Articolo 87 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 86Articolo 88
Versione
13 luglio 1980
Art. 87. (Dotazioni organiche)

Le dotazioni organiche di qualifica saranno stabilite con successiva legge, sulla base dell'attuale dotazione organica complessiva del personale, di cui al presente capo.
Fermo restando il disposto di cui agli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 , con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro saranno determinati i contingenti delle singole qualifiche professionali. Con le stesse modalita' i contingenti delle singole qualifiche e dei relativi profili professionali potranno essere modificati per essere adeguati alle effettive esigenze delle istituzioni universitarie.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980