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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1253/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Michele Coratella (c.f. , con domicilio eletto in CodiceFiscale_2
Andria (BT) alla Via Lorenzo Bonomo n. 51,
pec: Email_1
Appellante
COro
(c.f. e partita IVA , in persona COroparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Arcucci (c.f.
) e CO RI (c.f. ), con domicilio CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 eletto presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio Panza (c.f. ) in CodiceFiscale_5 CP_1
Strada Palazzo Dell'Intendenza n. 45,
pec: Email_2
Appellata Oggetto: appello avverso la sentenza n. 257/2021, pubblicata il 4 febbraio 2021, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG 3544/2019, non notificata. Appello del 20 agosto 2021.
Conclusioni: All'udienza del 22 marzo 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio la (per brevità: esponendo di aver acquistato COroparte_1 CP_2 azioni dell'istituto di credito dietro sollecitazione di dipendenti della filiale, che le avevano assicurato la sicurezza dell'acquisto, che, finalizzato ad accrescere il patrimonio per sovvenire alle esigenze familiari, sarebbe avvenuto in mancanza di qualsivoglia informativa in merito alla reale natura dei titoli ed ai profili di rischio connessi, nonché in merito alla situazione di conflitto di interessi in cui versava la che avrebbe agito in violazione del dovere di correttezza e trasparenza CP_1 informativa di cui all'art. 21 TUF. Chiedeva pertanto, tra l'altro, dichiararsi la nullità del contratto quadro, di tutti gli ordini di investimento effettuati, la nullità, anche per CO altri motivi esposti in atti, dei contratti di acquisto dei titoli della con condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite e dei danni subiti, oltre ad altre domande poste in via coordinata e/o subordinata.
Si costituiva la banca, eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto della domanda.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata:
Il Giudice rigettava la domanda.
Ritenuto giustificato il rifiuto della a partecipare alla mediazione CP_1 obbligatoria, ricostruiva la vicenda, risalente all'anno 1993, allorquando parte attrice sottoscriveva domanda di ammissione alla compagine sociale della CP_1
CO acquistando n.
5.000 azioni ed accendendo un dossier titoli previa sottoscrizione di un contratto quadro di investimento, avente ad oggetto il servizio di deposito a pag. 2/16 custodia e/o amministrazione di titoli, nonché la mera negoziazione per conto proprio, la ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, senza dunque la prestazione, da parte della di alcun servizio di consulenza e/o gestione di CP_1 portafogli. Rilevava come nel contratto quadro del 1993 fossero riportate tutte le norme relative alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento ed alla raccolta di ordini, con illustrati i profili di rischio generali degli investimenti in strumenti finanziari. Entrata in vigore la nuova normativa TUF, in data 30 giugno 1998, la ebbe a ricevere e sottoscrivere il documento sui rischi generali degli Parte_1 investimenti in strumenti finanziari nel quale si invitava a concludere una operazione solo se ben consci della sua natura e del grado di rischio. Anche in questa occasione,
l'attrice di redigere il questionario di rito. Prima del giudizio, nel 2010, la banca aveva fatto pervenire anche un questionario di profilatura, sottoscritto dalla Parte_1 nel quale si riconosceva la possibilità di perdita di una piccola parte del capitale, anche se in realtà le operazioni a titolo oneroso erano state già perfezionate anni prima. In sentenza si prendeva altresì atto che non era in contestazione che la avesse sottoscritto a titolo oneroso - in diverse tranches fra il 1993 ed Parte_1 CO il 2004 - complessive n. 46.844 azioni , mentre dal 2004 al 2013 le erano state CO assegnate, a titolo gratuito n.
4.328 azioni , sì da essere titolare di un pacchetto di n. 51.172 azioni. Dalla documentazione acquisita emergeva infine la regolarità del comportamento della quanto al deposito dei prospetti informativi presso la CP_1
, nonché il rinnovo di specifiche informative all'attrice, la percezione di CP_3 dividendi erogati tra il 2000 e il 2015 per €uro 101.596,97, ricevendo apposite note formative informative per ciascun accredito, tanto più che l'attrice nel tempo aveva diversificato i propri investimenti, sì da non poter essere ritenuta piccolo risparmiatore. Su tali basi, secondo il criterio della ragione più liquida, il Giudice monocratico riteneva infondata appare la prima doglianza, atteso che il contratto del
1993 era già munito di forma scritta e non necessitava di essere rinnovato nel rispetto di requisiti formali imposti dalla normativa sopravvenuta, illustrati peraltro solo genericamente, ma la cui rilevanza ai fini della validità del contratto non era stata dimostrata. Inoltre, la banca si premurò, in data 30 giugno 1998, di far sottoscrivere alla il documento sui rischi generali degli investimenti in Parte_1 strumenti finanziari, sottoponendole il rituale questionario, di cui rifiutò formalmente la redazione, sottoscrivendo la sezione dedicata del questionario.
pag. 3/16 In sostanza, tutti gli ordini rilevanti ai fini del giudizio erano anteriori alla disciplina dettata dal MIFID ed al dissesto della banca intervento pacificamente a far data dall'esercizio 2015. Le doglianze riferite alla asserita insufficienza delle informazioni rese mediante la consegna di documentazione, definita puramente rituale, erano rimaste generiche, tanto più che la era investitrice di Parte_1 lungo corso ed aveva gestito negli anni un portafoglio diversificato, sicché l'acquisto di azioni, era operazione adeguata al suo profilo. Priva di riscontro era rimasta ogni asserzione in merito alla espressa rassicurazione sulla sicurezza degli investimenti ricevuta dalla banca. Rigettate le altre eccezioni riferibili al conflitto di interessi e alla scorretta gestione dell'ordine cronologico delle vendite, la domanda veniva rigettata, con condanna alle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Con atto ritualmente notificato, la impugnava la sentenza che Parte_1
l'aveva vista soccombente e ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi:
Primo motivo di appello: illegittimità dell'operazione finanziaria, errata valutazione dei prodotti finanziari, mancata valutazione dei doveri informativi della banca, errate informazioni dalla stessa rilasciate, inattendibilità del questionario MiFiD.
Il Giudice di prime cure aveva rigettato le doglianze di parte attrice, in quanto le ritenne non provate e/o infondate, assumendo, al contrario, che la banca avesse assolto ai propri oneri informativi, essendosi l'attrice rifiutata di sottoscrivere il questionario di rito, valutando come esaustiva la documentazione depositata dalla banca nella quale venivano illustrati i fattori di rischio delle operazioni finanziarie e la loro natura, sino a ritenere la sig.ra una investitrice di esperienza e a Parte_1
CO ritenere che le azioni della non fossero assimilabili ad altri prodotti illiquidi, ragionando in contrasto con plurima giurisprudenza di merito che, in casi analoghi, aveva accolto la domanda dell'investitore, istruendo il giudizio con consulenza tecnica.
CO Il Giudice aveva errato nel non ritenere che le azioni fossero assimilabili ai cd. “derivati OTC”, ritenendo tali deduzioni mere illazioni di parte attrice, nonostante la stessa controparte, in sede di comparsa di costituzione e risposta, avesse sostenuto di aver comunicato alla sig.ra la reale natura del prodotto Parte_1 finanziario, di fatto riconoscendone l'illiquidità. Nel caso di specie, il Giudice di prime pag. 4/16 cure aveva compiuto una valutazione inesatta nel non considerare provata tale circostanza.
Il Giudice, in secondo luogo, non aveva considerato che la non aveva CP_1 rispettato le disposizioni vigenti, posto che ciò che risulta dai formulari non costituiva prova del rispetto degli obblighi informativi. Inoltre, la giurisprudenza aveva chiarito come non fosse sufficiente il solo dato formale – costituito dalla documentazione sottoscritta dal cliente investitore - a far ritenere che l'Intermediario avesse assolto gli obblighi informativi, soffermandosi sul solo dato formale, senza nemmeno indagare sulle competenze effettive e sulla personalità dell'investitore, un pensionato non istruito con due figli diversamente abili. Per tali motivi, le schede e le dichiarazioni sottoscritte dalla appellante non valevano, di per sé sole considerate, CO quale esimente per dall'onere di dare prova di aver adempiuto agli obblighi informativi.
L'attore, inoltre, non era mai stato informato della natura delle operazioni autorizzate con la consapevolezza (maturata dalle rassicurazioni del Direttore di
Filiale) che sarebbe stato garantito il rimborso del capitale investito, contravvenendo l'art. 21 comma 1, lett. a) del TUF.
CO Inoltre, il comportamento di era censurabile sotto l'ulteriore profilo dell'inadeguatezza dell'operazione di investimento proposta, anche in contrasta con CO la direttiva MiFiD del 1° novembre 2007. La aveva omesso di raccogliere le informazioni necessarie ai fini dell'investimento, sia in relazione all'esperienza e conoscenza del cliente che in relazione agli obiettivi di investimento e all'appropriatezza dello stesso. Per cui l'obbligo di preventiva richiesta di informazioni in capo alla banca non era mai stato adempiuto.
La sentenza impugnata andava riformata nel passaggio in cui non ha ritenuto CO illiquidi i titoli e nelle parti in cui invece ha affermato che la banca avesse assolto ai propri oneri informativi, ritenendo invece sfornita di prova la pretesa di parte attrice che aveva palesato l'incongruenza della condotta dell'Istituto di Credito.
Secondo motivo di appello: sull'illegittimità delle operazioni svolte in conflitto di interessi
Il Giudice di prime cure ha ritenuta infondata l'eccezione sollevata da parte attrice in relazione al conflitto di interessi, assumendo che la mera comunicazione della banca rispetto alla sussistenza del conflitto di interessi fosse sufficiente a pag. 5/16 soddisfare il requisito informativo. Pertanto, anche sul punto la sentenza andava riformata.
Terzo motivo di appello: sulle ulteriori eccezioni di parte attrice, sulla diversificazione del portafoglio titoli, sulla mancata ammissione della CTU contabile e dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Il Giudice di prime cure aveva respinto le ulteriori doglianze di parte attrice, non considerando che elemento essenziale del giudizio di primo grado era l'inadeguatezza delle operazioni proposte alla sig.ra rispetto al suo Parte_1 profilo, nonché la carenza di informazioni fornite dalla banca. In ragione di quanto innanzi, l'appellante insisteva affinché fosse ammessa idonea CTU. Allo stesso modo insisteva anche nel richiesto ordine di esibizione dei registri di vendita, dai quali evincere lo scavalcamento degli ordini di vendita a danno dell'odierno appellante.
Infine, quanto alle ulteriori eccezioni rigettate dal Giudice di prime cure,
l'appellante ribadiva quanto affermato in primo grado.
Quarto motivo di appello: sull'errata applicazione del principio di soccombenza e sulla condanna alle spese di giudizio.
Errata era stata anche la condanna al pagamento delle spese di lite.
Concludeva per l'accoglimento del gravame, formulando in via istruttoria istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei registri elettronici degli ordini vendita con riferimento ai periodi 16/6/2016 - 28/4/2017 e richiesta di CTU tecnico contabile.
Si costituiva in giudizio la appellata, eccependo in via preliminare la CP_1 inammissibilità del gravame ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, ricostruiti i rapporti intercorsi tra le parti, alla luce della documentazione allegata al fascicolo di primo grado e la vicenda processuale, chiedeva il rigetto del gravame, da ritenersi infondato.
In particolare, quanto al primo motivo di appello, sottolineava l'erroneo richiamo alla disciplina di cui al Reg. 16190/2007 e alla Comunicazione CP_3
n. 9019104 del 2.3.2009, inapplicabile ratione temporis alle operazioni di CP_3 investimento contestate, eseguite negli anni 1993-2004. Errata era stata anche CO l'assimilazione delle azioni ai derivati OTC, che sarebbe da ricondurre alla natura CO illiquida delle azioni . La non aveva mai offerto all'appellante alcuna CP_1 CO garanzia né in ordine al mantenimento del valore del titolo azionario , né in pag. 6/16 merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertandola di contro ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito. Quanto alla presunta violazione degli obblighi informativi, la sentenza aveva correttamente valutato i fatti alla luce del periodo in cui vennero effettuate le operazioni, fra il 1993 ed il 2004, CO ponendo in evidenza il deficit probatorio della controparte, che aveva imputato a in maniera del tutto generica una carenza informativa. In realtà la sig.ra sottoscrisse gli strumenti finanziari per cui è causa, in diverse Parte_1 tranches, fra gli anni 1993 e 2004, incrementando progressivamente la propria CO partecipazione sociale in ed incassando medio tempore i dividendi e le cedole CO rinvenienti dai titoli azionari e obbligazionari sottoscritti in costanza di rapporto, CO beneficiando dei rendimenti maturati in relazione ai titoli sottoscritti (per il rilevante importo di oltre 100.000 euro). Inoltre la aveva sempre informato, CP_1 anche per il tramite di una pluralità di documenti informativi consegnati in copia, la sig.ra sui fattori di rischio generici e specifici connessi alla Parte_1 sottoscrizione di titoli non quotati, allertandola in particolare: - sull'inesistenza di una qualsivoglia garanzia di rimborso del capitale investito in strumenti finanziari emessi da - sul rischio di perdita del capitale investito;
- sul rischio COroparte_1 di liquidità connesso alla sottoscrizione di titoli non quotati su un mercato regolamentato;
- sul rischio connesso all'esistenza di un conflitto di interesse della nell'operazione, in quanto emittente gli strumenti finanziari de quibus;
- sulle CP_1
CO regole di fissazione del prezzo delle azioni in conformità alle disposizioni dello
Statuto sociale della che l'odierna appellante aveva dichiarato di conoscere ed CP_1 accettare;
1 sulle regole di funzionamento del sistema di negoziazione interno delle CO azioni .2 Quanto all'informativa fornita dalla ex ante, vi era il contratto CP_1 quadro3, il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari consegnato e sottoscritto dall'appellante in data 30 giugno 1998, nella quale si invitava la sig.ra (“sezione avvertenze generali”) a “concludere Parte_1 un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta”. All'interno del menzionato documento, veniva riportata una puntuale informativa sui rischi generali e specifici connessi all'acquisto di strumenti finanziari, veniva illustrata la differenza dei profili di rischio fra titoli di capitale e di debito, veniva rappresentato il rischio di liquidità degli strumenti finanziari non quotati (artt. 2 e 4.6), di variabilità del capitale investito (art. 1) e di conflitto di interesse;
4 il prospetto informativo 2001 consegnato all'investitore e richiamato nella scheda di adesione,5 in cui si precisava il rischio di liquidità relativo CO alle azioni in quanto non quotate su un mercato regolamentato e si evidenziavano altre criticità connesse all'investimento. Nel prospetto informativo
2004 consegnato all'investitore e richiamato nella scheda di adesione6 veniva nuovamente illustrato il rischio di liquidità connesso alla sottoscrizione delle azioni CO
nonché di possibile perdita del capitale investito, oltre ad illustrare nuovamente il rischio di conflitti di interesse.
Inoltre, la nelle schede di adesione alle operazioni di aumento di Parte_1
CO capitale sociale di (2001 e 2004), aveva espressamente dichiarato e sottoscritto di avere preso visione dei relativi fattori di rischio indicati nei menzionati prospetti informativi7.
Come poi rilevato dal Giudice di prime cure, la normativa di cui al Regolamento
Consob n. 11522/1998, applicabile agli investimenti a titolo oneroso posti in essere dall'appellante sino al 2004, prevedeva la possibilità del “rifiuto” del cliente di fornire informazioni all'intermediario, facoltà di cui la sig.ra si avvalse per ben Parte_1 due volte, nonostante l'apposito invito rivoltole dalla Banca per servire al meglio l'interesse della cliente.8 Inoltre, contrariamente a quanto affermato, la Parte_1 non era un investitore sprovveduto, avendo ampiamente diversificato i propri CO investimenti fra azioni ed obbligazioni , CCT (per circa 330.000 euro), obbligazioni Banco di Napoli, titoli S.G.A. Everest 20 (per oltre 100.000 euro), titoli
ML 30/06/20 TM Eur caratterizzati da rischio alto,9 investendo cospicue somme, con giacenze pari a circa 300.000 euro.
Quanto al conflitto di interessi, come rilevato dal Tribunale, anche successivamente al recepimento della Direttiva MiFID, non risulta precluso agli intermediari concludere operazioni in conflitto di interessi con la propria clientela, purché venga resa informativa per iscritto ai clienti “anche in forma sintetica, della politica seguita dall'intermediario in materia di conflitti di interesse”, onere
CO adempiuto da : al momento della sottoscrizione del contratto quadro;
nei prospetti informativi (anni 2001 e 2004) in cui si specificava l'esistenza e l'estensione del conflitto di interesse della Banca nell'operazione; nelle schede di adesione alle
CO operazioni di aumento di capitale di , specificando “che l'Offerente ha nell'operazione un diretto interesse in conflitto, ai sensi degli artt. 21, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e 27, reg. CONSOB n. 11522 del 1° luglio 1998, derivante dall'essere al tempo stesso Emittente ed In occasione degli Parte_2 investimenti posti in essere l'appellante ha poi dichiarato per iscritto di essere a
CO conoscenza che gli ordini si riferivano a un'operazione nella quale aveva un interesse in conflitto, in considerazione dell'appartenenza della Banca al medesimo
CO gruppo dell'emittente dei titoli .
Anche le censure mosse con il terzo motivo di appello erano infondate, avendo il tribunale legittimamente disatteso la richiesta di CTU e l'ordine di esibizione.
Quanto alla mancata diversificazione del portafoglio di investimento della sig.ra l'affermazione risultava smentita dalla produzione in atti. Quanto al Parte_1 mancato aggiornamento del contratto quadro di investimento concluso fra le parti nel
1993 alle indicazioni prescritte dal TUF, si trattava di doglianza generica, mancando qualsiasi riferimento a quali sarebbero le “indicazioni prescritte dal TUF” che renderebbero non più “convenientemente aggiornato” il contratto quadro concluso per iscritto dalle parti nel 1993, al punto da determinarne la “nullità sopravvenuta.”
Anche il quarto motivo d'appello risultava inammissibile oltre che generico.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la riproponeva in via preliminare l'eccezione CP_1 di prescrizione, sulla quale il Tribunale non si era pronunciato. Ribadito che l'appellante aveva omesso di indicare e provare gli esborsi sostenuti per la sottoscrizione dei titoli azionari e che nel caso di accoglimento della domanda sarebbe stata tenuta alla ripetizione di tutte le prestazioni effettuate sulla base del contratto quadro successivamente dichiarato invalido, ai sensi dell'art. 2033 c.c., prendeva posizione anche sulla domanda di annullamento per dolo e/o errore dei
“contratti di acquisto dei titoli della , inammissibile, oltre che COroparte_1 infondata e priva di qualsivoglia riscontro documentale e probatorio, come la connessa domanda formulata ex adverso di annullamento delle operazioni di investimento de quibus per errore. pag. 9/16 Nei sensi innanzi esposti venivano formulare le conclusioni.
Così tratteggiata la posizione delle parti, con ordinanza del 5 gennaio 2022 veniva rigettata l'eccezione di inammissibilità ex artt. 348 bis, essendo stata prospettata anche la inammissibilità ex art. 342 c.p.c., da delibarsi con sentenza.
All'udienza del 24 marzo 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
La stessa non è fondata.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, l'appellante non deve proporre un progetto alternativo di decisione, come da consolidato orientamento della S.C., sulla scia di quanto già affermato dalle
Sezioni Unite in tema di ammissibilità dell'appello, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, requisiti rinvenibili nella esposizione dell'appello in esame, che, nel merito, non è fondato.
La estesa descrizione del fatto storico, così come effettuata sia da parte appellante che da parte appellata, può essere ricondotta alla affermazione di pochi elementi fattuali, già evidenziati dal Giudice di prime cure, che non avendo costituito oggetto di specifico gravame possono essere posti a fondamento anche della presente decisione.
In via principale vanno richiamati gli elementi probatori addotti dalle parti in primo grado a sostegno dei propri assunti.
La come da atti prodotti anche in modalità telematica nel Parte_1 presente procedimento, depositò il contratto quadro del 1993, la comunicazione della pag. 10/16 del 20 giugno 1998, con cui veniva messa a conoscenza dell'emanazione del CP_1 nuovo regolamento Consob disciplinante l'informativa sui rischi generali degli investimenti finanziari, una nota – sempre proveniente dalla – del 29 giugno CP_1
2016, con cui veniva comunicato alla signora che non avendo Parte_1 confermato l'ordine di vendita delle azioni del 21 giugno 2016, parimenti depositato, lo stesso era stato annullato, la richiesta di documentazione del 26 luglio 2016; il riscontro a detta nota;
il reclamo indirizzato alla Banca d'Italia; il verbale di mediazione;
estratto di un articolo, da cui risultava la sanzione elevata dalla CP_3 alla Banca. In sede di memorie ex art. 183 c.p.c., non furono allegati altri documenti.
Le istanze istruttorie furono pertanto la richiesta di ordine di esibizione di documenti e la CTU.10 La dal suo canto, depositò i prospetti informativi 2001 e 2004, CP_1
l'estratto dal dossier titoli dal 1995 al 2004 e dal 2005 al 2017, le note informative di accredito dei dividendi dal 2005 al 2017, la richiesta di vendita delle azioni del 20 dicembre 2015 ed altri documenti che per brevità non vengono richiamati. Su tali presupposti, considerato il tenore della domanda, il Giudice di prime cure ritenne generica ed esplorativa la richiesta ex art. 210 c.p.c.11 e inammissibile la richiesta di
CTU, atteso che i quesiti erano mirati a dimostrare o fatti costitutivi che avrebbero dovuto essere dimostrati dalla parte oppure valutazioni giuridiche e non tecniche. Ciò vale a dire che parte attrice, odierna appellante, non assolse all'onere probatorio su di lei incombente ex art. 2697 c.c., come del resto ribadito anche in sentenza in più passaggi, nonostante l'ampia produzione documentale di parte convenuta.
La questione, pertanto, può essere ridotta si sui termini essenziali:
a) La signora che dichiara di non avere un livello culturale elevato, Parte_1
o comunque tale da consentirle di conoscere e valutare i rischi degli investimenti, risulta avere movimentato un dossier titoli che alla data del 21 settembre 1995 vide una movimentazione per contante di Lire 1.405.000.000, con ampia differenziazione di titoli. Anche se le doglianze sono riferite solo CO all'acquisto di azioni della , non può non tenersi conto di dette circostanze al fine di valutare il profilo dell'investitrice; b) Non è in contestazione che tra le parti intervenne nel 1993 la sottoscrizione del contratto quadro;
c) Non è in contestazione che la parte appellante nel ricevere lo schema per la rilevazione finanziaria del cliente rifiutò, scientemente, di fornire alla Banca informazioni sulla propria situazion e finanziaria e sugli obiettivi dell'investimento, pur essendo a conoscenza che le stesse erano necessarie al fine di consentire alla Banca di meglio curare l'interesse del cliente;
il medesimo rifiuto venne reiterati nell'anno 1998, allorquando le fu consegnato il documento sui rischi generali, che risulta ritualmente sottoscritto.
Alla luce di quanto esposto, e considerato l'arco temporale durante il quale vennero effettuati gli acquisti delle azioni, l'appello, che sfiora i margini della lite temeraria, è sicuramente infondato. La come già evidenziato dal Giudice di CP_1 prime cure, operò in maniera corretta, mentre restò – e resta - ingiustificato il rifiuto della attrice – ora appellante – a fornire gli elementi richiesti ai fini di una corretta profilatura del cliente.
Dal deposito del dossier titoli, contrariamente a quanto assunto dalla difesa della emergono caratteristiche che possono essere valutate ai fini Parte_1 probatori, quali: la consistenza dei capitali investiti, la diversificazione degli acquisti.
CO La circostanza che le azioni della fossero prodotti illiquidi, tanto che nell'estratto titoli le stesse venivano riportate in termini numerici e non di valore, non le rende assimilabili tout court ai prodotti OTC12 ed in tal senso va confermata la decisione di primo grado. Né tanto meno i motivi posti a base dell'investimento possono rilevare in sede giudiziaria, lì dove la parte abbia rifiutato di dichiararli in sede di questionario, non consentendo all'operatore finanziario di effettuare una corretta analisi dei bisogni del cliente al fine di fornirli i prodotti meglio indicati per le sue esigenze.
Ogni altra considerazione resta priva di riflessi sulla materia del contendere, atteso che la normativa – anche regolamentare - richiamata non è applicabile alla fattispecie CO in esame, atteso che la parte ha circoscritto la propria domanda alle sole azioni , il cui ultimo acquisto avvenne nell'annoi 2004, atteso che – circostanza pacifica – le azioni successive le vennero cedute a titolo gratuito. 12 Acronimo di Over The Counter, ovvero fuori dal banco, perché non regolati in borsa, ma la cui valutazione è determinata dall'incontro tra domanda ed offerta. pag. 12/16 Sicché da un lato rileva il comportamento della che da un punto di vista CP_1 meramente formale – e tanto rileva ai fini della decisione – ha adempiuto agli obblighi ratione temporis a proprio carico – e dall'altro quello del cliente, che pur assumendo d'avere ricevuto ampie rassicurazioni circa la bontà dell'investimento, non ha fornito alcun elemento, neppure presuntivo, al riguardo, rifiutando di fornire alla le CP_1 informazioni necessarie e quindi la necessaria collaborazione. Non può pertanto imputarsi alla di non avere valutato la adeguatezza dell'operazione di CP_1 investimento proposta, atteso che le è stato impedito di valutare l'adeguatezza del cliente, che, circostanza anche questa mai contestata, aveva già effettuato numerosi investimenti in titoli ed azioni, sì da essere titolare di un cospicuo dossier titoli, tale da dimostrare conoscenza ed esperienza nell'ampio settore degli investimenti ed una solida situazione finanziaria.
Il richiamo all'art. 40 comma 1 reg. n. 16190/2007 se da un lato è irrilevante rispetto al thema decidendum, si ribadisce, circoscritto agli investimenti effettuati sino all'anno 2004 e pertanto non applicabile in via retroattiva, dall'altro può essere utile a comprendere la finalità delle informazioni che il cliente deve rendere alla Banca, atteso che proprio sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
Nemmeno con riferimento a tale presupposto risulta provata la negligenza della atteso che la non ha dimostrato di avere chiesto o effettuato CP_1 Parte_1 investimenti successivi all'entrata in vigore del Regolamento Consob. Sicché a nulla rileva che la appellata possa o meno avere effettuato detta attività informativa.
Gli ampi riferimenti giurisprudenziali citati da parte appellante nulla aggiungono alla materia del contendere, atteso che, pur esprimendosi in fattispecie analoghe, non risultano né praticabili né sovrapponibili, stante la dirimente circostanza del rifiuto di fornire le informative sulla propria condizione patrimoniale e finanziaria.
pag. 13/16 In definitiva, la ha correttamente assolto ai propri oneri informativi lì dove CP_1 parte attrice nulla ha provato dei propri assunti
Circa poi il conflitto di interessi, l'esame degli atti processuali e di ogni altra evidenza non consente di riformare la sentenza di primo grado, atteso che il ragionamento del Giudice monocratico risulta espresso in maniera lineare, congrua ed
è esente da vizi logico-giuridici, avendo valutato in maniera corretta la documentazione fornita dalle parti e le loro richieste istruttorie.
Legittimo è stato il rifiuto di ammettere mezzi di prova riferibili ad aspetti della vicenda che esulavano dall'oggetto proprio di una Consulenza tecnica, atteso che con i quesiti formulati – o anche da formularsi, alla luce della documentazione fornita dalle parti – si sarebbe finito con il chiedere all'ausiliario la risoluzione di questioni che poco o nulla avevano di tecnico, non potendosi demandare valutazioni quali: descrivere tipologia, natura, destinazione e livello di rischio e il profilo finanziario, la propensione al rischio e l'esperienza finanziaria dell'attore, verificare l'adeguatezza e l'appropriatezza dell'investimento rispetto al profilo dell'attore, considerata la mancanza di profilatura del cliente per il suo rifiuto a fornire i dati richiesti;
il rispetto da parte della banca delle prescrizioni normative alla data delle operazioni, che era e resta valutazione di stretta competenza del Magistrato;
accertare le somme investite e l'ammontare dlele cedole riscosse, che costituiva onere probatorio, non assolto, della parte;
determinare il valore dei titoli al momento della domanda e quantificare le perdite patrimoniali subite dall'attore con riferimento alle somme investite, che dovevano essere oggetto di altro tipo di prova, quale, ad esempio, l'esibizione degli estratti conto.
Del tutto ingiustificata – nel senso di priva di valutazioni giuridiche – è
l'affermazione che il Giudice di primo grado si sia discostato dall'orientamento consolidato di tutti i Tribunali, atteso che le risultanze processuali del caso concreto non consentivano altro tipo di provvedimento, ovvero: il rigetto della richiesta
Consulenza Tecnica e dell'ordine di esibizione, stante la genericità della doglianza espressa, nonostante parte attrice avesse affermato che le persone che avrebbero goduto di un diverso trattamento da parte della Banca erano sue conoscenti.
Quanto, infine, alla invalidità sopravvenuta del contrato quadro, trattasi di espressione disancorata da riferimenti concreti, atteso che il richiamo a norme imperative risulta generico, né vengono evidenziati gli elementi del contratto del 1993
pag. 14/16 che sarebbero sanzionabili di nullità, soprattutto ove si consideri la puntuale censura del Giudice di primo grado, che sul punto argomentò ampiamente13.
Il rigetto dei motivi di gravame riferiti al merito della decisione assorbe il quarto motivo, con cui veniva censurata la statuizione sulle spese di lite.
Parimenti assorbite sono le questioni riproposte, ex art. 346 c.p.c., dalla CP_1 stante il rigetto nel merito del gravame.
5: spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico del soccombente, liquidate secondo lo scaglione di valore dichiarato (indeterminabile, difficoltà media) al loro valore medio.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1253/2021, proposta da contro avverso la Parte_1 COroparte_1 sentenza n. 257/2021, pubblicata il 4 febbraio 2021, pronunciata dal Tribunale di
Trani a definizione del giudizio RG 3544/2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello; 13 “non si comprende il motivo per il quale il medesimo avrebbe dovuto essere rinnovato nel rispetto di requisiti formali imposti dalla normativa sopravvenuta. Requisiti che l'attore illustra solo genericamente, con riferimento al testo dell'art. 30 reg. ma la cui rilevanza ai fini della validità dell'atto è tutta da dimostrare. Del resto, ai sensi dell'art. 28 reg. la banca si premurò, in data 30 giugno 1998, di far sottoscrivere alla il documento sui Parte_1 rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.”. pag. 15/16 B) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 che, come da motivazione liquida in €uro COroparte_1
12.156,00, oltre rimborso forf, CPA ed IVA sulle somme di condanna, come per legge, se dovuta;
C) Dichiara che sussistono a carico sia a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 16/16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (cfr. doc. 17 e 29 fasc. primo grado); 2 (cfr. doc. 16 fasc. primo grado); 3 ( cfr. doc. 5 fasc. primo grado); pag. 7/16 4 (cfr. doc. 8 fasc. primo grado, pagg. 1-3); 5 (cfr. doc. 10 fasc. primo grado); 6 (cfr. doc. 11 fasc. primo grado); 7 doc. 31, 32 fasc. primo grado;
8 doc. 6 e 9 fasc. primo grado;
9 estratti dossier titoli prodotti sub doc. 22, 22 bis, 12, 13 fasc. primo grado;
pag. 8/16 10 , mirata ad esaminare, descrivere tipologia, natura, destinazione e livello di rischio;
il rispetto da parte della banca delle prescrizioni normative alla data delle operazioni;
il profilo finanziario, la propensione al rischio e l'esperienza finanziaria dell'attore; accertare le somme investite e l'ammontare delle cedole riscosse;
verificare l'adeguatezza e appropriatezza dell'investimento rispetto al profili dell'attore; determinare il valore dei titoli al momento della domanda;
quantificare le perdite patrimoniali subite dall'attore con riferimento alle somme investite. 11 Non avendo parte attrice precisato quali ordini sarebbero stati anteposti al suo ed in quale momento specifico, avendo solo riferito di suoi “conoscenti” che sarebbero stati preferiti, ma di cui non enunzia le generalità pag. 11/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Michele Coratella (c.f. , con domicilio eletto in CodiceFiscale_2
Andria (BT) alla Via Lorenzo Bonomo n. 51,
pec: Email_1
Appellante
COro
(c.f. e partita IVA , in persona COroparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Arcucci (c.f.
) e CO RI (c.f. ), con domicilio CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 eletto presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio Panza (c.f. ) in CodiceFiscale_5 CP_1
Strada Palazzo Dell'Intendenza n. 45,
pec: Email_2
Appellata Oggetto: appello avverso la sentenza n. 257/2021, pubblicata il 4 febbraio 2021, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG 3544/2019, non notificata. Appello del 20 agosto 2021.
Conclusioni: All'udienza del 22 marzo 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio la (per brevità: esponendo di aver acquistato COroparte_1 CP_2 azioni dell'istituto di credito dietro sollecitazione di dipendenti della filiale, che le avevano assicurato la sicurezza dell'acquisto, che, finalizzato ad accrescere il patrimonio per sovvenire alle esigenze familiari, sarebbe avvenuto in mancanza di qualsivoglia informativa in merito alla reale natura dei titoli ed ai profili di rischio connessi, nonché in merito alla situazione di conflitto di interessi in cui versava la che avrebbe agito in violazione del dovere di correttezza e trasparenza CP_1 informativa di cui all'art. 21 TUF. Chiedeva pertanto, tra l'altro, dichiararsi la nullità del contratto quadro, di tutti gli ordini di investimento effettuati, la nullità, anche per CO altri motivi esposti in atti, dei contratti di acquisto dei titoli della con condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite e dei danni subiti, oltre ad altre domande poste in via coordinata e/o subordinata.
Si costituiva la banca, eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto della domanda.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata:
Il Giudice rigettava la domanda.
Ritenuto giustificato il rifiuto della a partecipare alla mediazione CP_1 obbligatoria, ricostruiva la vicenda, risalente all'anno 1993, allorquando parte attrice sottoscriveva domanda di ammissione alla compagine sociale della CP_1
CO acquistando n.
5.000 azioni ed accendendo un dossier titoli previa sottoscrizione di un contratto quadro di investimento, avente ad oggetto il servizio di deposito a pag. 2/16 custodia e/o amministrazione di titoli, nonché la mera negoziazione per conto proprio, la ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, senza dunque la prestazione, da parte della di alcun servizio di consulenza e/o gestione di CP_1 portafogli. Rilevava come nel contratto quadro del 1993 fossero riportate tutte le norme relative alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento ed alla raccolta di ordini, con illustrati i profili di rischio generali degli investimenti in strumenti finanziari. Entrata in vigore la nuova normativa TUF, in data 30 giugno 1998, la ebbe a ricevere e sottoscrivere il documento sui rischi generali degli Parte_1 investimenti in strumenti finanziari nel quale si invitava a concludere una operazione solo se ben consci della sua natura e del grado di rischio. Anche in questa occasione,
l'attrice di redigere il questionario di rito. Prima del giudizio, nel 2010, la banca aveva fatto pervenire anche un questionario di profilatura, sottoscritto dalla Parte_1 nel quale si riconosceva la possibilità di perdita di una piccola parte del capitale, anche se in realtà le operazioni a titolo oneroso erano state già perfezionate anni prima. In sentenza si prendeva altresì atto che non era in contestazione che la avesse sottoscritto a titolo oneroso - in diverse tranches fra il 1993 ed Parte_1 CO il 2004 - complessive n. 46.844 azioni , mentre dal 2004 al 2013 le erano state CO assegnate, a titolo gratuito n.
4.328 azioni , sì da essere titolare di un pacchetto di n. 51.172 azioni. Dalla documentazione acquisita emergeva infine la regolarità del comportamento della quanto al deposito dei prospetti informativi presso la CP_1
, nonché il rinnovo di specifiche informative all'attrice, la percezione di CP_3 dividendi erogati tra il 2000 e il 2015 per €uro 101.596,97, ricevendo apposite note formative informative per ciascun accredito, tanto più che l'attrice nel tempo aveva diversificato i propri investimenti, sì da non poter essere ritenuta piccolo risparmiatore. Su tali basi, secondo il criterio della ragione più liquida, il Giudice monocratico riteneva infondata appare la prima doglianza, atteso che il contratto del
1993 era già munito di forma scritta e non necessitava di essere rinnovato nel rispetto di requisiti formali imposti dalla normativa sopravvenuta, illustrati peraltro solo genericamente, ma la cui rilevanza ai fini della validità del contratto non era stata dimostrata. Inoltre, la banca si premurò, in data 30 giugno 1998, di far sottoscrivere alla il documento sui rischi generali degli investimenti in Parte_1 strumenti finanziari, sottoponendole il rituale questionario, di cui rifiutò formalmente la redazione, sottoscrivendo la sezione dedicata del questionario.
pag. 3/16 In sostanza, tutti gli ordini rilevanti ai fini del giudizio erano anteriori alla disciplina dettata dal MIFID ed al dissesto della banca intervento pacificamente a far data dall'esercizio 2015. Le doglianze riferite alla asserita insufficienza delle informazioni rese mediante la consegna di documentazione, definita puramente rituale, erano rimaste generiche, tanto più che la era investitrice di Parte_1 lungo corso ed aveva gestito negli anni un portafoglio diversificato, sicché l'acquisto di azioni, era operazione adeguata al suo profilo. Priva di riscontro era rimasta ogni asserzione in merito alla espressa rassicurazione sulla sicurezza degli investimenti ricevuta dalla banca. Rigettate le altre eccezioni riferibili al conflitto di interessi e alla scorretta gestione dell'ordine cronologico delle vendite, la domanda veniva rigettata, con condanna alle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
Con atto ritualmente notificato, la impugnava la sentenza che Parte_1
l'aveva vista soccombente e ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi:
Primo motivo di appello: illegittimità dell'operazione finanziaria, errata valutazione dei prodotti finanziari, mancata valutazione dei doveri informativi della banca, errate informazioni dalla stessa rilasciate, inattendibilità del questionario MiFiD.
Il Giudice di prime cure aveva rigettato le doglianze di parte attrice, in quanto le ritenne non provate e/o infondate, assumendo, al contrario, che la banca avesse assolto ai propri oneri informativi, essendosi l'attrice rifiutata di sottoscrivere il questionario di rito, valutando come esaustiva la documentazione depositata dalla banca nella quale venivano illustrati i fattori di rischio delle operazioni finanziarie e la loro natura, sino a ritenere la sig.ra una investitrice di esperienza e a Parte_1
CO ritenere che le azioni della non fossero assimilabili ad altri prodotti illiquidi, ragionando in contrasto con plurima giurisprudenza di merito che, in casi analoghi, aveva accolto la domanda dell'investitore, istruendo il giudizio con consulenza tecnica.
CO Il Giudice aveva errato nel non ritenere che le azioni fossero assimilabili ai cd. “derivati OTC”, ritenendo tali deduzioni mere illazioni di parte attrice, nonostante la stessa controparte, in sede di comparsa di costituzione e risposta, avesse sostenuto di aver comunicato alla sig.ra la reale natura del prodotto Parte_1 finanziario, di fatto riconoscendone l'illiquidità. Nel caso di specie, il Giudice di prime pag. 4/16 cure aveva compiuto una valutazione inesatta nel non considerare provata tale circostanza.
Il Giudice, in secondo luogo, non aveva considerato che la non aveva CP_1 rispettato le disposizioni vigenti, posto che ciò che risulta dai formulari non costituiva prova del rispetto degli obblighi informativi. Inoltre, la giurisprudenza aveva chiarito come non fosse sufficiente il solo dato formale – costituito dalla documentazione sottoscritta dal cliente investitore - a far ritenere che l'Intermediario avesse assolto gli obblighi informativi, soffermandosi sul solo dato formale, senza nemmeno indagare sulle competenze effettive e sulla personalità dell'investitore, un pensionato non istruito con due figli diversamente abili. Per tali motivi, le schede e le dichiarazioni sottoscritte dalla appellante non valevano, di per sé sole considerate, CO quale esimente per dall'onere di dare prova di aver adempiuto agli obblighi informativi.
L'attore, inoltre, non era mai stato informato della natura delle operazioni autorizzate con la consapevolezza (maturata dalle rassicurazioni del Direttore di
Filiale) che sarebbe stato garantito il rimborso del capitale investito, contravvenendo l'art. 21 comma 1, lett. a) del TUF.
CO Inoltre, il comportamento di era censurabile sotto l'ulteriore profilo dell'inadeguatezza dell'operazione di investimento proposta, anche in contrasta con CO la direttiva MiFiD del 1° novembre 2007. La aveva omesso di raccogliere le informazioni necessarie ai fini dell'investimento, sia in relazione all'esperienza e conoscenza del cliente che in relazione agli obiettivi di investimento e all'appropriatezza dello stesso. Per cui l'obbligo di preventiva richiesta di informazioni in capo alla banca non era mai stato adempiuto.
La sentenza impugnata andava riformata nel passaggio in cui non ha ritenuto CO illiquidi i titoli e nelle parti in cui invece ha affermato che la banca avesse assolto ai propri oneri informativi, ritenendo invece sfornita di prova la pretesa di parte attrice che aveva palesato l'incongruenza della condotta dell'Istituto di Credito.
Secondo motivo di appello: sull'illegittimità delle operazioni svolte in conflitto di interessi
Il Giudice di prime cure ha ritenuta infondata l'eccezione sollevata da parte attrice in relazione al conflitto di interessi, assumendo che la mera comunicazione della banca rispetto alla sussistenza del conflitto di interessi fosse sufficiente a pag. 5/16 soddisfare il requisito informativo. Pertanto, anche sul punto la sentenza andava riformata.
Terzo motivo di appello: sulle ulteriori eccezioni di parte attrice, sulla diversificazione del portafoglio titoli, sulla mancata ammissione della CTU contabile e dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Il Giudice di prime cure aveva respinto le ulteriori doglianze di parte attrice, non considerando che elemento essenziale del giudizio di primo grado era l'inadeguatezza delle operazioni proposte alla sig.ra rispetto al suo Parte_1 profilo, nonché la carenza di informazioni fornite dalla banca. In ragione di quanto innanzi, l'appellante insisteva affinché fosse ammessa idonea CTU. Allo stesso modo insisteva anche nel richiesto ordine di esibizione dei registri di vendita, dai quali evincere lo scavalcamento degli ordini di vendita a danno dell'odierno appellante.
Infine, quanto alle ulteriori eccezioni rigettate dal Giudice di prime cure,
l'appellante ribadiva quanto affermato in primo grado.
Quarto motivo di appello: sull'errata applicazione del principio di soccombenza e sulla condanna alle spese di giudizio.
Errata era stata anche la condanna al pagamento delle spese di lite.
Concludeva per l'accoglimento del gravame, formulando in via istruttoria istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei registri elettronici degli ordini vendita con riferimento ai periodi 16/6/2016 - 28/4/2017 e richiesta di CTU tecnico contabile.
Si costituiva in giudizio la appellata, eccependo in via preliminare la CP_1 inammissibilità del gravame ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, ricostruiti i rapporti intercorsi tra le parti, alla luce della documentazione allegata al fascicolo di primo grado e la vicenda processuale, chiedeva il rigetto del gravame, da ritenersi infondato.
In particolare, quanto al primo motivo di appello, sottolineava l'erroneo richiamo alla disciplina di cui al Reg. 16190/2007 e alla Comunicazione CP_3
n. 9019104 del 2.3.2009, inapplicabile ratione temporis alle operazioni di CP_3 investimento contestate, eseguite negli anni 1993-2004. Errata era stata anche CO l'assimilazione delle azioni ai derivati OTC, che sarebbe da ricondurre alla natura CO illiquida delle azioni . La non aveva mai offerto all'appellante alcuna CP_1 CO garanzia né in ordine al mantenimento del valore del titolo azionario , né in pag. 6/16 merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertandola di contro ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito. Quanto alla presunta violazione degli obblighi informativi, la sentenza aveva correttamente valutato i fatti alla luce del periodo in cui vennero effettuate le operazioni, fra il 1993 ed il 2004, CO ponendo in evidenza il deficit probatorio della controparte, che aveva imputato a in maniera del tutto generica una carenza informativa. In realtà la sig.ra sottoscrisse gli strumenti finanziari per cui è causa, in diverse Parte_1 tranches, fra gli anni 1993 e 2004, incrementando progressivamente la propria CO partecipazione sociale in ed incassando medio tempore i dividendi e le cedole CO rinvenienti dai titoli azionari e obbligazionari sottoscritti in costanza di rapporto, CO beneficiando dei rendimenti maturati in relazione ai titoli sottoscritti (per il rilevante importo di oltre 100.000 euro). Inoltre la aveva sempre informato, CP_1 anche per il tramite di una pluralità di documenti informativi consegnati in copia, la sig.ra sui fattori di rischio generici e specifici connessi alla Parte_1 sottoscrizione di titoli non quotati, allertandola in particolare: - sull'inesistenza di una qualsivoglia garanzia di rimborso del capitale investito in strumenti finanziari emessi da - sul rischio di perdita del capitale investito;
- sul rischio COroparte_1 di liquidità connesso alla sottoscrizione di titoli non quotati su un mercato regolamentato;
- sul rischio connesso all'esistenza di un conflitto di interesse della nell'operazione, in quanto emittente gli strumenti finanziari de quibus;
- sulle CP_1
CO regole di fissazione del prezzo delle azioni in conformità alle disposizioni dello
Statuto sociale della che l'odierna appellante aveva dichiarato di conoscere ed CP_1 accettare;
1 sulle regole di funzionamento del sistema di negoziazione interno delle CO azioni .2 Quanto all'informativa fornita dalla ex ante, vi era il contratto CP_1 quadro3, il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari consegnato e sottoscritto dall'appellante in data 30 giugno 1998, nella quale si invitava la sig.ra (“sezione avvertenze generali”) a “concludere Parte_1 un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta”. All'interno del menzionato documento, veniva riportata una puntuale informativa sui rischi generali e specifici connessi all'acquisto di strumenti finanziari, veniva illustrata la differenza dei profili di rischio fra titoli di capitale e di debito, veniva rappresentato il rischio di liquidità degli strumenti finanziari non quotati (artt. 2 e 4.6), di variabilità del capitale investito (art. 1) e di conflitto di interesse;
4 il prospetto informativo 2001 consegnato all'investitore e richiamato nella scheda di adesione,5 in cui si precisava il rischio di liquidità relativo CO alle azioni in quanto non quotate su un mercato regolamentato e si evidenziavano altre criticità connesse all'investimento. Nel prospetto informativo
2004 consegnato all'investitore e richiamato nella scheda di adesione6 veniva nuovamente illustrato il rischio di liquidità connesso alla sottoscrizione delle azioni CO
nonché di possibile perdita del capitale investito, oltre ad illustrare nuovamente il rischio di conflitti di interesse.
Inoltre, la nelle schede di adesione alle operazioni di aumento di Parte_1
CO capitale sociale di (2001 e 2004), aveva espressamente dichiarato e sottoscritto di avere preso visione dei relativi fattori di rischio indicati nei menzionati prospetti informativi7.
Come poi rilevato dal Giudice di prime cure, la normativa di cui al Regolamento
Consob n. 11522/1998, applicabile agli investimenti a titolo oneroso posti in essere dall'appellante sino al 2004, prevedeva la possibilità del “rifiuto” del cliente di fornire informazioni all'intermediario, facoltà di cui la sig.ra si avvalse per ben Parte_1 due volte, nonostante l'apposito invito rivoltole dalla Banca per servire al meglio l'interesse della cliente.8 Inoltre, contrariamente a quanto affermato, la Parte_1 non era un investitore sprovveduto, avendo ampiamente diversificato i propri CO investimenti fra azioni ed obbligazioni , CCT (per circa 330.000 euro), obbligazioni Banco di Napoli, titoli S.G.A. Everest 20 (per oltre 100.000 euro), titoli
ML 30/06/20 TM Eur caratterizzati da rischio alto,9 investendo cospicue somme, con giacenze pari a circa 300.000 euro.
Quanto al conflitto di interessi, come rilevato dal Tribunale, anche successivamente al recepimento della Direttiva MiFID, non risulta precluso agli intermediari concludere operazioni in conflitto di interessi con la propria clientela, purché venga resa informativa per iscritto ai clienti “anche in forma sintetica, della politica seguita dall'intermediario in materia di conflitti di interesse”, onere
CO adempiuto da : al momento della sottoscrizione del contratto quadro;
nei prospetti informativi (anni 2001 e 2004) in cui si specificava l'esistenza e l'estensione del conflitto di interesse della Banca nell'operazione; nelle schede di adesione alle
CO operazioni di aumento di capitale di , specificando “che l'Offerente ha nell'operazione un diretto interesse in conflitto, ai sensi degli artt. 21, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e 27, reg. CONSOB n. 11522 del 1° luglio 1998, derivante dall'essere al tempo stesso Emittente ed In occasione degli Parte_2 investimenti posti in essere l'appellante ha poi dichiarato per iscritto di essere a
CO conoscenza che gli ordini si riferivano a un'operazione nella quale aveva un interesse in conflitto, in considerazione dell'appartenenza della Banca al medesimo
CO gruppo dell'emittente dei titoli .
Anche le censure mosse con il terzo motivo di appello erano infondate, avendo il tribunale legittimamente disatteso la richiesta di CTU e l'ordine di esibizione.
Quanto alla mancata diversificazione del portafoglio di investimento della sig.ra l'affermazione risultava smentita dalla produzione in atti. Quanto al Parte_1 mancato aggiornamento del contratto quadro di investimento concluso fra le parti nel
1993 alle indicazioni prescritte dal TUF, si trattava di doglianza generica, mancando qualsiasi riferimento a quali sarebbero le “indicazioni prescritte dal TUF” che renderebbero non più “convenientemente aggiornato” il contratto quadro concluso per iscritto dalle parti nel 1993, al punto da determinarne la “nullità sopravvenuta.”
Anche il quarto motivo d'appello risultava inammissibile oltre che generico.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la riproponeva in via preliminare l'eccezione CP_1 di prescrizione, sulla quale il Tribunale non si era pronunciato. Ribadito che l'appellante aveva omesso di indicare e provare gli esborsi sostenuti per la sottoscrizione dei titoli azionari e che nel caso di accoglimento della domanda sarebbe stata tenuta alla ripetizione di tutte le prestazioni effettuate sulla base del contratto quadro successivamente dichiarato invalido, ai sensi dell'art. 2033 c.c., prendeva posizione anche sulla domanda di annullamento per dolo e/o errore dei
“contratti di acquisto dei titoli della , inammissibile, oltre che COroparte_1 infondata e priva di qualsivoglia riscontro documentale e probatorio, come la connessa domanda formulata ex adverso di annullamento delle operazioni di investimento de quibus per errore. pag. 9/16 Nei sensi innanzi esposti venivano formulare le conclusioni.
Così tratteggiata la posizione delle parti, con ordinanza del 5 gennaio 2022 veniva rigettata l'eccezione di inammissibilità ex artt. 348 bis, essendo stata prospettata anche la inammissibilità ex art. 342 c.p.c., da delibarsi con sentenza.
All'udienza del 24 marzo 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
La stessa non è fondata.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, l'appellante non deve proporre un progetto alternativo di decisione, come da consolidato orientamento della S.C., sulla scia di quanto già affermato dalle
Sezioni Unite in tema di ammissibilità dell'appello, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, requisiti rinvenibili nella esposizione dell'appello in esame, che, nel merito, non è fondato.
La estesa descrizione del fatto storico, così come effettuata sia da parte appellante che da parte appellata, può essere ricondotta alla affermazione di pochi elementi fattuali, già evidenziati dal Giudice di prime cure, che non avendo costituito oggetto di specifico gravame possono essere posti a fondamento anche della presente decisione.
In via principale vanno richiamati gli elementi probatori addotti dalle parti in primo grado a sostegno dei propri assunti.
La come da atti prodotti anche in modalità telematica nel Parte_1 presente procedimento, depositò il contratto quadro del 1993, la comunicazione della pag. 10/16 del 20 giugno 1998, con cui veniva messa a conoscenza dell'emanazione del CP_1 nuovo regolamento Consob disciplinante l'informativa sui rischi generali degli investimenti finanziari, una nota – sempre proveniente dalla – del 29 giugno CP_1
2016, con cui veniva comunicato alla signora che non avendo Parte_1 confermato l'ordine di vendita delle azioni del 21 giugno 2016, parimenti depositato, lo stesso era stato annullato, la richiesta di documentazione del 26 luglio 2016; il riscontro a detta nota;
il reclamo indirizzato alla Banca d'Italia; il verbale di mediazione;
estratto di un articolo, da cui risultava la sanzione elevata dalla CP_3 alla Banca. In sede di memorie ex art. 183 c.p.c., non furono allegati altri documenti.
Le istanze istruttorie furono pertanto la richiesta di ordine di esibizione di documenti e la CTU.10 La dal suo canto, depositò i prospetti informativi 2001 e 2004, CP_1
l'estratto dal dossier titoli dal 1995 al 2004 e dal 2005 al 2017, le note informative di accredito dei dividendi dal 2005 al 2017, la richiesta di vendita delle azioni del 20 dicembre 2015 ed altri documenti che per brevità non vengono richiamati. Su tali presupposti, considerato il tenore della domanda, il Giudice di prime cure ritenne generica ed esplorativa la richiesta ex art. 210 c.p.c.11 e inammissibile la richiesta di
CTU, atteso che i quesiti erano mirati a dimostrare o fatti costitutivi che avrebbero dovuto essere dimostrati dalla parte oppure valutazioni giuridiche e non tecniche. Ciò vale a dire che parte attrice, odierna appellante, non assolse all'onere probatorio su di lei incombente ex art. 2697 c.c., come del resto ribadito anche in sentenza in più passaggi, nonostante l'ampia produzione documentale di parte convenuta.
La questione, pertanto, può essere ridotta si sui termini essenziali:
a) La signora che dichiara di non avere un livello culturale elevato, Parte_1
o comunque tale da consentirle di conoscere e valutare i rischi degli investimenti, risulta avere movimentato un dossier titoli che alla data del 21 settembre 1995 vide una movimentazione per contante di Lire 1.405.000.000, con ampia differenziazione di titoli. Anche se le doglianze sono riferite solo CO all'acquisto di azioni della , non può non tenersi conto di dette circostanze al fine di valutare il profilo dell'investitrice; b) Non è in contestazione che tra le parti intervenne nel 1993 la sottoscrizione del contratto quadro;
c) Non è in contestazione che la parte appellante nel ricevere lo schema per la rilevazione finanziaria del cliente rifiutò, scientemente, di fornire alla Banca informazioni sulla propria situazion e finanziaria e sugli obiettivi dell'investimento, pur essendo a conoscenza che le stesse erano necessarie al fine di consentire alla Banca di meglio curare l'interesse del cliente;
il medesimo rifiuto venne reiterati nell'anno 1998, allorquando le fu consegnato il documento sui rischi generali, che risulta ritualmente sottoscritto.
Alla luce di quanto esposto, e considerato l'arco temporale durante il quale vennero effettuati gli acquisti delle azioni, l'appello, che sfiora i margini della lite temeraria, è sicuramente infondato. La come già evidenziato dal Giudice di CP_1 prime cure, operò in maniera corretta, mentre restò – e resta - ingiustificato il rifiuto della attrice – ora appellante – a fornire gli elementi richiesti ai fini di una corretta profilatura del cliente.
Dal deposito del dossier titoli, contrariamente a quanto assunto dalla difesa della emergono caratteristiche che possono essere valutate ai fini Parte_1 probatori, quali: la consistenza dei capitali investiti, la diversificazione degli acquisti.
CO La circostanza che le azioni della fossero prodotti illiquidi, tanto che nell'estratto titoli le stesse venivano riportate in termini numerici e non di valore, non le rende assimilabili tout court ai prodotti OTC12 ed in tal senso va confermata la decisione di primo grado. Né tanto meno i motivi posti a base dell'investimento possono rilevare in sede giudiziaria, lì dove la parte abbia rifiutato di dichiararli in sede di questionario, non consentendo all'operatore finanziario di effettuare una corretta analisi dei bisogni del cliente al fine di fornirli i prodotti meglio indicati per le sue esigenze.
Ogni altra considerazione resta priva di riflessi sulla materia del contendere, atteso che la normativa – anche regolamentare - richiamata non è applicabile alla fattispecie CO in esame, atteso che la parte ha circoscritto la propria domanda alle sole azioni , il cui ultimo acquisto avvenne nell'annoi 2004, atteso che – circostanza pacifica – le azioni successive le vennero cedute a titolo gratuito. 12 Acronimo di Over The Counter, ovvero fuori dal banco, perché non regolati in borsa, ma la cui valutazione è determinata dall'incontro tra domanda ed offerta. pag. 12/16 Sicché da un lato rileva il comportamento della che da un punto di vista CP_1 meramente formale – e tanto rileva ai fini della decisione – ha adempiuto agli obblighi ratione temporis a proprio carico – e dall'altro quello del cliente, che pur assumendo d'avere ricevuto ampie rassicurazioni circa la bontà dell'investimento, non ha fornito alcun elemento, neppure presuntivo, al riguardo, rifiutando di fornire alla le CP_1 informazioni necessarie e quindi la necessaria collaborazione. Non può pertanto imputarsi alla di non avere valutato la adeguatezza dell'operazione di CP_1 investimento proposta, atteso che le è stato impedito di valutare l'adeguatezza del cliente, che, circostanza anche questa mai contestata, aveva già effettuato numerosi investimenti in titoli ed azioni, sì da essere titolare di un cospicuo dossier titoli, tale da dimostrare conoscenza ed esperienza nell'ampio settore degli investimenti ed una solida situazione finanziaria.
Il richiamo all'art. 40 comma 1 reg. n. 16190/2007 se da un lato è irrilevante rispetto al thema decidendum, si ribadisce, circoscritto agli investimenti effettuati sino all'anno 2004 e pertanto non applicabile in via retroattiva, dall'altro può essere utile a comprendere la finalità delle informazioni che il cliente deve rendere alla Banca, atteso che proprio sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
Nemmeno con riferimento a tale presupposto risulta provata la negligenza della atteso che la non ha dimostrato di avere chiesto o effettuato CP_1 Parte_1 investimenti successivi all'entrata in vigore del Regolamento Consob. Sicché a nulla rileva che la appellata possa o meno avere effettuato detta attività informativa.
Gli ampi riferimenti giurisprudenziali citati da parte appellante nulla aggiungono alla materia del contendere, atteso che, pur esprimendosi in fattispecie analoghe, non risultano né praticabili né sovrapponibili, stante la dirimente circostanza del rifiuto di fornire le informative sulla propria condizione patrimoniale e finanziaria.
pag. 13/16 In definitiva, la ha correttamente assolto ai propri oneri informativi lì dove CP_1 parte attrice nulla ha provato dei propri assunti
Circa poi il conflitto di interessi, l'esame degli atti processuali e di ogni altra evidenza non consente di riformare la sentenza di primo grado, atteso che il ragionamento del Giudice monocratico risulta espresso in maniera lineare, congrua ed
è esente da vizi logico-giuridici, avendo valutato in maniera corretta la documentazione fornita dalle parti e le loro richieste istruttorie.
Legittimo è stato il rifiuto di ammettere mezzi di prova riferibili ad aspetti della vicenda che esulavano dall'oggetto proprio di una Consulenza tecnica, atteso che con i quesiti formulati – o anche da formularsi, alla luce della documentazione fornita dalle parti – si sarebbe finito con il chiedere all'ausiliario la risoluzione di questioni che poco o nulla avevano di tecnico, non potendosi demandare valutazioni quali: descrivere tipologia, natura, destinazione e livello di rischio e il profilo finanziario, la propensione al rischio e l'esperienza finanziaria dell'attore, verificare l'adeguatezza e l'appropriatezza dell'investimento rispetto al profilo dell'attore, considerata la mancanza di profilatura del cliente per il suo rifiuto a fornire i dati richiesti;
il rispetto da parte della banca delle prescrizioni normative alla data delle operazioni, che era e resta valutazione di stretta competenza del Magistrato;
accertare le somme investite e l'ammontare dlele cedole riscosse, che costituiva onere probatorio, non assolto, della parte;
determinare il valore dei titoli al momento della domanda e quantificare le perdite patrimoniali subite dall'attore con riferimento alle somme investite, che dovevano essere oggetto di altro tipo di prova, quale, ad esempio, l'esibizione degli estratti conto.
Del tutto ingiustificata – nel senso di priva di valutazioni giuridiche – è
l'affermazione che il Giudice di primo grado si sia discostato dall'orientamento consolidato di tutti i Tribunali, atteso che le risultanze processuali del caso concreto non consentivano altro tipo di provvedimento, ovvero: il rigetto della richiesta
Consulenza Tecnica e dell'ordine di esibizione, stante la genericità della doglianza espressa, nonostante parte attrice avesse affermato che le persone che avrebbero goduto di un diverso trattamento da parte della Banca erano sue conoscenti.
Quanto, infine, alla invalidità sopravvenuta del contrato quadro, trattasi di espressione disancorata da riferimenti concreti, atteso che il richiamo a norme imperative risulta generico, né vengono evidenziati gli elementi del contratto del 1993
pag. 14/16 che sarebbero sanzionabili di nullità, soprattutto ove si consideri la puntuale censura del Giudice di primo grado, che sul punto argomentò ampiamente13.
Il rigetto dei motivi di gravame riferiti al merito della decisione assorbe il quarto motivo, con cui veniva censurata la statuizione sulle spese di lite.
Parimenti assorbite sono le questioni riproposte, ex art. 346 c.p.c., dalla CP_1 stante il rigetto nel merito del gravame.
5: spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico del soccombente, liquidate secondo lo scaglione di valore dichiarato (indeterminabile, difficoltà media) al loro valore medio.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1253/2021, proposta da contro avverso la Parte_1 COroparte_1 sentenza n. 257/2021, pubblicata il 4 febbraio 2021, pronunciata dal Tribunale di
Trani a definizione del giudizio RG 3544/2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello; 13 “non si comprende il motivo per il quale il medesimo avrebbe dovuto essere rinnovato nel rispetto di requisiti formali imposti dalla normativa sopravvenuta. Requisiti che l'attore illustra solo genericamente, con riferimento al testo dell'art. 30 reg. ma la cui rilevanza ai fini della validità dell'atto è tutta da dimostrare. Del resto, ai sensi dell'art. 28 reg. la banca si premurò, in data 30 giugno 1998, di far sottoscrivere alla il documento sui Parte_1 rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.”. pag. 15/16 B) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 che, come da motivazione liquida in €uro COroparte_1
12.156,00, oltre rimborso forf, CPA ed IVA sulle somme di condanna, come per legge, se dovuta;
C) Dichiara che sussistono a carico sia a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 16/16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (cfr. doc. 17 e 29 fasc. primo grado); 2 (cfr. doc. 16 fasc. primo grado); 3 ( cfr. doc. 5 fasc. primo grado); pag. 7/16 4 (cfr. doc. 8 fasc. primo grado, pagg. 1-3); 5 (cfr. doc. 10 fasc. primo grado); 6 (cfr. doc. 11 fasc. primo grado); 7 doc. 31, 32 fasc. primo grado;
8 doc. 6 e 9 fasc. primo grado;
9 estratti dossier titoli prodotti sub doc. 22, 22 bis, 12, 13 fasc. primo grado;
pag. 8/16 10 , mirata ad esaminare, descrivere tipologia, natura, destinazione e livello di rischio;
il rispetto da parte della banca delle prescrizioni normative alla data delle operazioni;
il profilo finanziario, la propensione al rischio e l'esperienza finanziaria dell'attore; accertare le somme investite e l'ammontare delle cedole riscosse;
verificare l'adeguatezza e appropriatezza dell'investimento rispetto al profili dell'attore; determinare il valore dei titoli al momento della domanda;
quantificare le perdite patrimoniali subite dall'attore con riferimento alle somme investite. 11 Non avendo parte attrice precisato quali ordini sarebbero stati anteposti al suo ed in quale momento specifico, avendo solo riferito di suoi “conoscenti” che sarebbero stati preferiti, ma di cui non enunzia le generalità pag. 11/16