TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/12/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gianluca
Morabito, all'esito dell'udienza di discussione del 15.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di r.g. 5190/24 e vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
ivi residente a[...], C.F._1 elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Terracina (LT), Via degli Uffici n. 8, presso lo studio dell'Avv. Valentina TIROTTA, C.F.
, Tel. 0773.705265, Fax 0773.704491, indirizzo di posta C.F._2 certificata che lo rappresenta, assiste e difende come Email_1 da procura in calce al ricorso opponente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...] alla CP_1
Via Tito Flavio Domiziano Imperatore s.n.c., C.F. , C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Orsini (C.F. – pec C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Priverno, Via San Giorgio n. 2
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa all'udienza del 04.12.2025, tenuta dal sottoscritto pagina 1 di 6 – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n.
[...]
1445/24, con cui gli veniva ingiunto di pagare ad la somma CP_1 complessiva di € 7.500,00, oltre interessi al tasso legale e spese della procedura ingiuntiva pari ad € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A., a titolo di mancato pagamento dei canoni di affitto dal mese di dicembre 2023 fino al rilascio dei terreni meglio descritti nell'allegato contratto, presi in locazione con contratto di affitto di fondo rustico del
15 maggio 2023 della durata di anni dieci, lamentando, tra l'altro, l'inidoneità dei terreni alle coltivazioni che esso ricorrente avrebbe dovuto effettuare, di avere sempre riscontrato una seria di problematiche di carattere strutturale e manutentivo dei terreni concessi in locazione, di essere stato costretto ad effettuare lavorazioni non previste che avevano comportato un notevole esborso di denaro, di avere dovuto far eseguire un notevole lavoro di livellatura, trinciatura, fresatura, in quanto il terreno presentava numerose buche, che inoltre vi erano diversi tubi di ferro delle precedenti serre, rimasti interrati e non visibili ad occhio nudo, che il terreno non aveva le caratteristiche descritte da parte locatrice, che lo stesso era stato concesso in locazione come sabbioso, ma si era rivelato troppo umido ed argilloso, non permettendo la coltivazione dei prodotti, quali carote e zucchine e che tali difformità non erano state accertate in sede di stipula del contratto in quanto i terreni erano sporchi, pieni di erbacce, che nascondevano tali difetti.
Concludeva il sig. come di seguito: “Nel merito ed in accoglimento della Pt_2 medesima: 1) In via principale: revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o
l'inammissibilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per difetto assoluto dei presupposti previsti dagli artt. 633 e segg. c.p.c.; in via subordinata: accertarsi il minor credito dovuto in relazione a quanto esposto e dedotto in atti, nei limiti di quanto verrà ritenuto provato in corso di causa, anche mediante idonea consulenza tecnica di ufficio;
2) Revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'opposizione, in quanto palesemente infondato in fatto e diritto con ogni
pagina 2 di 6 conseguente statuizione di legge;
3) Dichiarare, perciò, attesa la nullità della pretesa creditoria, che nulla è dovuto da parte dell'opponente;
4) condannare l'opposta alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
costituitasi in giudizio, contestava integralmente l'avversa CP_1 opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, concludendo come segue: “- in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1445/2024 ai dell'art. 648 c.p.c. perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e per tutti i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti;
- in via principale
e nel merito, rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e non supportata da prova scritta e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di € 7.500,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo o in quella somma maggiore o minore che parrà di giustizia;
- con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa del presente giudizio e del giudizio monitorio”.
Con ordinanza del 30.06.2025 il Tribunale, rilevato che “nel caso di specie la controversia promana da giudizio monitorio intentato avanti al Tribunale anziché dinnanzi alla Sezione Specializzata Agraria…il giudizio di opposizione è stato incardinato innanzi alla Sezione Civile non specializzata” e che “a norma dell'art. 11
d.lg 150\11 le controversie in tema di contratti agrari sono devolute alla Sezione
Specializzata Agraria”, respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione all'udienza del 04.12.2025.
Con provvedimento del 18.10.2025 il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – disponeva, peraltro, che l'udienza si svolgesse con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. e all'esito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di note di trattazione scritta versate in atti, tratteneva il fascicolo a sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Tanto premesso, risulta fondata l'eccezione di incompetenza funzionale del
Tribunale ordinario in favore della sezione specializzata agraria di questo Tribunale, sollevata d'ufficio dal giudicante con l'ordinanza del 30.06.2025.
pagina 3 di 6 Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui la sezione specializzata agraria del Tribunale è competente a decidere tutte le controversie in materia di contratti agrari, purché i relativi rapporti costituiscano il presupposto logico e giuridico della causa petendi dedotta in giudizio (v. Cass. civ. n. 29855/08;
n. 15480/04);
In particolare, rientrano nella competenza esclusiva delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie in materia di contratti agrari, sotto il profilo sia della genesi del rapporto, che del suo funzionamento o della sua cessazione, anche ove la decisione venga assunta sulla base delle norme generali del codice civile (v., tra le tante, Cass. civ. n. 9781/22);
Si è affermato, infine (v., da ultimo, Cass. civ. n. 9191/24; n. 35345/22), che per "radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria", risulta
"necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del "nomen iuris" dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia".
Ebbene, nella specie parte opposta in sede monitoria ha chiesto il pagamento di somme a titolo di canoni locatizi asseritamente dovuti da parte opponente, facendo valere come titolo il contratto del 15.05.2023 espressamente qualificato come di “affitto di fondo rustico ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971,
n. 11 come sostituito dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1992, n. 203” (v. relativo allegato al fascicolo monitorio e all. 1 al fascicolo di parte opponente).
Trattasi, quindi, di controversia inerente al “funzionamento” del rapporto che rientra senz'altro nella competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale.
Dovrà essere, pertanto, dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Latina a decidere in ordine alla presente controversia, competente essendo la sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale, con conseguente pagina 4 di 6 revoca del decreto ingiuntivo opposto e fissazione del termine per la riassunzione davanti al giudice competente.
La presente decisione riveste la forma della sentenza, posto che, come ha chiarito la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n° 14594 del 21 Agosto
14954, “il provvedimento con cui il Giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto”.
Le spese di lite – tenuto conto del principio, applicabile per identità di ratio al caso che qui ci occupa, secondo cui “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice “ad quem”) avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione” (v. Cass. civ. n.
15988/23) - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale ordinario di Latina a decidere in ordine alla presente controversia, competente essendo la sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 1445/24, fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione davanti al giudice competente;
- condanna a rifondere ad le spese di lite, che CP_1 CP_2 liquida in complessivi €2.692,5, di cui €2.547,00 a titolo di compensi professionali ed €145,5 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge.
Latina, 4 dicembre 2025 pagina 5 di 6 Il giudice dott. Gianluca Morabito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gianluca
Morabito, all'esito dell'udienza di discussione del 15.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di r.g. 5190/24 e vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
ivi residente a[...], C.F._1 elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Terracina (LT), Via degli Uffici n. 8, presso lo studio dell'Avv. Valentina TIROTTA, C.F.
, Tel. 0773.705265, Fax 0773.704491, indirizzo di posta C.F._2 certificata che lo rappresenta, assiste e difende come Email_1 da procura in calce al ricorso opponente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...] alla CP_1
Via Tito Flavio Domiziano Imperatore s.n.c., C.F. , C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Orsini (C.F. – pec C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Priverno, Via San Giorgio n. 2
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa all'udienza del 04.12.2025, tenuta dal sottoscritto pagina 1 di 6 – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n.
[...]
1445/24, con cui gli veniva ingiunto di pagare ad la somma CP_1 complessiva di € 7.500,00, oltre interessi al tasso legale e spese della procedura ingiuntiva pari ad € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A., a titolo di mancato pagamento dei canoni di affitto dal mese di dicembre 2023 fino al rilascio dei terreni meglio descritti nell'allegato contratto, presi in locazione con contratto di affitto di fondo rustico del
15 maggio 2023 della durata di anni dieci, lamentando, tra l'altro, l'inidoneità dei terreni alle coltivazioni che esso ricorrente avrebbe dovuto effettuare, di avere sempre riscontrato una seria di problematiche di carattere strutturale e manutentivo dei terreni concessi in locazione, di essere stato costretto ad effettuare lavorazioni non previste che avevano comportato un notevole esborso di denaro, di avere dovuto far eseguire un notevole lavoro di livellatura, trinciatura, fresatura, in quanto il terreno presentava numerose buche, che inoltre vi erano diversi tubi di ferro delle precedenti serre, rimasti interrati e non visibili ad occhio nudo, che il terreno non aveva le caratteristiche descritte da parte locatrice, che lo stesso era stato concesso in locazione come sabbioso, ma si era rivelato troppo umido ed argilloso, non permettendo la coltivazione dei prodotti, quali carote e zucchine e che tali difformità non erano state accertate in sede di stipula del contratto in quanto i terreni erano sporchi, pieni di erbacce, che nascondevano tali difetti.
Concludeva il sig. come di seguito: “Nel merito ed in accoglimento della Pt_2 medesima: 1) In via principale: revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o
l'inammissibilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per difetto assoluto dei presupposti previsti dagli artt. 633 e segg. c.p.c.; in via subordinata: accertarsi il minor credito dovuto in relazione a quanto esposto e dedotto in atti, nei limiti di quanto verrà ritenuto provato in corso di causa, anche mediante idonea consulenza tecnica di ufficio;
2) Revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'opposizione, in quanto palesemente infondato in fatto e diritto con ogni
pagina 2 di 6 conseguente statuizione di legge;
3) Dichiarare, perciò, attesa la nullità della pretesa creditoria, che nulla è dovuto da parte dell'opponente;
4) condannare l'opposta alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
costituitasi in giudizio, contestava integralmente l'avversa CP_1 opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, concludendo come segue: “- in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1445/2024 ai dell'art. 648 c.p.c. perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e per tutti i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti;
- in via principale
e nel merito, rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e non supportata da prova scritta e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di € 7.500,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo o in quella somma maggiore o minore che parrà di giustizia;
- con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa del presente giudizio e del giudizio monitorio”.
Con ordinanza del 30.06.2025 il Tribunale, rilevato che “nel caso di specie la controversia promana da giudizio monitorio intentato avanti al Tribunale anziché dinnanzi alla Sezione Specializzata Agraria…il giudizio di opposizione è stato incardinato innanzi alla Sezione Civile non specializzata” e che “a norma dell'art. 11
d.lg 150\11 le controversie in tema di contratti agrari sono devolute alla Sezione
Specializzata Agraria”, respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione all'udienza del 04.12.2025.
Con provvedimento del 18.10.2025 il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – disponeva, peraltro, che l'udienza si svolgesse con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c. e all'esito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di note di trattazione scritta versate in atti, tratteneva il fascicolo a sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Tanto premesso, risulta fondata l'eccezione di incompetenza funzionale del
Tribunale ordinario in favore della sezione specializzata agraria di questo Tribunale, sollevata d'ufficio dal giudicante con l'ordinanza del 30.06.2025.
pagina 3 di 6 Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui la sezione specializzata agraria del Tribunale è competente a decidere tutte le controversie in materia di contratti agrari, purché i relativi rapporti costituiscano il presupposto logico e giuridico della causa petendi dedotta in giudizio (v. Cass. civ. n. 29855/08;
n. 15480/04);
In particolare, rientrano nella competenza esclusiva delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie in materia di contratti agrari, sotto il profilo sia della genesi del rapporto, che del suo funzionamento o della sua cessazione, anche ove la decisione venga assunta sulla base delle norme generali del codice civile (v., tra le tante, Cass. civ. n. 9781/22);
Si è affermato, infine (v., da ultimo, Cass. civ. n. 9191/24; n. 35345/22), che per "radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria", risulta
"necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del "nomen iuris" dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia".
Ebbene, nella specie parte opposta in sede monitoria ha chiesto il pagamento di somme a titolo di canoni locatizi asseritamente dovuti da parte opponente, facendo valere come titolo il contratto del 15.05.2023 espressamente qualificato come di “affitto di fondo rustico ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971,
n. 11 come sostituito dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1992, n. 203” (v. relativo allegato al fascicolo monitorio e all. 1 al fascicolo di parte opponente).
Trattasi, quindi, di controversia inerente al “funzionamento” del rapporto che rientra senz'altro nella competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale.
Dovrà essere, pertanto, dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Latina a decidere in ordine alla presente controversia, competente essendo la sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale, con conseguente pagina 4 di 6 revoca del decreto ingiuntivo opposto e fissazione del termine per la riassunzione davanti al giudice competente.
La presente decisione riveste la forma della sentenza, posto che, come ha chiarito la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n° 14594 del 21 Agosto
14954, “il provvedimento con cui il Giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto”.
Le spese di lite – tenuto conto del principio, applicabile per identità di ratio al caso che qui ci occupa, secondo cui “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice “ad quem”) avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione” (v. Cass. civ. n.
15988/23) - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale ordinario di Latina a decidere in ordine alla presente controversia, competente essendo la sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 1445/24, fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione davanti al giudice competente;
- condanna a rifondere ad le spese di lite, che CP_1 CP_2 liquida in complessivi €2.692,5, di cui €2.547,00 a titolo di compensi professionali ed €145,5 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge.
Latina, 4 dicembre 2025 pagina 5 di 6 Il giudice dott. Gianluca Morabito
pagina 6 di 6