Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 912/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 912/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 979/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 12/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 17/05/2023 – non notificata,
TRA
, in persona dell'amministratore pro-tempore , Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Romano ed elettivamente domiciliato in Nocera
Inferiore (SA), alla Via Giuseppe Garibaldi nr. 23, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Marrazzo ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla Via SS. Martiri nr. 13, presso studio difensore.
- appellata –
E
e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- altre parti appellate contumaci –
*********
Inferiore – Servitù
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 05/09/2023 per l'appellata e per le altre parti appellate contumaci presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 11/09/2023, il
[...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore , proponeva Parte_1 Parte_2 gravame avverso la sentenza n. 979/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 12/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 17/05/2023 – non notificata, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così decideva:
“rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, accerta l'esistenza di una servitù (di passaggio, in uno alla apertura del varco nel muro di cinta) in favore delle odierne parti convenute ed a carico dell'attore, in conformità, nei termini e con le caratteristiche di cui in parte motiva;
Condanna il alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di (C.F. ), Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_3
), (C.F. ) che si liquidano in € C.F._3 Controparte_4 C.F._4
4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e C.P.A. come di legge, da distrarsi in favore dei procuratori Avv. Roberto Marrazzo ed Avv. Stefania Antonacchio dichiaratisi antistatari. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate in corso di causa”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 23 e 28/10/2009 e iscritto a ruolo in data 29/10/2009, il conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore, Controparte_2 Controparte_1 [...]
e esponendo di essere un edificio per civili abitazioni costituito CP_3 Controparte_4 da cantinato, piano terra e due piani sovrastanti, ubicato alla Via Nazionale n. 144 di
Sant'Egidio del Monte Albino (SA) e realizzato in virtù di concessione edilizia rilasciata in data 30/12/1978 dal citato Comune;
riferiva che l'accesso all'androne del fabbricato, al piano cantinato adibito a garage, al locale autoclave e al vano caldaia, sia a piedi che con automezzi,
pag. 2/7 era praticato attraverso aree scoperte o viali comuni che dalla Via Nazionale conducevano ai predetti locali. Esponeva che i germani e Controparte_1 Controparte_3 CP_4
erano titolari, nella misura di 1/3 ciascuno, della nuda proprietà, mentre la genitrice
[...] era titolare del diritto di usufrutto della consistenza immobiliare Controparte_2 confinante con il viale di accesso al locale cantinato dell'immobile condominiale e che detti convenuti avevano realizzato nel muro di confine tra le due proprietà l'apertura di un varco al quale accedevano, esercitando il passaggio a piedi e con automezzi lungo il viale condominiale;
in particolare, precisava che l'aria condominiale de qua era costituita dallo spazio esterno adiacente il fabbricato, delimitato dalla Via Nazionale, dal fabbricato condominiale e dal muro di confine perimetrale con la proprietà della convenuta L'area CP_2 era destinata a parcheggio condominiale nella parte contigua al marciapiede antistante l'ingresso del fabbricato, mentre la parte residua era destinata a rampa di accesso al sottostante piano cantinato adibito a garages. Per quel che qui è di interesse, il Condominio rappresentava che – in ordine all'accertamento della natura condominiale e alla relativa possibilità di trasferire la comproprietà o la costituzione di servitù di passaggio in favore di terzi sull'area de qua, il Tribunale di Nocera Inferiore si era già pronunciato con sentenza parziale n. 24/2004 – passata in giudicato, mentre la convenuta sosteneva la legittimità CP_2 del passaggio esercitato avendolo acquisito con atto pubblico per notar – rep. n. 23987 Per_1 del 20/12/1989. Lamentava quindi il che l'apertura del varco nel muro di cinta Parte_1 confinante con la proprietà dei convenuti e l'esercizio della servitù di passaggio sul viale condominiale, a piedi e con veicoli, era illegittimo, arbitrario e privo di valido titolo costitutivo;
pertanto, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore 1) di accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun titolo validamente idoneo alla costituzione e l'illegittimità e l'arbitrarietà dell'esercizio della servitù di passaggio a piedi e con i mezzi, 2) di condannare i convenuti a cessare l'esercizio della servitù, 3) di condannare i convenuti alla chiusura del varco, con vittoria di spese. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 21/01/2010, si costituivano in giudizio CP_2
- nella sua qualità di usufruttaria - e
[...] Controparte_1 Controparte_3
- nella loro qualità di nudi proprietari -, tutti quali parti convenute ed eredi Controparte_4 del de cuius , che, previa declaratoria dell'esistenza di un valido titolo Persona_2 costitutivo rappresentato dall'atto pubblico del 20/12/1989 rep. n. 2397 stipulato tra pag. 3/7 e la e conseguenti atti di successione, Persona_2 Controparte_5 chiedevano di dichiarare legittimo l'esercizio della servitù di passaggio a piedi e con automezzi e l'apertura del varco nel muro di cinta tra la proprietà e quella dei CP_6 convenuti e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea, con condanna alle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di C.T.U., la causa veniva rinviata all'udienza del 11/01/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 979/2023 emessa e depositata telematicamente in data 12/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 17/05/2023 – non notificata, il Tribunale di
Nocera Inferiore rigettava la domanda di accertamento negativo della servitù formulata dal
, mentre accoglieva la domanda di accertamento dell'esistenza di servitù di Parte_1 passaggio in favore dei convenuti e a carico del , condannava il alle Parte_1 Parte_1 spese di lite quantificate in € 4.500,00 e alle spese di C.T.U.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, Parte_1
, in persona dell'amministratore pro-tempore , censurava l'impugnata
[...] Parte_2 sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1. Erronea valutazione di fatti e documenti rilevanti ai fini della decisione;
2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1027 c.c.; 3. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 1027, 2643, 2644 c.c.; 4. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1062 c.c.;
5. Violazione ed erronea applicazione degli art t. 1063, 1064 e 1065 c.c.”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare ammissibile e manifestatamente fondato il presente atto di appello ex art. 348 bis c.p.c.; 2) Accogliere l'appello per i motivi innanzi esposti e per l'effetto accertare e dichiarare: a)
l'inesistenza di alcun titolo valido alla costituzione ed all'esercizio della servitù di passaggio, a piedi e con automezzi, sullo spazio esterno condominiale, adiacente il fabbricato, delimitato da via Nazionale, dal fabbricato condominiale P.zzo e dal muro di confine perimetrale della proprietà degli appellati;
b) Pt_1 condannare gli appellati alla cessazione immediata dall'esercizio della servitù di passaggio;
c) condannare gli appellati alla chiusura del varco realizzato nel muro perimetrale esistente tra lo spazio esterno condominiale
e la loro proprietà; 3) condannare, ex art. 91 c.p.c., gli appellati al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 07/01/2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 quale parte appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame, con regolamentazione delle spese del giudizio d'appello; nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano in giudizio pag. 4/7 e quali altre parti appellate, per cui Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ne va dichiarata la contumacia. Fissata la prima udienza per il 11/01/2024 e rinviata al 08/02/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 13/02/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del
13/02/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_2 [...]
e quali altre parti appellate, regolarmente citate e non CP_3 Controparte_4 costituitesi in giudizio.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. In primo grado si è discusso della esistenza della servitù di passaggio in favore del fondo degli appellati e gravante sul vialetto condominiale di accesso al garage. L'appellante ha agito per far Parte_1 accertare la inesistenza di detto diritto reale, ritenendo che eventualmente dovesse trattarsi di una facoltà concessa a titolo obbligatorio, quale servitù irregolare. Gli appellati sono rispettivamente usufruttuaria, e , Controparte_2 Controparte_3 CP_7
e nudi proprietari di una consistenza immobiliare confinante con
[...] Controparte_4 il viale di accesso al garage, sul cui muro perimetrale insiste un apertura per l'esercizio della servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici, detto varco è stato aperto nell'anno
1990 del genitore , già usufruttuario delle consistenza immobiliare, poi Persona_2 deceduto. L'area su cui insiste il passaggio è destinata in parte a parcheggio ed in parte a via di accesso al garage condominiale. Gli appellati hanno affermato di aver acquistato il diritto di servitù di passaggio in forza dell'atto pubblico del 20/12/1989 con cui la CP_5 vendeva a oltre l'unità immobiliare all'interno del condominio, anche Persona_2
“Tutte le riserve spettanti alla società e precisate nei vari atti di vendita di altre unità immobiliari facenti parte del medesimo complesso… tra cui il diritto – per sé e aventi causa
– di passaggio attraverso le aree scoperte o viali che da via Nazionale portano fino ai locali scantinati, caldaia, e autoclave, sia a piedi che con veicoli di qualsiasi natura e specie e di creare analoghe servitù a favore di terzi o proprietà di terzi, specie a servizio di future pag. 5/7 costruzioni, con facoltà di aprire eventuali varchi nei muri di cinta ai lati nord ed ovest, confinanti con e ” Orbene, ininfluente sulla decisione del merito Persona_3 CP_2
è l'eventuale errore in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nel descrivere lo stato dei luoghi, dato che da riscontro fattuale e dai titoli è dato desumere che la servitù di passaggio pedonale e carrabile insiste sul viale di accesso al garage e si esercita in favore dell'immobile confinante di proprietà degli appellati, attraverso l'apertura sul muro perimetrale. Detto aspetto contestato come errore di fatto nella ricostruzione dei luoghi e nella collocazione dell'insorgenza della servitù alla realizzazione di un nuovo fabbricato sul terreno confinante, sito in Comune di S. Egidio del Monte Albino alla via Nazionale, è irrilevante, trattandosi di circostanza che non muta la sostanza delle cose, ovvero la servitù di passaggio in favore dell'immobile confinante. Quanto al secondo motivo di appello è infondato in relazione all'inquadramento giuridico della fattispecie come servitù irregolare a carattere personale e dunque non idonea a costituire un diritto reale. Invero, la descrizione riportata nel titolo costitutivo dato dalla riserva contenuta nell'atto notarile del 1989 è idonea per specificità dei contenuti e individuazione del fondo dominante e servente a costituire una servitù di passaggio, non essendo elemento escludente il riferimento alla riserva per se e per gli aventi causa. La servitù irregolare con soli effetti obbligatori è riferita ad un beneficio che resta in favore di uno specifico soggetto, mentre le servitù prediale presuppone il rapporto tra fondi, oggettivamente valutabile e trasferibile. Nel caso di specie il passaggio rappresenta una utilità per il fondo confinante, e ne migliora il godimento, pertanto il beneficio non può essere riferito a un soggetto unico beneficiario. In questo caso il beneficio del passaggio attraverso il varco aperto nel muro è riferito al fondo dominante e non si traduce in un vantaggio per soggetti determinati, ma per chiunque possa diventare proprietario o titolare di altro diritto reale sul fondo, migliorandone la facilità di accesso e la fruizione. Peraltro, l'asservimento del fondo servente nel caso di specie non esaurisce il godimento dei proprietari, tanto è vero che l'area è usata per parcheggio e per accedere al garage. Dunque nel nostro caso trattasi di costituzione di diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile. Quanto alla cessione della servitù di passaggio essa si è trasferita dal costruttore a , e con la Pt_1 Persona_2 morte del , già usufruttuario ai suoi eredi, cui già era stata attribuita la nuda Persona_2 proprietà del fondo dominante, per consolidamento delle due posizioni. Anche il terzo motivo è infondato. Neppure può dirsi che la natura condominiale dell'area su cui insiste il pag. 6/7 passaggio abbia impedito ai di disporre con la riserva di servitù di passaggio. CP_5
Infatti, la riserva di servitù di passaggio è legittima, nella misura in cui come nel caso di specie non comprometta il pari uso del bene comune, su cui il passaggio è esercitato. Peraltro, detta riserva è indicata da parte del costruttore nei successivi atti di vendita. Ciò posto, l'appello è infondato. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza ed il valore indeterminato basso della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona dell'amministratore pro-tempore , nei Parte_1 Parte_2 confronti di nonché nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 979/2023 del Tribunale di Nocera CP_3 Controparte_4
Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 12/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 17/05/2023 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
;
[...]
2. Rigetta l'appello;
3. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_7 che liquida in euro 5.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge
[...]
e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 23 / 04/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 7/7