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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/07/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 101/2025 R.G. V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 101/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
(C.F.: nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Fontana n. 20 e (C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23.08.1975 ed ivi residente a[...]; entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Marcello
Ambrosino, elett.te dom.ti presso il suo studio in Torre del Greco alla via Nazionale 478/E, giusta procura separata versata in atti ed apposta in calce al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate al proprio ricorso introduttivo e confermate in udienza.
Il P.M. in data 03.07.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 16.01.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in Torre del Greco (NA) in data
21.05.2002 (atto n.48, parte 1, serie /, anno 2002) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nati: in data 27.08.2004 in Torre del Greco (C.F.: ) e Per_1 C.F._3
in data 28.08.2014 in Torre del Greco (C.F.: ). Per_2 C.F._4
Tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2.Nominato il relatore, con ordinanza emessa all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
20.05.2025, il giudice rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
Il PM ha espresso parere favorevole all'omologa della separazione in data 03.07.2025.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le eIGenze dei figli ed il diritto di quest'ultimi alla bigenitorialità.
Dalle allegazioni rese dalle parti risulta che la è inoccupata e non percepisce alcun altro reddito Pt_1 da lavoro, mentre il IG. ha percepito il reddito di cittadinanza ed è dipendente della Soc. Pt_2
“Pumaver” a far data dal 16.10.2024, percependo uno stipendio di circa 800 euro al mese.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e in data Parte_1 Parte_2
16.01.2025 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi e ((atto n. 48, Parte I, Serie / Parte_1 Parte_2
- registri atti matrimonio del Comune di Torre del Greco 2002), ai seguenti patti e condizioni:
1) la casa coniugale, sita alla via Fontana n. 20, viene assegnata alla IG.ra , la quale la Parte_1 occuperà unitamente ai figli;
2) i coniugi restano autorizzati a vivere separati, ed a fissare la loro residenza, domicilio e dimora ove riterranno opportuno, col dovere di comunicarsi la nuova residenza o domicilio per l'esercizio della tutela condivisa del figlio minore, ed al fine di poter essere sempre reperibili;
3) i coniugi si autorizzano a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
4) il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, anche se avrà residenza privilegiata presso il domicilio materno. La responsabilità genitoriale verrà esercitata sempre e comunque in maniera condivisa da entrambi i genitori con pari diritti e responsabilità. La responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla crescita dello stesso, saranno da loro assunte di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ogni decisione eccedente l'ordinaria amministrazione e relativa a cure mediche, scelta degli studi, avviamento al lavoro, attività sportive, ricreative, associative, atti ed azioni ad intraprendersi nell'interesse del figlio, dovrà essere adottata di comune accordo tra i coniugi;
5) ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis nn. 12 e 16 c.p.c., le parti allegano al ricorso un PIANO
GENITORIALE per << gli impegni e le attività del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute>>.
6) Sebbene il minore avrà residenza privilegiata presso il domicilio materno, previo accordo con sua madre, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni qual volta lo vorrà ed ogni qual volta il figlio ne farà richiesta, compatibilmente alle eIGenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. Viceversa, in caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé suo figlio, almeno tre giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì (ovvero in altri tre giorni che le parti concorderanno in ossequio alle eIGenze lavorative del padre) dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica. Fatto salvo diverso accordo nell'esclusivo interesse del minore, ciascuno dei coniugi potrà tenere con sé il figlio in occasione delle giornate festive di Natale e di Capodanno, per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, di guisa che il genitore che non abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, possa trascorrere con lui il giorno di Capodanno. Fin d'ora i coniugi concordano che, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà il prossimo Natale, ossia il giorno 24, 25 e 26 dicembre 2024, con la madre, mentre il prossimo
Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre 2024, il giorno 01 e 02 gennaio 2025 con il padre. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Salvo diverso accordo nel suo esclusivo interesse, il minore trascorrerà i prossimi giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo 2025 con la madre.
Quanto stabilito al capo precedente varrà anche per il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore che verrà trascorso con entrambi i genitori, compatibilmente agli impegni scolastici ed extra- scolastici dello stesso. Infine, le seguenti festività verranno trascorse con entrambi i genitori, ovvero, ove mai ciò non fosse possibile, la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro genitore, ovvero, seguendo il principio dell'alternanza, ad anni alterni:
➢ 01 novembre, festa di tutti i Santi;
➢ 08 dicembre, Immacolata Concezione;
➢ 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
➢ 01 maggio, Festa del Lavoro;
➢ 02 giugno, festa nazionale della Repubblica;
➢ compleanno della madre, verrà trascorso sempre con la madre, ogni anno;
➢ compleanno del padre, verrà trascorso sempre con il padre, ogni anno;
6) il IG. contribuirà al mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti Parte_2 mediante versamento alla IG.ra della somma mensile di € 500,00 Parte_1
(cinquecentoeuro/00centesimi) in ragione di € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00centesimi) per ciascun figlio, entro il giorno trenta di ogni mese. Il predetto importo verrà annualmente aggiornato alla variazione dell'indice ISTAT. Inoltre, come per Legge, contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche e/o sportive che dovessero rendersi necessarie per i figli in ossequio al Protocollo in vigore ed approvato dal C.O.A. di Torre Annunziata e dalla I sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata. In ordine a quanto disciplinato dal Protocollo concordato dal C.N.F. ed approvato in ogni Tribunale italiano, per spese straordinarie devono intendersi. Le
Spese straordinarie subordinate sempre al preventivo consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, spese di viaggio per compiere il percorso liceale, universitario, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, ciclomotore).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche, private e convenzionate, esami diagnostici, visite specialistiche, cicli di terapie).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro da recapitarsi a mezzo raccomandata a/r oppure a mezzo messaggistica e/o e-mail, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le Spese straordinarie “obbligatorie” per le quali NON è richiesta la previa concertazione sono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, purché l'urgenza sia debitamente motivata e certificata, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie soltanto se effettuate tramite il S.S.N. e coperte dal S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 48, parte 1, S / dei registri di matrimonio dell'anno 2002);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di conIGlio del 09.07.2025
il presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato