Articolo 424 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 424.
(Registro delle raccomandazioni di navi)


Il registro delle procure relative ai rapporti di raccomandazione di navi, di cui all'articolo 289 del codice, e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia, ed e' tenuto dall'ufficio circondariale nella cui circoscrizione risiede il raccomandatario.
A tale ufficio sono trasmesse dagli uffici dipendenti le procure conferite al raccomandatario, le eventuali modificazioni o revoche, presentate a norma dell'articolo 289 del codice.
Il registro deve essere corredato da due indici alfabetici, uno contenente i nomi dei raccomandatari e l'altro i nomi delle navi raccomandate.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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