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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11090/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250068036459000 1 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19702/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento, notificata a mezzo pec in data 28-03-2025, per omesso versamento della tassa automobilistica dovuta all'ente impositore, Regione Campania, per l'annualità 2019.
La pretesa tributaria ammonta a €.633.77,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
prescrizione del credito vantato,
omessa notifica degli atti prodromici,
illegittimità delle somme accessorie richieste.
La Regione Campania, ente impositore, si è costituita per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente eccepisce l'irretrattabilità del credito;
offre la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti prodromici. Il controinteressato eccepisce, infine, il difetto di legittimazione passiva per gli atti che non rientrano nella propria competenza.
L'ADE-R, ente riscossore, si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda, con tutte le conseguenze di legge.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione la difesa del ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento della domanda.
All'udienza del 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. L'ente impositore ha offerto la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, atti idonei a interrompere l'erosione del termine prescrizionale.
La doglianza relativa al disconoscimento della sottoscrizione della ricevuta di ritorno, formulata nella memoria illustrativa, non può trovare ingresso in questa sede, in quanto il contribuente avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso il documento esibito da controparte.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, restando assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 100,00 in favore di ciascuna controparte processuale costituita.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11090/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250068036459000 1 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19702/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento, notificata a mezzo pec in data 28-03-2025, per omesso versamento della tassa automobilistica dovuta all'ente impositore, Regione Campania, per l'annualità 2019.
La pretesa tributaria ammonta a €.633.77,00.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
prescrizione del credito vantato,
omessa notifica degli atti prodromici,
illegittimità delle somme accessorie richieste.
La Regione Campania, ente impositore, si è costituita per resistere in giudizio e per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente eccepisce l'irretrattabilità del credito;
offre la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti prodromici. Il controinteressato eccepisce, infine, il difetto di legittimazione passiva per gli atti che non rientrano nella propria competenza.
L'ADE-R, ente riscossore, si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda, con tutte le conseguenze di legge.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione la difesa del ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento della domanda.
All'udienza del 13-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. L'ente impositore ha offerto la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, atti idonei a interrompere l'erosione del termine prescrizionale.
La doglianza relativa al disconoscimento della sottoscrizione della ricevuta di ritorno, formulata nella memoria illustrativa, non può trovare ingresso in questa sede, in quanto il contribuente avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso il documento esibito da controparte.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, restando assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 100,00 in favore di ciascuna controparte processuale costituita.