Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Decreto presidenziale 15 febbraio 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 06/06/2025, n. 11107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11107 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11107/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06867/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6867 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LF IL, rappresentato e difeso dall’Avvocato Daniele Nicoletti, con domicilio digitale presso la PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo n. 60;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissione di Concorso del 9° Concorso SNA per Dirigenti, Cineca, non costituite in giudizio;
nei confronti
Utilia S.r.l., AR SA, NA IA, non costituiti in giudizio;
per la riforma/annullamento
RICORSO INTRODUTTIVO:
- della graduatoria degli ammessi alla fase orale del “Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici”, pubblicata il 22 aprile 2024;
- dei verbali della Commissione di concorso, con particolare riguardo a quelli con i quali al ricorrente è stato attribuito un punteggio di 66,250/100 alla prova “in-basket”;
- del verbale della Commissione n. 43 del 5 marzo 2024 (e dell’allegato 1), col quale la Commissione prende atto della valutazione delle prove “in-basket” effettuata dalla società Utilia S.r.l.;
- della scheda di valutazione della prova “in-basket” del ricorrente;
- della griglia con le risposte considerate “più efficaci” e degli altri documenti con cui sono stati stabiliti i punteggi per le risposte intermedie, nonché dell’algoritmo utilizzato per la correzione delle prove “in basket”;
- della nota SNA-0001762-P-04/03/2024 del Segretario generale, con la quale si comunica la ricezione della valutazione delle prove “in-basket”, effettuata dalla società esterna Utilia S.r.l.;
- del verbale della Commissione del 28 settembre 2023 – non in possesso del ricorrente – nella parte in cui affida alla società Utilia s.r.l. la progettazione e correzione della prova “in-basket”;
- del verbale della Commissione n. 7 dell’11 ottobre 2023 (e del relativo allegato), nella parte in cui la Commissione recepisce la relazione tecnica resa dalla società Utilia s.r.l. in data 4 ottobre 2023, nonché della stessa relazione;
- del bando di concorso e del d.P.R. n. 272 del 2002, nei limiti indicati in ricorso;
PRIMI MOTIVI AGGIUNTI:
A) dei seguenti provvedimenti, visionati solo in data 23.07.24 a seguito di deposito tramite PAT:
- verbale della Commissione n. 6 del 28.09.23;
- comunicazione del Presidente della Commissione di concorso, avente ad oggetto “Nono corso concorso”, con la quale la Commissione chiede a SNA di trasmette ad Utilia s.r.l. il predetto verbale della Commissione n. 6, ai fini dello sviluppo della prova “in basket”;
- “relazione tecnica” del 04.10.23 inviata da Utilia s.r.l.;
- esempio di “mappatura” relativa all’item 1;
- allegato al verbale della Commissione n. 43 del 5.03.24;
B) dei seguenti nuovi provvedimenti amministrativi, consequenziali dei precedenti e successivi al deposito del ricorso introduttivo:
- verbale della Commissione n. 75 relativo alla seduta del 18.06.24, nel corso della quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale;
- provvedimenti con cui la SNA ha disposto l’avvio del corso-concorso in data 17.07.24; - decreto n. 121/2024 della Presidente della SNA del 28.06.24, avente ad oggetto “Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l''ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici”, nonché la medesima graduatoria;
per la condanna
alla prosecuzione del procedimento di correzione della prova d’inglese del ricorrente, con modalità tali da garantire l’anonimato del ricorrente e (in caso di esito favorevole) per l’ammissione alla prova orale;
SECONDI MOTIVI AGGIUNTI:
del seguente ulteriore documento, depositato dall’Amministrazione in giudizio il 31.10.2024:
- algoritmo completo della prova (fogli excel contenenti gli item 1-20);
TERZI MOTIVI AGGIUNTI:
- del seguente provvedimento amministrativo, oggetto degli odierni terzi motivi aggiunti:
- decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in data 21.01.25 nel sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui viene disposta la rideterminazione dei posti disponibili nell’ambito del “9° corso-concorso SNA”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
Vista la dichiarazione del 3 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con l’impugnazione degli atti individuati in epigrafe proposta con il ricorso in esame, come integrato dai tre ricorsi per motivi aggiunti, il ricorrente censura la prova cd. in basket, dallo stesso non superata al “Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici”;
Considerato che, con atto sottoscritto in data 2 maggio 2025 dal suo difensore e depositato in giudizio il giorno successivo, è stato dichiarato il venir meno dell’interesse ad una decisione nel merito, avendo il ricorrente nelle more del giudizio superato il concorso successivamente bandito dalla SNA;
Ritenuto che, avendo parte ricorrente espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, in ossequio al principio della domanda che regola il processo amministrativo, debba dichiararsi il ricorso improcedibile e che, per la peculiarità della complessiva vicenda e per l’esito del giudizio, possano compensarsi le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO