Accoglimento
Sentenza 20 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/06/2019, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2019
N. 04226/2019REG.PROV.COLL.
N. 09578/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9578 del 2010, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso la sua sede in via dei Portoghesi, 12,
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Annalisa Di Giovanni, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Primo D’Urso in Roma, via Raffaele Garofolo, 9,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, Sezione I quater , n. 1192 del 29 gennaio 2010, resa inter partes , concernente la mancata adozione delle misure di sicurezza delle condizioni di lavoro in materia di normativa antifumo e conseguente risarcimento del danno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l’avvocato Massimo Letizia, su delega dell’avvocato Annalisa De Giovanni, e l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 7125 del 2005, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il signor -OMISSIS-, agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale “ N.C. ” di IV, aveva chiesto quanto segue:
a ) l’accertamento della mancata adozione - da parte del Ministero della giustizia - delle misure di sicurezza delle condizioni di lavoro presso la predetta Casa circondariale con riferimento all’esposizione ai fumi passivi derivanti da tabacco;
b ) la condanna del Ministero della giustizia a disporre tutti i provvedimenti necessari per la tutela della salute del ricorrente e la condanna dello stesso Ministero al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal medesimo;
c ) l’accertamento della legittimità della richiesta del ricorrente in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità insorta il 25 luglio 2004;
d ) la condanna del Ministero della giustizia a disporre l’avvio del relativo procedimento.
2. Costituitasi l’Amministrazione erariale ad infringendum , il Tribunale adìto, Sezione I quater , ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale;
- ha accertato la mancata adozione, da parte del Ministero della giustizia, delle misure necessarie per la tutela delle condizioni di lavoro presso la Casa circondariale di IV, con specifico riferimento all’esposizione dei lavoratori ai fumi passivi e, per l’effetto, ha condannato il predetto Ministero ad ivi adottare tutte le misure a tal fine prescritte dalla normativa vigente;
- ha condannato il Ministero della giustizia al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, liquidato in euro quattromila/00;
- ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità insorta in data 25 luglio 2004, e di condanna del Ministero all’avvio del relativo procedimento (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);
- ha compensato le spese di lite per il 50 % condannando il Ministero al pagamento a tale titolo di € 1.000,00 con attribuzione ai difensori antistatari.
5. Avverso tale pronuncia, in relazione ai capi con i quali il Tribunale ha accolto il ricorso, il Ministero della giustizia ha interposto appello, notificato il 10 novembre 2010 e depositato il 18 novembre 2010, lamentando, attraverso due motivi di gravame (pagine 2- 7), quanto di seguito sintetizzato:
I) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda risarcitoria; giudicato , in quanto il Tribunale di Roma, a seguito del giudizio incardinato dal medesimo appellato per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e tale pronuncia non è stata impugnata così passando in giudicato;
II) infondatezza della domanda di accertamento e di condanna; erronea valutazione delle risultanze delle prove testimoniali , avendo queste confermato l’esistenza di cartelli ben visibili indicanti il divieto di fumo nonché la nomina, da parte del direttore del carcere, del Sovrintendente-OMISSIS-per la vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo nella mancata adozione di un regolamento che imponesse la presenza, in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente, di locali adibiti ai fumatori.
6. In data 30 dicembre 2010 si è costituito in giudizio, con memoria di controdeduzioni, l’appellato signor -OMISSIS-, evidenziando che il Tribunale ordinario non ha emesso alcuna condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e che le escussioni dei testi avrebbero confermato la omessa adozione delle misure necessarie alla tutela dei lavoratori dai danni da fumo.
7. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti non hanno svolto difese scritte.
8. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15 marzo 2018 ed è stato quindi introitato in decisione.
9. L’appello è fondato nei limiti e nei sensi di cui alla motivazione che segue.
9.1. E’ fondato il primo motivo, col quale l’appellante avversa il capo dell’impugnata sentenza afferente alla reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in prime cure. A tal riguardo, il Ministero evidenzia che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18091 del 16 giugno 2005, aveva dichiarato la propria giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno morale, di tal che, non essendo stata tale sentenza impugnata né risultando essere stata riproposta analoga azione innanzi al Tribunale di IV, indicato quale giudice territorialmente competente, la relativa statuizione avrebbe assunto invalicabile forza di giudicato.
Invero, con tale pronuncia il Tribunale di Roma ha espressamente rilevato che “ Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di condanna al risarcimento del danni morali subiti per effetto della mancata adozione delle misure necessarie per la tutela delle condizioni di lavoro [...]” (cfr. pagina 5). Tale pronuncia non risulta impugnata dall’appellato ed è pertanto passata in giudicato, di guisa che la predetta statuizione assume la forza relativa anche nel presente giudizio, risultando quindi la relativa statuizione in punto di giurisdizione insuperabile in questa sede. Da ciò discende l’irrilevanza delle ulteriori considerazioni sollevate dall’appellante in ordine al passaggio motivazionale, contenuto nell’impugnata pronuncia, che valorizza la sovrapposizione delle argomentazioni, in termini di causa petendi , poste a sostegno delle azioni risarcitorie rispettivamente proposte innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, siccome entrambe fondate sull’art. 2087 c.c. e cioè sull’obbligo datoriale di adottare le misure necessarie a salvaguardare la salute dei lavoratori, in quanto ciò che rileva è il coincidente petitum avendo in entrambi i casi l’odierno appellato esattamente invocato il risarcimento dei danni morali.
Va quindi la sentenza oggetto di gravame riformata nella parte in cui il Tribunale ha condannato l’Amministrazione al risarcimento dei danni in accoglimento della domanda di parte sulla quale, come da precisa statuizione del Tribunale di Roma avente forza di giudicato tra le parti, doveva esprimersi il giudice ordinario e presso il quale quindi l’appellato ha l’onere di riassumere la controversia.
9.2. E’ invece infondato il secondo motivo di gravame, col quale il Ministero appellante contesta il capo della pronuncia che attiene alla fondatezza della domanda di condanna dell’Amministrazione all’adozione delle misure necessarie al fine di salvaguardare la salute dei dipendenti.
9.2.1. Con tale mezzo, parte appellante muove le seguenti critiche all’impugnata sentenza:
1) le prove testimoniali acquisite in prime cure avrebbero escluso il preteso comportamento inadempiente dell’Amministrazione ed in particolare perché: tutti e sei i testi escussi hanno confermato l’esposizione di cartelli ben visibili indicanti il divieto di fumo nonché la nomina, da parte del direttore del carcere, del Sovrintendente-OMISSIS-per la vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo; ben quattro dei sei testimoni hanno riferito di non aver mai visto il -OMISSIS- subire fumo passivo;
2) la necessaria areazione dei locali deve conciliarsi con l’esigenza, propria di ogni istituto penitenziario, di garantire alcune imprescindibili esigenze di sicurezza;
3) l’impossibilità materiale, confermata in sede testimoniale, di separare i detenuti fumatori e non per il sovraffollamento carcerario;
4) la mancata approvazione del regolamento circa la necessità di adibire appositi locali per i fumatori.
9.2.2. Al riguardo, deve osservarsi che le informazioni testimoniali acquisite a cura del giudice delegato dal Collegio di prime cure in data 8 ottobre 2009 hanno complessivamente confermato la mancata adozione delle misure necessarie a salvaguardare la salute dei dipendenti della Casa circondariale di IV, in quanto:
- il teste signor -OMISSIS-, collega dell’appellato, dichiarava, inter alia , che “ il Sovrintendente -OMISSIS- non è in grado di assicurare il rispetto del divieto (di fumo, n.d.e.) in quanto impegnato in altri compiti ”; “ Il divieto di fumo non viene rispettato ”; “ nel corso dei turni di lavoro il sig. -OMISSIS-, come tutti noi, è stato esposto al fumo passivo proveniente dai colleghi di lavoro e dai detenuti ”; “ Gli unici areatori presenti nella casa circondariale sono posizionati in prossimità dei bagni dei detenuti e sono al servizio esclusivo di tali locali ”; “ il direttore oltre alla nomina del Sovrintendente -OMISSIS- non ha adottato alcuna ulteriore misura idonea a risolvere il problema della coesistenza tra fumatori e non ”;
- il teste dott. -OMISSIS-, all’epoca dei fatti di causa direttore della Casa circondariale di IV, dichiarava, inter alia , che “ è vero che non ci sono areatori ”; “ benché da me tale problematica sia stata più volte rappresentata all’amministrazione, la stessa non mi ha mai messo a disposizione la professionalità e i mezzi per l’osservanza degli obblighi previsti in materia di fumo dalla legge n. 626/1994 e, pertanto, non sono stato in grado, nella mia qualità di direttore, di effettuare le valutazioni per i rischi alla salute né di fornire le informazioni ai lavoratori sui rischi stessi ”;
- il teste signor Antonello Nurchi, collega dell’appellato, dichiarava, inter alia , che “[…] il sig. -OMISSIS- spesso quando lo incontravo mentre era esposto al fumo passivo di colleghi e detenuto oltre che del personale civile che frequenta la Casa circondariale ”; “ non ci sono areatori ”; “ i locali sono spesso pieni di fumo e questo dal 1999 anno in cui sono arrivato presso la Casa circondariale ”;
- il teste signor-OMISSIS-a sua volta ha dichiarato che “ Nel 2007 ho presentato per iscritto una lettera di dimissioni dall’incarico di addetto al controllo e tale richiesta è stata vistata dal direttore per presa visione. Non so se il direttore abbia accettato tali dimissioni né se abbia nominato qualcun altro al mio posto ”;
- il teste signor -OMISSIS-, collega dell’appellante, dichiarava, inter alia , che “ Non mi ricordo precisamente di avere visto il -OMISSIS- esposto al fumo passivo durante l’attività di servizio. Tutti quanti noi dipendenti, però, siamo esposti al fumo passivo proveniente da colleghi e detenuti che fumano ”; - il teste signor -OMISSIS-, altro collega dell’appellato, dichiarava tra l’altro che “ non ricordo precisamente di avere visto il -OMISSIS- esposto al fumo passivo. Sono, però, a conoscenza del fatto che durante il servizio alcuni dipendenti, detenuti e anche parte del personale civile sono soliti fumare ”.
9.2.3. Da tali risultanze testimoniali è dato inferire, in ordine ai rilievi sollevati in appello, che tutti i colleghi dell’appellato hanno confermato che i locali della Casa circondariale erano interessati da: notevole presenza di fumo da sigaretta; assenza di areatori; costante inosservanza del divieto di fumo; mancato espletamento dei compiti di vigilanza del preposto, tanto che questi presentava le sue dimissioni prive, peraltro, di alcun seguito.
9.2.4. In ordine alle ulteriori critiche sollevate dall’appellante col motivo in esame, è dato rilevare che le ovvie esigenze di sicurezza che una Casa circondariale in sé postula non giustificano la totale mancanza di areatori o la mancata riparazione delle finestre in modo da assicurare almeno un certo ricambio d’aria; né può assumere il rilievo auspicato dall’appellante la circostanza relativa alla difficoltà di separare i detenuti fumatori da quelli non fumatori, in quanto le testimonianze raccolte hanno consentito di appurare che anche i dipendenti (oltre ai detenuti) erano soliti abbandonarsi alla pratica del fumo. Ne deriva la sostanziale noncuranza dell’Amministrazione in ordine al problema della sottoposizione del personale al fumo passivo, che pure veniva ripetutamente segnalato al direttore senza che questi fosse messo nelle condizioni di adottare le misure necessarie; ciò in disparte dalla destinazione di appositi locali ai fumatori, con conseguente irrilevanza della questione posta dall’appellante in ordine alla mancata approvazione del relativo regolamento.
9.2.5. Tanto è sufficiente per ritenere, contrariamente a quanto lamentato dall’appellante, adeguatamente comprovata la mancata predisposizione delle misure necessarie al fine di fronteggiare la dispersione negli ambienti di lavoro del fumo da sigaretta suscettibile di essere inalato dai dipendenti non fumatori come l’appellato, per cui il relativo capo della sentenza odiernamente impugnata, non è compromesso dalle critiche di parte appellante.
9.2.6. In data 6 marzo 2019, l’appellante deposita agli atti del giudizio una sentenza del Ta.r. per la Toscana (Sezione II, 11 dicembre 2014, n. 2025), con la quale è stato respinto un analogo ricorso proposto da alcuni dipendenti in servizio presso la Casa circondariale di Lucca per danni da fumo. Tale arresto non risulta però pertinente alla vicenda di causa in quanto la decisione reiettiva assunta dal Tribunale si fonda su circostanze di fatto inerenti ad una Casa circondariale, quella di Lucca appunto, diversa da quella per cui è causa.
10. In conclusione, l’appello in esame deve essere accolto nei soli limiti della rilevata esorbitanza dalla giurisdizione del giudice amministrativo della domanda di risarcimento del danno morale; ne consegue che, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Tribunale di IV (a suo tempo indicato come competente dal Tribunale di Roma originariamente adìto) presso il quale la causa va riassunta nei termini di legge, in ordine alla domanda di risarcimento del danno morale.
Per il resto, la sentenza di prime cure merita conferma.
11. La soccombenza parziale e reciproca giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 9578/2010), lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Tribunale di IV presso il quale la causa va riassunta nei termini di legge, in ordine alla domanda di risarcimento del danno morale;
- conferma, per il resto, la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.