Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 435 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Elisabetta Gualtieri) Parte_1
appellante
E
(avv.ti Cristina Folino e Fabrizio Allegrini), (avv.ti CP_1 CP_2
Francesco Gigliotti e Fabio Borello), ( Controparte_3 CP_4
e Giuseppe Costantino)
[...]
appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Azione di regresso.
Responsabilità solidale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso dell'8.10.2018 che l' CP_1 aveva proposto contro , titolare di un'impresa edile, per ottenere, in Parte_1
regresso, il pagamento delle prestazioni indennitarie che ha erogato al suo dipendente
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convenuto, in sede penale, è stato ritenuto civilmente responsabile, benché il reato contestatogli ai sensi dell'art. 590 c.p. e per il quale era stato condannato in primo grado sia stato, in appello, dichiarato prescritto.
1.1. Ha quindi condannato il convenuto, in qualità di datore di lavoro, a rifondere all'Istituto ricorrente il costo dell'infortunio, nella misura di 499.989,49 euro risultante dall'attestazione di credito del 19.9.2108, oltre “ai miglioramenti della rendita” e agli accessori di legge.
1.2. Ha invece rigettato le domande di NL che il convenuto ha proposto, chiamandoli in causa,
contro
: a) che gli aveva commissionato i lavori CP_2 edili sul tetto dell'abitazione dal quale l'operaio era caduto al suolo dopo essere stato folgorato venendo accidentalmente in contatto, nel maneggiare una lunga asta d'alluminio, con i fili dell'alta tensione che vi passavano sopra;
b) l'architetto
[...]
, che era stato nominato direttore dei lavori. CP_3
1.3. Il tribunale – dopo aver qualificato la loro posizione processuale come quella di soggetti chiamati in garanzia – ha infatti giudicato eloquente il fatto che essi non siano stati attinti da imputazione penale e, ancor prima, ha ritenuto che:
a) la committente non si è ingerita nell'espletamento dei lavori appaltati alla ditta del convenuto;
non ha assunto una posizione di garanzia che, del resto, sarebbe venuta meno perché l'infortunio è derivato dalla violazione degli obblighi di sicurezza gravanti sull'appaltatore, con conseguente colpa specifica esclusivamente a suo carico;
né può esserle imputata una qualche culpa in eligendo, giacché si è avvalsa di una ditta regolarmente iscritta nel registro delle imprese con la quale ha stipulato un formale contratto di appalto;
b) il direttore dei lavori ha assunto tale incarico solo dopo l'infortunio sul lavoro, con riferimento alla denuncia di inizio attività del 12.8.2005 che si era resa necessaria per sanare gli abusi in precedenza commessi sull'immobile, ma non vi è certezza che analogo ruolo ricoprisse già al momento del sinistro.
2. Il convenuto ha proposto appello contro il mancato riconoscimento della
“responsabilità solidale nell'evento dannoso” dei due soggetti che ha chiamato in causa in qualità di committente e di direttore dei lavori. Formula, a tal fine, i cinque
Pag. 2 di 9 motivi di impugnazione di seguito riassunti ed esaminati e, previo riconoscimento della loro responsabilità “solidale o alternativa”, chiede che siano condannati a NLrlo o, in subordine, che sia dichiarato il suo diritto al regresso nei loro confronti per quanto egli è tenuto a corrispondere all' . CP_1
3. Nella resistenza dell' assicuratore (che nell'evidenziare la mancata CP_6
censura della statuizione che gli riconosce il credito che ha azionato, postula l'aggiornamento del quantum dovutogli, nella misura che risulta dalla nuova attestazione che produce) e dei destinatari della domanda di NL (che hanno chiesto il rigetto dell'appello, assumendolo infondato), la Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note depositate da tutte le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è infondato.
5. Con il primo motivo, l'appellante addebita al tribunale di aver escluso la responsabilità dei chiamati in garanzia in considerazione del loro mancato coinvolgimento nel processo penale. Sostiene, invero, che tanto non precluda il vaglio della loro responsabilità da parte del giudice del lavoro ai fini della spiegata domanda di NL.
6. Il motivo è infondato, perché il tribunale non ha fatto discendere il rigetto di tale domanda dall'omessa imputazione penale dei predetti soggetti. Ha invece adoperato il rimando a tale circostanza solo per confortare la dirimente constatazione dell'insussistenza di una posizione di garanzia a carico della committente e del direttore dei lavori nei confronti del lavoratore infortunato. E proprio per questo ha escluso che si possa rimproverare ad entrambi di non aver assolto agli obblighi connessi a quella posizione.
7. Con il secondo motivo, l'appellante addebita al tribunale di non aver acquisito il fascicolo del procedimento penale, come egli aveva vanamente postulato, non potendosi ritenere sufficiente ai fini dell'anzidetto vaglio di responsabilità l'aver potuto disporre delle sentenze che sono state pronunciate nei due gradi di quello stesso procedimento.
Pag. 3 di 9 8. Il motivo è inammissibile perché non si accompagna all'indicazione di quali siano i documenti, presenti nel fascicolo penale, che, se acquisiti dal tribunale,
l'avrebbero indotto a riconoscere la corresponsabilità dei terzi chiamati in NL. La lamentata omessa acquisizione documentale è dunque apodittica, sebbene provenga da chi, per il ruolo assunto nel procedimento penale, ben conosceva i contenuti del relativo incarto ed era dunque nella condizione di poter indicare, con specificità di riferimenti, i documenti che avrebbero dovuto essere utilmente vagliati dal tribunale in favore della prospettazione su cui si fonda la sua domanda di NL.
9. Con il terzo ed il quarto motivo di gravame – da trattarsi congiuntamente perché connessi – l'appellante denuncia l'erronea, illogica e contraddittoria valutazione degli elementi a carico della committente dei lavori, CP_2
Sostiene infatti: a) che essa era gravata da specifici obblighi di sicurezza, in ragione della immediata percepibilità della situazione di pericolo alla quale, a causa della vicinanza dei fili dell'alta tensione all'area di cantiere, era esposto il lavoratore che si è infortunato;
b) che non rilevi l'assunzione, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza, perché comunque la committente era onerata della vigilanza sulla sua effettiva predisposizione prima che i lavori avessero inizio;
c) che non si possa far gravare esclusivamente sull'appaltatore il rischio dello svolgimento dei lavori in prossimità di linee elettriche che è riconoscibile da chiunque,
a prescindere da specifiche competenze settoriali. Addebita al tribunale di non aver valutato, “ai fini della declaratoria di responsabilità della committente”, quanto avevano ritenuto: 1) gli ispettori del servizio P.I.S.AL., che avevano individuato a carico di quest'ultima precise responsabilità, imputandole di non aver segnalato all' e alla direzione provinciale del lavoro la presenza del cantiere Parte_2 edile esposto al rischio derivante dall'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche;
2) gli esperti del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente, i quali avevano desunto profili di responsabilità della proprietaria dell'abitazione perché non era emerso che i lavori edili fossero stati regolarmente autorizzati. Sostiene – con argomentazione esposta nell'ambito del successivo quinto motivo d'appello – che qualora emergesse che la committente non aveva nominato un direttore dei lavori, conferendogli un preciso “margine di discrezionalità”, essa non potrebbe andare esente dalla responsabilità per “concorrente colpa sotto il profilo eziologico per l'evento dannoso”.
Pag. 4 di 9 10. I motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
11. Sono inammissibili nella parte in cui non si confrontano con una delle rationes decidendi su cui riposa la decisione del tribunale di escludere profili di responsabilità della committente dell'appalto nella cui esecuzione era impegnato il dipendente dell'odierno appellante che si è infortunato1. Il tribunale ha infatti escluso che la committente, avendo affidato i lavori ad una ditta edile regolarmente registrata e non essendosi ingerita nell'esecuzione degli stessi, fosse gravata dagli obblighi scaturenti da una propria posizione di garanzia. Il rilievo della mancata ingerenza della committente, pur dotato di un'autonoma efficacia giustificatrice della decisione assunta in merito all'assenza di sue responsabilità nel sinistro, non è smentito specificamente come invece esige l'art. 434 c.p.c. a pena di inammissibilità.
12. Gli stessi motivi, del resto, si apprezzano infondati nella parte in cui si dimostrano inidonei a contrastare il condivisibile principio che il tribunale ha posto a fondamento della decisione sul punto e a confutare l'applicazione che ne ha fatto.
12.1. La decisione è infatti conforme all'insegnamento di legittimità secondo cui anche il committente è gravato dall'obbligo di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, ancorché da lui non dipendenti, ma solo ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza della misura da adottar in concreto, riservandosi i poteri tecnico – organizzativi dell'opera da eseguire2. 1 Cass. 12728/2016: “in caso di pluralità di rationes decidendi tra di loro autonome, ciascuna delle quali sia sufficiente a sorreggere la decisione in questione sul piano logico-giuridico, se l'impugnazione tutte non le investe, è inammissibile per difetto di interesse (S.U. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. sez. 6-1, ord.
3 novembre 2011 n. 22753; Cass. sez. L, 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass. sez.3, 20 novembre 2009 n.
24540; e cfr. da ultimo Cass. sez. 5, 17 aprile 2015 n. 7838). L'adozione di una ratio decidendi, infatti, non è equiparabile ad una mera argomentazione ad abundantiam, costituendo un vero e proprio esercizio da parte del giudice della potestas judicandi che manifesta una separata ragione del decidere (cfr. Cass. sez. 2, 5 febbraio 2013 n. 2736; l'adozione di pluralità di ragioni autonome, quindi, logicamente non inserisce alcuna contraddittorietà della motivazione: v. p.es. Cass. sez. 3, 7 novembre 2005 n. 21490)”. 2 Cass. 11311/2017: “L'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benchè da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva dell'azione di regresso esercitata dall' nei confronti di un committente di lavori edili, al quale aveva ritenuto non estensibile la CP_1
Pag. 5 di 9 12.2. L'onere di dimostrare che, nella specie, la committente appellata si sia ingerita nell'attività edile appaltata all'appellante, e che lo abbia fatto con specifico riguardo alle misure di sicurezza o di vigilanza, non è stato assolto. Anche perché, ancor prima, la relativa circostanza non è stata ritualmente allegata dall'odierno appellante con specificità di riferimenti circostanziali che consentano di sottoporla a verifica3.
13. Con il quinto motivo, l'appellante denuncia l'erronea, illogica e contraddittoria valutazione degli elementi di responsabilità a carico del direttore dei lavori. Addebita al tribunale di aver travisato i fatti ritenendo che sia mancante la prova che ricoprisse, già al momento del sinistro, il ruolo che Controparte_3
formalmente ha assunto solo il 12.8.2025, quando ha redatto la denuncia di inizio dei lavori in sanatoria, sebbene: a) egli stesso, costituendosi in giudizio, avesse allegato di aver iniziato a frequentare il cantiere già nei primi mesi del 2025; b) il contratto di appalto, stipulato il 2.10.2024, prevedesse che l'opera sarebbe stata realizzata secondo le indicazioni del direttore dei lavori;
c) i testimoni escussi, benché non abbiano saputo riferirne il nome, hanno confermato che vi era un direttore dei lavori e che era un architetto, così come lo è il professionista appellato.
responsabilità civile per l'infortunio mortale sul lavoro di cui era stato vittima un dipendente dell'appaltatore, caduto da un ponteggio di proprietà di quest'ultimo, atteso che non era risultata alcuna ingerenza del committente in tale attività, tanto meno con riferimento alle misure di sicurezza o di vigilanza)”. Cass. 11757/2011: “In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando si versi nell'ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto solidalmente responsabile il direttore dei lavori incaricato dal committente per la sorveglianza in relazione ad un infortunio sul lavoro conseguente all'omesso allestimento di protezioni lungo la parete di uno scavo, nonostante che questi non avesse alcuna ingerenza nell'approntamento delle opere cautelari di prevenzione e fosse stato assolto in sede penale per non aver commesso il fatto)”.
Pag. 6 di 9 14. Il motivo è infondato perché l'eventuale conferma della circostanza, ritenuta indimostrata dal tribunale, che il professionista appellato avesse assunto, già al momento dell'infortunio, il ruolo di direttore dei lavori appaltati non sarebbe di per sé sufficiente a renderlo corresponsabile del medesimo infortunio.
14.1. Ciò in quanto, secondo l'insegnamento della Cassazione, il direttore dei lavori assume una posizione di garanzia nel luogo di lavoro, rilevante ai fini dell'azione di regresso dell' , solo ove, ingerendosi concretamente CP_1 nell'esecuzione dei lavori e nella specifica materia della sicurezza, abbia di fatto assunto l'obbligo di tutelare anch'egli l'incolumità degli occupati4.
14.2. Tanto, nella specie, non è però stato allegato e non risulta provato con specifico riguardo all'ingerenza del professionista appellato nell'organizzazione del cantiere e nella determinazione delle modalità di esecuzione delle lavorazioni che hanno causato l'infortunio5.
15. Ne consegue il rigetto dell'appello. 4 Cass. 375/2023: “L'azione di regresso dell , esperibile non solo nei confronti del titolare del CP_1 rapporto assicurativo, ma anche di chi, assumendo una posizione di garanzia nel luogo di lavoro, ha l'obbligo di tutelare l'incolumità degli occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro, in caso di opere svolte in esecuzione di un contratto di appalto può essere esercitata anche nei confronti del committente, quale garante della vigilanza relativa alle misure di protezione da adottare in concreto, e del direttore dei lavori, di cui risulti la concreta ingerenza nell'esecuzione dei lavori e nella specifica materia della sicurezza”. Cass. Penale 1471/2013: “In tema di prevenzione degli infortuni, il direttore dei lavori nominato dal committente svolge normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, con la conseguenza che risponde dell'infortunio subito dal lavoratore solo se è accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere”. 5 Cfr. in mot. Cass. penale 13495/2023: “ … la giurisprudenza di legittimità, interrogandosi se ed a quali condizioni il direttore dei lavori possa essere chiamato a rispondere di un infortunio sul lavoro, ha affermato che il ricoprire l'indicata qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto (Sez. 4, n. 49462 del 26/03/2003 - dep. 31/12/2003,
, Rv. 227070; Sez. 4, n. 12993 del 25/06/1999, Rv. 215165-01). Il direttore dei lavori Per_1 Per_2 nominato dal committente normalmente svolge un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, con la conseguenza che risponde dell'infortunio subito dal lavoratore solo se è accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Sez. 3, n. 1471 del
14/11/2013, dep. 2014, Rv. 257922), come, ad esempio, nel caso in cui venga affidato al Tes_1 direttore dei lavori il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti la sua concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro (Sez. 3, n. 19646 del
08/01/2019, , Rv. 275746) …”. Per_3
Pag. 7 di 9 16. Merita invece accoglimento la domanda dell' volta alla CP_1 rideterminazione dell'importo del credito che il tribunale gli ha accordato. In effetti,
l'importo deve essere aggiornato – in conformità, del resto, con quanto lo stesso tribunale ha statuito nel dispositivo di condanna, laddove ha attribuito all' anche CP_6
“i miglioramenti di rendita” – avendo riguardo all'entità dello stesso importo al momento della liquidazione definitiva e, dunque, tenendo conto delle variazioni quantitative delle prestazioni erogate dall' Il relativo attestato di credito, CP_7
depositato insieme alla costituzione in appello, non è stato specificamente contestato dall'appellante e dunque, può essere integralmente recepito7.
17. Le spese seguono la soccombenza e, distratte ex art. 93 c.p.c. a favore dei richiedenti difensori della committente appellata, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore degli importi in contesa.
18. Stante l'esito del gravame, ricorrono le condizioni oggettive – e se ne dà atto – per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appallante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 3.5.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 273/23, pubblicata in data 23.3.2023, così provvede: 6 Cass. 3704/2012: “In tema di azione di regresso dell nei confronti del datore di lavoro CP_1 responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni CP_1 erogate dall ) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario;
CP_6 detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio”. Conf. Cass.
4089/2016 e Cass. 9005/2022. 7 Cass. 11617/2010: “In tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall al lavoratore CP_1 nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poiché l svolge la sua azione CP_6 attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede”.
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1. Rigetta l'appello;
2. Ridetermina in 606.000,04 euro l'importo che l'appellante deve all' ; CP_1
3. Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese del grado che, in favore di ciascuna di esse e con distrazione in favore dei difensori di
[...]
liquida in 10.000 euro oltre accessori e rimborsi di legge;
CP_2
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 23/04/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. 29582/2017: “La responsabilità per violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire”.