Decreto presidenziale 28 maggio 2015
Sentenza 14 luglio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 14/07/2015, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2015, proposto da:
RC TT, rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo Carnelli, con domicilio eletto presso Piercarlo Carnelli in Aosta, Via Losanna, 17;
contro
Comune di Antey-Saint-Andre',in persona dle Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Hebert D'Herin, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. della Valle d’Aosta in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
nei confronti di
MA ER, rappresentato e difeso dall'avv. Marisa ER, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. della Valle d’Aosta in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
Elena Grange, n.c.;
per l'annullamento
- dell'atto di proclamazione degli eletti con il quale in data 14 maggio 2015 il Sindaco di Antey Saint André ha formalizzato, ai sensi dell'art. 70 LR 4/1995, l'esito delle elezioni del Consiglio Comunale e i nominativi dei candidati eletti a consigliere comunale;
- del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali, all'accertamento del numero dei votanti, alle operazioni di scrutinio, alle schede contestate, ai voti di preferenza nulli, al risultato dello scrutinio, ed alla proclamazione degli eletti, in particolare con riferimento al § 34 "Schede contestate per irregolarità del voto di lista o per altre cause";
- delle schede elettorali contestate, come in prosieguo descritte;- di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Antey-Saint-Andre' e di MA ER;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale MA ER, rappresentato e difeso dall'avv. Marisa ER, con domicilio eletto presso Valle D'Aosta Segreteria T.A.R. in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2015 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in qualità di candidato della lista n. 2 che ha ottenuto 2 voti in meno della lista n. 1 vincitrice delle elezioni per cui è causa, ha proposto impugnazione avverso gli atti in epigrafe con particolare riferimento a 2 schede delle 5 contestate, concludendo per la correzione del risultato delle elezioni secondo legge.
Si sono costituiti il Comune intimato ed il controinteressato MA ER (che ha anche spiegato ricorso incidentale), concludendo per l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso principale.
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.
Il ricorso principale è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, di tal che può prescindersi dall’esame dello spiegato ricorso incidentale per difetto di interesse alla sua decisione. Parimenti, in ragione delle argomentazioni di seguito svolte, si ritiene non debbano trovar ingresso ulteriori sviluppi delle istanze istruttorie formulate.
Con riferimento alla prima scheda contestata il collegio osserva che correttamente si è proceduto alla sua attribuzione alla lista n. 1: ed invero - premesso in fatto che detta scheda presenta l’indicazione, nello spazio accanto al simbolo della lista 1, di un nominativo non candidato alle elezioni e sconosciuto alla collettività comunale (secondo la comune e non contestata prospettazione di tutte le parti del giudizio, indipendentemente dalle diverse ed irrilevanti ipotesi circa la sua riconducibilità ad altro candidato) – si osserva, per un verso ed in negativo, che non si è in presenza di quella situazione di assoluta contraddittorietà che giustificata l’invocata ed estrema sanzione della nullità dell’intera scheda per totale impossibilità di individuazione dell’effettiva volontà dell’elettore: non a caso, infatti, siffatta evenienza viene - normativamente (art. 52 bis L. R. 4/95) ed in via pretoria (cfr., tra molte, Cons. Stato sent. n. 6788/2010) - riscontrata nella diversa ipotesi di indicazione del nominativo di un candidato nelle righe accanto ad un contrassegno di lista diverso; per altro verso ed in positivo, sorreggono la conclusione di ritenere validamente espresso il voto di lista sia le affini previsioni di cui ai commi 12, 13 e 14 del citato art. 52 bis, laddove rispettivamente prevedono, da un lato, la sola nullità del voto di preferenza (e non di lista) in caso di indicazione di candidato senza la necessaria chiarezza o appartenente a lista diversa; e, dall’altro, l’idoneità del voto espresso tramite sola indicazione di nominativi di canditati alla lista cui sono graficamente collegati. Per altro verso (ciò che peraltro costituisce la ratio di tali espresse previsioni normative) soccorre il generale principio del favor voti (art. 48 Cost; art. 63, comma 1, L.R. 4/1995) e della tassatività delle cause di nullità (invocando parte ricorrente quelle riconducibili ai paradigmi normativi delineati dai commi 3, 11, 12, e 14, nella specie non pertinenti in quanto riferite ad altre ipotesi casistiche), atteso che l’indicazione del nominativo de quo a fianco del contrassegno della lista n. 1 ed all’interno dello spazio riservato all’espressione delle relative preferenze (unitamente all’assenza di ulteriori segno riconducibili alla lista n. 2 in ragione del loro contenuto, della loro collocazione o della loro formulazione grafica) appaiono come univoci segni della volontà dell’elettore di esprimere il voto in favore della lista n. 1.
Con riferimento alla seconda scheda, parimenti si appalesano infondate le censure di parte ricorrente: ed, invero, - premesso in fatto che viene in esame una scheda recante una croce sul simbolo della lista n. 1, l’indicazione di tre numeri di preferenza nello spazio accanto allo stesso, nonché una barratura diagonale sul simbolo della lista 2) – per un verso, non pare possa procedersi ad annullamento dell’intera scheda per la presenza di asseriti segni di riconoscimento, posto che a tal fine, dall’esame della scheda, deve essere pacifica l’intenzione dell’elettore di farsi riconoscere per essere l’irrituale compilazione della stessa oggettivamente preordinata al suo riconoscimento (cfr., da ultimo, Cons. Stato 1376/2015), ciò che nella specie non ricorre in ragione proprio della tipologica del segno grafico in contestazione; per altro verso, la previsione di cui al comma 15 del citato art. 52 bis (che in presenza di più segni su diversi contrassegni con preferenze per candidati di una di esse, sancisce l’attribuzione del voto alla lista cui appartengono i candidati indicati) sorregge il giudizio di correttezza nell’attribuzione operata dal presidente di seggio posto che la relativa ratio (univocità dell’intenzione di voto) emerge anche nella presente fattispecie (sia che si intenda la barratura del simbolo della lista 2 come altro segno di voto di lista, sia come “voto negativo” ovverossia dichiarazione di non votare quella lista, quale significato che comunemente assume la barratura diagonale).
In conclusione il ricorso principale va respinto, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale.
Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente FF
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2015
IL SEGRETARIO