TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/09/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 4820/2025, promossa dalla SI.ra nata a Parte_1
EC (AL) il 10/11/1945, c.f.: , elettivamente domiciliata in C.F._1
Recco (GE), Via B. Assereto 5/7, presso e nello studio dell'Avv. Enrico Spigno, che la rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente
contro
, p.iva: in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza del 18/9/2025, da intendersi qui integralmente richiamato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 23/5/2025, la SI.ra esponeva, tra l'altro: Parte_1 - di essere proprietaria del locale box sito in Rapallo (GE), Via Cerisola 58/40, così censito al N.C.E.U. del predetto Comune: Foglio 24, Particella 2956, Sub. 40, Rendita
€ 132,47;
- di avere concesso il citato bene in locazione annuale ad , in forza Controparte_1 di contratto dell'1/8/2019;
- che la conduttrice si era impegnata al versamento di € 115,00 mensili, di cui € 100,00
a titolo di canoni ed € 15,00 a titolo di spese condominiali forfettarie;
- che alla scadenza del 31/7/2020 il contratto non era stato rinnovato;
- che, tuttavia, aveva omesso di rilasciare il box di Via Cerisola Controparte_1
58/40 ed aveva omesso di corrispondere quanto contrattualmente stabilito.
Concludeva, pertanto, nel senso riportato alle pagine 3 e 4 dell'atto introduttivo.
Previa dichiarazione di contumacia della società resistente, non costituitasi nonostante la regolarità della notifica, si procedeva a discussione ex art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, le doglianze della SI.ra non appaiono fondate e non possono, Pt_1 quindi, trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esplicitate.
Va, infatti, osservato che - benchè dal contratto datato 25/7/2019 emerga che il box n. 40
(unico oggetto della presente controversia) era stato concesso in locazione alla resistente per la durata di un anno, senza possibilità di tacito rinnovo – l'odierna ricorrente non ha tuttavia dimostrato il fatto costitutivo posto a fondamento delle proprie domande, ossia che abbia continuato in concreto ad occupare l'immobile in questione nel Controparte_1 periodo successivo alla scadenza del 31/7/2020.
Deve, peraltro, evidenziarsi, da un lato, che ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio sopra indicato, non possono assumere rilevanza né la mera contumacia della resistente
(trattandosi di un comportamento neutro, non idoneo ad esonerare parte ricorrente dall'onere della prova), né la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, né la documentazione prodotta (essendo la pec del 3/2/2025 rimasta senza riscontro), e, dall'altro, che nel ricorso introduttivo non sono state formulate istanze istruttorie.
In particolare, deve escludersi che la mancata costituzione in giudizio da parte di
[...]
possa essere valutata alla luce di altre prove, non essendo le stesse state CP_1 fornite.
Alla luce delle pregresse argomentazioni, le domande della SI.ra vanno respinte, Pt_1 senza che vi sia luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la contumacia della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, respinge le domande avanzate dalla SI.ra , per le ragioni esposte in parte motiva. Parte_1
Genova, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia