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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2024, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1360 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Perfetti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nata a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Donti e Pietro Insolera, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.09.2024 i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente ed il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.04.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso Parte_1 che il 11.09.1999 contraeva matrimonio in Civitavecchia con CP_1 deduceva che con decreto del 28.05.2015 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi, che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento delle domande il ricorrente deduceva: Per
- che dall'unione coniugale nascevano le figlie (03.12.2001) e le gemelle e (22.03.2003); Per_2 Per_3
- che dalla separazione erano sopravvenute circostanze nuove tali da giustificare una modifica delle condizioni economiche al tempo concordate dalle parti;
- che la figlia era divenuta economicamente autonoma e lavorava in Per_2
Olanda, dove frequentava un percorso di studio universitario;
Per_
- che le figlie e non convivevano più con la madre e si erano Per_3 trasferite presso la sua abitazione in Civitavecchia alla via dei Platani n. 4;
- che provvedeva in via esclusiva al loro mantenimento quotidiano;
- che aveva trovato un lavoro part-time come cameriera presso un Per_3 ristorante al Porto Turistico di Civitavecchia e percepiva una retribuzione di 500,00 euro mensili.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale la declaratoria di scioglimento del matrimonio, disponendo l'autonomia economica delle parti e la revoca del suo obbligo al mantenimento a favore delle figlie.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la
2 documentazione complessivamente acquisita, fissava udienza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 13.07.2023 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che gli accordi raggiunti in sede di separazione erano stati disattesi dallo
; Pt_1
- che dinanzi al Tribunale di Civitavecchia pendeva tra le parti giudizio per l'esecuzione specifica degli obblighi traslativi incompiuti;
- che il ricorrente si era reso inadempiente all'obbligo del mantenimento in favore della prole ed era debitore di un credito di € 50.140,00;
- che la figlia percepiva una retribuzione di 800,00 euro al mese e non Per_2 era del tutto economicamente indipendente;
- che vi era una sperequazione reddituale tra le parti.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al
Tribunale di disporre in capo allo l'obbligo al mantenimento delle tre figlie, Pt_1 in quanto non ancora economicamente indipendenti, nonché al pagamento delle spese universitarie e straordinarie delle stesse, tenuto altresì conto degli accordi di separazione disattesi dal ricorrente.
I procuratori delle parti depositavo le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c. con cui reiteravano le proprie eccezioni, difese e conclusioni.
All'udienza del 13.09.2023 comparivano le parti personalmente ed il Giudice, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, disponeva l'audizione Per_ delle figlie e riservando all'esito l'emissione di provvedimenti Per_3 provvisori.
Ascoltate le figlie comparse all'udienza tenutasi il 11.10.2023, il Giudice, con ordinanza emessa anella medesima giornata, revocava l'obbligo al mantenimento dello per la figlia disponeva a carico dello stesso il mantenimento in Pt_1 Per_2
Per_ via diretta ed esclusiva delle figlie e sino al raggiungimento Per_3 dell'indipendenza economica e quindi e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione ed assegnava i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Rimessa al Collegio la causa per la statuizione sullo status richiesta dalle parti, in data 24.01.2024 veniva pubblicata sentenza parziale di divorzio n. 185/2024 con
3 cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio e con separata ordinanza veniva disposta la rimessione del giudizio sul ruolo per il prosieguo.
Con note del 12-14.03.2024 i procuratori delle parti deducevano quindi che era intervenuto tra le parti un accordo sulle condizioni economiche e patrimoniali pendenti e chiedevano l'anticipazione dell'udienza già fissata da tenersi in modalità cartolare.
Il Giudice, lette le note depositate, confermava la data dell'udienza, ne disponeva la trattazione scritta e concedeva alle parti termine per il deposito di conclusioni congiunte.
All'udienza cartolare del 27.09.2024, visto il deposito telematico delle conclusioni con le condizioni concordate, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale n. 185/2024 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto.
Il Collegio, letta la documentazione acquisita nel corso del giudizio, viste le condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti, ritiene che nulla osta al recepimento delle stesse in quanto conformi all'interesse delle parti medesime e della prole.
Resta fermo che. ove siano stati convenuto tra le condizioni concordate, come nel caso di specie, trasferimenti immobiliari, tali impegni assumono efficacia obbligatoria e rimane escluso che la decisione possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o della validità degli accordi.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado
4 iscritta al n. 1360/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) L'assegno mensile posto in sede di separazione a carico di per Parte_1 il mantenimento della figlia viene revocato a decorrere dal mese di Persona_4 agosto 2022;
2) provvederà, in maniera diretta ed esclusiva, al mantenimento Parte_1
Per_ delle figlie e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica Per_3
a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
3) rinuncia irrevocabilmente all'assegno divorzile perché CP_1 economicamente autonoma da anni e, in ogni caso, per non averlo richiesto;
4) a titolo di sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si obbliga a trasferire, con stipulando rogito notarile, in capo Parte_1
a la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento sito a CP_1
Civitavecchia in Viale P. Togliatti n. 13 in C.F. al Foglio 23 - part.lla 104 – sub. 572
- al prezzo di € 20.000,00 e, contestualmente i obbliga a trasferire, CP_1 con stipulando rogito notarile, in favore di , a titolo gratuito, la propria Parte_1 quota di diritti pari a 1/4 dell'unità immobiliare sita a Civitavecchia in Viale dei
Platani n. 4 ed includendovi anche il garage pertinenziale, il tutto in C.F. al Foglio
29 - part.lla 749 - sub. 13 (appartamento) e Foglio 29 – part.lla 749 – Sub. 1 (il garage);
5) si impegna a conferire, prima della stipula dell'atto di Parte_1 trasferimento dell'immobile di Viale Palmiro Togliatti n.13, al Geom. CP_2
l'incarico di presentare C.I.L.A ai sensi dell'art.
6-bis comma 5 DPR 380/01 al fine di regolarizzare la situazione catastale dell'immobile di Viale Palmiro Togliatti n.13 per ciò che concerne la distribuzione interna degli spazi dell'abitazione in quanto la planimetria catastale in atti è conforme solo per la destinazione d'uso attuale. Le spese e l'onorario del tecnico incaricato saranno poste ad esclusivo carico di
[...]
CP_1
6) a sua volta, si impegna a comunicare con PEC al Comune CP_1 di Civitavecchia e/o all'ATER di Civitavecchia la sua intenzione di trasferire la propria quota di diritti di proprietà pari ad ¼ dell'immobile di Viale dei Platani n.14
e della relativa pertinenza a al fine di ottenere la rinuncia al diritto di Parte_1 prelazione da parte degli enti preposti in quanto titolari del diritto di superficie. Le spese eventualmente necessarie saranno esclusivamente poste a carico di Pt_1
5 ; Pt_1
7) i rogiti notarili delle due cessioni come concordate dovranno essere stipulati a Civitavecchia dal medesimo Notaio entro e non oltre 60 giorni dalla data del deposito della presente sentenza;
8) il Notaio rogante sarà scelto di comune accordo ed il suo onorario con accessori di legge saranno posti ad esclusivo carico della parte che nel rispettivo atto acquista i diritti dell'altro ovvero al 50% se sarà invece possibile stipulare un unico rogito per entrambi i trasferimenti;
9) a seguito dell'avvenuta stipula notarile degli atti di trasferimento immobiliari di cui sopra, rinuncia a pretendere da il pagamento Parte_1 CP_1 delle spese processuali di cui all'ordinanza di rigetto pronunciata dal Tribunale di
Civitavecchia in data 04.10.2023 all'esito della causa iscritta al RG 482/2020, mentre rinuncia a pretendere da gli importi per gli CP_1 Parte_1 omessi versamenti del contributo per il mantenimento delle figlie dal 2015 fino al provvedimento del Tribunale di Civitavecchia dell'11.10.2023 RG 1360/23 ed, inoltre, rinuncia anche a coltivare gli atti del giudizio di cui all'incardinato appello iscritto al n.5491/2023 dinnanzi la Corte D'Appello Civile di Roma avverso il suddetto provvedimento di rigetto che sarà abbandonato.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Civitavecchia, il 8 novembre 2024
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1360 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Perfetti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nata a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Donti e Pietro Insolera, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.09.2024 i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente ed il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.04.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso Parte_1 che il 11.09.1999 contraeva matrimonio in Civitavecchia con CP_1 deduceva che con decreto del 28.05.2015 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi, che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento delle domande il ricorrente deduceva: Per
- che dall'unione coniugale nascevano le figlie (03.12.2001) e le gemelle e (22.03.2003); Per_2 Per_3
- che dalla separazione erano sopravvenute circostanze nuove tali da giustificare una modifica delle condizioni economiche al tempo concordate dalle parti;
- che la figlia era divenuta economicamente autonoma e lavorava in Per_2
Olanda, dove frequentava un percorso di studio universitario;
Per_
- che le figlie e non convivevano più con la madre e si erano Per_3 trasferite presso la sua abitazione in Civitavecchia alla via dei Platani n. 4;
- che provvedeva in via esclusiva al loro mantenimento quotidiano;
- che aveva trovato un lavoro part-time come cameriera presso un Per_3 ristorante al Porto Turistico di Civitavecchia e percepiva una retribuzione di 500,00 euro mensili.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale la declaratoria di scioglimento del matrimonio, disponendo l'autonomia economica delle parti e la revoca del suo obbligo al mantenimento a favore delle figlie.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la
2 documentazione complessivamente acquisita, fissava udienza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 13.07.2023 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che gli accordi raggiunti in sede di separazione erano stati disattesi dallo
; Pt_1
- che dinanzi al Tribunale di Civitavecchia pendeva tra le parti giudizio per l'esecuzione specifica degli obblighi traslativi incompiuti;
- che il ricorrente si era reso inadempiente all'obbligo del mantenimento in favore della prole ed era debitore di un credito di € 50.140,00;
- che la figlia percepiva una retribuzione di 800,00 euro al mese e non Per_2 era del tutto economicamente indipendente;
- che vi era una sperequazione reddituale tra le parti.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al
Tribunale di disporre in capo allo l'obbligo al mantenimento delle tre figlie, Pt_1 in quanto non ancora economicamente indipendenti, nonché al pagamento delle spese universitarie e straordinarie delle stesse, tenuto altresì conto degli accordi di separazione disattesi dal ricorrente.
I procuratori delle parti depositavo le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c. con cui reiteravano le proprie eccezioni, difese e conclusioni.
All'udienza del 13.09.2023 comparivano le parti personalmente ed il Giudice, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, disponeva l'audizione Per_ delle figlie e riservando all'esito l'emissione di provvedimenti Per_3 provvisori.
Ascoltate le figlie comparse all'udienza tenutasi il 11.10.2023, il Giudice, con ordinanza emessa anella medesima giornata, revocava l'obbligo al mantenimento dello per la figlia disponeva a carico dello stesso il mantenimento in Pt_1 Per_2
Per_ via diretta ed esclusiva delle figlie e sino al raggiungimento Per_3 dell'indipendenza economica e quindi e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione ed assegnava i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Rimessa al Collegio la causa per la statuizione sullo status richiesta dalle parti, in data 24.01.2024 veniva pubblicata sentenza parziale di divorzio n. 185/2024 con
3 cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio e con separata ordinanza veniva disposta la rimessione del giudizio sul ruolo per il prosieguo.
Con note del 12-14.03.2024 i procuratori delle parti deducevano quindi che era intervenuto tra le parti un accordo sulle condizioni economiche e patrimoniali pendenti e chiedevano l'anticipazione dell'udienza già fissata da tenersi in modalità cartolare.
Il Giudice, lette le note depositate, confermava la data dell'udienza, ne disponeva la trattazione scritta e concedeva alle parti termine per il deposito di conclusioni congiunte.
All'udienza cartolare del 27.09.2024, visto il deposito telematico delle conclusioni con le condizioni concordate, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale n. 185/2024 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto.
Il Collegio, letta la documentazione acquisita nel corso del giudizio, viste le condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti, ritiene che nulla osta al recepimento delle stesse in quanto conformi all'interesse delle parti medesime e della prole.
Resta fermo che. ove siano stati convenuto tra le condizioni concordate, come nel caso di specie, trasferimenti immobiliari, tali impegni assumono efficacia obbligatoria e rimane escluso che la decisione possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o della validità degli accordi.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado
4 iscritta al n. 1360/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) L'assegno mensile posto in sede di separazione a carico di per Parte_1 il mantenimento della figlia viene revocato a decorrere dal mese di Persona_4 agosto 2022;
2) provvederà, in maniera diretta ed esclusiva, al mantenimento Parte_1
Per_ delle figlie e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica Per_3
a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
3) rinuncia irrevocabilmente all'assegno divorzile perché CP_1 economicamente autonoma da anni e, in ogni caso, per non averlo richiesto;
4) a titolo di sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si obbliga a trasferire, con stipulando rogito notarile, in capo Parte_1
a la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento sito a CP_1
Civitavecchia in Viale P. Togliatti n. 13 in C.F. al Foglio 23 - part.lla 104 – sub. 572
- al prezzo di € 20.000,00 e, contestualmente i obbliga a trasferire, CP_1 con stipulando rogito notarile, in favore di , a titolo gratuito, la propria Parte_1 quota di diritti pari a 1/4 dell'unità immobiliare sita a Civitavecchia in Viale dei
Platani n. 4 ed includendovi anche il garage pertinenziale, il tutto in C.F. al Foglio
29 - part.lla 749 - sub. 13 (appartamento) e Foglio 29 – part.lla 749 – Sub. 1 (il garage);
5) si impegna a conferire, prima della stipula dell'atto di Parte_1 trasferimento dell'immobile di Viale Palmiro Togliatti n.13, al Geom. CP_2
l'incarico di presentare C.I.L.A ai sensi dell'art.
6-bis comma 5 DPR 380/01 al fine di regolarizzare la situazione catastale dell'immobile di Viale Palmiro Togliatti n.13 per ciò che concerne la distribuzione interna degli spazi dell'abitazione in quanto la planimetria catastale in atti è conforme solo per la destinazione d'uso attuale. Le spese e l'onorario del tecnico incaricato saranno poste ad esclusivo carico di
[...]
CP_1
6) a sua volta, si impegna a comunicare con PEC al Comune CP_1 di Civitavecchia e/o all'ATER di Civitavecchia la sua intenzione di trasferire la propria quota di diritti di proprietà pari ad ¼ dell'immobile di Viale dei Platani n.14
e della relativa pertinenza a al fine di ottenere la rinuncia al diritto di Parte_1 prelazione da parte degli enti preposti in quanto titolari del diritto di superficie. Le spese eventualmente necessarie saranno esclusivamente poste a carico di Pt_1
5 ; Pt_1
7) i rogiti notarili delle due cessioni come concordate dovranno essere stipulati a Civitavecchia dal medesimo Notaio entro e non oltre 60 giorni dalla data del deposito della presente sentenza;
8) il Notaio rogante sarà scelto di comune accordo ed il suo onorario con accessori di legge saranno posti ad esclusivo carico della parte che nel rispettivo atto acquista i diritti dell'altro ovvero al 50% se sarà invece possibile stipulare un unico rogito per entrambi i trasferimenti;
9) a seguito dell'avvenuta stipula notarile degli atti di trasferimento immobiliari di cui sopra, rinuncia a pretendere da il pagamento Parte_1 CP_1 delle spese processuali di cui all'ordinanza di rigetto pronunciata dal Tribunale di
Civitavecchia in data 04.10.2023 all'esito della causa iscritta al RG 482/2020, mentre rinuncia a pretendere da gli importi per gli CP_1 Parte_1 omessi versamenti del contributo per il mantenimento delle figlie dal 2015 fino al provvedimento del Tribunale di Civitavecchia dell'11.10.2023 RG 1360/23 ed, inoltre, rinuncia anche a coltivare gli atti del giudizio di cui all'incardinato appello iscritto al n.5491/2023 dinnanzi la Corte D'Appello Civile di Roma avverso il suddetto provvedimento di rigetto che sarà abbandonato.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Civitavecchia, il 8 novembre 2024
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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