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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9604 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letti gli art. 127 ter e 281 decies cpc;
visto il decreto del 3.7.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14136 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Frida Benvenuti (c.f. CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via C.F._2
Po n.1 in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
residente in [...]. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso che:
ha rappresentato le resistente nei seguenti giudizi:
processo svolto innanzi al Tribunale di Napoli, r.g. n. 10044/2011, ancora in corso, avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria;
procedimento per la nomina di amministratore di sostegno svolto innanzi al giudice tutelare del Tribunale di Napoli r.g. 2779/2020;
processo svolto innanzi al Tribunale di Napoli, r.g. 28449/2022, avente ad oggetto: scioglimento della comunione di quote societarie di societa' di capitali, definito con ordinanza d'inammissibilita' in data 12/07/2023;
ha richiesto i compensi di € 14.786 per il primo giudizio, € 2.833 per il secondo giudizio e di € 5.412 per il terzo giudizio;
deduceva che la ricorrente versava solo acconti per € 3.200;
chiedeva quindi condannarsi la resistente al pagamento, con vittoria di spese.
Il resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva che l'attività professionale svolta è documentalmente provata.
Le somme richieste sono congrue alla quantità e qualità dell'attività svolta.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di con ricorso depositato il 24.6.24, così provvede:
[...] Controparte_1
1. determina in € 19.831 oltre s.f., IVA e CPA ed oltre interessi al tasso legale dalla domanda il compenso dovuto al ricorrente e condanna la resistente al pagamento;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
2.547 per onorario ed euro 125 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 23.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)