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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/09/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7847/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7847/2021 promossa da: con l'Avv. Valeria Zuccarello e l'Avv. Daria Colica (PEC: Parte_1 ; ) Email_1 Email_2
ATTORE contro on l'Avv. Maurizio Useli (PEC: Controparte_1 Email_3
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto in data 21.2.2022
Svolgimento del procedimento Con sentenza non definitiva n. 1532/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Nettuno il
07/06/2009 dai signori e trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti civili del Comune di Nettuno al n. 33 parte II serie A, anno 2009.
pagina 1 di 5 La presente pronuncia ha ad oggetto la regolamentazione del regime di affidamento e collocamento del minore nato a [...] il [...], nonché delle modalità di Per_1
mantenimento del medesimo, dovendosi solo dare atto dell'inammissibilità delle domande formulate dalla difesa dell'attrice per la prima volta con la memoria 183, comma 6 n. 1 c.p.c. volte rispettivamente ad ottenere “la restituzione degli importi di uso della casa coniugale e di spese di
gestione”, in quanto nuova, e il pagamento degli “importi non versati assegno di mantenimento
dal periodo di ottobre 2020/giugno 2021”, in quanto finalizzata ad una duplicazione di titoli esecutivi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 3 DL 132/2014 convertito in Legge
162/2014 “L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei
provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina
delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la
modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro
modifica.” e dell'art. 5 comma 1 del richiamato decreto legge secondo cui “L'accordo che
compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce
titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.”.
1. Regime di affidamento, collocamento del minore. Disciplina dei diritti di visita del padre. Non vi è contrasto tra le parti in ordine al regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre.
Quanto al regime di visita padre/figlio osserva il Collegio come la difesa del resistente, sin dalla fase di instaurazione del giudizio, abbia chiesto la rimodulazione del diritto di visita del figlio prevedendo nel fine settimana di sua spettanza l'accompagnamento del minore presso il domicilio materno entro la sera della domenica (in luogo del lunedì mattina) e ciò al fine di preservare il pagina 2 di 5 figlio dalle complicazioni organizzative legate al viaggio nella prima mattina del lunedì da ZI
(luogo di residenza del padre) a Roma (luogo di residenza della madre) per la frequentazione della scuola.
In sede di udienza presidenziale il Presidente F.F. del Tribunale ha così disposto: “rilevato che
alla predetta udienza le parti hanno raggiunto un accordo circa l'affidamento congiunto di
nato nel 2011, collocato prevalentemente presso la ricorrente;
ritenuto che
, alla luce di Per_1
quanto riferito dalle parti alla predetta udienza, possa essere disposto che il resistente veda ed
abbia con sé il figlio ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio, andandolo a prendere a fine
allenamento, sino alle 21 della domenica, riportandolo alla casa materna, salvo che durante i
periodi di vacanza dalla scuola durante i quali il rientro avverrà il lunedì pomeriggio entro le
15.00 sempre presso la casa materna, nonché durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive
secondo le modalità fissate dalle parti al punto f dell'accordo di negoziazione assistita raggiunto
in sede di separazione depositato in atti;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto di porre a carico
del resistente un assegno di € 400 per il mantenimento del minore;
ritenuto che
allo stato possa
essere confermata la misura dell'assegno già prevista dalle parti per il mantenimento di Per_1
in sede di negoziazione assistita , come omologato in data 26.10.2020, stante che tale somma
appare congrua rispetto alle esigenze del minore , verosimilmente non aumentate stante il breve
tempo intercorso tra il raggiungimento dell'accordo di negoziazione ed oggi e l'assenza di
allegazioni specifiche sul punto da parte della ricorrente , e alla capacità economica delle parti;
adotta i seguenti provvedimenti di natura temporanea e urgente: - affida congiuntamente alle
parti collocandolo prevalentemente presso la ricorrente;
- dispone che il resistente Per_1
veda ed abbia con sé il figlio ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio, andandolo a prendere a fine
allenamento, sino alle 21 della domenica, riportandolo alla casa materna, salvo che durante i
periodi di vacanza dalla scuola durante i quali il rientro avverrà il lunedì pomeriggio entro le
15.00 sempre presso la casa materna, nonché durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive pagina 3 di 5 secondo le modalità fissate dalle parti al punto f dell'accordo di negoziazione assistita raggiunto
in sede di separazione depositato in atti;
”.
Ne segue che sul punto, in ragione dell'accordo delle parti e tenuto conto del tenore delle rispettive comparse conclusionali, essenzialmente concentrate sull'entità del contributo perequativo del minore da porre a carico del padre, possono trovare integrale conferma i provvedimenti presidenziali.
2. Regime di mantenimento del minore In sede presidenziale con ordinanza del 10.2.2022 sono stati confermati i provvedimenti della separazione con cui è stato posto a carico del padre di concorrere al mantenimento del figlio versando alla moglie l'assegno perequativo mensile di euro 200,00 oltre al concorso nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
All'esito delle indagini economico reddituali delegate alla Guardia di Finanza è emerso che il padre percepisce, oltre alla retribuzione come dipendente della Ditta individuale di autodemolizioni della
OR , pari a circa 6.000 euro lordi annui, redditi derivanti da un contratto di Parte_2
locazione pari a 5.400,00 annui a far data dal mese di marzo 2024, a fronte di un apparente assenza di reddito in capo alla madre che risulta aver percepito solo per l'anno 2022 la somma lorda di euro
466,00.
Alla luce di tali elementi di valutazione e tenuto conto dell'incremento delle esigenze del figlio collegate dall'età (cfr. Cass. 8927/2012 “L'accrescimento delle esigenze della prole in funzione del
progredire degli anni non abbisogna di specifica dimostrazione nel giudizio avente ad oggetto la
domanda finalizzata ad ottenere l'aumento del contributo di mantenimento in favore della stessa. Si
rivela, pertanto, erronea la pronuncia giudiziale che, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea,
ometta di considerare le pur dedotte circostanze di cui innanzi” e da ultimo Cass. 13664/2022 “In tema
di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è
notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le
pagina 4 di 5 esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere
soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed
assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi
provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.”), appare congruo porre a carico del padre, con effetti dal mese di marzo 2024, un contributo perequativo di mantenimento mensile pari alla somma di euro 400,00, oltre al concorso nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
3. Le spese di lite
Le spese di lite in ragione degli esiti della decisione possono trovare integrale compensazione tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Velletri, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1532/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Nettuno il 07/06/2009 dai signori e Parte_1 [...]
trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Nettuno al n. 33 parte II serie CP_1
A, anno 2009, definitivamente pronunciando:
dispone in conformità a quanto indicato in motivazione.
Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.9.2025 Il Presidente Il giudice estensore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7847/2021 promossa da: con l'Avv. Valeria Zuccarello e l'Avv. Daria Colica (PEC: Parte_1 ; ) Email_1 Email_2
ATTORE contro on l'Avv. Maurizio Useli (PEC: Controparte_1 Email_3
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto in data 21.2.2022
Svolgimento del procedimento Con sentenza non definitiva n. 1532/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Nettuno il
07/06/2009 dai signori e trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti civili del Comune di Nettuno al n. 33 parte II serie A, anno 2009.
pagina 1 di 5 La presente pronuncia ha ad oggetto la regolamentazione del regime di affidamento e collocamento del minore nato a [...] il [...], nonché delle modalità di Per_1
mantenimento del medesimo, dovendosi solo dare atto dell'inammissibilità delle domande formulate dalla difesa dell'attrice per la prima volta con la memoria 183, comma 6 n. 1 c.p.c. volte rispettivamente ad ottenere “la restituzione degli importi di uso della casa coniugale e di spese di
gestione”, in quanto nuova, e il pagamento degli “importi non versati assegno di mantenimento
dal periodo di ottobre 2020/giugno 2021”, in quanto finalizzata ad una duplicazione di titoli esecutivi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 3 DL 132/2014 convertito in Legge
162/2014 “L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei
provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina
delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la
modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro
modifica.” e dell'art. 5 comma 1 del richiamato decreto legge secondo cui “L'accordo che
compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce
titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.”.
1. Regime di affidamento, collocamento del minore. Disciplina dei diritti di visita del padre. Non vi è contrasto tra le parti in ordine al regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre.
Quanto al regime di visita padre/figlio osserva il Collegio come la difesa del resistente, sin dalla fase di instaurazione del giudizio, abbia chiesto la rimodulazione del diritto di visita del figlio prevedendo nel fine settimana di sua spettanza l'accompagnamento del minore presso il domicilio materno entro la sera della domenica (in luogo del lunedì mattina) e ciò al fine di preservare il pagina 2 di 5 figlio dalle complicazioni organizzative legate al viaggio nella prima mattina del lunedì da ZI
(luogo di residenza del padre) a Roma (luogo di residenza della madre) per la frequentazione della scuola.
In sede di udienza presidenziale il Presidente F.F. del Tribunale ha così disposto: “rilevato che
alla predetta udienza le parti hanno raggiunto un accordo circa l'affidamento congiunto di
nato nel 2011, collocato prevalentemente presso la ricorrente;
ritenuto che
, alla luce di Per_1
quanto riferito dalle parti alla predetta udienza, possa essere disposto che il resistente veda ed
abbia con sé il figlio ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio, andandolo a prendere a fine
allenamento, sino alle 21 della domenica, riportandolo alla casa materna, salvo che durante i
periodi di vacanza dalla scuola durante i quali il rientro avverrà il lunedì pomeriggio entro le
15.00 sempre presso la casa materna, nonché durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive
secondo le modalità fissate dalle parti al punto f dell'accordo di negoziazione assistita raggiunto
in sede di separazione depositato in atti;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto di porre a carico
del resistente un assegno di € 400 per il mantenimento del minore;
ritenuto che
allo stato possa
essere confermata la misura dell'assegno già prevista dalle parti per il mantenimento di Per_1
in sede di negoziazione assistita , come omologato in data 26.10.2020, stante che tale somma
appare congrua rispetto alle esigenze del minore , verosimilmente non aumentate stante il breve
tempo intercorso tra il raggiungimento dell'accordo di negoziazione ed oggi e l'assenza di
allegazioni specifiche sul punto da parte della ricorrente , e alla capacità economica delle parti;
adotta i seguenti provvedimenti di natura temporanea e urgente: - affida congiuntamente alle
parti collocandolo prevalentemente presso la ricorrente;
- dispone che il resistente Per_1
veda ed abbia con sé il figlio ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio, andandolo a prendere a fine
allenamento, sino alle 21 della domenica, riportandolo alla casa materna, salvo che durante i
periodi di vacanza dalla scuola durante i quali il rientro avverrà il lunedì pomeriggio entro le
15.00 sempre presso la casa materna, nonché durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive pagina 3 di 5 secondo le modalità fissate dalle parti al punto f dell'accordo di negoziazione assistita raggiunto
in sede di separazione depositato in atti;
”.
Ne segue che sul punto, in ragione dell'accordo delle parti e tenuto conto del tenore delle rispettive comparse conclusionali, essenzialmente concentrate sull'entità del contributo perequativo del minore da porre a carico del padre, possono trovare integrale conferma i provvedimenti presidenziali.
2. Regime di mantenimento del minore In sede presidenziale con ordinanza del 10.2.2022 sono stati confermati i provvedimenti della separazione con cui è stato posto a carico del padre di concorrere al mantenimento del figlio versando alla moglie l'assegno perequativo mensile di euro 200,00 oltre al concorso nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
All'esito delle indagini economico reddituali delegate alla Guardia di Finanza è emerso che il padre percepisce, oltre alla retribuzione come dipendente della Ditta individuale di autodemolizioni della
OR , pari a circa 6.000 euro lordi annui, redditi derivanti da un contratto di Parte_2
locazione pari a 5.400,00 annui a far data dal mese di marzo 2024, a fronte di un apparente assenza di reddito in capo alla madre che risulta aver percepito solo per l'anno 2022 la somma lorda di euro
466,00.
Alla luce di tali elementi di valutazione e tenuto conto dell'incremento delle esigenze del figlio collegate dall'età (cfr. Cass. 8927/2012 “L'accrescimento delle esigenze della prole in funzione del
progredire degli anni non abbisogna di specifica dimostrazione nel giudizio avente ad oggetto la
domanda finalizzata ad ottenere l'aumento del contributo di mantenimento in favore della stessa. Si
rivela, pertanto, erronea la pronuncia giudiziale che, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea,
ometta di considerare le pur dedotte circostanze di cui innanzi” e da ultimo Cass. 13664/2022 “In tema
di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è
notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le
pagina 4 di 5 esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere
soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed
assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi
provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.”), appare congruo porre a carico del padre, con effetti dal mese di marzo 2024, un contributo perequativo di mantenimento mensile pari alla somma di euro 400,00, oltre al concorso nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
3. Le spese di lite
Le spese di lite in ragione degli esiti della decisione possono trovare integrale compensazione tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Velletri, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1532/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Nettuno il 07/06/2009 dai signori e Parte_1 [...]
trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Nettuno al n. 33 parte II serie CP_1
A, anno 2009, definitivamente pronunciando:
dispone in conformità a quanto indicato in motivazione.
Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.9.2025 Il Presidente Il giudice estensore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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