Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/1962, n. 2911
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Sentenza 10 ottobre 1962

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La norma di cui all'art 2595 cod civ non autorizza l'identificazione di un tipo di concorrenza illecita, fondato sulla violazione della legge e con carattere di autonomia rispetto alla concorrenza sleale, prevista nel successivo articolo 2598.*

La violazione di norme dettate esclusivamente nell'interesse della pubblica amministrazione o nell'interesse generale non da luogo ad Azione di risarcimento del danno a favore del privato.*

La violazione di norme penali ed amministrative (nella specie quelle del tu delle leggi sanitarie) non costituisce di regola elemento sufficiente a caratterizzare di per se l'atto di concorrenza sleale. Essa puo cadere sotto la disciplina della concorrenza sleale soltanto quando,si verifichi nell'atto stesso di concorrenza o meno, sia usata quale mezzo al fine ed incida direttamente sulla situazione concorrenziale, si da rendere l'atto illecito causa diretta ed immediata di una situazione concorrenziale dannosa per l'azienda altrui.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/1962, n. 2911
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2911
    Data del deposito : 10 ottobre 1962

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