentessa, e non autonoma economicamente Per_1 andrà a coabitare con la madre presso l'abitazione sita in 60122 Ancona (AN), via Novelli n. 4.
3) Il Sig. concorrerà al mantenimento della figlia versando alla CP_1 Per_1 stessa direttamente sul conto corrente intestato alla predetta la somma di € 200,00 (duecento/00 euro) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile ISTAT annualmente.
4) Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e culturali che si renderanno necessarie per la figlia saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% per Per_1 ciascuno, per tali spese arie le parti si riportano integralmente a quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Ancona n. 139 sottoscritto in data 10 luglio 2024.
5) L'importo dell'assegno unico universale erogato dall' per la figlia a carico CP_2 continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra .” Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona in data 04/07/1998.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 870 del 24/04/2024, il Tribunale di Ancona ha omologato gli accordi di separazione consensuale dei coniugi. Risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione personale nella procedura di separazione richiesto dall'art., 3, numero 2) lettera b), della L. n. 898/1970; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ancona in data 04/07/1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 152, parte 2, serie A dell'anno 1998.
- 2 - 5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti - che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare, reciprocamente, all'assegno divorzile -, e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente (studentessa), in favore della quale le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente, da corrispondersi direttamente nelle mani della figlia stessa, con rinuncia di costui anche alla propria quota dell'assegno unico in favore della signora Pt_1
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e ad Ancona in data 04/07/1998 e trascritto nel Pt_1 CP_1
Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 152, parte 2, serie A dell'anno 1998; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4899/2024 promosso da:
( ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Daniela Pigotti, in virtù di mandato speciale alle liti in atti;
e
( , nato il [...] ad [...], CP_1 C.F._2 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Veronica Della Monaca, in virtù di mandato speciale alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1) Nessun assegno di divorzio è dovuto tra i coniugi che si manterranno ciascuno con i propri redditi ed attività lavorativa.
- 1 - 2) La figlia oggi maggiorenne, studentessa, e non autonoma economicamente Per_1 andrà a coabitare con la madre presso l'abitazione sita in 60122 Ancona (AN), via Novelli n. 4.
3) Il Sig. concorrerà al mantenimento della figlia versando alla CP_1 Per_1 stessa direttamente sul conto corrente intestato alla predetta la somma di € 200,00 (duecento/00 euro) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile ISTAT annualmente.
4) Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e culturali che si renderanno necessarie per la figlia saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% per Per_1 ciascuno, per tali spese arie le parti si riportano integralmente a quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Ancona n. 139 sottoscritto in data 10 luglio 2024.
5) L'importo dell'assegno unico universale erogato dall' per la figlia a carico CP_2 continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra .” Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona in data 04/07/1998.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 870 del 24/04/2024, il Tribunale di Ancona ha omologato gli accordi di separazione consensuale dei coniugi. Risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione personale nella procedura di separazione richiesto dall'art., 3, numero 2) lettera b), della L. n. 898/1970; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ancona in data 04/07/1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 152, parte 2, serie A dell'anno 1998.
- 2 - 5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti - che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare, reciprocamente, all'assegno divorzile -, e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente (studentessa), in favore della quale le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente, da corrispondersi direttamente nelle mani della figlia stessa, con rinuncia di costui anche alla propria quota dell'assegno unico in favore della signora Pt_1
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e ad Ancona in data 04/07/1998 e trascritto nel Pt_1 CP_1
Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 152, parte 2, serie A dell'anno 1998; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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